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  <title>DSpace Collection:</title>
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  <id>http://hdl.handle.net/2307/26</id>
  <updated>2013-05-22T15:35:54Z</updated>
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    <title>La programmazione strategica nelle amministrazioni pubbliche</title>
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    <author>
      <name>Bonomolo, Andrea</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/2307/567</id>
    <updated>2011-08-04T23:35:36Z</updated>
    <published>2010-05-05T22:00:00Z</published>
    <summary type="text">&lt;Title&gt;La programmazione strategica nelle amministrazioni pubbliche&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Bonomolo, Andrea&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-05-06&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;Lo studio qui condotto ha come scopo quello di analizzare il ruolo&#xD;
svolto dall’attività programmatoria strategica nelle amministrazioni&#xD;
pubbliche ed il suo impatto, per un verso, sul principio di distinzione tra&#xD;
politica e amministrazione e, per altro verso, sul buon andamento&#xD;
dell’azione amministrativa, anche in relazione alle aspettative dei cittadiniutenti.&#xD;
Nel settore pubblico, le tecniche di programmazione e controllo hanno&#xD;
conosciuto soltanto di recente un organico assetto normativo ed un&#xD;
apprezzabile sviluppo pratico da parte dei competenti organi di governo. Ciò&#xD;
nonostante, si deve prendere atto che, nell’attuale contesto di congiuntura&#xD;
economica e di competitività internazionale del mercato, l’esigenza di&#xD;
razionalizzare le attività da porre in essere e la necessità di ottimizzare le&#xD;
limitate risorse a disposizione costituiscono un presupposto indispensabile&#xD;
per conservare e migliorare i livelli delle prestazioni degli apparati pubblici.&#xD;
Inoltre, il fallimento delle politiche che si sono affidate alle misure&#xD;
emergenziali, quale strumento sistematicamente utilizzato per affrontare le&#xD;
situazioni di difficoltà, ha suggerito lo sviluppo di metodologie basate sulla&#xD;
pianificazione delle attività e sulla programmazione degli obiettivi da&#xD;
raggiungere nel lungo periodo.&#xD;
Il passaggio da un modello di amministrazione incentrato sul rispetto&#xD;
formale delle norme ad un modello di amministrazione orientato alla logica&#xD;
del risultato ha così condotto l’azione dei pubblici poteri a valorizzare una&#xD;
tipologia di organizzazione del lavoro basata sulla programmazione in&#xD;
funzione strategica delle attività, abbandonando l’approccio semplicemente&#xD;
reattivo e contingente alle esigenze espresse dai soggetti portatori di&#xD;
interesse e dai cittadini-utenti; il destinatario dei servizi pubblici si spoglia&#xD;
delle vesti di soggetto amministrato per divenire un customer, di cui occorre&#xD;
garantire la soddisfazione ed a cui rendere conto delle attività svolte&#xD;
dall’amministrazione.&#xD;
La metodologia seguita nella ricerca si connota come di tipo&#xD;
deduttivo-induttivo:&#xD;
all’analisi della normativa in materia di&#xD;
programmazione strategica fa seguito l’esame dei sistemi e dei documenti di&#xD;
programmazione presenti nelle amministrazioni pubbliche prescelte, come&#xD;
best practice di riferimento, per l’indagine condotta. Lo studio delle&#xD;
esperienze maturate presso le amministrazioni individuate per il test ha&#xD;
consentito di poter formulare alcune considerazioni di sintesi sulle varie&#xD;
tecniche programmatorie e sui punti di forza e di debolezza dell’intero&#xD;
sistema.&#xD;
Il lavoro si struttura in cinque parti fondamentali.&#xD;
Nella prima parte, a carattere generale, vengono declinati i concetti di&#xD;
pianificazione, di programmazione e di strategia, riguardati nel prisma della&#xD;
mission e della vision che caratterizzano un’organizzazione pubblica.&#xD;
Programmare significa assegnare un ordine alle cose, prevedendo i possibili&#xD;
scenari futuri e preordinando le condotte al raggiungimento di obiettivi&#xD;
prefissati, aventi un orizzonte temporale esteso, in guisa da rendere coerente&#xD;
