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    <title>ArcAdiA</title>
    <link>http://dspace-roma3.caspur.it:80</link>
    <description>The DSpace digital repository system captures, stores, indexes, preserves, and distributes digital research material.</description>
    <pubDate>Sat, 18 May 2013 11:32:55 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-05-18T11:32:55Z</dc:date>
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      <title>The Channel Image</title>
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      <title>La responsabilita' civile per danni derivanti dall'impiego dell'energia nucleare</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2307/571</link>
      <description>&lt;Title&gt;La responsabilita' civile per danni derivanti dall'impiego dell'energia nucleare&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Baini, Valentina&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-03-26&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;La ricerca mette in luce le peculiarità della figura della responsabilità dell’esercente&#xD;
nucleare, quali emergono in particolar modo dalla disciplina internazionale,&#xD;
evidenziando come la specificità del rischio nucleare refluisce su tale figura di&#xD;
responsabilità come del resto sull’insieme delle norme che disciplinano le attività&#xD;
connesse all’impiego pacifico della fonte nucleare. Nel delineare il contesto in cui la&#xD;
disciplina speciale in tema di responsabilità per danno nucleare si inserisce, si evidenzia&#xD;
la centralità attribuita all’istanza dell’uniformazione delle regole che governano le&#xD;
attività nucleari, e ciò sempre in considerazione della peculiarità del rischio che le stesse&#xD;
comportano che, si dice, è silente ed in grado di produrre danni che non hanno confini&#xD;
nel tempo e nello spazio. L’esigenza di armonizzare è peraltro avvertita anche a livello&#xD;
comunitario, dove non sono mancate le iniziative in materia. Tale esigenza nasce dalla&#xD;
constatazione del parziale insuccesso delle iniziative internazionali intese alla creazione&#xD;
di un regime integrato in tema di responsabilità civile nucleare, le quali ancora non&#xD;
riescono ad attrarre stati che nel mondo hanno un rilevante peso nucleare. Anche&#xD;
l’analisi dei tratti salienti delle principali convenzioni che disciplinano la materia mette&#xD;
in luce come nonostante l’aspirazione alla universalità, le stesse tuttavia conservino una&#xD;
valenza ancora territoriale che quell’aspirazione contrasta, ma che pare inevitabile&#xD;
anche dopo le revisioni delle Convenzioni di Vienna e di Parigi. D’altra parte stentano a&#xD;
decollare le iniziative rivolte ad abbattere definitivamente il limite del territorio come&#xD;
luogo in cui il danno deve essere subito per poter essere considerato risarcibile.&#xD;
In questa cornice si dà spazio al profilo comparatistico, attraverso un confronto con le&#xD;
soluzioni, talora alternative, adottate in altri ordinamenti (in particolare quello&#xD;
statunitense) che hanno accolto un regime speciale di responsabilità per il danno&#xD;
nucleare. Si passa all’esame della disciplina federale degli Stati Uniti in materia di&#xD;
risarcimento del danno nucleare che implementa principi simili a quelli fondamentali&#xD;
incorporati nelle due convenzioni principali, fatta eccezione per il modello di&#xD;
canalizzazione prescelto, che è quello della canalizzazione economica. L’analisi del&#xD;
sistema statunitense diviene il pretesto per esaminare il rapporto tra regime speciale in&#xD;
materia di responsabilità civile nucleare, come emerge dalle Convenzioni di Vienna e&#xD;
Parigi, e le regole generali in punto di responsabilità, che si gioca tutto sulla nozione di&#xD;
danno nucleare risarcibile. Si rileva come le differenti soluzioni (canalizzazione&#xD;
economica vs. canalizzazione giuridica) incidono sulla relazione tra disciplina speciale e&#xD;
torts, ponendo il problema della esclusività del regime speciale, che invero sembra&#xD;
dover convivere con le regole generali in materia di responsabilità civile, pur avendo il&#xD;
danno caratteristiche “nucleari”.&#xD;
Quanto alla canalizzazione giuridica, criterio di imputazione legale della responsabilità&#xD;
nucleare secondo le Convenzioni di Vienna e Parigi, essa imprime alla figura della&#xD;
responsabilità dell’esercente una connotazione tutta particolare che assieme alla&#xD;
considerazione di altre sue specifiche caratteristiche hanno condotto ad avvicinarla&#xD;
(assimilarla) all’assicurazione. La riflessione sulla figura della responsabilità nucleare&#xD;
nel sistema della responsabilità civile ruota attorno alla critica alla prospettiva che&#xD;
ricostruisce la prima come assicurazione, della quale si cerca il superamento attraverso&#xD;
l’individuazione di un criterio che, venendo a dare sostanza alla canalizzazione,&#xD;
consenta di ricostruire la figura de qua come responsabilità, emancipandola dalla logica&#xD;
che non può che essere solamente descrittiva che la assimila alla assicurazione. Si&#xD;
propone quindi una ricostruzione della responsabilità civile nucleare come funzione, sì,&#xD;
delle ragioni di opportunità che al tempo ne orientarono l’elaborazione, ma anche come&#xD;
figura di responsabilità oggettiva che ritrova la sua logica ed il suo fondamento nella&#xD;
capacità del soggetto che viene fatto responsabile di fare fronte, rispetto agli altri&#xD;
possibili responsabili, in maniera più economica e più efficiente al danno. Così&#xD;
ricostruita la figura della responsabilità nucleare, si passa all’analisi dei profili della&#xD;
responsabilità civile nucleare nell’era del decommissioning e all’esame dei recentissimi&#xD;
sviluppi della normativa nazionale in materia nucleare relativi alla ridefinizione del&#xD;
modello organizzativo per la ripartenza dell’industria atomica italiana.&lt;/Abstract&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/2307/571</guid>
      <dc:date>2010-03-25T23:00:00Z</dc:date>
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