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  <title>ArcAdiA</title>
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  <updated>2013-05-23T10:32:25Z</updated>
  <dc:date>2013-05-23T10:32:25Z</dc:date>
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    <title>La colpa nei reati omissivi impropi</title>
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    <author>
      <name>Massaro, Antonella</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/2307/492</id>
    <updated>2011-07-01T00:04:19Z</updated>
    <published>2009-03-12T23:00:00Z</published>
    <summary type="text">&lt;Title&gt;La colpa nei reati omissivi impropi&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Massaro, Antonella&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2009-03-13&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA&#xD;
SCUOLA DOTTORALE INTERNAZIONALE DI DIRITTO ED ECONOMIA&#xD;
"TULLIO ASCARELLI"&#xD;
SEZIONE DI DIRITTO PENALE (XXI CICLO)&#xD;
Tesi di dottorato&#xD;
Abstract&#xD;
LA COLPA NEI REATI OMISSIVI IMPROPRI&#xD;
Dottoranda&#xD;
Antonella Massaro&#xD;
Coordinatore e tutor&#xD;
Chiar.mo Prof. Mario Trapani&#xD;
ANNO ACCADEMICO 2007-2008&#xD;
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract&#xD;
Il reato omissivo improprio colposo può essere efficacemente paragonato ad&#xD;
una formidabile cassa di risonanza,  entro la quale ricevono significativa&#xD;
amplificazione le tematiche più complesse relative tanto alla colpa quanto&#xD;
all'omissione. Si tratta del resto di un effetto facilmente comprensibile,  visto che la&#xD;
colpa rappresenta sul piano dell'elemento soggettivo del reato l'esatto equivalente di&#xD;
ciò che l'omissione rappresenta all'interno dell'elemento oggettivo. Le categorie del&#xD;
c.d. momento omissivo della colpa o della c.d. causalità della colpa sono&#xD;
significativamente evocative,  già a livello terminologico,  della vicinanza sistematica&#xD;
tra colpa ed omissione,  che,  in mancanza di una rigorosa actio finium regundorum, &#xD;
rischia di tradursi in poco condivisibili "sovrapposizioni sistematiche" e,  dunque,  in&#xD;
vere e proprie "amputazioni" in sede di accertamento. L'obiettivo che si è ritenuto di&#xD;
assumere quale costante punto di riferimento è stato quello di ricondurre la&#xD;
responsabilità per omissione colposa entro i confini di una responsabilità eccezionale, &#xD;
intesa non già - come pure per lungo tempo è avvenuto - come deviazione rispetto&#xD;
alla regola rappresentata dal reato commissivo doloso,  ma,  piuttosto,  come&#xD;
responsabilità che può sussistere solo in capo a soggetti preventivamente determinati&#xD;
e solo al verificarsi di rigidi presupposti che non tollerano alcuna concessione alla&#xD;
pretese colpevoliste di cui potrebbe farsi portatrice la c.d. società del rischio. Lo&#xD;
strumento del quale servirsi è costituito innanzitutto dal "ritorno" al dato positivo&#xD;
che,  lungi dal costituire l'ingombrante relitto di una veterodommatica impermeabile&#xD;
all'"impatto della modernità",  consente di mantenere ben saldi gli argini che&#xD;
impediscano a quell'impatto di degenerare in autentiche forme di responsabilità "di&#xD;
posizione".&#xD;
A tal fine pare opportuno valorizzare una distinzione tra componenti&#xD;
oggettive e componenti soggettive nel giudizio di responsabilità per omissione&#xD;
colposa. Ciò - beninteso - non significa muovere da un'aprioristica contrapposizione&#xD;
tra elemento oggettivo (=omissione) ed elemento soggettivo (=colpa),  come se si&#xD;
trattasse di luoghi sistematici irriducibilmente contrapposti e assolutamente&#xD;
incomunicabili; significa,  piuttosto,  valorizzare ciò che di soggettivo c'è&#xD;
1&#xD;
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract&#xD;
nell'omissione e ciò che di oggettivo c'è nella colpa e di trarne le necessarie&#xD;
conseguenze,  specie in riferimento alla scelta del parametro alla cui stregua condurre&#xD;
l'accertamento.&#xD;
La trattazione muove proprio da una ricostruzione delle affinità tra colpa ed&#xD;
