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  <updated>2013-06-19T18:17:40Z</updated>
  <dc:date>2013-06-19T18:17:40Z</dc:date>
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    <title>Gruppi parlamentari e rappresentanza politica nell'ordinamento italiano</title>
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    <author>
      <name>Pergolani, Michele</name>
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    <id>http://hdl.handle.net/2307/594</id>
    <updated>2011-08-08T23:36:54Z</updated>
    <published>2010-04-28T22:00:00Z</published>
    <summary type="text">&lt;Title&gt;Gruppi parlamentari e rappresentanza politica nell'ordinamento italiano&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Pergolani, Michele&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-04-29&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;Il progetto di ricerca “Gruppi parlamentari e rappresentanza politica&#xD;
nell’ordinamento italiano” affronta alcuni temi ampiamente dibattuti in ambito&#xD;
giuridico: le funzioni dei gruppi parlamentari in rapporto all’evoluzione del&#xD;
parlamentarismo, la particolare configurazione che i gruppi hanno assunto in&#xD;
relazione alla forma di governo, i rapporti che intercorrono tra gruppi, partiti e&#xD;
singoli parlamentari.&#xD;
È risultato indispensabile definire, seppure sinteticamente, il ruolo&#xD;
progressivamente assunto dai partiti politici rispetto agli originari gruppi&#xD;
parlamentari all’interno delle Assemblee elettive, evidenziando pertanto la&#xD;
posizione ambivalente dei gruppi: questi ultimi sono essenziali per&#xD;
l'organizzazione dei lavori parlamentari e, contemporaneamente, sono uno&#xD;
strumento ineliminabile rispetto agli obiettivi politici dei partiti.&#xD;
In questa prospettiva, il progetto di ricerca analizza il nesso esistente – anche&#xD;
se poco strutturato in Costituzione – tra partito politico presente nella società civile&#xD;
e gruppo parlamentare operante in Parlamento. Il profilo giuridico dell’indagine&#xD;
dimostra altresì che il diritto parlamentare si è collocato spesso all’avanguardia&#xD;
rispetto al diritto costituzionale (ad esempio con i nuovi regolamenti del 1971), in&#xD;
anticipo cioè rispetto alle evoluzioni in seguito registrate dalla forma di governo&#xD;
e/o dal sistema politico–istituzionale. In altre fasi, invece, i regolamenti&#xD;
parlamentari hanno finito per ostacolare alcune innovazioni presenti – anche&#xD;
soltanto in nuce – nelle dinamiche del sistema politico.&#xD;
Lo studio evidenzia, a partire dai primi anni del secolo scorso, le funzioni ed&#xD;
il ruolo assunti dai gruppi parlamentari all’interno delle Assemblee parlamentari in&#xD;
Italia, il loro concreto atteggiamento nei confronti del governo, e quindi la crescente&#xD;
importanza dei regolamenti parlamentari per il buon funzionamento del nostro&#xD;
sistema parlamentare. In questo senso, la questione della riforma dei regolamenti&#xD;
parlamentari – nelle parti in cui disciplinano prerogative, modalità di costituzione e&#xD;
funzionamento dei gruppi – è indicata, assieme alle riforme costituzionali ed alla&#xD;
riforma della legge elettorale, come lo strumento necessario per concorrere ad una&#xD;
semplificazione del quadro politico e ad un miglioramento dell’efficienza del&#xD;
parlamento e quindi anche del governo. Sul piano del metodo, è utile ricordare che&#xD;
le norme del diritto parlamentare non determinano (e non potrebbero determinare)&#xD;
di per sé gli assetti del sistema politico, ma forniscono agli attori politici una serie&#xD;
di incentivi o disincentivi, incidendo così solo indirettamente sulle dinamiche del&#xD;
sistema politico.&#xD;
Le regole vigenti che disciplinano i gruppi parlamentari sono state elaborate,&#xD;
