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    <title>ArcAdiA</title>
    <link>http://dspace-roma3.caspur.it:80</link>
    <description>The DSpace digital repository system captures, stores, indexes, preserves, and distributes digital research material.</description>
    <pubDate>Sun, 19 May 2013 00:46:54 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-05-19T00:46:54Z</dc:date>
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      <title>The Channel Image</title>
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      <title>Il problema della natura giuridica della responsabilita' civile della p.a. da lesione di interessi legittimi</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2307/633</link>
      <description>&lt;Title&gt;Il problema della natura giuridica della responsabilita' civile della p.a. da lesione di interessi legittimi&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Buffoni, Luca&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-03-26&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;ABSTRACT&#xD;
Osservava Alexis de Tocqueville, con riferimento alle leggi che istituirono i Tribunali del&#xD;
contenzioso amministrativo nella Francia rivoluzionaria, che esse ed il nuovo diritto che&#xD;
introducevano altro non erano che una rinnovata espressione del dispotismo1, aventi l‘unica&#xD;
funzione di fornire alla borghesia emergente ―nuovi manici per meglio maneggiare antiche&#xD;
mannaie‖2.&#xD;
Tuttavia, come spesso accade nella storia della legislazione – specie nella materia amministrativa -,&#xD;
alcune leggi nate per ben determinati scopi, finiscono per provocare effetti diametralmente opposti&#xD;
rispetto ai fini perseguiti dal legislatore: ciò avvenne senz‘altro con riferimento al sistema francese&#xD;
che seppe evolversi in un sistema di giustizia amministrativa capace di fornir e ampie garanzie agli&#xD;
amministrati.&#xD;
Una sorte analoga ma purtroppo contraria capitò alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, che,&#xD;
come è noto, abolì i Tribunali ordinari del contenzioso amministrativo, devolvendo alla&#xD;
giurisdizione ordinaria… ―tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o&#xD;
politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione e ancorché siano&#xD;
emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell‘autorità amministrativa‖.&#xD;
Tale legge, infatti, come si è avuto modo di approfondire nel precedente capitolo, sebbene nascesse&#xD;
dalla spinta tutta liberale3 di espungere dall‘ordinamento, in ossequio al principio della divisione dei&#xD;
poteri, i giudici speciali, specie quelli interni all‘amministrazione 4, comportò una notevole&#xD;
deminutio in punto di tutela rispetto al previgente sistema5.&#xD;
Ed infatti, nell‘esercizio delle proprie competenze ―per materia‖ i Tribunali del contenzioso&#xD;
conoscevano talvolta, per necessaria connessione connaturata a particolari sett ori&#xD;
dell‘amministrazione, anche di atti discrezionali (di amministrazione cioè ―pura‖, secondo la&#xD;
terminologia del tempo) e quindi tutelavano in tali casi interessi semplici oltre che diritti 6.&#xD;
Si è dato ampiamente conto nel capitolo che precede dell‘ampi o dibattito conseguito alla legge&#xD;
abolitrice del contenzioso7: ci pare, conformemente all‘opinione più accreditata dalla storiografia&#xD;
1&#xD;
&#xD;
A. de Tocqueville, Scritti politici, a cura di N. Matteucci, Torino 1969, I, 234 ss.&#xD;
M.S.Giannini, Diritto amministrativo, voce della Enciclopedia del Diritto, XII, 855.&#xD;
3&#xD;
Già il progetto Galvagno del 2 dicembre 1850 prevedeva il passaggio al giudice ordinario di tutte le competenze del sopprimen do&#xD;
giudice del contenzioso amministrativo. Sulla stessa linea il testo del Progetto Minghetti del 1862 che, all‘articolo 2 (relazione&#xD;
Panattoni)17, prevedeva: ―appartengono…alla giurisdizione ordinaria tutte le questioni che fin qui erano conosciute e decise dai&#xD;
Consigli e Tribunali del contenzioso amministrativo‖; cfr. Rel. 8 aprile 1862, Atti parlamentari Camera dei Deputati, Sessione 1861 1862, I Ed., 1080.&#xD;
4&#xD;
Si riteneva, infatti che i Tribunali del contenzioso, ove giudicassero di diritti, prevaricassero sulla naturale competenza d el giudice&#xD;
ordinario, e d‘altro canto, ove giudicassero di interessi, invadessero la sfera riservata all‘amministrazione attiva; cfr. per tutti, P.S.&#xD;
Mancini, Discorso 9 giugno 1864, Atti parlamentari Camera dei Deputati, I ed., Vol. dal 20 marzo al 29 giugno 1864, 51 57.&#xD;
5&#xD;
I Tribunali del contenzioso esistenti negli Stati italiani preunitari erano stati tutti ispirati al sistema francese introdot to nel periodo&#xD;
napoleonico (e non è certo un caso che i vari sovrani assoluti restaurati trovassero comodo adottare il nuovo strumento, benché figlio&#xD;
della Rivoluzione del 1789) ed il sistema piemontese – che più da vicino riguarda il nostro problema - non faceva eccezione.&#xD;
Detti Tribunali si presentavano come un foro d‘eccezione (o di privilegio) qualificato dalla natura, pubb lica invece che privata, di una&#xD;
delle parti e dalla normativa regolatrice del rapporto e caratterizzato dal suo inserimento nel plesso dell‘esecutivo e dalla carenza di&#xD;
quelle (pur imperfette) garanzie di indipendenza di cui godeva il giudice ordinario.&#xD;
In tale situazione non sorprende che essi venissero considerati espressione di dispotismo amministrativo da sopprimere come tu tti gli&#xD;
altri fori speciali del passato.&#xD;
6&#xD;
M.Minghetti, Rel. al Progetto omonimo, Atti ult. cit., Doc. n. 46, 2^ ristampa, 79 ss.; M.Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna,&#xD;
1983, 76.&#xD;
7&#xD;
Da un lato i propugnatori della legge, Mancini per primo, videro in essa il successo di un principio di libertà sul dispotism o&#xD;
amministrativo; dall‘altro i suoi oppositori contemporanei (Crispi, Rat tazzi e Cordova, per tutti) vi ravvisarono una operazione&#xD;
regressiva, in quanto volta non a conservare intatta ma addirittura a ridurre l‘area delle garanzie del cittadino sotto le me ntite spoglie&#xD;
di un apparente suo ampliamento (―sotto colore di progredir e si fa un regresso‖, tuonò Francesco Crispi in un celebre discorso alla&#xD;
camera).&#xD;
2&#xD;
&#xD;
classica, che la legge del 1865, più che una retriva scelta di campo in favore dei privilegi&#xD;
dell‘amministrazione, costituì una riforma liberale tradita dai suoi stessi interpreti8.&#xD;
Emblematica in tal senso fu la vicenda ermeneutica della locuzione ―diritti civili e politici‖, che&#xD;
come noto, fu trasposta nel nostro ordinamento sulla scorta dell‘analoga formulazione contenuta&#xD;
nella costituzione belga del 1831.&#xD;
Stanislao Mancini in due diverse occasioni 9, alla Camera, definì ―diritti politici‖ quelli ―che al&#xD;
cittadino sono assicurati dalla costituzione di un paese libero; la libertà individuale, la libertà di&#xD;
coscienza, la libertà di stampa, la libera associazione, il diritto della nazione di concorrere al voto&#xD;
delle imposte‖, precisando anche come fossero comprensivi ―di tutti i rapporti giuridici che si&#xD;
possono concepire in qualunque guisa esistenti fra i privati e la pubblica amministrazione‖.&#xD;
La formula ―diritti civili e politici‖, dunque, era stata intesa dal legislatore, preoccupato di&#xD;
introdurre formule di nuovo conio, con un significato largo ed onnicomprensivo, analogo, come&#xD;
osservò il Cammeo, a quello con il quale essa era intesa nell‘art. 24 dello statuto e negli artt. 92 e&#xD;
93 della Costituzione belga10.&#xD;
L‘interpretazione che si consolidò nella giurisprudenza successiva alla entrata in vigore della legge&#xD;
fu tuttavia di segno opposto11.&#xD;
I diritti civili e politici furono considerati, infatti, nella limitata accezione rispettiva di diritti a&#xD;
prevalente contenuto patrimoniale e di diritti di partecipazione al governo della cosa pubblica, con&#xD;
un‘impronta ermeneutica decisamente restrittiva. Come autorevolmente osservato, in&#xD;
quell‘occasione ―fu persa un‘occasione per la creazione di una categoria di diritti pubblici soggettivi&#xD;
capace di inglobare molte di quelle situazioni che saranno poi qualificate interessi legittimi‖ 12.&#xD;
Ma il self-restraint della giurisprudenza non si limitò ai profili sostanziali sopra individuati,&#xD;
abbracciando anche la annosa questione del riparto delle competenze fra giurisdizione e&#xD;
amministrazione: ―a fronte del chiaro dettato legislativo che poneva come linea discriminatrice la&#xD;
esistenza o meno di un diritto civile o politico, venne affermandosi il diverso e ben più limitato&#xD;
criterio della distinzione fra attività iure gestionis e attività iure imperii. Di fronte alla prima&#xD;
soltanto, l‘Autorità giudiziaria riconobbe la propria competenza, sulla scorta della considerazione&#xD;
che a fronte dell‘atto autoritativo non potesse configurarsi alcun diritto‖ 13.&#xD;
Detta interpretazione, peraltro, oltre a non esser l‘unica praticabile, non fu di fatto neppure praticata&#xD;
nei primissimi anni successivi all‘entrata in vigor e della L.A.C. Ed infatti, almeno fino al 1876&#xD;
costituiva ius receptum che ―chiunque da un provvedimento generale regolamentare dell‘autorità&#xD;
amministrativa riceva danno può domandarne il risarcimento dinanzi l‘autorità&#xD;
giudiziaria…L‘autorità giudiziaria investita della dimanda, riconosciuta l‘irregolarità di un&#xD;
&#xD;
8&#xD;
&#xD;
Si condividono pertanto le puntuali osservazioni di Ignazio Francesco Caramazza, Le nuove frontiere della giurisdizione&#xD;
amministrativa (dopo la sentenza della Corte Costitu zionale 6.7.2004 n. 204), in Atti del Convegno per il trentennale dei TT.AA.RR.&#xD;
– Napoli 5-6 novembre 2004.&#xD;
9&#xD;
Atti ult. cit., Tornata del 9 giugno 1864 e del 16 giugno 1864.&#xD;
10&#xD;
F. Cammeo, Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa , Milano, s.d., I, 430; analoga l‘opinione di G. Mantellini, I&#xD;
conflitti di attribuzione, Firenze, 1871, I, 34.&#xD;
11&#xD;
Per un interessante raffronto con l‘esperienza belga si rinvia a Ignazio Francesco Caramazza, op. cit., e alla bibliografia i vi citata.&#xD;
12&#xD;
In tal senso cfr. Ignazio Francesco Caramazza, op. cit., il quale riprende l‘opinione di F. Benvenuti, Giustizia Amministrativa, in&#xD;
Enciclopedia del Diritto, XIX, 600.&#xD;
13&#xD;
