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  <title>ArcAdiA</title>
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  <updated>2013-05-21T18:48:22Z</updated>
  <dc:date>2013-05-21T18:48:22Z</dc:date>
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    <title>La disciplina giuridica dell'immigrazione e i suoi rapporti con i principi costituzionali</title>
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    <author>
      <name>Casatelli, Maria Flavia</name>
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    <id>http://hdl.handle.net/2307/592</id>
    <updated>2011-08-08T23:37:02Z</updated>
    <published>2010-04-28T22:00:00Z</published>
    <summary type="text">&lt;Title&gt;La disciplina giuridica dell'immigrazione e i suoi rapporti con i principi costituzionali&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Casatelli, Maria Flavia&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-04-29&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;La ricerca si è incentrata sulle non poche problematiche di natura&#xD;
costituzionale della condizione giuridica dello straniero.&#xD;
Il lavoro lo si è articolato in tre capitoli.&#xD;
Si è avviato il primo capitolo con la considerazione di come l’ordinamento&#xD;
giuridico italiano si caratterizzi per non avere una definizione di straniero. Sono state&#xD;
dottrina e giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che hanno tentato, con esiti&#xD;
peraltro soddisfacenti, di colmare tale lacuna, definendo lo straniero come colui che&#xD;
non ha la cittadinanza italiana. Anche la nostra Costituzione, nell’unica norma in cui&#xD;
si può trovare il termine straniero, l’articolo 10, secondo comma, lo utilizza in&#xD;
maniera generica, e non sembra fornire una chiave interpretativa univoca per stabilire&#xD;
quale sia il suo significato alla luce delle varie e diverse figure soggettive che a quel&#xD;
termine stesso si possono riferire (straniero comunitario e extracomunitario regolare, irregolare, clandestino - apolide, rifugiato, richiedente asilo). Da un punto&#xD;
di vista giuspubblicistico, dunque, è stato facile notare come l’elemento comune a&#xD;
tutte le figure giuridiche riconducibili al termine straniero, sia rappresentato&#xD;
dall’assenza, in capo a ciascuna di esse, della cittadinanza italiana. Se dalla Carta&#xD;
costituzionale ci si sposta al codice civile, e precisamente all’articolo 16 delle&#xD;
disposizioni sulla legge in generale, si è potuto appurare come, anche in un ottica&#xD;
privatistica, non sembra emergere una definizione di straniero. Tuttavia, la&#xD;
giurisprudenza ha interpretato tale concetto in maniera assai diversa, facendo&#xD;
riferimento non ad un aspetto negativo bensì positivo. Il Consiglio di Stato&#xD;
intervenuto a tal proposito, ha infatti evidenziato come il legislatore, per cercare una&#xD;
definizione di straniero, abbia seguito il criterio positivo, identificandolo come colui&#xD;
che possiede la cittadinanza di uno Stato estero.&#xD;
Alla luce del fatto che quando si parla di straniero o immigrato, ci si riferisce a&#xD;
colui che non è cittadino, si è analizzato il binomio straniero - non cittadino il quale&#xD;
riveste, oggi, un ruolo particolare rispetto al passato, in virtù di una diversa&#xD;
concezione del concetto di cittadinanza, spogliata del suo storico legame con la&#xD;
nazionalità, svincolata ed autonoma rispetto alla statualità. Una riflessione sul&#xD;
concetto giuridico della cittadinanza sembra ancora più necessaria in virtù di un&#xD;
ripensamento della sua dimensione statalistica, anche alla luce della novità&#xD;
costituzionale della cittadinanza europea. Si è potuto dunque constatare come vi sia&#xD;
una propensione a ritenere che l’universalismo dei diritti e il particolarismo&#xD;
dell’appartenenza non si conciliano più con la classica concezione della cittadinanza.&#xD;
