<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="http://dspace-roma3.caspur.it:80">
    <title>ArcAdiA</title>
    <link>http://dspace-roma3.caspur.it:80</link>
    <description>The DSpace digital repository system captures, stores, indexes, preserves, and distributes digital research material.</description>
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://hdl.handle.net/2307/485" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2013-05-23T00:00:08Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2307/485">
    <title>Il rapporto Corte costituzionale e legislatore regionale</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2307/485</link>
    <description>&lt;Title&gt;Il rapporto Corte costituzionale e legislatore regionale&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Ruffo, Sabina&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2009-06-11&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE&#xD;
DOTTORATO DI RICERCA - XX CICLO&#xD;
Scuola dottorale in Scienze Politiche&#xD;
Sezione Governo e Istituzioni&#xD;
ABSTRACT&#xD;
SABINA RUFFO&#xD;
Il rapporto Corte costituzionale e legislatore regionale&#xD;
La modifica del Titolo V della Costituzione,  introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del&#xD;
2001,  ha comportato importanti elementi di novità nella giurisprudenza della Corte&#xD;
costituzionale,  ed in particolare,  nel giudizio di legittimità in via principale.&#xD;
Tale riforma,  infatti,  non solo ha modificato il precedente assetto delle competenze,  ma ha&#xD;
introdotto un quadro normativo complesso che,  in assenza di una normativa transitoria,  ha&#xD;
richiesto un particolare impegno al giudice delle leggi chiamato,  dai titolari delle nuove potestà&#xD;
legislative così definite,  a chiarire la portata delle enunciazioni contenute nei nuovi articoli della&#xD;
Costituzione e ad interpretare i nuovi parametri,  apparsi immediatamente non completamente&#xD;
definiti dal legislatore costituzionale.&#xD;
Lo studio,  muovendosi da queste premesse,  ha avuto ad oggetto innanzitutto l'incremento del&#xD;
contenzioso nel giudizio in via d'azione nel periodo 2001-2008,  di cui sono state analizzate le&#xD;
caratteristiche e gli andamenti; quindi l'attività interpretativa del giudice costituzionale&#xD;
finalizzata a salvaguardare i valori sostanziali oggetto delle singole discipline e a non creare&#xD;
vuoti normativi.&#xD;
In questo contesto sono state approfondite le tematiche relative alle cosiddette forme di&#xD;
flessibilizzazione del rigido riparto delle competenze,  introdotte dalla giurisprudenza&#xD;
costituzionale. Il riferimento è alla elaborazione giurisprudenziale delle figure delle materie&#xD;
trasversali,  al criterio della prevalenza,  all'istituto della chiamata in sussidiarietà,  al richiamo&#xD;
generale operato continuamente dal giudice delle leggi alle forme di collaborazione tra i due&#xD;
1&#xD;
legislatori,  al rispetto del principio di continuità,  a cui la Corte costituzionale ha dovuto fare&#xD;
ricorso per consentire l'immediata attuazione del nuovo testo costituzionale.&#xD;
L'horror vacui,  tema che aveva molto appassionato la dottrina all'indomani dell'inizio&#xD;
dell'attività della Corte costituzionale per giustificare la ritenuta,  per alcuni,  invasione del&#xD;
giudice delle leggi nell'attività propria del legislatore,  torna per alcuni aspetti in primo piano e&#xD;
giustifica il bisogno del giudice delle leggi di utilizzare,  più che in passato,  le tecniche decisorie&#xD;
tipiche del giudizio in via incidentale,  arricchite di figure inedite,  per indicare ancora una volta&#xD;
al legislatore la strada da percorrere,  anche attingendo al proprio patrimonio giurisprudenziale&#xD;
elaborato sotto la vigenza del precedente Titolo V.&#xD;
Ed è proprio al ricorso a specifiche tecniche decisorie,  utilizzate dalla Corte Costituzionale&#xD;
per risolvere il momento di "congiuntura istituzionale",  a cui è dedicata la parte centrale dello&#xD;
scritto,  laddove,  nell'illustrazione di forme tipiche di decisione,  quali le sentenze interpretative&#xD;
di rigetto,  le sentenze di monito e le sentenze manipolative,  ne vengono descritti gli specifici&#xD;
caratteri che assumono nel giudizio in via principale,  nonché si illustrano i casi che hanno&#xD;
portato a specifiche forme decisorie innovative nel giudizio di costituzionalità,  quali le sentenze&#xD;
di accoglimento ad efficacia limitata circa la retroattività e le sentenze di accoglimento ad&#xD;
efficacia posticipata.&#xD;
La seconda parte dello studio è stata,  quindi,  dedicata alla verifica dell'esistenza di una fonte&#xD;
di diritto positivo in cui sia regolata l'attività legislativa regionale consequenziale alle pronunce&#xD;
del giudice costituzionale,  al fine di studiarne il c.d. seguito.&#xD;
La ricerca ha avuto,  sotto questo aspetto,  la finalità di verificare il grado di permeabilità&#xD;
presso il legislatore regionale proprio di quelle forme decisorie scelte dal giudice costituzionale&#xD;
per rispondere alle istanze di chiarimento.&#xD;
Si è trattato di indagare se l'attività legislativa consequenziale sia condizionata dai diversi tipi&#xD;
di pronunce,  nel senso di mettere in evidenza il seguito che nella pratica è stato realmente&#xD;
ottenuto,  ed individuare le principali ragioni che possono aver determinato il diverso grado di&#xD;
effettività.&#xD;
L'indagine condotta sul campo ha mostrato i limiti di un sistema di raccordo Regione-Corte&#xD;
costituzionale non adeguato alla complessità del ruolo che il giudice delle leggi è stato chiamato&#xD;
a svolgere.&#xD;
A fronte di una precisa attenzione del giudice costituzionale di rendere delle decisioni che, &#xD;
nel rispetto dei distinti ruoli,  consentano al legislatore di dare attuazione al nuovo riparto delle&#xD;
competenze,  non corrisponde un'eguale attenzione del legislatore regionale a tutti i tipi di&#xD;
2&#xD;
pronunce utilizzate.&#xD;
Quelle tecniche decisorie che si erano rivelate efficaci nel giudizio in via incidentale,  non&#xD;
trovano uguale fortuna nel giudizio in via d'azione.&#xD;
Ne consegue una riflessione sulla diversa natura dei due giudizi che potrebbe essere posta&#xD;
alla base dell'insuccesso della trasposizione dall'uno all'altro dei tipi di decisione.&#xD;
La conclusione è un richiamo alla leale collaborazione tra Corte e legislatore: il secondo deve&#xD;
adottare strumenti normativi che consentano la piena conoscibilità dei disposti del giudice&#xD;
costituzionale,  sì da favorire la discussione politica in sede regionale dell'eventuale seguito alle&#xD;
pronunce; la prima deve interrogarsi sull'efficacia delle formule decisorie utilizzate a permeare i&#xD;
sistemi regionali,  come di recente ha fatto in relazione al seguito di alcuni tipi di pronunce&#xD;
indagato presso i giudici comuni.&#xD;
3&lt;/Abstract&gt;</description>
    <dc:date>2009-06-10T22:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

