<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>ArcAdiA</title>
  <link rel="alternate" href="http://dspace-roma3.caspur.it:80" />
  <subtitle>The DSpace digital repository system captures, stores, indexes, preserves, and distributes digital research material.</subtitle>
  <id>http://dspace-roma3.caspur.it:80</id>
  <updated>2013-05-25T06:33:06Z</updated>
  <dc:date>2013-05-25T06:33:06Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Le presunzioni nel diritto penale</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/2307/681" />
    <author>
      <name>Pecoraro, Carlo</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/2307/681</id>
    <updated>2011-12-06T00:38:06Z</updated>
    <published>2009-03-12T23:00:00Z</published>
    <summary type="text">&lt;Title&gt;Le presunzioni nel diritto penale&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Pecoraro, Carlo&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2009-03-13&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;La tesi affronta il tema delle presunzioni,  istituto regolato esplicitamente soltanto nel&#xD;
codice civile agli artt. 2727,  2728 e 2729,  ma che trova spazio anche nell'ambito penale,  pur&#xD;
con forme e limiti propri di tale settore del diritto.&#xD;
Il lavoro propone dapprima una definizione unitaria del fenomeno,  sulla scorta della&#xD;
nozione offerta dall'art. 2727 c.c.,  il quale qualifica le presunzioni come "le conseguenze&#xD;
che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato"; tale definizione&#xD;
è contestata per la sua eccessiva genericità,  in quanto suscettibile di ricomprendere in toto&#xD;
anche la più generale nozione di prova. Da tale spunto critico si avvia una riflessione sulla&#xD;
distinzione tra prova rappresentativa (o storica) e prova critica,  categoria cui anche le&#xD;
presunzioni vengono tradizionalmente ricondotte; l'esito è quello di un riavvicinamento&#xD;
delle due classi,  che si differenziano solo quanto alla natura del fatto noto da cui scaturisce il&#xD;
risultato probatorio: artificiale il primo (in quanto funzionalmente preordinato a fungere da&#xD;
prova),  "naturale" il secondo (in quanto accidentalmente idoneo ad essere utilizzato a scopo&#xD;
di prova); ma,  nonostante le ontologiche diversità,  si è sottolineato come - nella concretezza&#xD;
del procedimento probatorio - non basti la prova storica,  se essa non è valutata con gli&#xD;
strumenti della prova critica; e come questa non sia autosufficiente,  ma necessiti che il fatto&#xD;
noto posto alla sua base sia esso stesso accertato mediante prova rappresentativa.&#xD;
Vengono poi studiate singolarmente le figure delle presunzioni legali assolute,  di&#xD;
quelle legali relative ed infine di quelle semplici.&#xD;
Quanto alle prime,  le conseguenze che la legge trae dal fatto noto sono inconfutabili, &#xD;
poiché non è consentito rovesciarle con la dimostrazione circa l'inesistenza del fatto&#xD;
presunto. Da tale forma "propria",  si è distinta quella "impropria",  in cui la legge non pone&#xD;
un fatto noto da cui dedurre l'ignoto,  ma semplicemente prescinde dalla prova dell'elemento&#xD;
presunto. Si è dato conto della tesi attualmente prevalente,  secondo cui - superata la&#xD;
tradizione storica - le presunzioni assolute andrebbero considerate quali vere e proprie&#xD;
figure di diritto sostanziale: con le proprie,  verrebbe introdotto nella fattispecie astratta un&#xD;
nuovo elemento strutturale che,  se provato,  renderebbe irrilevante la sussistenza o meno di&#xD;
un altro elemento; in altre parole,  il fatto noto verrebbe posto quale equivalente sostanziale&#xD;
di quello ignoto; con le improprie,  un elemento costitutivo verrebbe espunto dalla&#xD;
fattispecie. Tale tesi trae fondamento da una nozione di prova ricalcata sul modello delle&#xD;