l’azione stessa rispetto ai risultati attesi. L’attività programmatoria&#xD;
rappresenta un modulo di organizzazione della funzione di indirizzo&#xD;
politico-amministrativo, nella quale l’organo di governo, dopo aver&#xD;
individuato gli obiettivi strategici, le risorse ed i tempi occorrenti per il loro&#xD;
raggiungimento, lascia agli organi burocratici il potere di decidere in ordine&#xD;
alle modalità concrete di implementazione del programma. Alla&#xD;
programmazione è affiancato il concetto di strategia, intesa quale scelta&#xD;
della direzione verso la quale l’amministrazione vuole andare, in funzione&#xD;
delle proprie missioni istituzionali.&#xD;
L’attività amministrativa programmatoria diviene strategica, dunque, allorquando si effettuano analisi&#xD;
riguardanti il ruolo che l’organizzazione intende svolgere nel futuro e le&#xD;
“scelte di fondo” che devono guidare l’agire dell’amministrazione. La&#xD;
capacità di definire le proprie strategie, analizzare i processi di lavoro,&#xD;
valutare i risultati conseguiti e correggere le imperfezioni diventa fonte di&#xD;
vantaggio competitivo. Lo studio condotto in questa parte è finalizzato, per&#xD;
un verso, a verificare se la programmazione strategica assecondi il principio&#xD;
di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, riservate&#xD;
all’autorità di governo dell’ente, e la gestione concreta dell’attività&#xD;
amministrativa, affidata alla cura dei dirigenti e, per altro verso, ad&#xD;
esaminare la relazione funzionale tra l’azione amministrativa di lungo&#xD;
periodo ed il principio costituzionale di buon andamento, riguardato sotto i&#xD;
profili dell’efficienza e del coordinamento delle attività poste in essere dagli&#xD;
attori coinvolti nel processo di programmazione strategica.&#xD;
Nella seconda parte, vengono esaminate le fonti normative sull’attività&#xD;
di programmazione strategica nelle amministrazioni centrali, nelle&#xD;
amministrazioni parastatali, nelle amministrazioni locali e nell’ambito del&#xD;
sistema universitario. In questa sede, ci si sofferma, altresì, sulla natura, sui&#xD;
caratteri e sulle finalità dei principali documenti di natura programmatoria&#xD;
delle varie tipologie di organizzazioni pubbliche selezionate per lo studio.&#xD;
La scelta di individuare, ai fini dell’indagine, le tipologie di amministrazioni&#xD;
sopra menzionate si fonda sull’utilità connaturata al raffronto tra&#xD;
organizzazioni caratterizzate da differenti missioni istituzionali, anche allo&#xD;
scopo di individuare possibili percorsi di good practice di riferimento per le&#xD;
altre organizzazioni pubbliche. Non è un caso che, nella selezione delle&#xD;
amministrazioni, si sia deciso di soffermare l’indagine tanto su enti che&#xD;
alimentano con maggiore evidenza l’offerta di pubblici servizi o prestazioni&#xD;
destinate agli utenti (è il caso dell’università o del comune), quanto su&#xD;
amministrazioni la cui attività ha un impatto tendenzialmente minore o&#xD;
indiretto (ci si riferisce al ministero o all’ente pubblico non economico) sul&#xD;
cittadino-cliente. In questa parte del lavoro, particolare attenzione viene&#xD;
dedicata al rapporto tra la pianificazione strategica e la programmazione&#xD;
finanziaria ed alla logica sottesa al superamento del metodo puramente&#xD;
storico-incrementale nelle decisioni di allocazioni di bilancio, per&#xD;
privilegiare il riesame dell’insieme delle politiche di spesa in atto e delle&#xD;
attività e delle risorse impiegate dalla pubblica amministrazione per&#xD;
conseguire determinati obiettivi (spending review). Il nuovo sistema di&#xD;
classificazione del bilancio pubblico, distinto nei due livelli di aggregazione&#xD;
denominati “missioni” e “programmi”, dovrebbe consentire, in coerenza con&#xD;
il profilo finalistico della spesa, per un verso, di evidenziare la connessione&#xD;
tra risorse stanziate e finalità perseguite nel loro utilizzo e, per altro verso, di&#xD;
migliorare la capacità dell’amministrazione di raggiungere obiettivi definiti,&#xD;
favorendo il passaggio da una cultura di previsione per capitoli di spesa ad&#xD;