Se la vecchia categoria giuridica della cittadinanza e della sovranità è di fatto&#xD;
in crisi, ciò dovrebbe avere delle ripercussioni, positive, in merito al riconoscimento&#xD;
dei diritti in capo al non cittadino, non come accesso ai diritti, ma, per riprendere le&#xD;
parole arendtiane, come riconoscimento del diritto ad avere diritti. Il problema dello&#xD;
straniero (sia esso rifugiato, apolide, sans papiers, clandestino), infatti, è anche e&#xD;
soprattutto un problema di riconoscimento dei diritti all’individuo quando questi non&#xD;
è cittadino. L’attenzione si è quindi rivolta ai diritti fondamentali della persona&#xD;
umana, nella misura in cui sono estensibili anche agli stranieri, in una dimensione&#xD;
non solo nazionale, ma anche europea ed internazionale. Si è avuto modo di appurare&#xD;
come dottrina e giurisprudenza si siano mosse negli anni verso il riconoscimento dei&#xD;
diritti fondamentali della persona con una portata ed una validità universale, il cui&#xD;
fondamento risiede nel più alto valore etico-giuridico: la dignità. In nome di quella&#xD;
dignità si dovrebbe esigere il riconoscimento dell’uomo come cittadino del mondo, a&#xD;
prescindere da ogni differenza culturale-religiosa, da ogni frontiera geopolitica, da&#xD;
ogni eventuale posizione regolare o meno in un Paese straniero. Dignità umana che,&#xD;
in quanto fondamento dei diritti fondamentali, potrebbe addirittura sostituirsi,&#xD;
secondo Peter Haberle, alla sovranità popolare: il popolo sovrano non avrebbe,&#xD;
sostanzialmente, il potere di scalfire il valore supremo della dignità.&#xD;
A seguire si è articolata la ricerca su una breve ma interessante ricostruzione&#xD;
dei diritti dello straniero nello Statuto Albertino e nel Codice civile del 1965. In&#xD;
particolare si è evidenziato come le norme contenute nel vecchio codice civile&#xD;
riconoscessero allo straniero residente gli stessi diritti del suddito. Questi era soggetto&#xD;
a forme di sorveglianza come gli italiani, ai sensi della legge sull’ordine pubblico del&#xD;
1889. L’articolo 3 del codice del 1865, per cui “ Lo straniero è ammesso a godere dei&#xD;
diritti civili attribuiti ai cittadini”, ebbe la caratteristica di essere autonomo, diverso e&#xD;
profondamente innovativo, con aspetti liberali e progressisti, rispetto al corrispettivo&#xD;
articolo 11 del Code Civil francese, ispirato alla condizione di reciprocità di&#xD;
trattamento, probabilmente in osservanza dell’ottica del ridimensionamento dei valori&#xD;
universalistici promossi e sostenuti dalla Rivoluzione francese. I redattori del codice&#xD;
italiano, respingendo il contenuto della codificazione napoleonica e accogliend o&#xD;
invece le idee del giurista ottocentesco Pasquale Stanislao Mancini, avevano evitato&#xD;
di includere la condizione di reciprocità, con la speranza che quella norma potesse&#xD;
essere da esempio per gli altri Stati. Una speranza delusa visto che la reciprocità&#xD;
viene introdotta nel codice civile del 1942: dispute dottrinarie sull’articolo 16 non&#xD;
hanno ancora sciolto il nodo se la Costituzione, con il suo articolo 10, II comma,&#xD;
abbia o meno abrogato la condizione di reciprocità.&#xD;
Attenzione assoluta è stata posta verso gli articoli 2, 3 10, secondo comma,&#xD;
della Costituzione, che rappresentano il fulcro per un’analisi della disciplina della&#xD;
condizione giuridica dello straniero nell’attuale ordinamento, dunque lo spirito&#xD;
attraverso cui leggere la realtà in tema di migrazioni e diritti, oltre a costituire la&#xD;
chiave di lettura interpretativa per sostenere, eventualmente, approcci di&#xD;
modernizzazione o di riforma inerenti i fenomeni migratori e le tutele dei soggetti ad&#xD;
essi sottesi. Ciò vale sia che si aderisca a quella parte della dottrina che muove dai&#xD;
diritti fondamentali dell’individuo che, ai sensi dell’articolo 2, vengono riconosciuti&#xD;
inevitabilmente anche allo straniero in quanto persona umana, sia che si aderisca ad&#xD;