scienze sperimentali,  nozione che rende impossibile ritenere probante un fatto che sia tale&#xD;
solo per volontà legale e potenzialmente contro ogni evidenza storica. Tuttavia,  nella&#xD;
trattazione tale ricostruzione del concetto di prova è stata ritenuta riduttiva,  in quanto&#xD;
contrastante con la realtà giuridica che presenta numerose ed inequivocabili tracce del&#xD;
disegno normativo di ricostruire il fatto in sentenza prescindendo dall'obiettivo di&#xD;
raggiungere la "verità" effettiva; così,  si è concluso che l'ordinamento piega il processo, &#xD;
anche penale,  a esigenze diverse e talora in reciproco contrasto,  e che le regole legali in tema&#xD;
di formazione e valutazione della prova contemperano i vari interessi in gioco,  tra cui anche&#xD;
quello tradizionale - ma non prioritario - della ricerca della verità. In quest'ottica,  nulla ha&#xD;
impedito di ritenere le presunzioni assolute vere e proprie prove,  sia pure legali,  o comunque&#xD;
regole per la fissazione formale del fatto nel processo; così,  valorizzandosi l'appartenenza a&#xD;
tale genus,  si è esclusa l'applicabilità delle direttive sistematiche relative ai requisiti per&#xD;
l'imputazione degli elementi sostanziali della fattispecie.&#xD;
Si sono poi studiate le presunzioni legali relative,  proprie ed improprie,  che si&#xD;
differenziano dalla assolute in quanto l'assunzione normativa è valida solo sino a prova&#xD;
contraria. Anche per esse si è ritenuto di poter tener ferma la natura probatoria,  nella misura&#xD;
in cui esser rispondono alla funzione di contribuire alla fissazione formale del fatto da porre&#xD;
in sentenza; tuttavia,  si è evidenziata anche la loro utilità ai fini della ripartizione dell'onere&#xD;
della prova. A tal riguardo,  si è dapprima chiarito in che accezione si possa parlare di "onere&#xD;
della prova" nel processo penale,  e come la nozione debba essere adattata per essere&#xD;
utilizzabile anche in questo ambito: a questo fine si sono rifiutate impostazioni ideologiche o&#xD;
pregiudiziali,  e si è fatto esclusivo riferimento alla disciplina fornita dagli artt. 529 ss. c.p.p.;&#xD;
così,  si è evidenziato come,  non dissimilmente dal campo civile,  l'onere della prova degli&#xD;
elementi costitutivi positivi sia posto a carico dell'impostazione accusatoria (e non tanto del&#xD;
pubblico ministero),  mentre quella degli elementi di segno negativo sia attribuito&#xD;
all'impostazione difensiva (e non all'imputato); ma,  a differenza che nel processo civile,  la&#xD;
regola è temperata,  a tutto favore dell'imputato,  sul piano dello standard probatorio&#xD;
necessario per la rilevanza della prova fornita: il principio dell'in dubio pro reo,  infatti,  fa&#xD;
pendere in senso assolutorio ogni accertamento incompleto,  tanto che vertesse su un&#xD;
elemento positivo,  tanto che vertesse su uno negativo. Si è così individuata la funzione&#xD;
derogatoria della presunzione legale relativa,  poiché essa,  nel ripartire gli oneri probatori, &#xD;
attribuisce rilevanza solo alla prova contraria,  senza lasciare alcuna valenza al mero dubbio.&#xD;
E' stato inoltre affrontato l'istituto delle presunzioni semplici,  in cui il passaggio dal&#xD;
fatto noto all'ignoto avviene non per comando legislativo,  ma sulla base di una massima di&#xD;
esperienza fondata sull'id quod plerumque accidit. Al riguardo si sono illustrati i rapporti tra&#xD;
esse e gli indizi,  espressamente disciplinati dal codice di procedura penale all'art. 192&#xD;
comma 2,  peraltro in modo del tutto analogo rispetto a quanto previsto dall'art. 2729 c.c. per&#xD;
le presunzioni semplici: segnatamente,  quelli costituiscono il fatto noto da cui queste&#xD;
prendono avvio. Poi si è chiarito il funzionamento di tale meccanismo probatorio,  con&#xD;
