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  <title>ArcAdiA</title>
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  <updated>2013-05-24T00:06:33Z</updated>
  <dc:date>2013-05-24T00:06:33Z</dc:date>
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    <title>Il giusto processo amministrativo</title>
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    <author>
      <name>Pietrosanti, Anton Giulio</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/2307/583</id>
    <updated>2011-08-08T23:36:25Z</updated>
    <published>2010-05-05T22:00:00Z</published>
    <summary type="text">&lt;Title&gt;Il giusto processo amministrativo&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Pietrosanti, Anton Giulio&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-05-06&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;Un discorso sul ruolo che i principi del giusto processo sanciti nel&#xD;
nuovo testo dell’art. 111 Cost. svolgono nell’ambito della giustizia&#xD;
amministrativa non può prescindere dalla particolare funzione che&#xD;
la Carta costituzionale ha affidato al giudice amministrativo.&#xD;
Quest’ultimo, infatti, non ha solo il compito di risolvere una&#xD;
determinata controversia fra alcuni soggetti individuando quale sia&#xD;
l’interesse individuale giuridicamente meritevole di tutela, ma è&#xD;
chiamato anche ad assicurare, come recita l’art. 100 Cost., “la&#xD;
giustizia nell’amministrazione” enunciando quelle regole che&#xD;
consentano all’azione amministrativa di estrinsecarsi secondo i&#xD;
criteri di “buon andamento” e “imparzialità”enunciati nell’art. 97&#xD;
Cost .&#xD;
In questo contesto l’effettiva applicazione delle garanzie del&#xD;
“giusto processo ” , oltre ad assicurare una risposta efficace alla&#xD;
domanda di tutela giurisdizionale proveniente dalla collettività,&#xD;
finiscono pure per fornire – grazie all’obbligo conformativo&#xD;
derivante dalle pronunce del giudice amministrativo – un solido ed&#xD;
indispensabile contributo alla costruzione di un “giustoprocedimento” amministrativo.&#xD;
Tuttavia , prima di procedere ad una complessiva disamina di tali&#xD;
garanzie nell’ambito del giudizio amministrativo , non può non&#xD;
rilevarsi come quest’ultimo ancora continui a trovare le proprie&#xD;
fonti in disposizioni legislative risalenti addirittura ai primi&#xD;
decenni di vita dello Stato italiano tra le quali occorre senz’altro&#xD;
menzionare la legge 20 marzo 1865, n. 2284, All. E, (abolitiva del&#xD;
contenzioso amministrativo) ed il successivo Regio Decreto 26&#xD;
giugno 1924, n. 1054 costituito, a sua volta, dai precedenti testi&#xD;
normativi riguardanti il Consiglio di Stato (in primis il Testo Unico&#xD;
&#xD;
17 agosto 1907, n. 638 ed il Regio decreto 30 dicembre 1923, n.&#xD;
2840).&#xD;
A queste importanti leggi, analogamente a quanto avviene nei&#xD;
terreni di origine alluvionale, si sono sovrapposti, mediante&#xD;
stratificazioni successive, altri provvedimenti normativi emanati&#xD;
per sopperire alle esigenze (di tutela e di coerenza sistematica) che&#xD;
si venivano gradualmente rivelando nel tempo senza però mai&#xD;
alterare gli elementi fondamentali della disciplina contenuta negli&#xD;
atti legislativi sopra ricordati (1).&#xD;
Persino la legge n. 1034/71 – che ha attuato il doppio grado di&#xD;
giurisdizione ex art. 125 Cost. istituendo i Tribunali amministrativi&#xD;
regionali (2) – e la legge n. 205/2000 (3) si sono limitate ad intervenire&#xD;