omissione,  tanto sul piano storico quanto,  soprattutto,  sul piano sistematico e&#xD;
probatorio. A termine del faticoso processo di emancipazione della colpa dal&#xD;
corrispettivo psicologico del dolo e dell'omissione dal corrispettivo naturalistico&#xD;
dell'azione in senso stretto,  ciò che resta è la difficile praticabilità di un superiore&#xD;
concetto unitario,  rispettivamente,  di "colpevolezza" e di "azione" e il punto di&#xD;
partenza per una convincente sistematica di colpa ed omissione diviene la natura&#xD;
normativa di entrambe.&#xD;
Tanto la colpa quanto l'omissione,  in effetti,  si caratterizzano per un evidente&#xD;
carattere deontico-relazionale,  con la conseguenza per cui la loro ricostruzione e il&#xD;
loro accertamento restano affidati a giudizi di tipo ipotetico-normativo: il&#xD;
comportamento del soggetto,  in altri termini,  assume rilevanza penale solo in quanto&#xD;
"valutato" in riferimento ad un modello astratto di comportamento,  prefissato dal&#xD;
legislatore e rimasto disatteso. Si è tuttavia cercato di chiarire che la natura&#xD;
normativa dell'omissione e della colpa non conduce ad un'automatica e completa&#xD;
irrilevanza del dato naturalistico: se ogni valutazione non può che concepirsi in&#xD;
riferimento ad un oggetto da valutare,  "ciò che è stato" rappresenta pur sempre&#xD;
l'innegabile punto di partenza di un'indagine che,  a fini di imputazione,  passi poi a&#xD;
considerare "ciò che doveva e poteva essere". Dalla premessa in questione sembra&#xD;
possano derivare significative conclusioni,  specie in riferimento al requisito della&#xD;
coscienza e volontà della condotta e alla problematica distinzione tra "fare" ed&#xD;
"omettere". Quest'ultima,  in particolare,  assume la veste di vera e propria questione&#xD;
pregiudiziale per ogni indagine in tema di reati omissivi impropri: il c.d. momento&#xD;
omissivo della colpa,  del resto,  al di là delle suggestioni terminologiche,  non fa altro&#xD;
che rimandare all'incerta definizione di sicuri criteri che consentano di chiarire&#xD;
quando,  realmente,  la condotta penalmente rilevante assuma i contorni di&#xD;
un'omissione.&#xD;
2&#xD;
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract&#xD;
Nel tentativo di condurre un'indagine parallela tra colpa ed omissione,  che&#xD;
evidenzi le innegabili affinità sul piano sistematico ma,  al contempo,  consenta di&#xD;
mantenere rigorosamente distinti i rispettivi ambiti applicativi,  si è ritenuto di&#xD;
assumere quale filo conduttore quello offerto dal concetto di "dominabilità",  che&#xD;
pare possa essere efficacemente specificato in tre contenuti fondamentali: a) la&#xD;
predeterminazione della regola da cui ricavare la condotta doverosa e/o diligente e, &#xD;
dunque,  la sua previa riconoscibilità da parte dell'agente; b) la possibilità di agire&#xD;
diversamente,  in senso conforme al modello astratto individuato dal legislatore; c) la&#xD;
possibilità di agire utilmente,  nel senso che il comportamento doveroso e diligente, &#xD;
alternativo rispetto a quello tenuto,  sia quello che effettivamente riesca ad evitare il&#xD;
verificarsi del risultato vietato.&#xD;
Sul versante dell'omissione si è attribuita rilevanza centrale alla ricostruzione&#xD;
dei reati omissivi impropri come reati "propri",  che possono essere commessi solo dal&#xD;
soggetto preventivamente fornito dall'ordinamento dei poteri "giuridici" la cui&#xD;
attivazione consente l'impedimento dell'evento dannoso o pericoloso. La titolarità di&#xD;
poteri "giuridici" è condizione preliminare rispetto alla verifica di un potere anche&#xD;
"naturalistico" di intervento: troppo spesso,  per contro,  in applicazione della logica&#xD;
per cui "si può naturalisticamente e quindi si deve" il modello del reato omissivo&#xD;
colposo si è prestato a vere e proprie degenerazioni eticizzanti,  magari attraverso la&#xD;
valorizzazione di malintese esigenze solidaristiche.&#xD;
Sul versante della colpa si è ritenuto di poter condividere le linee di fondo di&#xD;
quelle impostazioni che ormai da tempo hanno rilevato una doppia funzione della&#xD;