Ignazio Francesco Caramazza, op. cit., il quale osserva che ―singolarmente, una teoria nata nella vicina Francia per aumentare i&#xD;
poteri del giudice ordinario e consentirgli di sindacare alcune attività amministrative senza incappare nei rigori delle sanz ioni penali&#xD;
comminate dalle leggi rivoluzionarie veniva trapiantata in Italia con l‘opposto effetto – attesa la ben diversa struttura del sistema di&#xD;
giustizia instaurato – di vedere limitati quei poteri in modo radicale‖; conforme l‘opinione di M.S.Giannini e A. Piras, Giurisdizione&#xD;
amministrativa e giurisdizione ordinaria , in Enciclopedia del Diritto, XIX, 278.&#xD;
&#xD;
provvedimento non deve revocarlo, ma soltanto dichiarare la responsabilità dell‘autorità&#xD;
amministrativa, di fronte alla prova del danno‖14.&#xD;
A detto orientamento, assai liberale, succedette tuttavia u n orientamento di segno opposto,&#xD;
decisamente restrittivo.&#xD;
Si sostenne, in buona sostanza, movendo dalla distinzione fra atti di imperio e atti di gestione e&#xD;
della tesi della sindacabilità incidenter tantum dell‘atto di imperio solo in via di eccezione e so lo&#xD;
quando lo stesso atto aggiungesse al rapporto ―politico‖ un ―rapporto accidentale e contingente di&#xD;
natura civile‖, che il riconoscimento al giudice ordinario del potere di conoscere della responsabilità&#xD;
civile dell‘amministrazione derivante dall‘eserciz io scorretto di atti d‘imperio avrebbe comportato&#xD;
sotto le mentite spoglie della cognizione di una pretesa risarcitoria un inammissibile sindacato&#xD;
dell‘esercizio del potere15.&#xD;
La limitazione della cognizione del G.O., frutto di una concezione autoritaria dei rapporti tra&#xD;
amministrazione e amministrati, che tuttavia – come si è detto – non apparteneva al legislatore del&#xD;
1865, quanto all‘interpretazione della giurisprudenza in merito all‘insindacabilità giurisdizionale&#xD;
degli atti d‘imperio, determinò l‘esige nza di apprestare uno strumento di tutela a quelle situazioni di&#xD;
interesse che a seguito dell‘abolizione del sistema del contenzioso erano rimaste orfane di ogni&#xD;
forma di protezione.&#xD;
La riforma Crispi tentò di porre rimedio a tale situazione attribuendo, i n ossequio al principio della&#xD;
divisione dei poteri, ad un organo dell‘amministrazione – la neo istituita IV Sezione del Consiglio&#xD;
di Stato16 - il potere di sospendere, annullare e revocare l‘atto amministrativo 17.&#xD;
A tal fine, una volta affermata la natura gi urisdizionale della IV Sezione, era necessario creare una&#xD;
nuova situazione giuridica soggettiva, diversa dal diritto e per questo sottratta alla cognizione del&#xD;
giudice ordinario, ma allo stesso tempo suscettibile di essere tutelata da un giudice speciale,&#xD;
appositamente creato.&#xD;
L‘interesse legittimo in buona sostanza nato per dare un ―fondamento sostanzialistico al criterio di&#xD;
riparto fra le giurisdizioni‖18, si caratterizzò, a seguito del tradimento dello spirito originario della&#xD;
riforma del 1865, per una assoluta incompatibilità con la tutela risarcitoria19.&#xD;
14&#xD;
&#xD;
Cassazione romana del 13 marzo 1876, riportata dal Caramazza, op. cit., in Foro it. 1876, I, 842, espressione di una&#xD;
giurisprudenza pacifica anche per le Corti di Milano, Torino, Firenze, Napoli (cfr. commento sempre in Foro It., 1876, I, 842 ). La&#xD;
fattispecie concreta esaminata dalla Corte riguardava il caso del ―pristinaio, che abbia ricevuto qualche pregiudizio da un&#xD;
provvedimento del Comune, con cui venne fissata una tariffa obbligatoria del prezzo di vendita delle farine e del pane. L‘aut orità&#xD;
giudiziaria investita della dimanda, riconosciuta l‘irregolarità di un provvedimento non deve revocarlo, ma soltanto dichiara re la&#xD;
responsabilità dell‘autorità amministrativa, di fronte alla prova del danno. Fra i danni che i pristinai, nella specie s opraddetta,&#xD;
possono dimandare, si comprendono quelli derivanti dal pagamento per pretese contravvenzioni, o dalle limitazioni apportate a lla&#xD;
loro industria, o da altre circostanze‖.&#xD;
15&#xD;
Nella relazione dell‘Avvocato Generale Erariale per l‘anno 1882, 6. 25, può leggersi: ―Tanto fa chiedere la condanna del Sindaco&#xD;
quale Ufficiale di Governo a rilasciare il certificato di buoni costumi, quanto il chiedere la condanna del Sindaco a soddisf are al&#xD;
danno lamentato dall‘attore per negatogli certificato‖. In merito alla tesi della responsabilità storica dell‘Avvocatura Erariale in&#xD;
ordine alla nascita del dogma dell‘irrisarcibilità degli interessi legittimi cfr. ancora le interessanti osservazioni di Igna zio Francesco&#xD;
Caramazza, op. cit.&#xD;
16&#xD;
Osservava Vittorio Scialoja, Come il Consiglio di Stato divenne organo giurisdizionale, in Riv. Dir. Pubb ., 1931, 417: ―il nuovo&#xD;
istituto non è un tribunale giudiziario speciale o eccezionale, ma rimane nella sfera del potere esecutivo, da cui prende la materia e le&#xD;
persone che lo devono mettere in atto. E‘ lo stesso potere esecutivo ordinato in modo da tutelare maggiormente gli interessi dei&#xD;
cittadini. Perciò, a differenza dell‘antico contenzioso amministrativo, esclude ogni confusione di poteri costituzionali… è s oltanto un&#xD;
corpo deliberante che il potere esecutivo forma con elementi scelti nel suo seno, come a sindacare dei suoi atti, e per mantenere la sua&#xD;
azione nei limiti della legalità e della giustizia‖.&#xD;
17&#xD;
Tuttavia, come si è già avuto modo di vedere nel capitolo precedente, ―la forza delle cose non tardò a prevalere sull‘involucro&#xD;
formale costituito dal legislatore, tant‘è che la natura giurisdizionale della nuova magistratura fu pressoché immediatamente&#xD;
riconosciuta dalla giurisprudenza‖; in tal senso Ignazio Francesco Caramaz za, op. cit., che riporta la massima di Cassazione di Roma,&#xD;
Sez. Un., 21 marzo 1893, n. 17761 a tenore della quale: ―la IV Sezione del Consiglio di Stato è stata investita dalle leggi 3 1 marzo&#xD;
1889 e 1° maggio 1890 di una vera e propria giurisdizione, la q uale ha pure il carattere speciale di fronte a quelle generiche assegnate&#xD;
all‘autorità giudiziaria, donde l‘ammissibilità del ricorso per incompetenza o eccesso di potere anche contro le decisioni de lla IV&#xD;
Sezione‖.&#xD;
&#xD;
Tale incompatibilità, in difetto di una precisa individuazione della natura giuridica dell‘interesse&#xD;
legittimo, ne diventò col tempo la principale caratteristica, tanto da indurre, ancora in tempi recent i,&#xD;
autorevolissima dottrina ad affermare: ―se è risarcibile non è interesse legittimo‖ 20.&#xD;
Il dogma dell‘irrisarcibilità dell‘interesse legittimo restò tale per più di un secolo.&#xD;
Esso iniziò a vacillare sotto la spinta di fattori concomitanti:&#xD;
1) l‘avvento di una nuova lettura precettiva della disposizione di cui all‘art. 2043 c.c., che si&#xD;
andava emancipando dal cordone ombelicale con il diritto soggettivo (sul punto si rinvia&#xD;
all‘ampia disamina contenuta nel cap. 2 del presente lavoro);&#xD;
2) il superamento delle teorie formali e processuali in merito alla natura dell‘interesse&#xD;
legittimo, che verso la fine del secolo XX assume, sotto la spinta della più illuminata&#xD;
dottrina, una connotazione sostanziale;&#xD;
3) le spinte del diritto comunitario volte a garantire il principio di effettività della tutela&#xD;
giurisdizionale nell‘ipotesi di violazione della disciplina comunitaria in materia di appalti.&#xD;
*****&#xD;
Con la sentenza n. 500 del 1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ruppero il muro di&#xD;
sbarramento, per ammettere la risarcibilità del danno cagionato dalla lesione di interessi legittimi&#xD;
pretensivi (la risarcibilità di quelli oppositivi, mascherati da diritti, era riconosciuta da lungo&#xD;
tempo).&#xD;
La sentenza prende esplicitamente posizione in merito alla questione della natur a dell‘interesse&#xD;
legittimo, aderendo alle tesi sostanzialistiche propugnate nella migliore dottrina dal Nigro e prima&#xD;
ancora dal Giannini (le diverse tesi in ordine alla natura dell‘interesse legittimo sono diffusamente&#xD;
esaminate nel cap. 1 del presente lavoro).&#xD;
Ad avviso delle Sezioni Unite, dunque l‘interesse legittimo, quale situazione giuridica avente natura&#xD;
sostanziale, può trovare piena tutela anche sul versante risarcitorio grazie alla nuova lettura&#xD;
precettiva della clausola generale di cui all‘art. 2043 c.c.&#xD;
La sentenza tuttavia, lungi dal chiudere l‘annoso dibattito , ha aperto nuove ed inedite questioni,&#xD;
derivanti in buona sostanza, dall‘esigenza di individuare una rete di contenimento alla&#xD;
proliferazione delle domande risarcitorie nei confronti de lla pubblica amministrazione.&#xD;
Le Sezioni Unite a ben vedere avevano fissato alcuni paletti.&#xD;
In primo luogo la sentenza n. 500/99 aveva negato la coincidenza tra illegittimità del&#xD;
provvedimento ed illiceità del comportamento della pubblica Amministrazione 21.&#xD;
&#xD;
18&#xD;
&#xD;
V. Caianiello, Relazione di sintesi al 43° Convegno di Studi di scienza dell’Amministrazione , Giuffré, Milano, 1998, 322.&#xD;
Sulla questione ci sia consentito di rinviare a S. Giacchetti, La risarcibilità degli interessi legittimi e Don Ferrante , in Cons. di&#xD;
Stato, 1997, II, 1471, nonché alle penetranti osservazioni di Ignazio Francesco Caramazza, op. cit., ad avviso del quale potrebbe ben&#xD;
dirsi che ―il diritto vivente formatosi nel quarto di secolo successivo al 1865 fu il tradimento di una riforma; che la istit uzione della&#xD;
IV Sezione fu la razionalizzazione di quel tradimento; che la trasformazione della IV Sezione da organo amministrativo in organo&#xD;
giurisdizionale fu il tradimento di quella razionalizzazione; infine, che la creazione dell‘interesse legittimo come situazio ne&#xD;
soggettiva sostanziale ancipite fra diritto ed interesse, secondo la nota prospettazione del Ranelletti, fu l‘ulteriore razionalizzazione di&#xD;
quel secondo tradimento. Infatti l‘interesse legittimo, nato come espediente esegetico per superare le aporie del sistema di giustizia&#xD;
creato dalle leggi del 1865 e del 1889 (o piuttosto della loro interpretazione) fu teorizzato come situazione giuridica sogge ttiva&#xD;
sostanziale unitaria sulla scorta del seguente sillogisma: se alla IV Sezione doveva riconoscersi natura giurisdizionale e s e l‘interesse&#xD;
