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    <dc:date>2013-05-20T20:51:22Z</dc:date>
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    <title>Il mutuo riconoscimento dell'atto amministrativo nell'ordinamento europeo</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2307/562</link>
    <description>&lt;Title&gt;Il mutuo riconoscimento dell'atto amministrativo nell'ordinamento europeo&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Clarizia, Paolo&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-05-06&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;La tesi dal titolo “Il mutuo riconoscimento dell’atto amministrativo&#xD;
nell’ordinamento comunitario”, ha ad oggetto le problematiche connesse alla tutela&#xD;
procedimentale e giurisdizionale dei privati lesi da provvedimenti adottati dalle autorità&#xD;
di uno Stato membro che, in forza della “apertura laterale degli ordinamenti nazionali”&#xD;
determinata dal principio del mutuo riconoscimento, producono effetti giuridici anche&#xD;
negli altri stati membri.&#xD;
Nella parte introduttiva del lavoro si descrive, dunque, l’evoluzione della&#xD;
disciplina comunitaria del mercato interno delle merci e dei servizi, al fine di&#xD;
determinare i principi che regolano il mutuo riconoscimento inteso quale meccanismo di&#xD;
superamento degli ostacoli al commercio intracomunitario. Dopo aver evidenziato&#xD;
l’impossibilità di attuare la politica comunitaria dell’armonizzazione assoluta del&#xD;
mercato comune, si analizza l’elaborazione giurisprudenziale del principio del mutuo&#xD;
riconoscimento e la nuova politica delle istituzioni comunitarie incentrata sulla&#xD;
combinazione tra mutuo riconoscimento ed armonizzazione minima.&#xD;
In tale contesto non si ritiene possibile delineare una nozione unitaria di mutuo&#xD;
riconoscimento comunitario in quanto tale meccanismo opera diversamente a seconda&#xD;
del grado di armonizzazione del settore.&#xD;
Conseguentemente si propone una chiave di lettura originale, che distingue&#xD;
diverse tecniche di mutuo riconoscimento degli atti nazionali in base al soggetto&#xD;
competente a determinare l’equivalenza tra ordinamenti nazionali: a) il riconoscimento&#xD;
presunto, b) il riconoscimento determinato, c) il riconoscimento predeterminato d) il&#xD;
riconoscimento negoziato.&#xD;
Il riconoscimento presunto consiste nel meccanismo tradizionale del mutuo&#xD;
riconoscimento elaborato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee a partire dalla&#xD;
nota sentenza Cassis de Dijon. Secondo tale giurisprudenza gli ordinamenti nazionali&#xD;
debbono consentire il commercio di prodotti provenienti da altri Stati membri, anche se&#xD;
non rispettano le condizioni previste dalla legislazione nazionale, purché siano conformi&#xD;
alle condizioni imposte dal paese d’origine, in quanto si presume l’equivalenza della&#xD;
tutela assicurata dai due ordinamenti alle medesime esigenze imperative. In tale&#xD;
prospettiva le autorità nazionali non possono, dunque, subordinare il commercio di una&#xD;
merce o la prestazione di un servizio autorizzati nel paese di origine a procedimenti o a&#xD;
controlli nazionali che costituirebbero una duplicazione di controlli già effettuati dalle&#xD;
autorità dei paesi d’origine, incompatibile con i principi del mercato comune. Tale&#xD;
strumento impone, infatti, agli stati membri di riconoscere automaticamente agli atti&#xD;
amministrativi adottati dalle autorità degli altri Stati membri un’efficacia&#xD;
extraterritoriale.&#xD;
Il mutuo riconoscimento determinato si configura nelle ipotesi in cui&#xD;
l’ordinamento comunitario, attraverso l’adozione di direttive settoriali, determina il&#xD;
livello minimo di equivalenza che gli ordinamenti devono rispettare senza tuttavia&#xD;
individuare lo stato membro competente ad applicare la disciplina parzialmente&#xD;
armonizzata. Conseguentemente ciascun Stato membro risulta competente a garantire il&#xD;
