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    <title>ArcAdiA</title>
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    <title>La responsabilita' penale del medico in caso di trattamenti terapeutici effettuati in assenza del consenso informato del paziente</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2307/638</link>
    <description>&lt;Title&gt;La responsabilita' penale del medico in caso di trattamenti terapeutici effettuati in assenza del consenso informato del paziente&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Modica, Gigi Omar&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-03-18&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt; La presente tesi riguarda il tema della responsabilità penale del medico in caso di &#xD;
trattamento terapeutico arbitrario, cioè effettuato senza il preventivo consenso informato del &#xD;
paziente, in assenza di profili di colpa professionale in capo al medico e in situazioni non &#xD;
riconducibili alla causa di giustificazione dello stato di necessità. Si tratta di un tema che ha avuto &#xD;
risposte variegate nell’ambito della dottrina e giurisprudenza.  &#xD;
 &#xD;
Per rispondere alla suddetta domanda si è innanzitutto illustrato il fondamento normativo &#xD;
e costituzionale del consenso informato, evidenziando le molteplici fonti, nazionali ed &#xD;
internazionali, di disciplina dello stesso. Quindi, si è affrontata la questione centrale &#xD;
dell’inquadramento dogmatico del consenso informato e del fondamento di legittimità dell’attività &#xD;
medica, passando in rassegna le molteplici ipotesi ricostruttive formulate dagli studiosi: le tesi che &#xD;
inquadrano il consenso informato e il trattamento medico nell’ambito  delle cause di &#xD;
giustificazione (esercizio del diritto, adempimento del dovere, consenso dell’avente diritto, stato &#xD;
di necessità, scriminante atipica o costituzionale), la tesi dell’autolegittimazione della pratica &#xD;
medica (purché basata, secondo la versione più accreditata, sul consenso del malato), la tesi che &#xD;
ricostruisce il consenso informato quale regola cautelare o quale elemento incidente (in negativo) &#xD;
sul nesso di causalità. &#xD;
 &#xD;
Si è dato conto, quindi, delle diverse e contrastanti soluzioni rese, a partire da una nota &#xD;
pronuncia dell’inizio degli anni 90, dalla giurisprudenza in merito agli effetti penali del trattamento &#xD;
medico abusivo: l’irresponsabilità penale del medico, le lesioni dolose o colpose, la violenza &#xD;
privata e, in caso di decesso del malato, l’omicidio preterintenzionale o “la morte o lesione come &#xD;
conseguenza di altro delitto doloso”. &#xD;
 &#xD;
In particolare ci si è soffermati su una recente sentenza delle S.U. del 2009 la quale ha in &#xD;
parte risolto i contrasti manifestatisi in argomento in giurisprudenza, stabilendo che: il reato di cui &#xD;
all’art. 610 c.p. non sussiste per la inconfigurabilità dei requisiti di fattispecie della violenza e della &#xD;
costrizione, salvo il caso del dissenso terapeutico espresso del paziente; in presenza del consenso &#xD;
informato del malato, l’attività medica si autolegittima e gli eventuali esiti lesivi invalidanti della &#xD;
stessa sono coperti da una sorta di scriminante costituzionale che trova fondamento direttamente &#xD;
nell’art.32 della Costituzione; in assenza del congruo interpello dell’infermo, se l’esito &#xD;
dell’intervento medico è fausto, viene a mancare l’elemento di fattispecie della malattia del reato &#xD;
di lesione (atipicità del fatto); se l’esito è infausto, il reato di lesioni è integrato sul piano oggettivo &#xD;
ma, il più delle volte, difetterà il dolo dell’agente; in caso di errore del medico sulla esistenza del &#xD;
consenso o di eccesso dai limiti dello stesso, qualora sia addebitabile all’agente una condotta &#xD;
negligente, imprudente o imperita, sarà configurabile una responsabilità per lesioni colpose ex &#xD;
artt. 55 e 59, co. IV, c.p. . &#xD;
 &#xD;
Della suddetta pronuncia sono stati focalizzati i punti problematici relativi: al contrasto tra &#xD;
la rilevanza costituzionale del consenso informato (artt. 2, 13 e 32 Cost.) e la soluzione della &#xD;
sostanziale irresponsabilità penale medica; alla ricostruzione dell’elemento normativo di &#xD;
fattispecie della malattia (e del connesso concetto di esito fausto); alla individuazione del bene &#xD;
giuridico protetto dai reati di lesione (integrità fisica o salute); alla asserita incompatibilità &#xD;
concettuale tra il dolo delle lesioni ed il fine terapeutico.  &#xD;
&#xD;
 &#xD;
Oggetto di attenzione è stato, in particolare, il rischio che la soluzione della irresponsabilità &#xD;
penale comporti un ridimensionamento del principio del consenso informato, principio tanto &#xD;
declamato in astratto quale bene di caratura costituzionale, quanto poco tutelato in concreto &#xD;
avuto riguardo alla disciplina legislativa e alle conseguenze penali in capo al medico. Anche per &#xD;
questo, de iure condendo, viene suggerita la previsione di una norma incriminatrice ad hoc del &#xD;
trattamento arbitrario. &#xD;
 &#xD;
Viene criticata, inoltre, l’adozione da parte della Suprema Corte di una nozione oggettiva di &#xD;
esito fausto, basata prevalentemente su parametri di tipo clinico/medico, con esclusione del &#xD;
punto di vista del paziente. Se, infatti, l’interesse tutelato dagli artt. 582 e ss. è la salute &#xD;
dell’individuo, non si può, in ossequio ad una moderna concezione della stessa (salute come &#xD;
benessere psicofisico e non solo come assenza di malattia), prescindere dal modo in cui il malato &#xD;
intenda la propria salute ed il proprio benessere. &#xD;
 &#xD;
Problematica appare, infine, la esclusione del dolo dell’agente medico, non potendosi &#xD;
escludere a priori la ricorrenza quanto meno della forma eventuale del dolo e dovendosi tenere &#xD;
distinti i piani dell’elemento soggettivo da quello del fine o movente terapeutico. &#xD;
 &lt;/Abstract&gt;</description>
    <dc:date>2010-03-17T23:00:00Z</dc:date>
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