esclusivamente con specifiche modifiche ad un complesso normativo&#xD;
preesistente che ancora continua ad influire su aspetti essenziali&#xD;
della disciplina processuale (4).&#xD;
Sono facilmente comprensibili, pertanto, le inadeguatezze di una&#xD;
disciplina processuale che, oltre ad essere frammentata in un&#xD;
insieme eterogeneo di atti normativi, ancora contiene norme&#xD;
risalenti ad un periodo storico e culturale dominato da una&#xD;
concezione dello Stato (5) all’interno della quale il sistema della&#xD;
&#xD;
[(1) Il termine “stratificazioni successive” è ripreso da E. GUICCIARDI, La giustizia&#xD;
amministrativa, Padova, 1954, 43.&#xD;
&#xD;
(2) Sul doppio grado di giudizio amministrativo, v. G. CERRINA FERONI, La giustizia&#xD;
amministrativa di primo grado, in Codice della giustizia amministrativa, (a cura di G.&#xD;
MORBIDELLI), Milano, 2008, pp. 52 e ss.&#xD;
&#xD;
(3)Cfr., tra i primi commentatori della legge n. 205/2000, G. LEONE, Brevi note a margine della&#xD;
legge n. 205 del 2000. Un passo avanti verso il giusto processo amministrativo?, in Dir. proc.&#xD;
amm. 2001, 3, 645, per il quale sarebbe stato “indispensabile quanto indilazionabile mettere&#xD;
mano ad un Testo Unico e, perché no, ad un codice del processo amministrativo, il quale&#xD;
possieda, oltre che la dignità, un impianto simile a quello del codice di procedura civile, affinché&#xD;
tutte le «integrazioni» che la giurisprudenza e la dottrina hanno richiamato e formulato&#xD;
mutuando istituti e figure tipiche di quel processo possano finalmente far parte di un autonomo&#xD;
corpus”.&#xD;
&#xD;
(4)Significativa sul punto è l’affermazione di F.G. SCOCA, Modello tradizionale e trasformazione&#xD;
del processo amministrativo dopo il primo decennio di attività dei Tribunali Amministrativi&#xD;
Regionali, in Dir. Proc. Amm., 1985, 255, secondo cui “il processo amministrativo è rimasto&#xD;
tuttavia, per struttura ed oggetto, quello che era”.&#xD;
&#xD;
(5)Cfr. F. BENVENUTI, Giustizia amministrativa, in Enc. dir., XIX, Milano 1970, 589 e ss, il&#xD;
quale ricorda che, nell’ambito del pensiero politico europeo del XIX secolo, si era creduto di&#xD;
poter conciliare le libertà dei singoli con la sovranità statale “rendendo gli uomini soggetti al&#xD;
dominio della legge astratta ed impersonale (è libero chi non ubbidisce ad un uomo ma alla legge; un individuo è uguale ad un altro in quanto entrambi siano sottoposti ad una stessa&#xD;
legge). Accanto al diritto naturale dell'individuo sorge il diritto dello Stato di imporre mediante&#xD;
legge la sua volontà. Razionalmente, poiché la volontà dello Stato non è che la volontà generale&#xD;
dei cittadini, l'interesse privato è salvaguardato nell'interesse generale che si esprime mediante&#xD;
leggi, onde non c'è conflitto a questo livello tra individuo e Stato: il conflitto sorgerà semmai nel&#xD;
campo dell'azione concreta dello Stato, ma sarà allora la legge, alla quale anche il sovrano è&#xD;
sottoposto, a dirimere preventivamente il conflitto, e sarà il giudice unico ed indipendente a&#xD;
dirimerlo in concreto”.]&#xD;
&#xD;
giustizia amministrativa si configurava come strumento volto&#xD;
soprattutto a soddisfare l’interesse obiettivo al rispetto dell’ordine&#xD;
e della legalità (6) lasciando in secondo piano la tutela immediata&#xD;
degli interessi del cittadino (7).&#xD;
Solo con l’avvento di una Costituzione di ispirazione democratico –&#xD;
pluralista si è determinato un deciso mutamento della concezione&#xD;