davanti ad essa fatto valere poteva essere protetto denunciando uno qualunque dei tre vizi di incompetenza, violazione di leg ge ed&#xD;
eccesso di potere, occorreva allora riconoscere che la riforma del 1889 aveva attribuito natura giuridica a situazioni diverse al tempo&#xD;
stesso dal diritto civile e politico e dall‘interesse semplice, materiale, economico‖.&#xD;
20&#xD;
A. Romano, Sulla pretesa risarcibilità degli interessi legittimi: se sono risarcibili sono diritti soggettivi, in Dir. Amm. 1 /1998, 1.&#xD;
23&#xD;
21&#xD;
Cfr. in dottrina, Caranta, Margini di apprezzamento e responsabilità della pubblica amministrazione , in Falcon (a cura di),&#xD;
La tutela dell’interesse al provvedimento (Atti del Convegno di Trento, 9-10 novembre 2000), Trento, 2001, 290 ss.&#xD;
19&#xD;
&#xD;
In particolare la Corte di Cassazione ha escluso che l‘illegittimità dell‘atto sia sufficiente ad&#xD;
integrare la fattispecie di responsabilità, potendo ― pervenirsi a risarcimento soltanto se l’attività&#xD;
illegittima della pubblica amministrazione abbia deter minato la lesione dell’interesse al bene della&#xD;
vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto effettivamente&#xD;
si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento. In altri termini, la&#xD;
lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela&#xD;
risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività&#xD;
illegittima (e colpevole) della pubblica Amministrazione, l’interesse al bene della vita al quale&#xD;
l’interesse legittimo si correla e che il detto interesse risulti meritevole di tutela alla luce&#xD;
dell’ordinamento positivo‖.&#xD;
In pratica ―l’interesse legittimo in realtà si sdoppia, o piuttosto genera una nuova figura , nel senso&#xD;
che accanto al tradizionale interesse legittimo collegato al potere amministrativo mediante il nesso&#xD;
di legalità, che si suppone continui ad essere tutelabile con l’azione di annullamento davanti al&#xD;
Giudice amministrativo, appare una nuova situazione tutelabile con l’azione di risarcimento‖.&#xD;
Secondo l‘impostazione della sentenza 500/99, dunque, il danno ingiusto è costituito dalla lesione&#xD;
―non dell’interesse legittimo, ma dell’interesse sostanziale ad esso correlato e l’interesse legittimo&#xD;
finisce col rivelarsi una forma di tutela (di tipo ripristinatorio) dell’interesse al bene della vita,&#xD;
concorrente con la tutela aquiliana (di tipo compensativo) ‖22.&#xD;
Lo sdoppiamento tra interesse legittimo e correlato interesse al bene della vita, probabilmente&#xD;
retaggio di un argomentare giuridico che neppure nell‘atto di ripudiare il dogma è riuscito ad&#xD;
emanciparsi delle proprie ―forme a priori‖, è stato oggetto di vivaci critiche in dottrina.&#xD;
Ed infatti il descritto sdoppiamento rivela la riluttanza di fondo della Suprema Corte nell‘ammettere&#xD;
la risarcibilità ex se dell‘interesse legittimo, quale posizione sostanziale meritevole di protezione 23.&#xD;
22&#xD;
&#xD;
La Suprema Corte pare in tal modo aderire alla tesi di E. Casetta, voce Responsabilità della Pubblica Amministrazione , in&#xD;
Dig. pubbl., vol. XIII, Torino, 1997, 219, ad avviso del quale il risarcimento degli interessi legittimi è un falso problema, poiché la&#xD;
tutela dell‘interesse legittimo, inscindibilmente collegato alla soddisfazione dell‘interesse pubblico in vista del quale è disciplinat a&#xD;
l‘azione amministrativa, si esaurisce con il giudizio amministrativo mentre la fonte della responsabilità deve ravvisarsi nel la&#xD;
violazione di quell‘interesse materiale del singolo che collocandosi su un piano differente da quello della pretesa alla legit timità&#xD;
dell‘azione amministrativa risulta protetto da norme diverse da quelle che disciplinano l‘attività amministrativa ( id est norme di&#xD;
relazione).&#xD;
23&#xD;
Rileva in particolare A. Romano, Sulla pretesa risarcibilità degli interessi legittimi: se sono risarcibili, sono diritti soggettivi , in&#xD;
Dir. amm., 1998, 1, che la Cassazione, al di là delle affermazioni di principio, avrebbe finito pe r negare, ancora una volta, la&#xD;
risarcibilità degli interessi legittimi, dato che la loro lesione non giustifica di per sé il risarcimento.&#xD;
F. G. Scoca, Risarcibilità ed interesse legittimo , in Dir. pubbl., 2000, 16 ss. la scarsa linearità della tesi esposta dalla sentenza, che&#xD;
prima pare seguire la dottrina che disegna l‘interesse legittimo quale situazione giuridica sostanziale (cfr. s upra, cap. 1, par. 5),&#xD;
giungendo peraltro a negare la risarcibilità in difetto di un collegamento che secondo la teoria in parola dovrebbe essere&#xD;
ontologicamente proprio dell‘interesse legittimo. Ad avviso dell‘autore citato, ―l‘ingiustizia del danno non è data dalla les ione&#xD;
dell‘interesse legittimo, ma nel complicato pensiero della Corte di Cassazione dalla contemporanea lesi one dell‘interesse legittimo e&#xD;
di un diverso (e fantomatico) bene della vita, il quale (si badi) deve essere a sua volta meritevole di tutela; ossia deve es sere a sua&#xD;
volta giuridicamente tutelato‖, con la conseguenza che la lesione dell‘interesse legittim o non solo non è condizione sufficiente per&#xD;
accedere alla tutela risarcitoria, ma non è neppure condizione necessaria, dato che l‘ingiustizia può direttamente parametrar si sulla&#xD;
lesione all‘interesse (tutelato al bene della vita).&#xD;
Critico rispetto alla complessa ricostruzione della Corte è anche A. Di Majo, Danno ingiusto e danno risarcibile nella lesione di&#xD;
interessi legittimi, in Corriere Giuridico, 2000, 388 ss., il quale osserva che ―la ricerca di un siffatto interesse al bene della vita non è&#xD;
destinata ad avere quel ruolo e pregnanza che si è inteso ad essa attribuire‖; l‘alternativa alla soluzione individuata dalla S.C. sare bbe&#xD;
dunque quella ―di considerare l‘interesse legittimo quale situazione soggettiva (e non categoria), se si vuole autosufficient e al fine di&#xD;
accedere alla risarcibilità del danno. Ciò significa che, nella valutazione dell‘interesse definito quale ―legittimo‖, deve i ntendersi&#xD;
ricompresa anche la forma di protezione di esso costituita dal risarcimento (oltre che dall‘annullamento dell ‘atto illegittimo)‖. In&#xD;
sostanza, dunque, il revirement ―avrebbe operato più sulla forma di protezione (e cioè sulle tecniche di tutela) che sulla natura&#xD;
dell‘interesse‖.&#xD;
Si è anche osservato che la nozione di bene della vita appare vaga e priva di puntual e valenza formale (C. Varrone, giurisdizione&#xD;
amministrativa e tutela risarcitoria, in Verso il nuovo processo amministrativo , a cura di V. Cerulli Irelli, Torino 2000, 33 ss.), posto&#xD;
che l‘interesse legittimo altro non sarebbe ―che l‘interesse al bene dell a vita nella sua valenza giuridica‖ (così G. Oppo, Novità ed&#xD;
interrogativi in tema di tutela degli interessi legittimi, in Riv. Dir. Civ., 2000, II, 391.&#xD;
&#xD;
Altro elemento di criticità della sentenza 500/99 è la subordinazione della risarcibilità del danno al&#xD;
giudizio prognostico in ordine all‘accoglimento dell‘istanza 24.&#xD;
Tale giudizio, infatti, si tradurrebbe in un sindacato giudiziale dell‘esercizio del potere che, specie&#xD;
con riferimento alle scelte discrezionali non può che essere riservato all‘amministrazione, in quanto&#xD;
―il Giudice, sia civile che amministrativo, non ha il potere (né ha i mezzi) per ricostruire, sulla scena&#xD;
del processo, lo sviluppo dell‘azione amministrativa, e per ipotizzare quali possano essere le scelte&#xD;
che l‘Amministrazione avrebbe potuto fare nell‘ambito della sua discrezionalità. Nessun Giudice&#xD;
può, in altri termini, (allo stato della legislazione positiva) raggiungere alcuna prognosi&#xD;
oggettivamente affidabile sulla fondatezza della domanda, tranne nel caso, assolutamente marginale&#xD;
di attività totalmente vincolata‖25.&#xD;
La sentenza n. 500/99 è stata invece salutata con favore da altra parte della dottrina, secondo la&#xD;
quale il tentativo di accreditare un‘equazione tra ingiustizia del danno e lesione di interessi legittimi&#xD;
di qualsivoglia natura, ―finirebbe con il togliere al criterio dell‘ingiustizia quel ruolo selettivo della&#xD;
meritevolezza di tutela risarcitoria dell‘interesse leso che, in concreto, sottostà alla generica e&#xD;
troppo lata qualificazione in termini di interesse legittimo‖ 26.&#xD;
In sostanza, a fronte di una figura quale è quella dell‘interesse legittimo avente un contenuto&#xD;
sostanzialmente polimorfo, in quanto comprendente una serie di utilità strumentali (la pretesa alla&#xD;
conclusione del procedimento nel termine prefissato; ad una puntuale ed analiti ca motivazione; alla&#xD;
comunicazione all‘avvio del procedimento; alla valutazione delle memorie presentate nel&#xD;
procedimento, ecc.), le Sezioni Unite avrebbero fatto bene a precisare che non ogni illegittima&#xD;
lesione di tali utilità può ritenersi causa di dann o, escludendo in linea di principio che la lesione di&#xD;
pretese al conseguimento di utilità strumentali possa considerarsi negli stessi termini di quella&#xD;
Last but not least, deve menzionarsi l‘autorevolissima posizione di A. Falzea ( Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche&#xD;
soggettive, in Riv. Dir. Civ., 2000, II, 679), ad avviso del quale all‘interno della categoria generale degli interessi giuridici non può&#xD;
isolarsi ―una figura di interesse il cui carattere distintivo consista nel coniugarsi con un bene della vita…Qualunque interesse&#xD;
giuridico è sempre e necessariamente un interesse ad un bene della vita e l‘interesse legittimo lo è immancabilmente, assuma esso le&#xD;
modalità di interesse oppositivo, o invece quella di interesse pretensivo‖; da ciò, inevitabilmente, consegue l‘esclusione della&#xD;
―legittimità dell‘ipotizzazione di una classe di interessi legittimi che possano vantare la pretesa alla tutela risarcitoria perché a&#xD;
differenza di altri sono in congiunzione con un bene della vita‖.&#xD;
24&#xD;
Secondo Orsi Battaglini e Marzuoli (La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla Pubblica Amministrazione:&#xD;
trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo , in Dir. pubbl., 1999, 500), il giudizio prognostico in ordine all‘accoglimento&#xD;
dell‘istanza finisce per far dipendere il danno da aspettative o diritti futuri, mentre in realtà la tutela risarcitoria deve fondarsi su fa tti&#xD;