considerazioni circa la necessità di certezza in merito alla sussistenza del fatto noto,  circa le&#xD;
caratteristiche della massima di esperienza,  circa la natura sillogistica di tale ragionamento, &#xD;
e circa i requisiti per la validità della presunzione: ossia la gravità,  la precisione e la&#xD;
concordanza.&#xD;
Si è poi passati a verificare la ricostruzione operata in tema di presunzioni con il&#xD;
quadro dei principi costituzionali; in particolare,  si è evidenziato come ogni presunzione&#xD;
legale sfavorevole al reo risulterebbe incostituzionale,  se si ritenesse che l'art. 27 comma&#xD;
secondo della Costituzione - nel vietare di considerare l'imputato colpevole sino a che non&#xD;
sia stato condannato - ponga non solo una palese regola di trattamento,  ma anche una regola&#xD;
di giudizio,  tale per cui l'onere della prova della colpevolezza sia addossato in toto&#xD;
all'accusa: se così fosse,  in tutta evidenza ogni deroga contenuta nella legge ordinaria&#xD;
risulterebbe illegittima. Tuttavia,  nonostante un quasi unanime intendimento della dottrina, &#xD;
si è ritenuto che tale principio costituzionale non valga anche quale regola di giudizio,  stante&#xD;
l'impossibilità di ravvisare una presunzione legale relativa di innocenza laddove il&#xD;
costituente ha posto come limite alla "considerazione di non colpevolezza" non una prova&#xD;
contraria,  ma una sentenza di condanna; e dunque,  un limite temporale,  e non euristico.&#xD;
Nella Costituzione sono comunque stati rinvenuti dei paletti all'operatività delle presunzioni&#xD;
legali nell'ordinamento penale: si è verificata invero l'incidenza dei principi sostanziali di&#xD;
tipicità,  di offensività,  di colpevolezza e di retroattività rispetto alla disciplina della prova, &#xD;
concludendo per la necessaria prevalenza delle garanzie costituzionali su possibili ed&#xD;
invincibili distorsioni alla ricostruzione del fatto,  operate tramite meccanismi probatori di&#xD;
natura eminentemente legali,  ma che parimenti sviliscano anche gli imprescindibili requisiti&#xD;
dell'illecito penale.&#xD;
Infine,  si è effettuata una ricognizione casistica su istituti specifici che dottrina e&#xD;
giurisprudenza ritengono di ricondurre nell'alveo delle presunzioni; in particolare,  si sono&#xD;
analizzati quei profili presuntivi ravvisabili ad esempio nei reati di sospetto e di&#xD;
contrabbando,  nell'exceptio veritatis,  nel dolo e nella colpa presunta,  nei reati a pericolo&#xD;
presunto,  nelle presunzioni di imputabilità,  di conoscenza della legge penale o dell'età&#xD;
dell'offeso nei delitti sessuali. Tale panoramica ha consentito di affiancare,  alla&#xD;
ricostruzione generale della regola di giudizio applicabile nel processo penale,  l'adattamento&#xD;
particolare che talvolta si ricava da singole fattispecie speciali; ma anche di distinguere più&#xD;
chiaramente gli elementi strutturali dalle regole per la ricostruzione del fatto in sentenza, &#xD;
evitando indebite sovrapposizioni di piani.&#xD;
Nelle considerazioni conclusive si è fornita una ricapitolazione sistematica della&#xD;
tematica affrontata,  ribadendo da una parte la distinzione tra il piano sostanziale e quello&#xD;
probatorio-processuale,  dall'altra le reciproche interazioni tra i due livelli; ne è scaturito il&#xD;
tentativo di rilanciare una teoria della fissazione formale del fatto: ossia delle modalità con&#xD;
cui,  partendo dal segno di manifestazione degli elementi essenziali all'interno della&#xD;
fattispecie astratta e dalle conseguenze in tema di onere della prova,  passando attraverso&#xD;
regole empiriche e legali per la formazione,  l'esclusione,  la valutazione e la soglia di&#xD;
rilevanza della prova,  si giunge alla decisione del giudice.&lt;/Abstract&gt;</summary>
    <dc:date>2009-03-12T23:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