dell’amministrazione, che da apparato burocratico in posizione di&#xD;
superiorità nei confronti dei soggetti privati,si è venuta &#xD;
&#xD;
[(6)Sulle origini della giustizia amministrativa cfr. E. LAFERRIERE, Traité de la juridiction&#xD;
administrative et des recours contenteux, Paris, 1896, 139 e ss..; A. SALANDRA, La giustizia&#xD;
amministrativa nei Governi liberi con speciale riguardo al diritto italiano, Torino, 1904,101 e&#xD;
ss.; F. D’ALESSIO, Dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo al moderno Stato di diritto, Roma,&#xD;
1915, 117 e ss.; C. BOZZI, La giustizia nell’Amministrazione nella sua evoluzione storica, in&#xD;
Centro studi amministrativisti della Provincia di Como. La giustizia nella Amministrazione. Atti&#xD;
del terzo convegno di studi di scienza dell’Amministrazione, Milano, 1959, 18 e ss.; P. VIRGA,&#xD;
La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, Milano, 1982, 3; A.M.&#xD;
SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 1188. Per una diversa&#xD;
ricostruzione storico-politica della giustizia amministrativa, secondo cui “La costruzione del&#xD;
sistema di giustizia amministrativa non può considerarsi il risultato di una battaglia politica&#xD;
personale di alcuni (del ceto politico e dei giuristi liberali) ma il risultato necessario per&#xD;
completare la struttura amministrativa e costituzionale nata con lo Stato assoluto”, cfr. G.&#xD;
AZZARITI, Percorsi e tendenze della giustizia amministrativa, Torino, 1994, 10, il quale, a sua&#xD;
volta, richiama M. NIGRO, Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa come problema&#xD;
politico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1970, 728; Id., Silvio Spaventa e lo Stato di diritto, in Foro it.,&#xD;
1989, V, 109 e ss; Id., Il ruolo dei giuristi nello Stato liberale, in Scritti in onore di Massimo&#xD;
Severo Giannini, vol. II, Milano, 1988, 352 e ss.; A. M. SANDULLI, Il giudizio davanti al&#xD;
Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, 1963, 3.&#xD;
&#xD;
(7)Cfr. GUICCIARDI, op. cit., 69, il quale, anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione,&#xD;
affermava che”l’ordinamento giuridico riconosce l’utilità per l’interesse pubblico di questo&#xD;
strumento rivelatore dell’invalidità degli atti amministrativi e se ne giova consentendogli la&#xD;
proposizione del ricorso e compensandolo con il vantaggio di fatto che potrà derivargli dalla&#xD;
decisione, senza per questo intaccare minimamente il principio, che il giudice amministrativo&#xD;
dovrà soltanto accertare se realmente l’atto impugnato è contrario all’interesse pubblico, senza&#xD;
prendere affatto in considerazione l’interesse individuale del ricorrente”; cfr. F. SATTA,&#xD;
Giustizia amministrativa, in Enc. dir., Milano, 2002, agg. VI, 417., “La tutela giurisdizionale non&#xD;
era disciplinata in funzione delle necessità del cittadino, ma le necessità del cittadino dovevano&#xD;
adeguarsi alla tutela che l'ordinamento offriva al modello teorico di situazione giuridica&#xD;
soggettiva in cui i suoi interessi lesi andavano inquadrati. Vi era così la stranezza per cui&#xD;
l'esistenza di un danno, la sua ingiustizia e le ragioni per cui era stato provocato non potevano&#xD;
neppure essere prese in considerazione, quando il fatto generatore stava in un atto discrezionale&#xD;
della pubblica amministrazione”.]&#xD;
&#xD;
gradualmente evolvendo in una struttura organizzativa posta sullo&#xD;
stesso piano dei cittadini e rappresentativa dei loro interessi (8).&#xD;