rispetto del diritto comunitario sul proprio territorio ed a effettuare i relativi controlli. In&#xD;
tali procedimenti il diritto comunitario consente alle autorità dello Stato membro di&#xD;
destinazione di effettuare controlli in merito alla equivalenza della tutela offerta dagli&#xD;
ordinamenti nei limiti della determinazione effettuata dalle direttive. Tuttavia le autorità&#xD;
nazionali nel procedere a tali controlli non possono contestare il provvedimento&#xD;
concreto adottato dalle autorità degli ordinamenti di origine, dovendo limitarsi a&#xD;
confrontare la normativa del paese di origine con il livello di equivalenza stabilito a&#xD;
livello comunitario. In tale prospettiva, dunque, spetta alle autorità nazionali riconoscere&#xD;
l’atto adottato dalle autorità dello Stato d’origine secondo i principi e criteri determinati&#xD;
a livello comunitario senza, tuttavia, poter disconoscere il contenuto del provvedimento&#xD;
straniero.&#xD;
Il mutuo riconoscimento predeterminato consiste nel paradigma armonizzazione&#xD;
minima – licenza unica – home country control. In altra parole la normativa comunitaria&#xD;
non si limita a predeterminare il livello di equivalenza delle normative dei diversi Stati&#xD;
membri, stabilendo le condizioni minime ed essenziali comuni che debbono essere&#xD;
rispettate dalle normative nazionali, ma attribuisce espressamente alle autorità dello&#xD;
Stato membro di origine la competenza esclusiva a disciplinare, autorizzare e&#xD;
controllare l’attività oggetto dell’intervento comunitario. Il reciproco riconoscimento&#xD;
dei provvedimenti e dei controlli del paese d’origine si innesta dunque sull’equivalenza&#xD;
delle normative nazionali che garantiscono il livello minimo di tutela del mercato&#xD;
predeterminato dal diritto comunitario. In tale ipotesi l’equivalenza opera dunque&#xD;
automaticamente in quanto si presume che tutti gli ordinamenti nazionali garantiscono&#xD;
le esigenze di salvaguardia essenziale dovendo rispettare gli standards minimi imposti&#xD;
dalla normativa comunitaria.&#xD;
Il mutuo riconoscimento negoziato è uno strumento complesso che si&#xD;
caratterizza per la facoltà concessa alle autorità dello Stato di destinazione di negoziare&#xD;
con le altre autorità nazionali e le competenti istituzioni comunitarie il livello di&#xD;
equivalenza delle normative nel corso del procedimento di riconoscimento.&#xD;
Alla luce di tale ripartizione si analizzano dunque le garanzie procedimentali e&#xD;
giurisdizionali riconosciute ai cittadini del paese destinatario i cui interessi sono lesi dal&#xD;
funzionamento del mutuo riconoscimento. Attraverso tale analisi si evidenzia tuttavia&#xD;
che a fronte del riconoscimento di un efficacia extraterritoriale degli atti amministrativi&#xD;
nazionali non sembrerebbe garantita un’effettiva tutela giurisdizionale delle situazioni&#xD;
giuridiche soggettive dei privati. Da una parte, infatti, il giudice comunitario non è in&#xD;
grado di privare o limitare la efficacia degli atti nazionali, essendo tale potere attribuito&#xD;
esclusivamente alle giurisdizioni interne. Dall’altra al giudice dello Stato membro di&#xD;
destinazione non è consentito sindacare la legittimità o il merito di provvedimenti&#xD;
amministrativi formati in ordinamenti diversi. Il giudice nazionale si deve limitare,&#xD;
infatti, a constatare l’equivalenza tra le normative nazionali o tra la normativa dello&#xD;
Stato di origine e la disciplina comunitaria al fine di valutare se entrambi gli&#xD;
ordinamenti salvaguardano la medesima esigenza imperativa.&#xD;
In tale prospettiva appare necessario domandarsi se il riconoscimento di una&#xD;
tutela giurisdizionale imperfetta (o affievolita) sia connaturata al meccanismo del mutuo&#xD;
riconoscimento, ovvero se appare possibile configurare dei rimedi in grado di garantire&#xD;
l’effettività della tutela giurisdizionale dei privati.&lt;/Abstract&gt;</description>
    <dc:date>2010-05-05T22:00:00Z</dc:date>
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