una programmazione per politiche pubbliche, in linea con la tendenza&#xD;
generale in corso in altri paesi occidentali ad economia avanzata, quali gli&#xD;
Stati Uniti d’America e la Francia, ove le tecniche di programmazione&#xD;
strategica vengono utilizzate come leva per la modernizzazione ed il&#xD;
rinnovamento del sistema amministrativo.&#xD;
Nella terza parte viene analizzata la riforma del ciclo di gestione della&#xD;
performance delle organizzazioni pubbliche, attuata con il d.lgs. 27 ottobre&#xD;
2009, n. 150, che introduce nuovi meccanismi di programmazione degli&#xD;
obiettivi e di valutazione del rendimento e della produttività degli apparati&#xD;
pubblici. Atteso che i pubblici poteri, producendo beni e servizi non&#xD;
verificati dal mercato, si trovano ad agire in una condizione protetta dalla&#xD;
concorrenza, l’obiettivo di fondo della riforma può essere sintetizzato&#xD;
nell’esigenza di coinvolgere le amministrazioni pubbliche in una&#xD;
dimensione competitiva, in modo da incentivare l’efficienza, la produttività&#xD;
e, in definitiva, assicurare elevati livelli di soddisfacimento del cittadinoutente, che diviene così un imprescindibile termine di riferimento per la&#xD;
funzione di programmazione strategica e per la rendicontazione delle attività&#xD;
svolte dai pubblici apparati. Lo strumento individuato dal decreto delegato&#xD;
per consentire il continuo miglioramento dei servizi offerti alla collettività è&#xD;
il piano della performance, che conferisce veste di pianificazione&#xD;
all’amministrazione per risultati, traducendo le priorità politiche e gli&#xD;
orientamenti strategici in progetti da attuare ed azioni da porre in essere per&#xD;
il raggiungimento dei risultati attesi. Il nuovo quadro delle attività di&#xD;
programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle&#xD;
amministrazioni consente di disporre di un utile termine di riferimento per&#xD;
verificare se, ed in quale misura, le attuali metodologie di programmazione&#xD;
strategica delle amministrazioni pubbliche prescelte per il test siano coerenti&#xD;
con gli strumenti previsti dal predetto decreto delegato.&#xD;
La quarta parte è dedicata alla verifica dell’effettivo funzionamento&#xD;
dell’attività di programmazione strategica nelle amministrazioni prese in&#xD;
considerazione quali ipotesi di “buone pratiche” di riferimento, in relazione&#xD;
all’ambito statale (Ministero dell’economia e delle finanze), parastatale&#xD;
(Istituto nazionale della previdenza sociale), locale (Comune di Reggio&#xD;
Emilia) ed universitario (Università degli studi di Bologna).&#xD;
&#xD;
L’individuazione delle amministrazioni prescelte per l’indagine risponde ad&#xD;
un duplice ordine di motivazioni: per un verso, si è inteso indirizzare la&#xD;
preferenza verso amministrazioni notevolmente differenziate tra loro in&#xD;
ordine al grado di “contatto sociale” con i cittadini-utenti o con i soggetti&#xD;
portatori di interesse; per altro verso, si è voluto esaminare amministrazioni&#xD;
che presentano, in sede di programmazione strategica, un fattore di impatto&#xD;
significativamente diversificato in funzione delle rispettive missioni&#xD;
istituzionali. L’analisi delle esperienze maturate nelle amministrazione&#xD;
“campione” prende in considerazione l’intero ciclo di pianificazione&#xD;
strategica e programmazione finanziaria, soffermandosi, in particolare, sui&#xD;
documenti utilizzati nel processo di programmazione.&#xD;
La quinta ed ultima parte è dedicata ad una disamina relativa ai&#xD;
caratteri dei sistemi e dei documenti di programmazione strategica presenti&#xD;
nelle amministrazioni sottoposte ad esame ed alle differenze funzionali tra i&#xD;
modelli individuati, dalle disposizioni legislative, in relazione alle diverse&#xD;
organizzazioni pubbliche. In questa parte del lavoro vengono messe a&#xD;
confronto le esperienze e le metodologie di programmazione adottate dalle&#xD;
amministrazioni sottoposte a test e ci si sofferma sui principali fattori di&#xD;
disallineamento tra la normativa e la prassi amministrativa, anche al fine di&#xD;