colpa. In particolare la regola cautelare,  che contribuisce alla descrizione della&#xD;
condotta tipica,  andrebbe individuata secondo il parametro dell'homo eiusdem&#xD;
professionis et condicionis,  da intendersi come agente-tipo che si trova ad operare&#xD;
nella situazione-tipo. La funzione soggettiva della colpa e la sua valorizzazione come&#xD;
criterio di imputazione soggettivo,  per contro,  potrebbero essere adeguatamente&#xD;
assicurate solo ricorrendo al parametro dell'agente concreto,  che pare riesca senza&#xD;
troppe difficoltà a sottrarsi alla critiche che tradizionalmente gli vengono rivolte.&#xD;
Anche al fine di superare ogni possibile residuo di forme di culpa in re ipsa,  almeno&#xD;
3&#xD;
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract&#xD;
assumendo quale riferimento la colpa descritta dall'art. 43 c.p.,  si è valorizzata&#xD;
l'omogeneità strutturale colpa generica e colpa specifica,  con la conseguenza che,  in&#xD;
tutti i casi in cui sia dato ravvisare una "regola cautelare",  l'accertamento della&#xD;
colpa deve necessariamente superare le due fasi appena ricordate: prima occorre&#xD;
individuare la regola cautelare,  che deve necessariamente risultare predeterminata&#xD;
rispetto alla condotta dell'agente e quindi dallo stesso conoscibile; poi si tratta di&#xD;
verificare se quell'agente,  in quella situazione potesse adeguare il proprio&#xD;
comportamento a quello richiesto dall'ordinamento per il tramite della regola&#xD;
cautelare.&#xD;
Proprio la funzione svolta dalla regola cautelare in sede di descrizione della&#xD;
condotta tipica ha rappresentato la necessaria premessa dalla quale muovere per&#xD;
affrontare la tematica della c.d. causalità della colpa. La categoria in questione viene&#xD;
di solito riempita di contenuto mediante due aspetti,  anche se non sempre&#xD;
chiaramente differenziati l'uno rispetto all'altro: si tratta della riconducibilità&#xD;
dell'evento concreto al tipo di quelli che la regola cautelare mirava ad evitare e della&#xD;
rilevanza del comportamento alternativo diligente. Se in riferimento ai reati&#xD;
commissivi la ricostruzione dello scopo della regola cautelare che si assume violata&#xD;
pare rappresentare un prius logico e giuridico rispetto alla verifica della rilevanza del&#xD;
comportamento diligente,  alternativo rispetto a quello effettivamente tenuto,  non&#xD;
sembra che tali premesse mantengano intatta la propria validità anche in&#xD;
riferimento ai reati omissivi. In effetti,  nonostante debba muoversi da una netta&#xD;
distinzione tra l'obbligo giuridico di impedire l'evento e l'obbligo di diligenza,  nel&#xD;
senso che se il soggetto non era giuridicamente obbligato ad intervenire neppure si&#xD;
pone il problema relativo all'individuazione delle cautele che avrebbe dovuto&#xD;
adottare nel caso di specie,  è innegabile che il valore causale dell'omissione vada&#xD;
valutato in riferimento alla condotta "alternativa" complessivamente considerata e, &#xD;
dunque,  comprensiva delle specificazioni che derivano dalla regola cautelare.&#xD;
A ciò si aggiunga che lo scopo della regola violata,  lungi dal costituire un&#xD;
requisito dotato di effettiva autonomia sistematica,  che interviene a specificare il&#xD;
contenuto di una regola cautelare già individuata,  contribuisce in realtà alla&#xD;
4&#xD;
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract&#xD;
descrizione della regola stessa. La struttura di una regola a finalità preventiva può&#xD;
essere così schematizzata: "In una situazione del tipo A è prevedibile che possano&#xD;
verificarsi eventi del tipo X,  che possono essere evitati tenendo un comportamento&#xD;
Y".&#xD;
Dalle due premesse in questione (1) la regola cautelare interviene già in sede&#xD;
di descrizione della condotta tipica; 2) lo scopo della regola contribuisce alla&#xD;
descrizione della regola cautelare) dovrebbe derivare la sillogistica conclusione per&#xD;
cui nel caso in cui l'evento concreto non rientri in quelli del tipo che la regola&#xD;