Tale trasformazione ha avuto, naturalmente, notevoli ripercussioni&#xD;
sul sistema della giustizia amministrativa imponendo un&#xD;
ripensamento complessivo circa il ruolo e le funzioni del processo&#xD;
amministrativo all’interno dell’ordinamento italiano.&#xD;
Le norme costituzionali hanno delineato, infatti, un sistema&#xD;
processuale il cui obiettivo primario non è più la salvaguardia&#xD;
dell’ordine e della legalità ma la piena ed incondizionata tutela&#xD;
delle concrete situazioni giuridiche soggettive del singolo individuo&#xD;
lese dall’azione dei pubblici poteri (9).&#xD;
&#xD;
&#xD;
[(8) Cfr. S.P. PANUNZIO, Il ruolo della giustizia amministrativa in uno stato democratico.&#xD;
Osservazioni sul caso italiano, in PARISIO (a cura di), Il ruolo della giustizia amministrativa in&#xD;
uno stato democratico, Milano 1999, 72 e ss. che, richiamando le elaborazioni della dottrina&#xD;
francese, ha sottolineato come l’Amministrazione “da pura ed esclusiva “puissance pubblique” è&#xD;
divenuta sempre più “service pubblique”. Cfr. pure i rilievi di F. GIGLIONI e S. LARICCIA,&#xD;
Partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, in Enc. Dir. , agg. IV, Milano, 2000, 944&#xD;
ess., secondo i quali “La connotazione democratica dell'ordinamento italiano conferita dalla&#xD;
Costituzione, infatti, suppone che il centro dell'organizzazione dei poteri e della loro attività&#xD;
consista nell'uomo, inteso tanto come individuo quanto nella sua proiezione sociale (art. 2). Ciò&#xD;
significa che il riconoscimento dei diritti inviolabili vuole assicurare la più ampia libertà&#xD;
d'azione all'uomo, non solo come limite al potere che potrebbe circoscriverla, ma anche come&#xD;
strumento di realizzazione delle proprie aspirazioni, convinzioni e interessi. Nell'art. 2 cost. vi è&#xD;
il più sicuro riconoscimento del pluralismo sociale, cioè della capacità dell'uomo di&#xD;
autorganizzarsi e di perseguire scopi autonomamente scelti senza necessariamente essere&#xD;
subordinato al riconoscimento e alla conformazione dei poteri di un ordinamento&#xD;
gerarchicamente superiore, ma con la forza, anzi, di condizionare gli altri ed in primis&#xD;
l'ordinamento statale”.&#xD;
&#xD;
(9) Per una complessiva trattazione dei principi di giustizia amministrativa desumibili dalla Carta&#xD;
Costituzionale si veda: V. BACHELET, La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana,&#xD;
Milano, 1966; S. CASSESE – A. G. ARABIA (a cura di), L’amministrazione e la Costituzione,&#xD;
Bologna, 1983; M. P. CHITI, L’influenza dei valori costituzionali sul diritto processuale&#xD;
amministrativo, in Dir. proc. amm., 1984, 177 e ss.; V. ONIDA, Profili costituzionali della&#xD;
giustizia amministrativa e della sua riforma, in Amm.re, 1986, 421 e ss.; R. CAVALLO PERIN,&#xD;
Il contenuto dell’art. 113 Costituzione fra riserva di legge e riserva di giurisdizione, in Dir. proc.&#xD;
amm, 1988, 517 e ss.; F. SORRENTINO, Profili costituzionali della giurisdizione&#xD;
amministrativa, in Dir. proc. amm., 1990, 68 e ss.; A. CARIOLA, Diritti fondamentali e riparto&#xD;
di giurisdizione, in Dir. proc. amm., 1991, 200 e ss.; G. VERDE, Ma che cosa è questa giustizia&#xD;
amministrativa, in Dir. proc. amm., 1993; A. PAJINO, Le norme costituzionali sulla giustizia&#xD;
amministrativa, in Dir. proc. amm., 1994, 419 e ss.: F. LEDDA, Principi costituzionali di&#xD;
giustizia amministrativa, in Dir. proc. amm., 1997, 177 e ss.; R. GAROFOLI, Unicità della&#xD;