individuare le “buone pratiche” presenti nel panorama amministrativo. La&#xD;
verifica svolta, ancorché abbia messo in evidenza alcuni aspetti di criticità&#xD;
del sistema ed una forte disomogeneità tra le varie amministrazioni, sia dal&#xD;
punto di vista metodologico che funzionale, tuttavia ha dimostrato che la&#xD;
programmazione strategica favorisce la distinzione tra politica e&#xD;
amministrazione e riempie di contenuto il principio di buon andamento&#xD;
dell’attività amministrativa. Sotto il primo aspetto, essa transla la&#xD;
pianificazione politica nelle attività e negli obiettivi operativi che dovranno&#xD;
essere attuati dal management; consente il passaggio concreto delle politiche&#xD;
pubbliche dalla dimensione di governo a quella amministrativa; in breve,&#xD;
traduce la strategia in azione. In relazione al buon andamento, l’attività&#xD;
programmatoria dà sostanza ad un disegno ordinato e sistematizzato dei&#xD;
diversi interventi che i vari organi di gestione sono chiamati a svolgere per il&#xD;
raggiungimento degli obiettivi (coordinamento delle attività) entro un&#xD;
periodo temporale predeterminato e mediante l’utilizzo di risorse limitate&#xD;
(efficienza dell’azione amministrativa). Prendendo spunto dall’analisi&#xD;
empirica condotta, vengono formulate alcune riflessioni conclusive, di&#xD;
natura generale e sistemica, in materia di programmazione strategica, anche&#xD;
in relazione ai risultati attesi dalla riforma del ciclo di gestione della&#xD;
performance delle amministrazioni pubbliche.&lt;/Abstract&gt;</summary>
    <dc:date>2010-05-05T22:00:00Z</dc:date>
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    <title>Federalismo fiscale meccanismi di perequazione finanziaria</title>
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    <author>
      <name>Soluri, Francesco</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/2307/563</id>
    <updated>2011-08-04T23:35:13Z</updated>
    <published>2010-04-08T22:00:00Z</published>
    <summary type="text">&lt;Title&gt;Federalismo fiscale meccanismi di perequazione finanziaria&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Soluri, Francesco&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-04-09&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;Esiste una peculiare "trasversalità" del tema del federalismo fiscale, o meglio,&#xD;
per usare un'espressione neutra della dottrina, delle relazioni intergovernative&#xD;
finanziarie, a conferma di quanto corrisponda al vero l'affermazione secondo cui&#xD;
storicamente, l'elemento che fonda e delimita un assetto di tipo federale è costituito&#xD;
dal profilo fiscale.&#xD;
Questo per una serie di ragioni, alcune delle quali agevolmente intuibili: negli&#xD;
assetti statuali di tipo federale assume un rilievo centrale la constatazione per cui solo&#xD;
ove un determinato livello di governo gestisca effettivamente risorse proprie, può&#xD;
dirsi esistente e concretamente operante un meccanismo istituzionale fondato sul&#xD;
binomio autonomia politica/responsabilità politica.&#xD;
Inoltre, l'assetto delle relazioni economico-finanziarie fra i diversi livelli di&#xD;
governo ha un'immediata ricaduta sull'effettività dei principi di solidarietà e di&#xD;
eguaglianza; in tal senso, il concetto di federalismo fiscale non può non tenere conto&#xD;
delle esigenze di uniformità nella tutela di tali principi.&#xD;
Infine, non possono ignorarsi i rapporti, non sempre di facile interpretazione,&#xD;
intercorrenti fra la definizione di un compiuto sistema statuale di federalismo fiscale&#xD;
ed il quadro dei principi macroeconomici stabiliti in ambito comunitario.&#xD;
L'analisi condotta si apre con una ricognizione della situazione normativa&#xD;
esistente nell'Ordinamento italiano anteriormente alla riforma del Titolo Quinto della&#xD;
Costituzione.&#xD;
In buona sostanza, l'evoluzione dei rapporti finanziari tra Stato ed enti&#xD;
decentrati negli ultimi cinquanta anni nel nostro Paese può essere vista come graduale&#xD;
passaggio da un modello centralistico verso un modello regionale, in cui sono&#xD;
diventati sempre più accentuati gli aspetti federalistici.&#xD;