nel loro impianto di fondo, nel 1971, in piena epoca proporzionalistica e hanno,&#xD;
dall’inizio degli anni ’80 alla fine degli anni ’90, subìto una serie di rilevanti&#xD;
modifiche, avvenute però in assenza di un coerente disegno di fondo: per questo&#xD;
esse presentano non poche contraddizioni, sia interne sia esterne, nel rapporto cioè&#xD;
con le norme costituzionali sopravvenute. Retrospettivamente si può affermare che,&#xD;
dal 1993 in poi, i regolamenti parlamentari – non isolatamente, ma insieme alla&#xD;
disciplina elettorale “di contorno” –, lungi dall’incoraggiare una trasformazione in&#xD;
senso bipolare del confronto politico, hanno incentivato la frammentazione del&#xD;
sistema partitico e, con poche eccezioni, garantito la continuità della logica&#xD;
proporzionalistica pre-esistente.Il primo capitolo affronta il tema dei gruppi parlamentari in una prospettiva&#xD;
primariamente storica: in questo senso, la storia costituzionale dei prima cinquanta&#xD;
anni del secolo scorso rappresenta il presupposto per lo studio del ruolo dei gruppi&#xD;
parlamentari nel nostro ordinamento giuridico.&#xD;
Il punto di partenza dell’indagine è certamente l’introduzione del sistema&#xD;
elettorale proporzionale. Le prime elezioni politiche del dopoguerra (novembre&#xD;
1919) – le prime tenute col metodo della rappresentanza proporzionale con&#xD;
scrutinio di lista – determinarono una consistente affermazione elettorale dei partiti&#xD;
di massa. Sul versante parlamentare le conseguenze furono importanti perché i&#xD;
gruppi parlamentati non erano più raggruppamenti di deputati con idee analoghe,&#xD;
ma rappresentavano esponenti di partito. Una delle conseguenze fu quella di&#xD;
modificare – in due tempi, nel 1920 e nel 1922 – il regolamento della Camera dei&#xD;
deputati, il quale non poteva non considerare la nuova realtà partitica. È evidente&#xD;
che la creazione dei gruppi costituisce un punto di svolta nella realtà parlamentare:&#xD;
con le riforme degli anni ’20 del secolo scorso, i gruppi non sono più elementi&#xD;
accessori delle camere, ma diventano strumenti essenziali per l’attività&#xD;
parlamentare.&#xD;
La vicenda storica del periodo transitorio ebbe notevole influenza sulla&#xD;
configurazione costituzionale del ruolo dei partiti. La maggiore preoccupazione dei&#xD;
Costituenti fu quella di affermare il principio del pluralismo partitico: la&#xD;
funzionalità democratica e la stessa democraticità di un sistema politico potevano&#xD;
essere garantite solamente dal pluralismo di partiti e dalla loro competizione.&#xD;
Pertanto, lo studio dei lavori preparatori della Carta fondamentale della&#xD;
Repubblica italiana dimostra che il dibattito sui gruppi parlamentari sia stato&#xD;
estremamente limitato in quanto la loro esistenza era considerata come inevitabile e&#xD;
necessaria per una razionale organizzazione dei lavori parlamentari.&#xD;
Il secondo capitolo delinea alcune problematiche legate alla rappresentanza.&#xD;
In particolare, nel nostro sistema costituzionale, il principio della sovranità&#xD;
popolare (art. 1 Cost.) si concretizza con il voto democratico (art. 48 Cost.),&#xD;
attraverso la forma organizzata dei partiti (art. 49 Cost.) e si trasforma in&#xD;
rappresentanza parlamentare. In questa prospettiva, il principio del mandato&#xD;
imperativo risulta dirimente per una corretta interpretazione dei rapporti che&#xD;
intercorrono tra gruppi e partiti politici. Lo studio dei lavori preparatori della Carta&#xD;
fondamentale rivela una carenza di fondo circa la individuazione del legame&#xD;
esistente tra agli articoli 1, 48, 49 e 67 della Costituzione in senso orizzontale.&#xD;
Particolarmente significative sono le riflessioni (v. C. Mortati) sul nesso&#xD;
strutturale tra la rappresentanza politica, sistema elettorale e struttura sociale.&#xD;