giurisdizione e indipendenza del giudice: principi costituzionali ed effettivo sviluppo del sistema&#xD;
giurisdizionale, in Dir. proc. amm. 1998, 121 e ss.; A. PROTO PISANI, Verso il superamento&#xD;
della giurisdizione amministrativa, in Foro it., V, 2000, S. CASSESE, Basi costituzionali, in S.&#xD;
CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo generale, tomo&#xD;
I, Milano, 2003, 173 e ss.; A. ORSI BATTAGLINI, Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una&#xD;
giustizia non amministrativa, Milano, 2005; G. GRECO, Metamorfosi e declino della&#xD;
giurisdizione esclusiva: dalla tutela dei diritti per materia a quella per connessione?, in Dir. proc. amm., 2006,; G.U. RESCIGNO, La tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi&#xD;
secondo la Costituzione italiana, in Dir. pubbl. 2006; D. PICCIONE, Libertà costituzionali e&#xD;
giudice amministrativo, Napoli, 2008; C. FERRARI – BREEUR, La giurisdizione&#xD;
amministrativa in Francia. Evoluzioni e tendenze attuali, in Dir. proc. amm., 2009; F.&#xD;
MARTINI, Potere e diritti fondamentali nelle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, in Dir.&#xD;
proc. amm., 2009; V. CERULLI IRELLI, La giurisdizione amministrativa nella Costituzione,&#xD;
ASTRID, 2009. Infine si veda M.A. SANDULLI, I principi costituzionali e comunitari in&#xD;
materia di giurisdizione amministrativa, Relazione al Convegno di diritto amministrativo su&#xD;
“Riflessioni sulla giurisdizione del giudice amministrativo”- Gaeta 22 maggio 2009, in&#xD;
www.giustamm.it; ]&#xD;
&#xD;
Questo nuovo sistema di tutela giurisdizionale ha trovato anzitutto&#xD;
il suo fondamento normativo nell’art. 24 Cost. in cui viene&#xD;
espressamente enunciato il principio generale che “tutti possono&#xD;
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi&#xD;
legittimi” (intendendosi situazioni soggettive per protette&#xD;
interessi nei legittimi rapporti con tutte le quelle pubbliche amministrazioni).&#xD;
Vi è poi l ’art. 100, primo comma, Cost. che individua nel Consiglio&#xD;
di Stato l’organo “di consulenza giuridico - amministrativa e di&#xD;
tutela della giustizia dell’amministrazione”, mentre l’art. 125 Cost.&#xD;
prevede l’istituzione in ogni Regione di “organi di giustizia&#xD;
amministrativa di primo grado” (ovvero gli “altri organi” che, ai&#xD;
sensi del primo comma dell’art. 103 Cost., esercitano, insieme al&#xD;
Consiglio di Stato, la giurisdizione amministrativa).&#xD;
A loro volta gli artt. 103, 113 Cost. hanno delimitato l’ambito della&#xD;
giurisdizione amministrativa in relazione alla “tutela nei confronti&#xD;
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in&#xD;
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti&#xD;
soggettivi” (primo comma dell’art. 103 Cost.); tutela che peraltro è&#xD;
“sempre ammessa contro gli atti della pubblica amministrazione” e&#xD;
“non  può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di&#xD;
impugnazione o per determinate categorie di atti” (primo e secondo&#xD;
comma dell’art. 113 Cost.).&#xD;
L’insieme delle norme costituzionali in materia di giurisdizione si è&#xD;
infine ulteriormente arricchito , come si è già accennato , con le&#xD;
disposizioni sul giusto processo inserite dalla legge costituzionale&#xD;
n. 2/99 nel testo dell’art. 111 Cost. le quali, recependo i principi&#xD;
accolti nell ’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia&#xD;
dei diritto e delle libertà fondamentali, hanno individuato un&#xD;
modello di procedimento giurisdizionale di “ragionevole durata”&#xD;