E' però soltanto a partire dagli inizi degli anni novanta che la necessità,&#xD;
avvertita a vari livelli, di superare la crisi dello Stato centralista e il dissesto del sistema&#xD;
tributario si è tradotta nella necessità di realizzare un modello di federalismo anche di&#xD;
tipo fiscale.&#xD;
Con la stagione delle riforme degli anni novanta, di portata fortemente&#xD;
innovativa sull'intero sistema delle autonomie regionali e locali, si è pertanto&#xD;
inaugurata una nuova politica in materia finanziaria caratterizzata dalla introduzione&#xD;
di un numero consistente di tributi propri in capo alla Regione, cui ha fatto seguito la&#xD;
corrispondente riduzione di trasferimenti statali.&#xD;
Tra le innovazioni di maggior rilievo di quel periodo riformatore è possibile&#xD;
ricordare: a) la „regionalizzazione' del SSN a partire dal 1992 e l'introduzione, con&#xD;
legge n. 662/1996 (cosiddetto “collegato” alla Legge Finanziaria 1997) dell'imposta&#xD;
sulle attività produttive (IRAP); b) alcuni atti normativi di riordino della finanza degli&#xD;
enti territoriali, quali il D. Lgs. n. 504/1992 (che ha trasferito totalmente alla Regione&#xD;
la tassa automobilistica regionale e l'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia&#xD;
elettrica per usi domestici a partire dal 1994) e la Legge n. 549/1995 (che ha trasferito&#xD;
alle Regioni l'imposta regionale sulla benzina, la tassa sul diritto allo studio ed il&#xD;
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti); c) il D. Lgs. n. 56/2000, con il&#xD;
quale si tracciava una sorta di „via italiana' al federalismo fiscale attraverso la&#xD;
previsione, a partire dal 2002, di un meccanismo di perequazione delle risorse&#xD;
regionali, basato su nuovi criteri equitativi (cosiddetti a regime ), volti a superare&#xD;
gradualmente quello basato sulla spesa storica, al fine di consentire a tutte le Regioni&#xD;
a statuto ordinario di erogare livelli essenziali ed uniformi di assistenza e di tener&#xD;
conto dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali.&#xD;
Il secondo capitolo del presente lavoro di ricerca si sofferma sull'evoluzione del&#xD;
tema del federalismo fiscale a seguito della riforma del Titolo Quinto dell a&#xD;
Costituzione.&#xD;
La grande novità della riforma è che anche le Regioni e gli Enti locali possono&#xD;
stabilire tributi propri, sebbene con alcuni limiti.&#xD;
L'articolo 119 fornisce, al riguardo, due indicazioni molto generali: tale attività&#xD;
deve essere svolta in armonia con la Costituzione e secondo i principi di&#xD;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.&#xD;
Poiché la potestà legislativa è assegnata solo allo Stato e alle Regioni (articolo&#xD;
117 comma 2), ne risulta una dipendenza delle norme tributarie degli enti locali dalla&#xD;
potestà legislativa delle regioni.&#xD;
Oltre alla fonte di finanziamento costituita dai tributi propri, la Costituzione,&#xD;
nell'articolo 119, fornisce indicazioni anche su altre forme di finanziamento dei livelli&#xD;
del governo decentrati.&#xD;
Nello schema “cooperativo” fin qui delineato, essenziali sono apparsi il ruolo ed&#xD;
il lavoro svolto dall'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza&#xD;
pubblica e del sistema tributario (AcOFF), attraverso la quale si sarebbero dovuti&#xD;
indicare al Governo gli elementi per ridurre la complessità, ed al tempo stesso&#xD;
migliorare l'efficacia, della risposta legislativa statale.&#xD;
Nelle conclusioni dell'AcOFF sono rinvenibili buona parte dei principi e dei&#xD;
criteri portati avanti dal succeduto Governo, nel solco di un percorso fortemente&#xD;
voluto dall'allora Ministro delle Finanze Padoa Schioppa, che istituì un apposito&#xD;
gruppo di lavoro con il compito di elaborare un'ipotesi di disegno di legge delega, da&#xD;
sottoporre all'esame del Governo e, quindi, del Parlamento, ed il cui punto di&#xD;
approdo è rinvenibile nel DDL licenziato successivamente il 3 agosto 2007 dal&#xD;
Governo Prodi.&#xD;
E' proprio sull'analisi del contenuto di tale provvedimento (e dei profili di criticità&#xD;
del D. Lgs. n. 56/2000) che si apre il terzo capitolo del presente lavoro, dedicato, tra&#xD;