altra parte della letteratura che si muove invece partendo dalla riserva di legge&#xD;
dell’articolo 10 secondo comma, che garantisce ugualmente il non cittadino&#xD;
attraverso le non poche tutele fissate dalle norme internazionali generali o patrizie&#xD;
che siano.&#xD;
Non si poteva non prestare attenzione agli effetti della riforma dell'articolo 117&#xD;
della Costituzione sulla condizione giuridica dello straniero. La riforma del titolo V&#xD;
della Costituzione, infatti, ha in qualche modo rivoluzionato l'articolo 117, attraverso&#xD;
l'introduzione, al suo primo comma, del riferimento agli obblighi internazionali cui&#xD;
deve sottostare la potestà legislativa statale oltre che regionale. Ne discende che il&#xD;
diritto internazionale, sia esso pattizio che consuetudinario, assume oggi un ruolo&#xD;
preminente, anche nella disciplina giuridica dell'immigrazione, rispetto al periodo&#xD;
anteriore alla riforma del 2001, quando l'unico “ aggancio costituzionale” alle norme&#xD;
internazionali era rappresentato dal secondo comma dell'articolo 10 Cost. Ma anche il&#xD;
suo secondo comma appare di fondamentale importanza, per il rapporto che&#xD;
intercorre tra le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali a fronte&#xD;
della disciplina del fenomeno migratorio, in quel quadro attuale in cui si tende ad&#xD;
operare una suddivisione tra politiche dell’immigrazione e politiche per&#xD;
l’immigrazione di competenza, rispettivamente, statale e regionale.&#xD;
L’analisi si è poi spostata sui diritti fondamentali dello straniero alla luce della&#xD;
giurisprudenza costituzionale e degli orientamenti dottrinari, avendo particolare&#xD;
riguardo anche ai diritti sociali fondamentali, sebbene limitatamente a quelli rispetto&#xD;
al cui riconoscimento lo straniero ha avuto maggiori difficoltà. Si è prestata&#xD;
attenzione quindi al diritto alle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, al&#xD;
diritto alla salute come corollario del diritto alla vita, al lavoro nella sua doppia veste&#xD;
di diritto al lavoro e di diritti del lavoratore, al diritto all’abitazione, sia&#xD;
nell’accezione di requisito indispensabile per l’ingresso ed il soggiorno sul territorio&#xD;
nazionale, sia in quella relativa all’edilizia residenziale pubblica.&#xD;
Si è poi portato avanti il discorso quanto mai delicato sui diritti politici degli&#xD;
stranieri, il quale si inquadra nella più ampia riflessione in tema di cittadinanza. I&#xD;
diritti di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 contenuti nella Costituzione, sono infatti&#xD;
l’espressione del rapporto tra cittadinanza ed identità nazionale e del legame esistente&#xD;
tra individuo-cittadino e comunità statale. Del resto non stupisce che lo spirito dei&#xD;
nostri padri costituenti fosse profondamente legato alle categorie giuridiche di&#xD;
cittadinanza, sovranità e popolo, in un contesto storico che era lontanissimo da&#xD;
fenomeni quali, ad esempio, l’immigrazione, la libertà di circolazione delle persone,&#xD;
la cittadinanza europea. La crisi che oggi coinvolge lo Stato-Nazione, a fronte non&#xD;
solo dei processi di comunitarizzazione che hanno creato organismi sovranazionali,&#xD;
ma anche dei fenomeni come la globalizzazione, le migrazioni di massa e le relative&#xD;
forme di multiculturalismo e di meltingpot, porta inevitabilmente ad un ripensamento&#xD;
delle forme classiche di cittadinanza, verso tendenze più aperte che coinvolgono&#xD;
anche le forme di partecipazione alla vita pubblica, non solo locale, e non solo dei&#xD;
cittadini. Anche la dottrina si è divisa in tal senso, una parte di essa orientata verso&#xD;
una concezione dei diritti politici come diritti spettanti esclusivamente ai cittadini,&#xD;
escludendo de facto il non cittadino dal loro esercizio, mentre un’altra parte, molto&#xD;