che si svolge “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di&#xD;
parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale”.&#xD;
Dinanzi ad una nell’individuare pluralità&#xD;
le finalità di norme estremamente fondamentali della chiare&#xD;
funzione giurisdizionale, il presente lavoro si propone quindi di verificare&#xD;
come, all’interno del diritto processuale amministrativo, sia stata&#xD;
data concreta attuazione alle disposizioni costituzionali volte a&#xD;
garantire una tutela effettiva delle posizioni soggettive dei singoli&#xD;
nei loro rapporti con le amministrazioni.&#xD;
Al riguardo non può non ricordarsi che l’art. 24 Cost., come ha&#xD;
evidenziato pure la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 204&#xD;
del 6 luglio 2004, assicura agli interessi legittimi le medesime&#xD;
garanzie previste per i diritti soggettivi in relazione alla possibilità&#xD;
di farli valere davanti ad un giudice ed al grado di effettività della&#xD;
tutela che ad essi deve essere accordata.&#xD;
Verrà prestata, quindi, particolare attenzione, evidenziandone&#xD;
anche le relative differenze concettuali, a i principi di indipendenza&#xD;
ed imparzialità che nel giudizio amministrativo assumono notevole&#xD;
rilievo stante la presenza di un organo giudiziario il quale, oltre ad&#xD;
avere - tra i suoi componenti - soggetti designati dal Governo, è&#xD;
organo ausiliario dell’amministrazione e, quindi, facilmente&#xD;
esposto al sospetto di essere tendenzialmente orientato in favore di&#xD;
quest’ultima.&#xD;
L’interpretazione delle disposizioni sul processo amministrativo&#xD;
avendo costantemente lo sguardo rivolto all’art. 111 Cost.&#xD;
riguarderà ovviamente anche i principi del contraddittorio e della&#xD;
parità delle armi, che in un giudizio caratterizzato dalla presenza&#xD;
di una parte pubblica o comunque portatrice di interessi pubblici&#xD;
assume contorni estremamente delicati, soprattutto per quanto&#xD;
attiene al relativo bilanciamento di interessi che avviene nel&#xD;
normale svolgimento dell’azione amministrativa.&#xD;
L’analisi verterà poi sui profili riguardanti la “ ragionevole durata ” del processo con specifico riferimento a quelle scelte&#xD;
legislative che, essendo indirizzate verso una notevole accelerazione dei tempi processuali, ben possono portare ad&#xD;
un’inaccettabile compressione delle altre garanzie poste a presidio&#xD;
del “ giusto processo”.&#xD;
tal proposito sarà affrontato il tema delle c.d. “sentenze&#xD;
semplificate” e dei relativi problemi di tutela del diritto di difesa e&#xD;
del contraddittorio.&#xD;
Le medesime considerazioni saranno sviluppate in ordine al rito&#xD;
accelerato previsto dall ’art. 23 bis della legge TAR il quale, in&#xD;
relazione ad alcune materie, oltre ad una generale dimidiazione dei&#xD;
termini processuali, prevede pure particolari modalità per giungere&#xD;
ad una rapida definizione nel merito della controversia.&#xD;
Nel corso della trattazione verranno pure menzionate le perplessità&#xD;
sollevate dalla più autorevole dottrina rispetto alla normativa&#xD;
contenuta nell’ottavo comma dell’art. 20 del d.l. n. 185 del 2008&#xD;
(convertito con legge n. 2 del 29 gennaio 2009) avente ad oggetto i&#xD;
giudizi instaurati contro quelli che sono stati significativamente&#xD;
definitivi come “ contratti ricorso - resistenti” (10) giacché la normativa&#xD;
inserita nella predetta disposizione, attraverso un’estrema contrazione dei tempi del processo, sembra voler sottrarre alcune tipologie di atti della pubblica amministrazione ad ogni forma di&#xD;