l'altro, all'incisione normativa prodotta dalle leggi finanziarie dello Stato successive&#xD;
alla legge Finanziaria per il 2003 (istitutiva proprio della citata Alta Commissione),&#xD;
agli interventi della Corte Costituzionale in tema di federalismo fiscale, nonché al&#xD;
rapporto tra coordinamento della finanza pubblica e funzioni svolte dalla Corte dei&#xD;
Conti.&#xD;
Invero, dopo la citata Legge Finanziaria per il 2003, le successive leggi di&#xD;
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato hanno adottato, nel&#xD;
complesso, correttivi molto parziali se visti in funzione dell'attuazione dell'articolo&#xD;
119 della Costituzione e, quindi, di scarso rilievo contenutistico, con l'unica&#xD;
eccezione della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha riconosciuto agli&#xD;
&#xD;
Enti locali maggiori spazi di autonomia in materia di imposizione dei tributi di loro&#xD;
competenza, pur dovendosi comunque prendere atto che tale impostazione non è&#xD;
apparsa affatto risolutiva per il processo di attuazione del federalismo fiscale.&#xD;
Peraltro, l'aver sottolineato spesso l'indeterminatezza delle previsioni di carattere&#xD;
costituzionale contenute nel novellato articolo 119 della Costituzione, proprio nella&#xD;
parte riguardante il “federalismo fiscale”, ha rappresentato il presupposto necessario&#xD;
non soltanto per la successiva attività di attuazione legislativa dell'istituto, ma anche&#xD;
per l'indispensabile opera integratrice della Corte costituzionale prodotta per&#xD;
iniziativa del governo centrale e delle Regioni.&#xD;
In particolare, per quanto concerne l'autonomia di entrata da riconoscere in capo&#xD;
agli enti territoriali, il Giudice delle leggi ha ritenuto di frapporre un freno alla&#xD;
dinamicità legislativa in materia, pretesa ed esercitata, freneticamente, da alcune&#xD;
Regioni, attesa l'assenza di una disciplina attuativa dell'articolo 119 della Costituzione&#xD;
(già di per sé un po' troppo ermetico, laconico e certamente incompleto) che&#xD;
regolasse le condizioni e i limiti di esercizio dell'autonomia impositiva regionale e&#xD;
degli Enti locali, dovendosi nelle more necessariamente riaffermare l'unicità del&#xD;
sistema tributario ed il ruolo di tutore delle istanze unitarie da parte dello Stato,&#xD;
evidenziandosi in tal modo il richiamo alla necessaria “macrocornice” legislativa&#xD;
statale.&#xD;
Il quarto capitolo è dedicato all'analisi complessiva dei recenti interventi del&#xD;
legislatore in tema di federalismo fiscale.&#xD;
Al riguardo, si è prima detto come nelle conclusioni dell'AcOFF siano contenute&#xD;
buona parte dei principi e dei criteri portati avanti dal Governo successivo attraverso&#xD;
la Commissione Giarda, ed il cui punto di approdo è rinvenibile nel DDL licenziato&#xD;
successivamente il 3 agosto 2007 dal Governo Prodi.&#xD;
Invero, il progetto legislativo contenuto nel DDL in questione è successivamente&#xD;
naufragato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, al quale ha fatto&#xD;
seguito un dibattito apertosi a ridosso delle ultime elezioni politiche e continuato&#xD;
dopo gli esiti prodotti da uno schema di DDL delega predisposto inizialmente dal&#xD;
Ministro Roberto Calderoli, e poi condiviso dal Governo (su proposta dei Ministri&#xD;
Tremonti, Bossi, Calderoli e Fitto), sebbene in una versione finale sensibilmente&#xD;
modificata ed integrata rispetto alla „bozza' originaria.&#xD;
In realtà, tale proposta di DDL (meglio nota come „bozza Calderoli') aveva già&#xD;
esordito il 24 luglio 2008; alla prima versione ha fatto seguito la seconda edizione,&#xD;
sensibilmente integrata e modificata, ufficializzata il 3 settembre successivo, alla quale&#xD;
è poi succeduto l'esame ed il licenziamento dello schema da parte del Consiglio dei&#xD;
Ministri dapprima nella seduta dell'11 settembre e poi in quella definitiva del&#xD;
successivo 3 ottobre 2008.&#xD;
Secondo un orientamento, il nuovo DDL avrebbe ripreso alcune soluzioni&#xD;
previste dal Governo precedente, anche in tema di perequazione, semplificando al&#xD;
