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    <title>ArcAdiA</title>
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    <title>L'uso dei termini giuridici in poeti latini del I secolo a.c.</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2307/639</link>
    <description>&lt;Title&gt;L'uso dei termini giuridici in poeti latini del I secolo a.c.&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Hassan, Rachele&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-04-16&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;La tesi si propone di offrire un contributo rispetto a un tema molto discusso nell’ambito della&#xD;
giusromanistica, e cioè in quale misura le fonti letterarie possano essere impiegate per la&#xD;
ricostruzione degli istituti giuridici romani, in particolar modo quelli privatistici.&#xD;
Alla luce di queste considerazioni, la ricerca è volta a valutare la maggiore o minore sensibilità&#xD;
e conoscenza del diritto nella poesia romana del I sec. a.C., nella prospettiva del rapporto&#xD;
testo/lettore/contesto.&#xD;
&#xD;
2. Quanto alla struttura della tesi, essa si distingue in due parti fondamentali.&#xD;
Nella prima parte – di carattere generale – divisa in tre capitoli, si evidenziano i riferimenti e le&#xD;
allusioni giuridiche presenti nei poeti considerati; la seconda parte della tesi, distinta in due&#xD;
capitoli, è dedicata, viceversa, all’analisi di singoli passi virgiliani e oraziani, soffermandosi&#xD;
quindi su alcuni nuclei tematici specifici.&#xD;
Il cap. I è rivolto, nell’ordine, a Catullo, Properzio e Tibullo.&#xD;
Il cap. II è dedicato a Virgilio.&#xD;
In appendice al presente cap. si colloca un approfondimento sulla voti sponsio nella quale viene&#xD;
dato conto di un testo tratto da Seneca, Hercules Oetaeus (vv. 1295 ss).&#xD;
Il cap. III riguarda Orazio, la cui opera presenta risultati inaspettati per gli innumerevoli&#xD;
riferimenti alla terminologia del linguaggio giuridico romano.&#xD;
Seguono i due capitoli relativi a nuclei tematici specifici.&#xD;
Il cap. IV si concentra su Aen. 6.608-614 – il catalogo dei dannati dell’Oltretomba – ove&#xD;
Virgilio elenca una serie di anonimi peccatori, colpevoli di violazioni punite giuridicamente in&#xD;
base a leggi romane arcaiche.&#xD;
Il cap. V prevede l’analisi di due passi, che non solo esemplificano le conoscenze giuridiche di&#xD;
Orazio, ma chiarificano altresì il discorso relativo all’impiego strumentale del diritto da parte&#xD;
1&#xD;
&#xD;
dei poeti: si tratta di Sat. 1.3.115 ss. e Ars 470 ss, rispettivamente in materia di sacrilegio e&#xD;
profanazione delle ceneri del defunto, entrambi, dunque, a cavallo fra ius sacrum e ius civile.&#xD;
&#xD;
3. In sede di conclusioni è messo in luce quanto già accennato a più riprese nella tesi: nel I. sec.&#xD;
a.C. la tradizione giuridica romana, la conoscenza della giurisprudenza allora contemporanea e&#xD;
dei temi giuridici all’epoca più dibattuti (si pensi, nel caso di Orazio, alla discussione stoica in&#xD;
merito al rapporto fra colpa e pena) - non era appannaggio esclusivo di quanti si dedicavano&#xD;
professionalmente alla scienza giuridica, ma riguardava una più ampia classe di intellettuali di&#xD;
cui facevano parte anche poeti, i quali impiegavano il diritto come narrazione sul mondo, e&#xD;
cioè come mezzo strumentale ed efficace di comunicazione verso un lettore accorto. Il che, del&#xD;
resto, conferma la circostanza che anche i lettori dei lirici in esame, almeno in una certa&#xD;
misura, e a differenti livelli, in base evidentemente agli studi ed alla formazione di ciascuno,&#xD;
dovessero essere in grado di riconoscere le allusioni al diritto e alla tradizione giuridica romana&#xD;
e, in qualche modo, ricordarle.&lt;/Abstract&gt;</description>
    <dc:date>2010-04-15T22:00:00Z</dc:date>
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