più sensibile a possibili estensioni dei diritti politici ai non cittadini, soffermatasi&#xD;
sull’analisi e sulla lettura del testo costituzionale, non sembrerebbe escludere toutcourt gli stranieri dall’esercizio di quei diritti. Non sono mancate considerazioni in&#xD;
merito a qualche timido segnale di apertura nell’estensione dei diritti politici agli&#xD;
stranieri sia a livello di legislazione nazionale che regionale.&#xD;
Non poteva poi mancare un confronto tra il cittadino comunitario ed&#xD;
extracomunitario in ordine alla libertà di circolazione e soggiorno, in virtù del fatto&#xD;
che essa è una di quelle libertà che più di ogni altra assume degli aspetti di modernità,&#xD;
legati proprio ai processi comunitari, non solo come caratteristica ultima del libero&#xD;
mercato avviato con i primi trattati istitutivi dell’Europa, ma come strumento di&#xD;
affermazione delle politiche europee che con il Trattato di Maastricht hanno dato vita&#xD;
all’Unione europea.&#xD;
Nel secondo capitolo si è invece proceduto verso un’analisi attenta e dettagliata&#xD;
della legislazione italiana in materia di immigrazione, facendo emergere gli elementi&#xD;
di criticità di quella legislazione rispetto ai principi costituzionali, prendendo spunto&#xD;
dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale. Si è partiti dalla politica&#xD;
migratoria italiana tra Tulps e circolari, per poi trattare la prima legge organica sugli&#xD;
stranieri in Italia: la 943/1986, la prima legge di previsione dei flussi migratori, la&#xD;
legge “Martelli”, e la prima legge di previsione del sistema delle quote, la legge&#xD;
“Turco-Npolitano” con le sue successive modifiche ad opera della legge “Bossi-Fini”&#xD;
e del pacchetto sicurezza (nonché del tanto discusso reato di clandestinità).&#xD;
Nell’ambito della disciplina legislativa dell’immigrazione, particolare riguardo&#xD;
si è avuto per le due forme d i allontanamento, il respingimento alla frontiera e&#xD;
l’espulsione e per i centri di permanenza temporanea, in quanto maggiori sono state&#xD;
qui le violazioni del diritto alla libertà personale e del diritto di difesa. Ci si è infine&#xD;
chiesti se ancora esiste un diritto all’unità familiare a fronte delle restrizioni che&#xD;
anche la più recente normativa in materia ha operato nei riguardi del&#xD;
ricongiungimento familiare&#xD;
Infine non poteva non farsi una panoramica sui rapporti tra Europa e&#xD;
immigrazione, in particolare attraverso l’indicazione di alcune tra le tappe&#xD;
fondamentali che hanno contraddistinto la politica dell’Unione nella materia che qui&#xD;
interessa. Primo tra tutti, il passaggio dal metodo intergovernativo previsto dal&#xD;
Trattato di Maastricht a quello comunita rio, ad opera del Trattato di Amsterdam in&#xD;
vigore dal 1 maggio 1999, relativo alla tematica dell’immigrazione. La&#xD;
comunitarizzazione delle materie quali immigrazione, asilo, visti ed altre procedure&#xD;
connesse la libera circolazione delle persone, ed il loro inserimento nel settore dello&#xD;
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ha sicuramente contribuito alla realizzazione di&#xD;
quella politica europea in tema di immigrazione, sebbene caratterizzata, ancora oggi,&#xD;
da limiti ed incertezze. Così come l’incorporazione dell’aquis di Schengen nel&#xD;
processo di comunitarizzazione dell’Unione ha segnato un passo in avanti proprio di&#xD;
quel diritto europeo dell’immigrazione. Dunque l’Europa come soggetto competente&#xD;
non solo di quelle politiche in tema di immigrazione rivolte ai cittadini comunitari, la&#xD;
cui massima espressione è rappresentata dagli istituiti della libertà di circolazione e&#xD;
soggiorno e della cittadinanza europea, anche quelle relative ai cittadini dei paesi&#xD;
terzi che, a qualunque titolo, si trovano sul territorio europeo. Questo in un’ottica che&#xD;
considera meritevole di tutela e di protezione lo straniero non in quanto tale, ma in&#xD;