I numerosi tentativi della dottrina di pervenire ad una definizione condivisa&#xD;
in merito alla natura giuridica dimostrano la irriducibile complessità del gruppo&#xD;
parlamentare. Peraltro, la recente evoluzione del sistema politico italiano, segnata&#xD;
dal declino dei tradizionali partiti di massa e quindi della forma–partito affermatasi&#xD;
dal secondo dopoguerra del secolo scorso, ha portato la dottrina a riconsiderare la&#xD;
definizione della natura giuridica del gruppo attraverso schemi interpretativi&#xD;
differenti. La stessa disciplina di partito assume attualmente caratteri notevolmente&#xD;
meno rigidi in considerazione del mutato rapporto tra partito e gruppo: le&#xD;
conseguenze più importanti sono certamente l'instabilità e la fluidità dei partiti&#xD;
politici in Parlamento, anche con riferimento al fenomeno della c.d. mobilità&#xD;
parlamentare.&#xD;
Il terzo capitolo analizza il ruolo e le funzioni svolti dai gruppi nel corso dei&#xD;
primi anni di storia repubblicana, fino al 1971, l’anno dei primi regolamenti&#xD;
parlamentari autenticamente nuovi.&#xD;
Gli aspetti problematici sono di assoluto rilievo poiché i regolamenti delle&#xD;
camere del 1949 recepirono la figura dei gruppi parlamentari così come&#xD;
sostanzialmente delineata dalla riforma degli anni 1920-22. La dottrina&#xD;
costituzionale dell’epoca ha dovuto tener conto di una Costituzione completamente&#xD;
e radicalmente nuova, ma alla luce di regolamenti parlamentari antichi. Così, la&#xD;
Costituzione repubblicana, che delineava un governo democraticamente “forte” e&#xD;
con una sua autonomia costituzionale, ha dovuto confrontarsi con regolamenti&#xD;
parlamentari in grado di creare le condizioni per un governo debole “in”&#xD;
parlamento.&#xD;
La riforma parlamentare del 1971 ha prodotto i primi regolamenti&#xD;
autenticamente originali della storia repubblicana, prendendo atto del processo&#xD;
irreversibile che aveva per protagonisti i gruppi – e quindi i partiti in Parlamento –&#xD;
anziché i singoli deputati: i gruppi e i loro capigruppo vengono dotati di nuovi e&#xD;
rilevanti poteri, mentre alla Conferenza dei capigruppo è affidato il decisivo&#xD;
compito della programmazione dei lavori parlamentari. Nel 1981 il regolamento&#xD;
della Camera è stato emendato, anche per far fronte all’ostruzionismo dei piccoli&#xD;
gruppi, consentendo un’alternativa all’unanimità per la programmazione dei&#xD;
lavori. Nel 1988 sono state approvate alcune importanti modifiche ai regolamenti,&#xD;
al fine di rafforzare la stabilità governativa, assoggettando i partiti di maggioranza&#xD;
alle decisioni governative, attraverso, in particolare, l’utilizzazione dello scrutinio&#xD;
palese.&#xD;
L’analisi dei criteri per la costituzione dei gruppi parlamentari – quello&#xD;
numerico e quello politico – dimostra che la prassi parlamentare, e il conseguente&#xD;
riconoscimento dei gruppi “in deroga” alle regole parlamentari, ha rappresentato&#xD;
un elemento decisivo per l’evoluzione del ruolo dei gruppi all’interno delle&#xD;
dinamiche del sistema politico nel suo complesso (v. il multipartitismo e la&#xD;
frammentazione delle forze politiche).&#xD;
Il quarto capitolo affronta il tema dell’adeguamento dei regolamenti&#xD;
parlamentari al mutato contesto elettorale. Infatti, i due referendum del 1991 e del&#xD;
1993 rivoluzionano il sistema politico italiano, affrontando la problematica dei&#xD;
partiti dal punto di vista elettorale. Nel 1991 viene eliminato il meccanismo del&#xD;
voto di preferenza, mentre nel 1993 vengono introdotti nuovi sistemi di elezione&#xD;
“tendenzialmente” maggioritari e non più rigidamente proporzionali.&#xD;
I regolamenti parlamentari rimangono in una posizione di retroguardia: per&#xD;
