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    <title>Il diritto all'integrità psicofisica nel rapporto di lavoro</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2307/578</link>
    <description>&lt;Title&gt;Il diritto all'integrità psicofisica nel rapporto di lavoro&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Ferri, Maria Gabriella&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-03-26&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;Poco più di cento anni fa, nel Contratto di lavoro nel&#xD;
diritto positivo italiano, Lodovico Barassi affermava che il datore&#xD;
di lavoro ha l’obbligo di “fornire un ambiente sano di lavoro e&#xD;
buoni istromenti di lavoro”.&#xD;
In una successiva edizione della sua opera, lo stesso&#xD;
Autore qualificava come cooperazione tale comportamento del&#xD;
datore e affermava che il lavoratore ha il diritto di esigere quella&#xD;
cooperazione.&#xD;
La citazione dal volume di Barassi, ritenuto uno dei&#xD;
fondatori della materia giuslavorista, vale a dare una dimensione&#xD;
storico-temporale all’argomento di questa trattazione, posto che,&#xD;
oggi come allora, la finalità della salvaguardia dell’integrità della&#xD;
persona che lavora, costituisce la ratio del diritto del lavoro.&#xD;
Soprattutto, tale citazione, rende l’idea di come il diritto&#xD;
del lavoro e, nello specifico l’argomento di questa trattazione, sia&#xD;
oggetto di un’evoluzione sempre in atto che coinvolge non solo&#xD;
la legislazione, ma anche la dottrina e la giurisprudenza;&#xD;
quest’ultima, in particolare, grazie al contato diretto con la&#xD;
materia, possiede quella sensibilità che l’ha resa capace di&#xD;
interagire dinamicamente con l’organizzazione produttiva, con i&#xD;
rapporti di lavoro e con l’evolversi della coscienza sociale,&#xD;
consentendole, talvolta, anche di colmare i vuoti di una&#xD;
normativa che, per ovvie ragioni, non può mai essere&#xD;
completamente esaustiva.&#xD;
Nello sviluppo di queste riflessioni, pertanto, premessi&#xD;
brevi cenni alla tutela dell’ambiente di lavoro nell’evoluzione del&#xD;
quadro normativo, ho ritenuto di incentrare il discorso su quella&#xD;
disposizione di legge, l’art. 2087 Cod. Civ., che, oggi come&#xD;
allora, rappresenta la “norma di chiusura del sistema&#xD;
antinfortunistico” e, pertanto, la norma fondamentale per la tutela&#xD;
della salute (nel suo più ampio concetto) della persona che&#xD;
lavora.&#xD;
Peraltro, nell’analisi della disposizione codicistica,&#xD;
partendo da quelle letture e/o interpretazioni della norma di&#xD;
carattere riduttivo o tendenzialmente compromissorio, ho cercato&#xD;
di sottolineare i passaggi più importanti di quel processo di&#xD;
valorizzazione della norma medesima, processo che l’ha condotta&#xD;
ad essere considerata, non solo “norma di chiusura del sistema&#xD;
antinfortunistico”, ma anche “norma di chiusura” di tutto un&#xD;
sistema predisposto a tutela della “personalità morale” del&#xD;
prestatore di lavoro.&#xD;
Da qui, la necessaria trattazione di un fenomeno, il&#xD;
mobbing, riferibile ad una realtà sempre esistita nel mondo&#xD;
giuridico (Mazzamuto scrive, infatti, che “la sofferenza della&#xD;
condizione umana è antica quanto il mondo”), ma che, nel corso&#xD;
degli ultimi vent’anni è divenuto oggetto di un’attenzione tale, da&#xD;
rendere, superflua qualsiasi ulteriore osservazione e che,&#xD;
ciononostante, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, presenta degli aspetti di indubbio interesse per&#xD;
chi è alla ricerca di una propria definizione della relativa&#xD;
fattispecie.&#xD;
Infine, il lavoro si conclude soffermandosi su taluni aspetti&#xD;
dei rimedi predisposti a tutela dell’integrità psicofisica della&#xD;
persona che lavora. Rimedi di tipo risarcitorio, con particolare&#xD;
riferimento alla nuova configurazione del sistema della&#xD;
responsabilità civile a seguito del recente intervento delle Sezioni&#xD;
Unite della Corte di Cassazione; rimedi, soprattutto, di tipo&#xD;
attuativo, volti ad una più congrua utilizzazione dell’art. 2087&#xD;
Cod. Civ. nella sua reale portata: quella prevenzionistica.&#xD;
Ciò, non certo nell’ottica di sminuire l’importanza della&#xD;
tutela risarcitoria, bensì di valorizzare un sistema volto ad&#xD;
ottenere la predisposizione delle misure necessarie alla&#xD;
salvaguardia o alla promozione di un ambiente di lavoro sicuro e,&#xD;
conseguentemente, ad esaltare la rinnovata centralità della&#xD;
persona che lavora e che rifiuta l’idea di compensation quale&#xD;
esclusivo strumento di tutela.&lt;/Abstract&gt;</description>
    <dc:date>2010-03-25T23:00:00Z</dc:date>
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