controllo giurisdizionale scoraggiando qualsivoglia azione caducatoria o risarcitoria. Si tratta, in ogni caso, di una situazione&#xD;
&#xD;
[(10) L’espressione è di M.A. SANDULLI, Il processo amministrativo super accelerato e i nuovi&#xD;
contratti ricorso-resistenti, relazione tenuta al Convegno dell’IGI del 26 febbraio 2009,&#xD;
www.federalismi.it. ]&#xD;
&#xD;
destinata a mutare profondamente con il recepimento della direttiva&#xD;
2007/66 che, in materia processuale, dovrà inevitabilmente coordinarsi con il nuovo codice del processo amministrativo&#xD;
mediante il quale si dovrebbe, tra l’altro, giungere ad una più&#xD;
compiuta razionalizzazione dell’intero sistema di giustizia amministrativa.&#xD;
I profili inerenti alla necessità di bilanciare l’effettività della&#xD;
tutela giurisdizionale con la definizione del processo in tempi&#xD;
“ragionevoli” assumerà una notevole importanza nell’indagine del&#xD;
“giusto processo ” amministrativo anche alla luce dei numerosi &#xD;
dubbi che sono emersi nel corso degli anni (senza peraltro mai&#xD;
riuscire a trovare una definitiva soluzione sul piano legislativo)&#xD;
quali, per citarne solo alcuni, l’incertezza sul termine per proporre&#xD;
ricorso incidentale oppure per appellare le ordinanze cautelari di&#xD;
sospensione in materie oggetto di rito speciale accelerato; i problemi sulla decorrenza dei termini per impugnare i provvedimenti di cui non si conosca la motivazione; o ancora i&#xD;
dubbi sul l’ammissibilità di nuove eccezioni e nuove prove nel&#xD;
giudizio di appello.&#xD;
Sempre in relazione alla “ragionevole durata”, saranno poi trattati&#xD;
gli aspetti inerenti alla concentrazione delle tutele , ponendosi in&#xD;
risalto la dibattuta questione della pregiudiziale amministrativa la&#xD;
quale, come noto, ha dato luogo ad insanabili contrasti tra la&#xD;
Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato destinati ad&#xD;
essere superati , come si illustrerà in appresso, soltanto attraverso&#xD;
l’attuazione della delega contenuta nell ’art. 44 dell a legge n.&#xD;
69 /09. Verrà richiamato pure l’istituto della translatio iudicii &#xD;
menzionandosi le innovazioni recentemente introdotte dall’art. 59&#xD;
della predetta legge n. 69 che ha finalmente accolto, sul piano&#xD;
legislativo, le indicazioni emerse nelle decisioni emesse dalla Corte&#xD;
costituzionale e dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di&#xD;
Cassazione agli inizi del 2007 . Infine si affronterà il problema della giurisdizione sulle&#xD;
controversie riguardanti la validità e l’efficacia di un contratto&#xD;
stipulato successivamente ad un’aggiudicazione dichiarata &#xD;
illegittima , per vedere come la tutela sia stata “concentrata” in&#xD;
capo al giudice amministrativo grazie allo schema di decreto&#xD;
legislativo d a emanarsi in base alla delega contenuta nell’art. 44&#xD;
della legge 7 luglio 2009 n. 80, la quale ha previsto che “il giudice&#xD;
ha giurisdizione in ordine alla privazione di effetti del contratto e&#xD;
alle sanzioni alternative”, recependo così una delle novità di&#xD;
maggior rilievo della direttiva n. 2007/06 che affida ad un unico&#xD;
“organo di ricorso indipendente” il compito di &#xD;
Conoscere dell’illegittimità delle procedure di aggiudicazione e di accertare&#xD;
la carenza di effetti del contratto.&lt;/Abstract&gt;</summary>
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