già avvenuti (così anche F. G. Scoca, op. cit., 37). In contrario può tuttavia osservarsi che il giudizio prognostico cui si ri feriscono le&#xD;
Sezioni Unite è, in realtà, un giudizio ipotetico volto a stabilire se il contenuto del provvedimento sarebbe stato diverso ( in senso&#xD;
favorevole all‘interessato) qualora l‘amministrazione avesse agito secondo diritto. Esso verte, dunque, sull‘ efficienza causale dello&#xD;
specifico vizio in relazione al pregiudizio lamentato, e costituisce ―un‘applicazione particolare dei principi generali in tema di nesso&#xD;
di causalità tendendo a stabilire quale sarebbe stato il corso delle cose se il fatto antigiur idico (nella specie la violazione della norma&#xD;
che è motivo di illegittimità dell‘atto) non si fosse prodotto, vale a dire se l‘Amministrazione avesse agito correttamente‖; così F.&#xD;
Caringella, op. cit., 481, che riprende le tesi di Trimarchi Banfi, L’ingiustizia del danno da lesione d’interessi legittimi , in Dir. proc.&#xD;
amm., 2001, 633 e ss.&#xD;
25&#xD;
F. G. Scoca, Risarcibilità ed interesse legittimo , cit., 21., il quale criticando la necessità del giudizio prognostico ai fini della&#xD;
risarcibilità dell‘interesse legittimo osserva che ― altra era la vera svolta che ci si attendeva e che rimane ancora da conseguire: la&#xD;
risarcibilità non di interessi collegati ad una decisione amministrativa per intero dovuta e, dunque, dell‘interesse (o ―diri tto‖?)&#xD;
all‘ottenimento del bene (il che si dovrebbe dare per scontato), ma dell‘interesse a non subire un pregiudizio economico a causa della&#xD;
condotta antigiuridica dell‘Amministrazione, indipendentemente dall‘esito della vicenda in termini di ottenimento o non dell‘ atto, e&#xD;
quindi la risarcibilità del danno riferibile non alla spettanza del bene (scontata, si ripete, quando ricorra), ma il pregiudizio subit o in&#xD;
relazione ad aspetti rispetto a questi ulteriori e diversi‖; ed infatti, se ―l‘interesse legittimo è, nel suo nucleo, sempre uguale a se&#xD;
stesso, è sempre strumentale alla difesa di un bene della vita, vive sempre nel procedimento, ed è comunque e sempre un inter esse&#xD;
giuridicamente tutelato‖, allora deve concludersi nel senso che se ne ammette la risarcibilità sempre o non la si ammette mai. In&#xD;
sostanza ad avviso di Scoca, la decisione della Cassazione sarebbe stata influenzata da scelte di politica del diritto volte a creare una&#xD;
―rete di contenimento‖ della responsabilità dell‘amministrazione, onde evitare la proliferazione delle richieste risarcitorie relative a&#xD;
danni da attività provvedimentale. La decisione dunque, ―oltre a non avere nulla di rivoluzionario rispetto all‘orientamento&#xD;
giurisprudenziale precedente, non soddisfa le esigenze di giustizia, non abbatte il tradizionale privilegio dell‘Amministrazione, non&#xD;
rispetta gli interessi legittimi che pure sono riconosciuti quali situazioni giuridiche soggettive sostanziali ‖.&#xD;
26&#xD;
F. D. Busnelli, Dopo la sentenza 500. La responsabilità civile oltre il « muro » degli interessi legitt imi, Riv. Dir. Civ, 338.&#xD;
&#xD;
arrecata alla diversa pretesa che sia rivolta direttamente al conseguimento del bene della vita,&#xD;
oggetto di potere amministrativo, alla quale solo deve riconoscersi la tutela risarcitoria.&#xD;
In tal modo, in uno con la salvaguardia della funzione selettiva delle posizioni giuridiche risarcibili&#xD;
che caratterizza la clausola generale di cui all‘art. 2043 c.c., si eviterebbe una bagatellarizzazione&#xD;
dell‘illecito da attività provvedimentale (che oltretutto come si vedrà in seguito apre la strada a&#xD;
diverse ricostruzioni in ordine alla stessa natura giuridica della relativa responsabilità).&#xD;
Il secondo argine posto dalle Sezioni unite 500/99 al debordare delle istanze risarcitorie è&#xD;
rappresentato da una nuova concezione dell‘elemento soggettivo dell‘illecito, che non viene più&#xD;
desunto sic et simpliciter dall‘illegittimità del provvedimento (c.d. culpa in re ipsa), qualificandosi,&#xD;
invece come ―colpa d‘apparato‖ la quale non è riferibile al singolo funzionario (alla stregua dei&#xD;
parametri della negligenza o dell‘imperizia) ma all‘apparato amministrativo: l‘illecito sarà,&#xD;
conseguentemente, configurabile ―qualora l‘atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in&#xD;
violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.) alle quali&#xD;
deve ispirarsi l‘esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di&#xD;
valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa 27.&#xD;
Ne consegue dunque, che nella visione della Corte, il privato che agisca per ottenere il risarcimento&#xD;
del danno ingiusto derivante da attività provvedimentale illegittima, avrà l‘onere di fo rnire la prova&#xD;
della sussistenza dell‘elemento soggettivo, secondo i criteri che sono stati dettagliatamente&#xD;
esaminati nel cap. 3, par. 3.&#xD;
*******&#xD;
L‘inquadramento della responsabilità della P.A. da lesione di interessi legittimi nell‘alveo della&#xD;
responsabilità extracontrattuale, operato dalla sentenza n. 500/99, non venne unanimemente&#xD;
condiviso.&#xD;
Già a metà degli anni ‗60, quando ancora il dogma dell‘irrisarcibilità regnava incontrastato,&#xD;
un‘autorevole dottrina28 aveva suggerito di rimeditare la tradizionale cornice autoritaria nel cui&#xD;
ambito si inseriva il rapporto tra cittadino e p.a. ritenendo che anche in tale rapporto corre il dovere&#xD;
di comportarsi secondo buona fede, con conseguente ipotizzabilità di una responsabilità&#xD;
precontrattuale dell‘amministrazione che si comporti non tanto da scorretto amministratore quanto&#xD;
da scorretto contraente29.&#xD;
La tesi, recepita anche dalla giurisprudenza 30, aveva portato ad ammettere il risarcimento del danno&#xD;
ex art. 1337 c.c. in presenza di illegittimità verificatesi nel cor so di procedimenti selettivi,&#xD;
27&#xD;
&#xD;
Deve segnalarsi in particolare un passo della sentenza 500/99, in cui si legge: ―l'imputazione non potrà quindi avvenire sull a base&#xD;
del mero dato obbiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, ma il giudice ordinario dovrà svolgere una più penetrante&#xD;
indagine, non limitata al solo accertamento dell'illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicab ile, bensì&#xD;
estesa anche alla valutazione della colpa, non del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), ma della&#xD;
P.A. intesa come apparato (in tal senso, v. sent. n.5883/91) che sarà configurabile nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto&#xD;
illegittimo (lesivo dell'interesse del danneggiato) sia avvenuta in v iolazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona&#xD;
amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare, in quanto si&#xD;
pongono come limiti esterni alla discrezionalità‖.&#xD;
28&#xD;
M. S. Giannini, Relazione, in Atti del Convegno nazionale sulla ammissibilità del risarcimento del danno patrimoniale derivante da&#xD;
lesione di interessi legittimi, tenuto a Napoli il 27 -28-29 ottobre 1963, Milano, 1965, 511 ss.&#xD;
29&#xD;
Secondo Giannini il rapporto tra amministrazione e soggetto titolare di un interesse legittimo pretensivo è del tutto analogo a&#xD;
quello che fonda la responsabilità precontrattuale: ―si potrebbe pensare che quando l‘interesse legittimo si presenta come in teresse&#xD;
ordinato all‘ottenimento di un bene della vita sia identica la posizione del titolare dell‘interesse legittimo e del titolare del potere, cioè&#xD;
l‘Amministrazione, onde ambedue abbiano il dovere di comportarsi secondo buona fede‖; M. S. Giannini, Relazione, cit., 518.&#xD;
30&#xD;
La quale tuttavia resta legata all‘assioma della natura aquiliana della responsabilità precontrattuale; cfr. Cass. 8 maggio 1963, n.&#xD;
1142, in Foro it., 1963, I, 1699, a tenore della quale : l‘art 1337 cod. civ., che disciplina la responsabilità precontrattua le, sancisce un&#xD;
principio generale il quale informa tutto l'ordinamento giuridico ed al cui impero anche la pubblica amministrazione deve sot tostare&#xD;
quando intraprende iniziative di contratti privatistici, configurandosi la responsabilità in contrahendo come responsabilità&#xD;
extracontrattuale ed essendo anche l‘amministrazione tenuta all'osservanza di quei doveri primari che in definitiva trovano l a loro&#xD;
&#xD;
superandosi così il tradizionale orientamento che escludeva la configurabilità di una culpa in&#xD;
contrahendo dell‘amministrazione sull‘assunto che il relativo accertamento avrebbe implicato un&#xD;
sindacato del giudice ordinario sulla sfera della discrezionalità amministrativa31.&#xD;
Si affaccia dunque, sebbene ancora in nuce, l‘idea di ricostruire la situazione giuridica che lega il&#xD;
privato alla P.A. (quanto meno nelle procedure di evidenza pubblica) in termini relazionali, o per&#xD;
l‘appunto di rapporto.&#xD;
Tale idea è sviluppata in modo originale da Carlo Castronovo, per la prima volta in uno scritto&#xD;
appena precedente alla svolta delle Sezioni unite 500/9932.&#xD;
Secondo Castronovo, a prescindere dalla vexata quaestio dell‘ammissibilità della tutela risarcitoria&#xD;
delle posizioni di interesse legittimo, occorrerebbe considerare che l‘instaurarsi di un procedimento&#xD;
amministrativo (come ormai conferma positivamente la legge 7 agosto 1990, n. 241) fa scoccare tra&#xD;
l‘amministrazione ed il soggetto privato una relazione giuridicamente rilevante dalla quale&#xD;
scaturirebbero veri e propri obblighi33.&#xD;
Detti obblighi peraltro andrebbero inseriti nella cornice non paritaria che caratterizza la relazione&#xD;
che si instaura tra il cittadino e la P.A. ove quest‘ultima es erciti poteri autoritativi, il che&#xD;
escluderebbe di considerarli obblighi di prestazione34.&#xD;
Ed infatti, ―l‘obbligo di prestazione ha bisogno di una manifestazione di volontà negoziale o di una&#xD;
precisa indicazione contenuta nella legge‖; quando, tuttavia, ―la p.a. dà inizio ad un procedimento&#xD;
che interessa la sfera giuridica del soggetto privato, esibendosi in forme di pura autorità, di&#xD;
controllo o di indirizzo delle attività dei privati‖, il dovere di adottare un provvedimento, che la&#xD;
legge n. 241/90 prevede all‘art. 2, significativamente non parlando di obbligo, non può essere&#xD;