contempo il quadro complessivo dagli eccessi di statalismo e rivalutando con&#xD;
maggiore intensità l'autonomia regionale.&#xD;
Al licenziamento della „bozza Calderoli' (nella sua versione „condivisa'), da parte&#xD;
del Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 settembre scorso, ha fatto poi seguito la&#xD;
successiva rubricazione al Senato (A.S. n. 1117) del testo del DDL delega&#xD;
dell'Esecutivo e la sua consistente integrazione in sede di Commissioni riunite,&#xD;
conclusasi con l'approvazione di un elaborato finale del 16 gennaio 2009 e con la&#xD;
definitiva approvazione in prima lettura al Senato, il successivo 22 gennaio, con 156&#xD;
voti favorevoli, 6 contrari e 108 astenuti.&#xD;
Il DDL A.S. n. 1117, salutato positivamente dalla dottrina, è stato, quindi,&#xD;
trasmesso alla Camera dei Deputati (A.C. n. 2105); modificato da quest'ultima, con&#xD;
un lavoro di “fine tuning” il 24 marzo, il testo è stato trasmesso in data 26 marzo 2009&#xD;
al Senato della Repubblica con rubricazione n. 1117-B, per essere definitivamente&#xD;
approvato il successivo 29 aprile con 154 voti favorevoli, 6 contrari e 87 astenuti,&#xD;
divenendo così la legge 5 maggio 2009, n. 42 (“Delega al Governo in materia di&#xD;
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”).&#xD;
Il quarto capitolo si chiude con l'esame delle ultime novità legislative intervenute,&#xD;
riguardanti, rispettivamente: a) il ruolo e le funzioni della Corte dei Conti in materia&#xD;
di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale&#xD;
(articolo 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009); b) il&#xD;
primo decreto di attuazione della legge delega n. 42/2009 (sul c.d. „federalismo&#xD;
demaniale'); c) le disposizioni, contenute nella Legge Finanziaria per il 2010 (legge n.&#xD;
191/2009), concernenti il „Patto per la salute'; d) la legge di riforma del sistema di&#xD;
contabilità pubblica (legge n. 196/2009).&#xD;
Infine, l'analisi compiuta nel quinto capitolo affronta, in una prospettiva di diritto&#xD;
comparato, i modelli di federalismo fiscale in atto esistenti in due ordinamenti&#xD;
europei decentrati di particolare interesse, la Spagna e la Germania.&#xD;
Entrambi i Paesi vantano una certa eredità federale intesa, nel primo caso,&#xD;
come decentramento fiscale, mentre nel secondo come federalismo politico e&#xD;
cooperativo; entrambi, comunque, hanno storicamente costituito (e costituiscono&#xD;
tuttora) un punto di confronto con l'ordinamento italiano.&#xD;
In questo senso, l'impiego di una prospettiva di diritto comparato oltre a&#xD;
contribuire a dare una visione di insieme sulle tendenze che caratterizzano gli&#xD;
ordinamenti europei, specialmente in relazione allo studio dei diversi modelli di&#xD;
riparto finanziari, rappresenta indiscutibilmente un ausilio per comprendere forse&#xD;
meglio le scelte compiute dal legislatore italiano, dapprima con il processo di&#xD;
revisione costituzionale del 2001 e, infine, con la legge-delega n. 42/2009, approvata&#xD;
al fine di dare attuazione legislativa, sia pure tardiva, all'articolo 119 della&#xD;
Costituzione.&#xD;
&#xD;
Il presente lavoro è aggiornato alla data del 22 febbraio 2010, non essendo, dunque, prese in&#xD;
considerazione eventuali evoluzioni normative successivamente intervenute.&lt;/Abstract&gt;</summary>
    <dc:date>2010-04-08T22:00:00Z</dc:date>
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    <title>Covariate-dependent random effects in survival analysis</title>
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    <author>
      <name>Cottone, Francesco</name>
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    <id>http://hdl.handle.net/2307/183</id>
    <updated>2009-01-20T01:31:59Z</updated>
    <published>2008-05-04T22:00:00Z</published>
    <summary type="text">&lt;Title&gt;Covariate-dependent random effects in survival analysis&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Cottone, Francesco&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2008-05-05&lt;/Issue Date&gt;</summary>
    <dc:date>2008-05-04T22:00:00Z</dc:date>
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