questo, le prospettive di ricerca si ampliano in ragione della significativa novità&#xD;
rappresentata dalla “coalizione” pre-elettorale. È necessario evidenziare che le&#xD;
coalizioni non trovano un luogo di accoglienza nelle strutture parlamentari, poiché&#xD;
queste ultime rimangono organizzate per gruppi, in base alle antiche regole.&#xD;
Il progetto di ricerca intende indagare ed approfondire tale incongruenza: il&#xD;
mancato adeguamento dei regolamenti ad un nuovo assetto partitico&#xD;
“tendenzialmente” bipolare e maggioritario, non rappresenta solamente un&#xD;
anacronismo, ma anche un incentivo alla frammentazione politica ed alla mobilità&#xD;
parlamentare. I successivi interventi di modifica sui regolamenti solo in parte&#xD;
hanno perseguito l’obiettivo di adeguarli alle leggi elettorali prevalentemente&#xD;
maggioritarie. Infatti, nel 1997, la Camera ha modificato la propria organizzazione&#xD;
per gruppi, ma in un senso diametralmente opposto alla logica elettorale: è previsto&#xD;
che in seno al “gruppo misto” si costituiscano «componenti politiche», sottogruppi&#xD;
da tre a dieci deputati, corrispondenti ad aggregazioni politiche minori (art. 14,&#xD;
comma 5).&#xD;
Il quinto capitolo delinea le tendenze evolutive dei gruppi parlamentari in&#xD;
un contesto caratterizzato da innovazioni potenzialmente in contrasto tra loro: le&#xD;
modifiche della legislazione elettorale in senso maggioritario, il mancato&#xD;
adeguamento dei regolamenti parlamentari, la auspicata semplificazione del&#xD;
sistema politico, la mobilità e la frammentazione parlamentare, nonché la&#xD;
necessaria funzionalità del sistema parlamentare nel suo complesso.&#xD;
Le recenti proposte di modifica dei regolamenti, volte ad impedire o limitare&#xD;
la frammentazione parlamentare, rappresentano il tentativo di introdurre regole&#xD;
più restrittive per la formazione dei gruppi parlamentari. Le modifiche hanno&#xD;
affrontato la possibile innovazione costituita dai “gruppi di coalizione”, e quindi&#xD;
l’eventuale “parlamentarizzazione” delle coalizioni partitiche pre−elettorali.&#xD;
Ad esempio, i gruppi non solo dovrebbero presentare un numero minimo di&#xD;
componenti, ma dovrebbero rappresentare un partito o movimento politico, anche&#xD;
risultante dall’aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni proprie&#xD;
liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l’elezione di deputati.&#xD;
L’intento è quello di evitare che, dopo le elezioni, da una lista si originino&#xD;
più gruppi parlamentari, come spesso è accaduto. In tal senso la norma si completa&#xD;
con la previsione di un unico gruppo parlamentare anche per le liste di candidati&#xD;
presentate con il medesimo contrassegno da più partiti. Tale norma, volta ad&#xD;
evitare la frammentazione, prevedendo una rigida corrispondenza tra liste e&#xD;
gruppi, impedisce tuttavia anche processi aggregativi di più liste in un unico&#xD;
gruppo, come, seppur assai più raramente, si è comunque verificato.&#xD;
La possibilità di costituzione di gruppi “autorizzati” in deroga al numero&#xD;
minimo è sottoposta a forti limitazioni e solamente qualora ricorrano determinate&#xD;
condizioni (ad esempio purché siano trascorsi almeno ventiquattro mesi dall’inizio&#xD;
della legislatura).&#xD;
La c.d. legislazione elettorale di contorno appare ancora più contraddittoria:&#xD;
essa continua a produrre e riprodurre un assetto partitico proporzionalistico. La&#xD;
normativa sul finanziamento pubblico dei partiti politici ha mostrato la sua&#xD;
inadeguatezza nel riconoscere la centralità delle coalizioni e della dinamica&#xD;
bipolare delle competizioni elettorali, incentivando, al contrario, la frammentazione&#xD;
dei gruppi parlamentari.&lt;/Abstract&gt;</summary>
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