equiparato ad un obbligo di prestazione, quanto piuttosto di un dovere della p.a., ―che nel&#xD;
linguaggio della morale cattolica si potrebbe dire &lt;del proprio stato&gt;, che cioè la p.a. de ve&#xD;
adempiere non nei confronti del soggetto assoggettato al provvedimento, che allora sarebbe un&#xD;
creditore, ma nei confronti di se stessa, nel senso che la violazione di tale dovere qualifica di per sé&#xD;
come illegittima la condotta, sia essa omissiva o inva siva, tenuta dall‘amministrazione‖35.&#xD;
Il privato in sostanza, ad avviso di Castronovo, non può pretendere nulla dalla P.A. se non la&#xD;
correttezza del suo operato.&#xD;
fonte nell‘art. 2043 cod. civ., ne l'accertamento di tale responsabilità a carico della pubblica amministrazion e implica un esame della&#xD;
correttezza o meno del comportamento dell'organo amministrativo che ha condotto le trattative, esame precluso al giudice ordi nario,&#xD;
perché l'indagine ricade su un momento successivo, e precisamente sul punto se nel comportamento co nseguito all‘apprezzamento&#xD;
del pubblico bisogno o ad esso afferente, l'amministrazione si sia condotta da corretta contraente od abbia violato il princi pio posto&#xD;
dall‘art. 1337 cod. civ.).&#xD;
31&#xD;
A fronte dell‘ammissibilità, in linea di principio, di una responsabilità della P.A. per culpa in contrahendo della P.A., la&#xD;
giurisprudenza aveva di fatto applicato il principio in casi sporadici, ritenendo che lo stesso fosse configurabile laddove v enisse&#xD;
adottata quale modalità di selezione del contraente la trattativa privata, mentre invece nelle ipotesi di asta pubblica, licitazione privata&#xD;
e appalto concorso si riteneva che detta responsabilità fisse configurabile solo qualora l‘illecito fosse stato commesso dopo&#xD;
l‘aggiudicazione, posto che prima di tale momento il privato non ha ancora la qualità di futuro contraente, ma è soltanto titolare di&#xD;
un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta ad opera della pubblica amministrazione, difettando pe rtanto le&#xD;
condizioni strutturali (in particolare, un rapporto personalizzato tra i contraenti) per il delinearsi di trattative tra soggetti qualificabili&#xD;
come parti e di un reciproco diritto all‘osservanza delle regole di buona fede; Cfr. Cass. 29 luglio 1987, n. 6545, in Nuova giur. civ.&#xD;
commentata, 1988, I, 167 ss.; Cass. sez. un. 6 ottobre 1993, n. 9892, in Giur. it., 1995, I, 95 ss.; Cass. sez. un. 26 marzo 1997, n.&#xD;
4673.&#xD;
32&#xD;
C. Castronovo, Responsabilità civile per la pubblica amministrazione , in Jus, 1998, 647 ss.&#xD;
33&#xD;
C. Castronovo, Responsabilità civile per la pubblica amministrazione, in Jus, 1998, 653 -654, il quale afferma a pag.&#xD;
661:―l‘instaurarsi del procedimento impone una serie di obblighi all‘amministrazione. Ma alle situazioni di obbligo corrispon dono&#xD;
diritti, non più aspettative. E poiché un obbligo nei confronti di se stessi non ha senso giuridico, soggetto attivo di esso non potrà che&#xD;
essere l‘altra parte‖.&#xD;
34&#xD;
Osserva Castronovo, op. cit., 661: ― Non si tratta però di un obbligo di prestazione. La posizione di supremazia della p.a.&#xD;
impedisce di considerarla alla stregua di un debitore, anzi proprio tale posizione ha dato vita e significato alla figura dell‘interess e&#xD;
legittimo‖.&#xD;
35&#xD;
C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, 2006, 223-224.&#xD;
&#xD;
Tale dovere, che non nascerebbe dal semplice contatto procedimentale, bensì specificamente dall o&#xD;
status della P.A., determina in ultima analisi un affidamento, che in forza del principio di buona&#xD;
fede, fa nascere obblighi c.d. di protezione, che ―se sono reciproci tra soggetti privati, debbono&#xD;
riputarsi più intensi a carico del soggetto più forte quando il rapporto è già da un punto di vista&#xD;
formale pur sempre squilibrato, come accade nei rapporti tra P.A. e soggetti privati‖ 36.&#xD;
Resta da chiarire quale sia la natura della responsabilità derivante dalla lesione del descritto&#xD;
affidamento e dei correlati obblighi di protezione.&#xD;
Secondo Castronovo, pur in assenza di una prestazione in senso tecnico (come rilevato nel&#xD;
paragrafo che precede), detta responsabilità, valorizzando il momento relazionale del contatto che si&#xD;
instaura tra cittadino e amministrazione, andrebbe ricondotta nell‘alveo della responsabilità per&#xD;
inadempimento di obbligazioni ex art. 1218 c.c 37.&#xD;
É del tutto evidente che una simile impostazione necessita sul piano dogmatico di un‘adeguata&#xD;
sistemazione teorica, in quanto si pone in netto cont rasto con alcuni dei capisaldi del nostro sistema,&#xD;
di matrice romanistica, fondato su una netta bipartizione tra contratto (quale principale fonte di&#xD;
obbligazioni) e torto aquiliano e sulla riconducibilità a quest‘ultimo di tutte quelle lesioni delle&#xD;
posizioni soggettive altrui che non rivengano la propria fonte in un vincolo di natura obbligatoria.&#xD;
Secondo l‘impostazione tradizionale, infatti, l‘area della responsabilità contrattuale è ben&#xD;
perimetrata dal concetto di obbligazione: la c.d. responsabilità co ntrattuale è la responsabilità di&#xD;
colui che infrange un vinculum iuris che precedentemente al verificarsi della lesione lo avvinceva al&#xD;
danneggiato. Al di fuori dell‘obbligazione non può pertanto esservi responsabilità contrattuale,&#xD;
varcandosi la soglia di quel vasto territorio governato dalla clausola generale dell‘ingiustizia (art.&#xD;
2043 c.c.) in funzione selettiva delle posizioni soggettive meritevoli di tutela nei confronti di&#xD;
chiunque vi arrechi lesione, indipendentemente dal fatto che il danneggiante sia legato al&#xD;
danneggiato da un vincolo di qualsivoglia natura.&#xD;
Se l‘assunto che precede viene tenuto fermo, è evidente che l‘ambito della responsabilità&#xD;
contrattuale può essere esteso soltanto mediante una rivisitazione della correlata nozione di&#xD;
obbligazione.&#xD;
Questa strada è stata in effetti seguita da Carlo Castronovo, con il conio di una categoria tutta nuova&#xD;
per il nostro diritto (e di derivazione germanica) che ha suscitato e continua a suscitare non poche&#xD;
perplessità: la c.d. obbligazione senza prestazione.&#xD;
&#xD;
36&#xD;
&#xD;
Ciò troverebbe conferma nella legge 241/90 ―che po ne gli obblighi tutti dalla parte dell‘amministrazione – da quello di&#xD;
emettere un provvedimento, a quello di motivarlo, a quello di comunicare l‘inizio del procedimento – mentre accredita diritti ai&#xD;
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti‖; C. Castronovo, La nuova responsabilità civile,&#xD;
cit., 224. Ricostruisce in termini di violazione degli obblighi di protezione la responsabilità dell‘autorità garante della concorr enza e&#xD;
del mercato anche L. Nivarra, Il provvedimento di esenzione ex art. 4 l. “antitrust” e la tutela delle imprese terze, relazione al&#xD;
convegno ―La responsabilità di diritto civile della pubblica amministrazione” tenutosi a Siena il 22-23 maggio 1998.&#xD;
37&#xD;
Nell‘ambito della dottrina pubblicistica ad erisce alla tesi della natura contrattuale della responsabilità della P.A. da lesione di&#xD;
interessi legittimi, G.P. Cirillo, Il danno da illegittimità dell’azione amministrativa e il giudizio risarcitorio. Profili sostanziali e&#xD;
processuali, padova, 2001, nonchè M. Protto, Responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi: alla ricerca del bene&#xD;
perduto, in Urbanistica e appalti, 9/2000, 1006, il quale sottolinea come ―la relazione che si instaura tra il privato e l‘amministr azione&#xD;
nel corso del procedimento sia idonea a fondare un rapporto generatore di obblighi, il cui inadempimento da parte&#xD;
dell‘amministrazione configura un autonomo titolo dell‘obbligazione risarcitoria‖. L‘Autore sottolinea inoltre che ―perché si generi&#xD;
la responsabilità per inadempimento di un rapporto di quelli del genere in questione è necessario individuarne la fonte altrimenti&#xD;
rispetto all‘obbligazione primaria, ossia, nel campo della responsabilità dell‘amministrazione per attività provvedimentale, in una&#xD;
fonte diversa dalla relazione giuridica che lega l‘amministrazione e il privato ed avente ad oggetto l‘utilità finale cui il secondo&#xD;
aspira. Questa fonte è individuabile nell‘affidamento obiettivo ingenerato in una parte dal comportamento dell‘altra e che fa sì che&#xD;
l‘obbligo imposto dalla norma ad un soggetto si precisi in relazione al soggetto che a seguito dell‘inadempimento subisce la perdita&#xD;
economica‖.&#xD;
&#xD;
Secondo Castronovo ―c‘è un‘area di turbolenza ai confini tra responsabilità aquiliana e&#xD;
responsabilità contrattuale‖38 ove confluiscono una serie di ipotesi39 nelle quali da un lato ―la forma&#xD;
giuridica del torto extracontrattuale appa re insufficiente, in quanto annega in una troppo generica&#xD;
responsabilità del passante40 o del chiunque, caratterizzata dal mettere in relazione soggetti fino a&#xD;
quel momento estranei, il danno cagionato da un soggetto ad un altro, nei confronti del quale uno&#xD;
specifico obbligo di attenzione esiste già‖ e dall‘altro ―nel raffronto con l‘obbligazione nella sua&#xD;
configurazione ordinaria, questi casi presentano un aspetto problematico, privi come sono di quello&#xD;
che finora è stato considerato non solo il cuore del rapporto obbligatorio ma anche il suo requisito&#xD;
impreteribile, la prestazione‖41.&#xD;
Tuttavia una rimeditazione della nozione di obbligazione rispetto alla tradizionale matrice&#xD;
romanistica imporrebbe di considerare che accanto al tradizionale obbligo di prestazione si&#xD;
impongono una serie di obblighi diversi in funzione di tutela di interessi ulteriori di ciascuna delle&#xD;
parti; tali obblighi si differenzierebbero dall‘obbligo di prestazione, oltre che sul piano della&#xD;
struttura, anche su quello della fonte in quanto nascenti di rettamente dalla legge pur ove fonte&#xD;
dell‘obbligo primario di prestazione sia il contratto, e ancora essi sarebbero concepibili tanto in una&#xD;
relazione funzionale rispetto ad un obbligo primario di prestazione, quanto in via del tutto&#xD;
autonoma, in ipotesi, quali sono quelle di cui si va discorrendo, in cui un obbligo avente ad oggetto&#xD;
una prestazione in senso tecnico non sussiste 42 .&#xD;
La tesi, certamente non innovativa, ricalca alcune teorizzazioni da lungo tempo affermatesi&#xD;