cautelare mirava ed evitare non possa neppure individuarsi una condotta&#xD;
penalmente rilevante,  primo termine della relazione causale rispetto all'evento. Più&#xD;
complessa si rivela tuttavia la questione nel caso in cui vengano in considerazione&#xD;
settori caratterizzati da un'acquisizione scientifica in fieri,  per effetto della quale le&#xD;
conoscenze causali di cui dispone il giudice al momento dell'accertamento sono&#xD;
diverse e più ampie di quelle disponibili al momento della condotta (si pensi alla&#xD;
casistica relativa all'esposizione dei lavoratori a sostanze tossiche).&#xD;
In queste ipotesi sembra più convincente ritenere che lo scopo della regola&#xD;
cautelare attorno alla quale modellare la condotta tipica vada individuato tenendo&#xD;
conto delle conoscenze disponibili ex post. Non varrebbe obiettare che quest'ordine di&#xD;
considerazioni rischierebbe di mettere in discussione la necessaria predeterminazione&#xD;
della regola cautelare: una cosa è il comportamento prescritto dalla regola; cosa&#xD;
diversa è lo scopo di tutela che alla stessa regola si ritenga di attribuire. Quindi,  se un&#xD;
certo comportamento,  al momento della condotta,  mirava ad evitare solo eventi del&#xD;
tipo X,  mentre in base alle conoscenze successive lo scopo della regola cautelare&#xD;
comprende eventi del tipo X + Z,  deve concludersi che,  nel caso in cui si riesca a&#xD;
dimostrare,  al di là di ogni ragionevole dubbio,  che l'evento è stato conseguenza della&#xD;
condotta difforme rispetto al modello astratto prefissato dal legislatore,  sussiste il&#xD;
nesso di causalità materiale,  mentre difetta l'elemento soggettivo della colpa.&#xD;
L'ultimo Capitolo costituisce nell'economia della trattazione una sorta di&#xD;
banco di prova: si è infatti cercato di verificare la tenuta dei principi generali&#xD;
individuati nei Capitoli precedenti in riferimento alla tematica dell'omesso&#xD;
5&#xD;
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract&#xD;
impedimento del reato altrui,  specie quando si tratti di soggetti posti al vertice di&#xD;
un'organizzazione complessa strutturata in forma piramidale.&#xD;
La tematica dell'omesso impedimento del reato altrui è legata a filo doppio&#xD;
alla disciplina del concorso di persone nel reato: si è quindi presa in considerazione&#xD;
l'ammissibilità di un "concorso per omissione",  muovendo dal presupposto che&#xD;
l'evento individuato dall'art. 40,  secondo comma c.p. quale oggetto dell'obbligo di&#xD;
impedimento,  può essere anche costituito dal reato commesso da altri,  a condizione&#xD;
che oggetto dell'obbligo di impedimento sia proprio l'altrui condotta e,  quindi, &#xD;
l'altrui reato. Da ciò deriva che la condotta di omesso di un reato altrui risulta già&#xD;
tipica ai sensi dell'art. 40,  secondo comma c.p.,  senza la necessità di ricorrere alla&#xD;
funzione incriminatrice delle disposizioni sul concorso di persone nel reato. Per&#xD;
chiarire se e a quali condizioni possa venire in considerazione la loro funzione di&#xD;
disciplina è stato necessario verificare i presupposti ed i limiti di applicabilità della&#xD;
cooperazione colposa ex art. 113 c.p..&#xD;
In questo ambito ancora più evidente diviene l'esigenza di ricondurre&#xD;
l'omissione colposa entro i più rassicuranti confini di una responsabilità eccezionale, &#xD;
per evitare che dietro le etichette della culpa in vigilando o in eligendo si nascondano&#xD;
- per la verità neppure troppo dissimulate - autentiche forme di responsabilità per&#xD;
fatto altrui. Indicazioni utili sembra possano derivare dal concetto di colpa "per"&#xD;
l'organizzazione che,  pur avendo assunto rilevanza nel dibattito penalistico&#xD;
soprattutto per le sue applicazioni in tema di responsabilità da reato degli enti,  può&#xD;
rappresentare un riferimento più puntuale rispetto ad un troppo generico "obbligo di&#xD;
vigilanza" nell'individuazione delle regole cautelari cui è chiamato ad adeguarsi il&#xD;
soggetto in posizione apicale.&#xD;
6&lt;/Abstract&gt;</summary>
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