quanto individuo e persona umana, a prescindere da quale sia il suo rapporto con lo&#xD;
Stato membro.&#xD;
L’analisi del secondo capitolo ha fatto intendere come il testo attuale di&#xD;
riferimento della disciplina giuridica dell’immigrazione, il testo unico così come&#xD;
novellato dalla Bossi-Fini, è un testo che è stato elaborato in un contesto storico&#xD;
particolarmente grave e teso quale era quello successivo all’11 settembre 2001, per&#xD;
cui ben si potrebbe comprendere la sua articolazione in termini più di tutela del&#xD;
territorio nazionale che non in quelli di accoglienza e ospitalità relativamente al&#xD;
fenomeno migratorio. Tuttavia sembra esserci un’incongruenza che mal si concilia&#xD;
con l’inarrestabile affluenza da più parti di persone in cerca di una nuova territorialità&#xD;
che coinvolge tutte le Nazioni europee e che rappresenta un fenomeno sociale non&#xD;
trascurabile né risolvibile con leggi che ne arginino la portata. È inoltre assolutamente&#xD;
incongruente rispetto a quel fenomeno che da tempo si studia e che ha preso il nome&#xD;
di “globalizzazione”, e con cui si sta ad indicare una crescita progressiva delle&#xD;
relazioni e degli scambi a livello mondiale in diversi ambiti, il cui effetto primo è una&#xD;
decisa convergenza economica e culturale tra i Paesi del mondo.&#xD;
Ultimo capitolo è stato quello relativo al diritto di asilo, il cui studio non&#xD;
poteva mancare ai fini dell’attualità del presente progetto. Infatti, i recenti episodi di&#xD;
respingimenti di immigrati, in particolare verso lo stato libico, che hanno&#xD;
letteralmente invaso le “cronache” e le “politiche” italiane nella scorsa estate, hanno&#xD;
evidenziato che il diritto di asilo ed il relativo divieto di non refoulement non sempre&#xD;
sembra essere rispettato. A peggiorare la situazione del migrante asilante, si badi&#xD;
bene, e non del migrante economico, si aggiunga il fatto che l’Italia continua ad&#xD;
essere l’unico Stato dell’Unione Europea che è privo di una normativa specifica ed&#xD;
organica sul diritto di asilo. Una realtà che pesa soprattutto da quando il nostro Paese&#xD;
è divenuto, dagli anni ’80 in poi, una “terra di asilo” e non più solamente un luogo di&#xD;
transito per rifugiati. L’esigenza di sicurezza interna dei singoli Stati e de ll’Unione&#xD;
Europea rispetto ai continui flussi migratori, dopo gli avvenimenti terroristici degli&#xD;
ultimi tempi, di cui la stessa Europa è stata teatro, dovrebbe tener conto della&#xD;
differenziazione della differenza di cui sopra, quella cioè tra immigrato econ omico e&#xD;
immigrato richiedente asilo, tanto da non collocare il richiedente asilo nel fenomeno&#xD;
migratorio globale, perché ciò comporta come rischio la mancata protezione di questa&#xD;
persona. Il restringimento che molti Paesi europei stanno attuando alle front iere, se&#xD;
per un verso potrebbe essere condivisibile per porre un freno all’immigrazione&#xD;
clandestina, non può esserlo dall’altro verso quando si pregiudica chi alla frontiera&#xD;
giunge per salvare la propria vita. Viene alla mente una domanda spontanea: se il&#xD;
numero dei richiedenti asilo diminuisce statisticamente, però a monte non&#xD;
diminuiscono le persecuzioni nel mondo, che fine fa il perseguitato? Questa è la&#xD;
conseguenza di quando si nega la possibilità di accesso al territorio: il diritto di&#xD;
chiedere asilo è privo di significato. Alla luce di queste considerazioni emerge la&#xD;
necessità concreta di una politica non solo nazionale ma anche europea che sappia&#xD;
bilanciare le diverse esigenze, nel pieno e totale rispetto del valore e della dignità di&#xD;
quelle persone, rifugiati e richiedenti asilo, vittime di violazioni di diritti umani.&#xD;
Infine si sono espresse delle considerazioni conclusive in merito alla tematica&#xD;
trattata.&lt;/Abstract&gt;</summary>
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