nell‘ambito della dottrina tedesca43 e riproposte nel nostro ordinamento, con riferimento alla&#xD;
responsabilità precontrattuale, da Luigi Mengoni in una celebre nota del 195644.&#xD;
Per l‘illustre autore ―quando una norma giuridica (come nel nostro caso l‘art. 1337) assoggetta lo&#xD;
svolgimento di una relazione sociale all‘imperativo del la buona fede, ciò è un indice sicuro che&#xD;
questa relazione si è trasformata, sul piano giuridico, in un rapporto obbligatorio, il cui contenuto si&#xD;
tratta appunto di specificare a stregua di una valutazione di buona f ede. Questo rapporto&#xD;
obbligatorio … non ha radice nel contratto successivamente concluso… la fonte del rapporto in&#xD;
questione rientra piuttosto nella terza categoria della classificazione gaiana, riprodotta dall‘art.&#xD;
1173‖. Il fatto cui la legge ricollegherebbe la nascita del rapporto obbligatorio, consisterebbe ad&#xD;
avviso di Luigi Mengoni, ―nell‘affidamento obiettivo ingenerato in una parte dal contegno altrui,&#xD;
come si ricaverebbe dalla nazione stessa di buona fede in senso oggettivo‖.&#xD;
Da tali premesse Mengoni inferisce la natura contrattuale della responsabilità per culpa in&#xD;
contrahendo45.&#xD;
&#xD;
38&#xD;
&#xD;
Castronovo, Tra contratto e torto l’obbligazione senza prestazione ora ne La nuova responsabilità civile, 2006,443, e segg.&#xD;
Tra le quali, Castronovo, op. cit., 445 annovera le informazioni erronee date da un professionista, la responsabilità da prospetto, la&#xD;
responsabilità degli intermediari finanziari, la responsabilità del medico operante nell‘ambito di una struttura sanitaria nei confronti&#xD;
del paziente, la responsabilità da autolesioni, la responsabilità che incombe sul professionista per i danni cagionati nell‘a dempimento&#xD;
di un‘obbligazione a soggetti che non gli sono creditori ma nella cui sfera giuridica si riverberano gli effetti della prestazione inesatta.&#xD;
40&#xD;
La figura della responsabilità del ―passante‖ è stata efficacemente evocata per la prima volta da C. Scognamiglio, Introduzio ne al&#xD;
convegno ―La responsabilità di diritto civile della pubblica amministrazione” tenutosi a Siena il 22-23 maggio 1998.&#xD;
41&#xD;
Castronovo, op. cit. 446.&#xD;
42&#xD;
Castronovo, voce ― Obblighi di prestazione‖, in Enc. Giur. XXI, 1990, $ 4.2. In particolare il problema si pone tanto nei casi in cui&#xD;
― l‘obbligo di prestazione non è venuto ad esistenza perche non é stato concluso o è nullo il contratto da cui altrimenti esso sarebbe&#xD;
sorto ovvero superstiti di un rapporto in cui l‘obbligo di prestazione sia stato adempiuto‖, quanto in quelli in cui l‘obblig o di&#xD;
prestazione non viene in alcun modo ab origine in considerazione.&#xD;
43&#xD;
Cfr. in particolare Ballerstedt, Zur Haftung fur culpa in contrahendo, bei Geschaftsabschluss durch Stellvertreter, in Arch. Civ.&#xD;
Pr., 1951, 507.&#xD;
44&#xD;
Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale,in Riv. Dir. Comm., 1956, II, 361 e segg.&#xD;
45&#xD;
Tuttavia come è noto, la tesi non è condivisa dalla dottrina prevalente (cfr. per tutti Bianca , il contratto,in Tratt. Dir. Civ., III,&#xD;
2000, 157 e segg., che aderisce alla tesi della natura aquiliana di detta responsabilità).&#xD;
39&#xD;
&#xD;
Spetta invece a Carlo Castronovo il merito di aver generalizzato la categoria dell‘obbligazione&#xD;
senza prestazione, emancipandola dagli angusti confini della culpa in contraendo46.&#xD;
Nell‘ordinamento germanico, peraltro, l‘esigenza di dilatare la categoria degli obblighi suscettibili&#xD;
di essere ricondotti al sistema della responsabilità contrattuale nasce dalla stretta tipicità cui è&#xD;
ancorato in quello specifico ordinamento il torto aquiliano 47.&#xD;
Nel nostro ordinamento, in ragione della natura aperta del sistema della responsabilità civile,&#xD;
consacrata nella formula dell‘ingiustizia del danno ―non si pongono i problemi imposti nel sistema&#xD;
del BGB dal c.d. Enumerationprinzip del § 823‖48.&#xD;
Eppure la fuga dal sistema aquiliano, tanto in dottrina da parte degli autori che, per così dire,&#xD;
leggono l‘art. 2043 c.c. alla tedesca, limitandone l‘ambito applicativo ai casi di lesione di diritti&#xD;
soggettivi, quanto in giurisprudenza, è stata tent ata in diverse ipotesi riconducibili essenzialmente a&#xD;
due macroaree.&#xD;
La prima è quella dei c.d. ―danni meramente patrimoniali‖, categoria di matrice germanica, che&#xD;
ricomprende i danni extracontrattuali che non si ricollegano alla lesione di nessuno dei dir itti&#xD;
soggettivi enumerati dal § 823 del BGB (vita, corpo, salute, libertà, proprietà, altro diritto).&#xD;
In tali casi, è stato osservato, se nell‘ordinamento tedesco la fuga verso il contratto appare&#xD;
comprensibile, non altrettanto giustificato appare il tenta tivo di trasferire la categoria nel sistema&#xD;
italiano, nel quale ―il danno patrimoniale extracontrattuale è risarcibile solo se suscettibile di essere&#xD;
qualificato come ingiusto; se non lo è un suo recupero attraverso la dilatazione dell‘area contrattuale&#xD;
diviene improponibile‖49 .&#xD;
46&#xD;
&#xD;
Castronovo, op. cit., in part. 469 e segg. Osserva Castronovo che la ―concezione del rapporto obbligatorio senza obbligo di&#xD;
prestazione che ha avuto la dottrina, non solo italiana, pur quando ne abbia correttamente ravvisato le fattezze giuridiche, è stata fino&#xD;
ad oggi completamente condizionata dalla qualificazione del fatto come trattativa precontrattuale… la ricostruzione fornitane da&#xD;
Mengoni e attestata con sicurezza nell‘alveo della responsabilità di natura contrattuale, non è stata successivamente messa a frutto&#xD;
per chiedersi se lo stesso modello normativo, avulso dalla fattispecie alla quale la legge lo ha dedicato originariamente, po tesse essere&#xD;
adottato per dare veste giuridica a vicende diverse da quelle precontrattuale ma suscettibili di essere risolte nella stessa forma&#xD;
giuridica … la conseguenza che ne è derivata è insoddisfacente per eccesso o per difetto‖: da un lato infatti si sarebbero ri condotte al&#xD;
paradigma della culpa in contraendo fattispecie che chiaramente ne esulavano (stante l‘assoluta mancanza di una volontà tra i&#xD;
soggetti che entravano in relazione di stipulare un contratto), o al contrario si sarebbero ―annegate nell‘istituto generale della&#xD;
responsabilità aquiliana fattispecie la cui connotazione obbligatoria originaria avrebbe dovuto d eporre di per sé per l‘ascrizione della&#xD;
responsabilità all‘area (contrattuale) propria della violazione di obblighi… Un risultato meno rigido, o, rispettivamente me no&#xD;
improprio‖- osserva Castronovo - ― si sarebbe raggiunto se si fosse svolta l‘impostazio ne data da Ballerstedt e condivisa da&#xD;
Mengoni, secondo cui la responsabilità precontrattuale è solo una specie della responsabilità da violazione dell‘affidamento‖ . Dette&#xD;
coordinate generali vengono specificamente applicate da Castronovo ( Responsabilità civile per la p.a., cit., 658) con riferimento alla&#xD;
peculiare fattispecie della responsabilità civile della P.A., contestando la sussunzione di detta responsabilità nell‘ambito di cui all‘art.&#xD;
1337 c.c.: poiché è chiaro che il rapporto tra cittadino e p.a. ― non tende alla conclusione di un contratto se non nelle ipotesi&#xD;
effettivamente in tal senso orientate, ma tutt‘la più all‘emanazione di un atto (provvedimento) legittimo, rispetto alla qual e una fase&#xD;
di trattative sembra contrastare in radice con l‘autorietà dell‘atto amministrativo, il richiamo prima ricordato alla culpa in&#xD;
contrahendo poteva avere soltanto il significato di evocare il dovere di comportarsi secondo buona fede che permea tale rapporto e si&#xD;
concretizza nell‘obbligo di non arrecare danno alla controparte. Questo è infatti, a ben vedere, il pensiero dell‘autore – M.S. Giannini&#xD;
(n.d.a.)- il quale, in mancanza di una elaborazione civilistica su quelli che successivamente si sono rivelati i rapporti obbligatori&#xD;
senza prestazione, ha evocato la culpa in contrahendo con evidente riferimento ai profili della disciplina, sulla scorta di una analogia&#xD;
di fattispecie, alla stessa maniera di quanto è successo in diritto civile fino a quando non si conosceva altra figura che la culpa in&#xD;
contrahendo per identificare rapporti obbligatori caratterizzati dall‘assenza di obbligo di prestazione…‖&#xD;
47&#xD;
Tuttavia la più recente dottrina tedesca sembra abbandonare la teorica dell‘obbligazione senza prestazione, affermando che al di&#xD;
fuori della responsabilità precontrattuale intesa in senso stretto non vi sarebbe spazio per forme di tutela diverse da quella aquiliana&#xD;
persino nell‘ipotesi in cui vengano in rilievo situazioni soggettive collaterali funzionalmente collegate all‘attuazione del rapporto&#xD;
(c.d. obblighi di protezione). In tal senso per tutti Bar, Verkehrsplifchten, 1980, 314. In tal senso peraltro sembra essersi mosso il&#xD;
legislatore tedesco che a seguito della riforma del 2002 del diritto delle obbligazioni sembra ammettere che ―l‘affidamento c ome tale&#xD;
fa nascere un rapporto obbligatorio non necessariamente precontrattuale ( così ancora Castronovo, op. cit.,474): recita infatti il nuovo&#xD;
comma 3 del § 311 BGB che un ―un rapporto obbligatorio contenente obblighi accessori secondo la previsione del § 241, comma 2&#xD;
può sorgere anche tra soggetti che non sono destinati a diventare parti di un contratto‖.&#xD;
48&#xD;
Così Busnelli , op. cit., 563 e segg. Secondo Busnelli , che si riferisce alla problematica della responsabilità da inesatte&#xD;
informazioni non sarebbe dunque necessario, né opportuno mutuare dall‘ordinamento tedesco le relative soluzioni eversive.&#xD;
49&#xD;
Così Busnelli , op. cit., 564. Aggiungerei che ne è un esempio recente la vicenda relativa alla risarcibilità del danno da mero ritardo&#xD;
nei confronti della P.A. che non eserciti tempestivamente la potestà amministrativa. Per approfondimenti sul punto si rinvia&#xD;
all‘ampia e profonda analisi di Caringella , Manuale di diritto amministrativo,171 e segg., nonché in giurisprudenza a Cons. di St.,&#xD;
&#xD;
Sulla stessa lunghezza d‘onda si pongono inoltre quelle ricostruzioni che tendono a fondare la&#xD;
responsabilità ―da affidamento‖ su fonti normative distinte tanto dall‘art. 1218 c.c., quanto dall‘art.&#xD;
2043 c.c., invocando se così si può dire, un tertium genus di responsabilità. In particolare secondo&#xD;
questa tesi la lesione dell‘affidamento genererebbe una responsabilità speciale sita a metà tra&#xD;
contratto e torto, ma essenzialmente più vicina a quella contrattuale, i cui caratteri essen ziali&#xD;
dovrebbero essere disegnati per mezzo di un processo di contaminazione tra i due modelli di&#xD;
responsabilità operato essenzialmente dalla giurisprudenza 50.&#xD;
La seconda macroarea, richiamata anche dalla sentenza che si annota, è quella dei c.d. obblighi d i&#xD;
protezione che sorgerebbero in situazioni od evenienze in cui i soggetti entrino i n ―contatto‖ per&#xD;
dare vita a rapporti e creando in tal modo affidamenti reciproci e simmetrici 51; dal contatto, e dalla&#xD;
similarità di esso con il rapporto contrattuale dovre bbe desumersi la sottrazione di tali rapporti&#xD;
dalla disciplina debole (quanto meno con rifermento ai regimi probatorio e prescrizionale) della&#xD;
&#xD;
Sez. IV, n. 875/2005 (che si segnala per la limpida argomentativa e la profondità dello sforzo ricostruttivo) nonché Ad. Plen. n.&#xD;
7/2005.&#xD;
50&#xD;
In tal senso in particolare, nella dottrina di lingua tedesca cfr. Canaris , Norme di protezione, obblighi del traffico, doveri di&#xD;
protezione (trad. italiana di un saggio di lingua tedesca), in Riv. critica di dir. privato, 1983, 297 e segg.; tra gli autori italiani&#xD;
favorevoli al tertium genus si segnala Checchini, Rapporti non vincolanti e regola di correttezza, 1977. Per una critica serrata a tale&#xD;
impostazione fondata in particolare sullo scetticismo rispetto ad un‘opera creativa degli istituti affidata alla giurisprudenza si rinvia a&#xD;
Castronovo, op. cit., 464 e segg. e a Busnelli , op. cit., 564 (seppure i due autori pervengono a soluzioni opposte). In giurisprudenza&#xD;
si segnalano Cass. n. 19512/2005 e Cass. n. 18543/2006, in materia di responsabilità della banca negoziatrice per il pagament o&#xD;
dell‘assegno a soggetto non legittimato, nonché, nel settore oggetto della presente analisi (trattasi di pronun cia resa con riferimento&#xD;
alla responsabilità della P.A. in tema di procedure di gara di appalto) Cons. di Stato, Sez. V, n. 1047/2005, della quale merita&#xD;
riportare alcuni passaggi: ―La Sezione ritiene che, nel diritto pubblico e per il caso di lesione arre cata all‘interesse legittimo, si è in&#xD;
presenza di una peculiare figura d‘illecito, qualificato dall‘illegittimo esercizio del potere autoritativo (il che preclude che possa&#xD;
essere senz‘altro trasposta la summa divisio tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale, storicamente affermatasi nel&#xD;
diritto privato). Infatti, per ragioni ontologiche, storiche, normative e istituzionali, l‘esercizio del potere autoritativo: a) non è&#xD;
assimilabile alla condotta delle parti di un rapporto contrattuale, caratterizzato da diritti, obblighi o altre posizioni tutelate dal diritto&#xD;
privato (la cui tutela è prevista dagli artt. 1218 ss. c.c.); b) non è assimilabile alla condotta di chi — con un comportamento materiale&#xD;
o di natura negoziale — cagioni un danno ingiusto a cose, a persone, a diritti, posizioni di fatto o altre posizioni tutelate ai fini&#xD;
risarcitori erga omnes dal diritto privato (e la cui tutela è prevista dagli articoli 2043 ss. c.c.). Per tali ragioni, i commi 1 e 4 del&#xD;
novellato art. 35 del d.lgs. n. 80/1998 non hanno richiamato alcuna disposizione del codice civile (poiché l‘illecito cagionato con&#xD;
illegittimi atti autoritativi non è riconducibile alle fattispecie disciplinate dai codici del 1865 e del 1942) e neppure han no richiamato&#xD;
le fondamentali nozioni (diligenza, dolo, colpa, ecc.) su cui si basano i sistemi della responsabilità civile (contrattuale o&#xD;
extracontrattuale). Essi hanno attribuito al Giudice amministrativo il potere di determinare in concreto se e quali conseguen ze&#xD;
dannose vi siano nella sfera giuridica del soggetto legittimato all‘impugnazione, quando vi è l‘illegittimo esercizio del potere&#xD;
autoritativo, verificando anche se — nel caso al suo esame — un principio affermatosi nel diritto privato risulti compatibile con&#xD;
quello da applicare nel diritto pubblico (in ragione delle regole organizzative, sostanziali e procedimentali che l‘Amministrazione è&#xD;
tenuta a rispettare, nonché delle regole che caratterizzano il processo amministrativo). Nel diritto pubblico, qualora il dov eroso&#xD;
procedimento si concluda con una aggiudicazione dell‘appalto in favore di un soggetto privo dei prescritti requisiti, del dann o&#xD;
cagionato al ricorrente risponde l‘Amministrazione ove il suo operato risulti illecito. Ciò comporta che non sempre&#xD;
l‘Amministrazione è tenuta a risarcire, in tutto o in parte, il danno conseguente all‘esercizio illegittimo del potere autoritativo,&#xD;
dovendosi pure verificare l‘incidenza che abbia avuto non solo la condotta del soggetto leso che abbia indotto o concorso&#xD;
all‘emanazione dell‘atto illegittimo (sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3261), ma anche quelle degli altri soggetti coinvolti nel&#xD;
procedimento o anche degli stessi beneficiari che se ne siano avvantaggiati. Quanto al requisito della colpevolezza dell‘appa rato&#xD;
amministrativo (indefettibile per accertare una responsabilità, in assenza di una contraria determinazione del legislatore), il Giudice&#xD;
amministrativo ne esamina la sussistenza senza formalismi (e senza gravare alcuno dell‘onere della relativa prova), tenendo c onto&#xD;
delle deduzioni delle parti e di quanto può emergere dall‘esercizio dei suoi poteri istruttori (tra l‘altro valutando le condizioni&#xD;
caratterizzanti l‘organizzazione e l‘attività amministrativa, la chiarezza della normativa, lo stato della giurisprudenza, la complessità&#xD;
delle questioni coinvolte, la condotta degli interessati nel corso del procedimento) …‖. La tesi, che pare ricalcare il modello francese&#xD;
della specialità della responsabilità pubblica non risulta convincente. Ed infatti, come autorevolmente osserv ato, ―da un lato, appare&#xD;
difficilmente coniugabile con l‘assenza di una disciplina compiuta in seno ai citati artt. 35 e 7, tale da rendere necessario l‘utilizzo di&#xD;
un modello di riferimento (quello aquiliano o contrattuale) pena la carenza di una regolame ntazione di base della disciplina e la&#xD;
rimessione della stessa all‘opera totalmente creativa della giurisprudenza (vedi la prescrizione, l‘elemento soggettivo, l‘on ere della&#xD;
prova); dall‘altro appare contraddetta dalla circostanza che dall‘affermazione della specialità del modello non si trae il corollario (in&#xD;
Francia invece entro certi limiti acquisito) della natura oggettiva della responsabilità, richiedendosi invece l‘integrazione&#xD;
dell‘elemento soggettivo nei termini dell‘art. 2043 c.c., al quale quindi è forse opportuno fare riferimento anche in termini di&#xD;
copertura normativa del modello di responsabilità‖; così F. Caringella, op. cit., 429.&#xD;
51&#xD;
Nella dottrina tedesca fondamentali i contributi di Larenz, Schuldrecht, I, 13, 101 e di Dolle, Aussergesetzliche Schuldpflicheten&#xD;
in Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, 103, 67 che per primo parla di ―sozialer Kontakt‖ indipendentemente dalla&#xD;
fattispecie delle trattative.&#xD;
&#xD;
responsabilità ex delicto, e la loro riconduzione verso i più comodi lidi della responsabilità&#xD;
contrattuale.&#xD;
Il settore elettivo in cui si è fatto ricorso, specie in giurisprudenza, alla teoria del contatto sociale è&#xD;
quello della responsabilità del medico dipendente della struttura sanitaria (pubblica o privata) nei&#xD;
confronti del paziente52.&#xD;
Epperò, come si è acutamente osservato, la teoria del contatto sociale e del relativo affidamento e il&#xD;
conseguente corollario dell‘obbligo senza prestazione sembrano essere, con riferimento alla&#xD;
52&#xD;
&#xD;
Aderisce alla tesi del contatto sociale con deciso revirement rispetto alle posizioni precedenti Cass. Sez. III, n. 589/1999. Vedi in&#xD;
Corriere Giurid., 1999, 4, 441, con nota di Di Majo , L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione; successivamente a&#xD;
questa prima presa di posizione la Cassazione, anche a Sezioni Unite , è in più occasioni tornate sull‘argomento: cfr. in particolare&#xD;
Cass. 8826/2007, in Giur. It., 2008, 1, 63; Cass. Sez. Un. 14712/2007 in Giur.It., 2008, 4, 867, con mia nota, Cronaca di una morte&#xD;
annunciata (ma che stenta a sopraggiungere): le strane sorti dell’obbligazione senza prestazione; ma cfr. anche i ben più autorevoli&#xD;
commenti di G. Cottino, ibidem, 2008, 5, 1150, Dalle Sezioni unite alle Sezioni semplici: precisazioni e dubbi in tema di&#xD;
responsabilità per il pagamento di assegno bancario (trasfer ibile e non) a soggetto non legittimato ad esigerlo; A. Di Majo, Corr.&#xD;
Giur., 2007, 12, 1706, Contratto e torto: la responsabilità per il pagamento di assegni non trasferibili ; A. M. Benedetti, Danno e&#xD;
responsabilità, 2008, 2, 160, Assegno non trasferibile, banca girataria e contatto sociale: responsabilità contrattuale?; da ultimo&#xD;
sempre a sezioni unite, cfr. Cass. 577/2008, in Danno e responsabilità, 2008, 8 -9, 871 con nota di A. Nicolussi, Sezioni sempre più&#xD;
unite contro la distinzione fra obbligazioni d i risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico.&#xD;
Le posizioni della giurisprudenza, in tema di contatto sociale, non brillano tuttavia – ad avviso di chi scrive - per coerenza e rigore&#xD;
sistematico. La pronuncia 14712/07, ad esempio, nello sposare la categoria del sozialer Kontakt (senza peraltro mai utilizzare la&#xD;
parola contatto) con riferimento alla responsabilità della banca negoziatrice, abbandona decisamente le coordinate dell‘obbli gazione&#xD;
senza prestazione mettendone in discussione du e presupposti irrinunciabili, vale a dire: a) la netta distinzione tra la responsabilità&#xD;
contrattuale e quella aquiliana; b) la riconduzione, quanto meno in via analogica, degli obblighi c.d. di protezione alla noz ione di&#xD;
obbligazione, per via della clausola aperta di cui all‘art. 1173, ultima parte, c.c. Per queste ragioni, avevamo già avuto modo di&#xD;
osservare in sede di commento alla decisione in esame che la Cassazione, dopo aver sposato il contatto sociale, in motivazion e&#xD;
(inconsapevolmente?) lo aveva affondato; tagliando i ponti con i presupposti teorici sui quali la teoria del contatto si fonda, infatti, è&#xD;
ben difficile sostenere l‘assimilazione quoad effectum ai rapporti contrattuali, di rapporti tra soggetti non legati da un pregresso&#xD;
vincolo obbligatorio. Il rifiuto della categoria dell‘obbligazione senza prestazione, implicito nella sentenza 14712/07, è esplicitato in&#xD;
un‘altra sentenza della Cassazione, questa volta della III sezione (n. 8826/07) in cui testualmente si legge: ― La natura contrattuale&#xD;
della responsabilità del medico dipendente dell'ente ospedaliero verso il paziente è da questa Corte con consolidato orientam ento&#xD;
fondata sul contatto sociale instaurantesi tra quest'ultimo ed il medico chiamato ad adempiere nei suoi confronti la prestazi one dal&#xD;
medesimo convenuta con la struttura sanitaria. Al riguardo, vale precisare, non si tratta di contatto sociale dal quale inso rge,&#xD;
secondo quanto prospettato da una parte della dottrina, una obbligazione senza prestazione”. A questo punto, peraltro, le ragioni&#xD;
per le quali la responsabilità da contatto debba assimilarsi a quella contrattuale restano misteriose. Con riferimento alla p rofessione&#xD;
medica, tuttavia la Cassazione argomenta così: ― Nel contatto sociale è infatti da ravvisarsi la fonte di un r apporto che quanto al&#xD;
contenuto non ha ad oggetto la "protezione" del paziente bensì una prestazione che si modella su quella del contratto d'opera&#xD;
professionale, in base al quale il medico è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ent e con il quale il paziente ha&#xD;
stipulato il contratto, ad essa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelat i gli&#xD;
interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto "contatto", e in ragione della pre stazione medica conseguentemente da&#xD;
eseguirsi. In altri termini, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'esistenza di un contratto è rilevante solo a l fine di&#xD;
stabilire se il medico è obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (sal ve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per&#xD;
legge: ad es. art. 593 c.p., Cass. pen., 10/4/1978, n. 4003, Soccardo). In assenza di dette ipotesi di vincolo il paziente no n può invero&#xD;
pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene (ad es., in quanto al riguardo tenuto nei&#xD;
confronti dell'ente ospedaliero) l'esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente -medico) non può essere&#xD;
differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un co mune contratto tra paziente e medico (v. Cass., 22/1/1999, n. 589). Si è&#xD;
esclusa la configurabilità in tale ipotesi della responsabilità aquiliana, rinvenendosi una responsabilità di tipo contrattua le, per non&#xD;
avere il soggetto fatto ciò cui era tenuto (v., in particolare, la citata Cass., 22/12/1999, n. 589; Cass., 1/3/1988, n. 2144)”. Tale&#xD;
posizione, sostanzialmente condivisibile, finisce peraltro per svuotare la categoria del contatto sociale delle potenzialità espansive&#xD;
che la diversa lettura propugnata dai teorici dell‘obbligazione senza prestazione le aveva attribuito. L‘obbligazione del medico, sul&#xD;
modello di quella del gestore di affari altrui, rinviene la propria fonte nella volontaria esecuzione della prestazione (risp etto al&#xD;
rapporto medico-paziente è infatti irrilevante che il medico sia contrattualmente tenuto all‘esecuzione della prestazione nei confronti&#xD;
della struttura ospedaliera presso la quale opera) ed è assimilabile a quella contrattuale stante l‘identità contenutistica c on la&#xD;
prestazione fondantesi su un comune rapporto contrattuale medico-paziente (senza la mediazione dell‘ospedale). Tale modello di&#xD;
responsabilità, tuttavia, come la Corte si affretta a precisare, ha natura eccezionale, venendo in rilievo essenzialmente “nei confronti&#xD;
dell'operatore di una professione cd. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello&#xD;
Stato), in particolare quando il relativo espletamento concerna beni costituzionalmente garantiti, come appunto per l'attivi tà medica,&#xD;
che incide sul bene "salute" tutelato ex art. 32 Cost.”. La responsabilità da contatto sociale, dunque, orfana del sostrato nel quale era&#xD;
germinata e separata dalle complementari categorie dell‘obbligazione senza prestazione e degli obblighi di protezione, finisce per&#xD;
assumere una portata residuale e limitata a ben vedere al settore delle professioni protette. Tale constatazione si pone in radicale&#xD;
contrasto con le scelte che la giurisprudenza ha compiuto negli ultimi anni, abusando della categor ia del contatto e facendone&#xD;
applicazione con riferimento a fattispecie disparate che esulano dal predetto settore. È evidente che la pronuncia 8826/07 della terza&#xD;
sezione, assumendo una posizione netta in merito alla configurazione teorica della responsabi lità da contatto, insinua un latente&#xD;
contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità.&#xD;
&#xD;
responsabilità medica ―un escamotage raffinato, volto a soddisfare l‘esigenza di colmare il distacco&#xD;
tra realtà e modello di responsabilità che tuttavia ha il costo di un distacco tra contenuto della&#xD;
prestazione (medica) e categoria giuridica richiamata ‖53.&#xD;
In termini generali, peraltro, va osservato che la categoria stessa dell‘obbligazio ne senza&#xD;
prestazione, che trovi fonte in un contatto sociale o i n altre immaginifiche categorie , presenta sul&#xD;
piano teorico evidenti punti di frizione.&#xD;
In primo luogo suscita evidenti perplessità l‘assunto in base al quale (grazie alla clausola aperta di&#xD;
cui all‘art. 1173, n. 3, c.c.54) gli obblighi di protezione della sfera giuridica altrui generati&#xD;
dall‘affidamento o dal contatto sociale possano assurgere al rango di vere e proprie obbligazioni.&#xD;
Se così fosse risulterebbe difficile spiegare per quale ragio ne i fautori della categoria in esame si&#xD;
affrettino a precisare che le norme sulla responsabilità c.d. contrattuale trovino applicazione in via&#xD;
analogica, quando l‘art. 1218 è norma generale che disciplina la responsabilità per l‘inadempimento&#xD;
di tutte le obbligazioni, quale ne sia la fonte.&#xD;
Il vero è, a parere di chi scrive, che le c.d. obbligazioni senza prestazione tutto sono fuorché&#xD;
obbligazioni. In primo luogo per evidenti ragioni di carattere normativo dalle quali è difficile&#xD;
prescindere; basti pensare all‘art. 1174 c.c. che individua nella prestazione l‘oggetto&#xD;
dell‘obbligazione, o all‘art. 1218 che nel disciplinare l‘inadempimento si riferisce ancora una volta&#xD;
espressamente alla prestazione.&#xD;
Ma, se il dato normativo non dovesse ritenersi sufficiente (o dovesse ritenersi ancorato ad una&#xD;
concezione di derivazione romanistica dell‘oggetto dell‘obbligazione) vi è per lo meno un‘altra&#xD;
ragine di ordine dogmatico difficilmente superabile, a meno di non intraprendere mirabolanti voli&#xD;
pindarici: l‘impossibilità ontologica di domandare l‘adempimento o di agire per l‘esecuzione&#xD;
forzata delle c.d. obbligazioni senza prestazione55. Ciò posto diventa difficile ricondurre al&#xD;
53&#xD;
&#xD;
Così S. Mazzamuto, Relazione tenuta al convegno AIGA su ― La responsabilità civile dei professionisti ‖ (Cagliari 4-5 febbraio&#xD;
2005) riprodotta come Note in tema di responsabilità civile del medico, in Europa e diritto privato, 2000, 501 ss. Prosegue&#xD;
Mazzamuto affermando che ―ad un‘osservazione realistica dell‘attività medica svolta entro una struttura complessa risalta, in fatti,&#xD;
l‘esistenza di una vera prestazione, almeno dal punto di vista contenutistico, e semmai, l‘assenza di un‘obbligazione. Sicché il&#xD;
paradigma più vicino non è quello del contatto sociale e degli obblighi di protezione quanto piuttosto quello della gestione di affari&#xD;
altrui‖. Critico rispetto all‘estensione della categoria dell‘obbligazione senza prestazione al settore della responsabilità medica è&#xD;
anche A. Di Majo, op. cit., 450 ss. Osserva questo autore che la responsabilità del medico dipendente da struttura ospedalier a ―se si&#xD;
concretizza e attualizza non all‘atto dell‘assunzione formale di un obbligo ma in occasione dell‘esecuzione della prestazione&#xD;
sanitaria…, si atteggia quanto al suo contenuto, come una normale obbligazione che richiama comportamenti destinati a produrr e un&#xD;
risultato utile per il creditore (e cioè il dare facere oportere delle fonti). Si potrebbe quasi osservare che la normale sequenza che&#xD;
vede l‘obbligazione precedere la prestazione qui si presenta capovolta, giacché è quest‘ultima a precedere la responsabilità e quindi&#xD;
l‘obbligazione, nel contesto di una particolare valorizzazione del processo esecutivo… In principio, si può dire v‘è dunque la&#xD;
prestazione cui segue come effetto necessario l‘obbligazione‖. A rigore, peraltro, non si dovrebbe scartare a priori neppure&#xD;
l‘alternativa dell‘irresponsabilità del medico nei confronti del paziente. Un segnale in questo senso è dato dalla regola di cui all ‘art.&#xD;
1228 cc che prevede la responsabilità per fatto degli ausiliari e che potrebbe essere l‘indice di una chiara scelta normativa nel senso&#xD;
che nei confronti del creditore risponda il debitore ed esso soltanto, rimanendo assorbita nella posizione di quest‘ultimo la posizione&#xD;
dell‘ausiliario. Sebbene, come è stato osservato in dottrina, ―gli ordinamenti sembrano prediligere soluzioni di responsabilità&#xD;
concorrenti, riguardanti soggetti diversi e posizioni funzionali diverse‖ (C. Castronovo, op. cit., 489), a me pare che nel n ostro&#xD;
ordinamento ipotesi di irresponsabilità di tal guisa sussistano eccome: basti pensare a mo‘ di esempio all a posizione del&#xD;
subappaltatore che secondo la giurisprudenza costante non risponde nei confronti del committente (legato contrattualmente&#xD;
unicamente all‘appaltatore).&#xD;
54&#xD;
Osserva C. Castronovo, op. cit., 467, che ―se con riguardo al contratto e al fatto i llecito l‘art. 1173 cc continua a riferirsi alle&#xD;
obbligazioni nel senso tradizionale del termine, il cui contenuto è costituito in primo luogo dall‘obbligo di prestazione, og ni altro&#xD;
fatto idoneo a produrle in conformità dell‘ordinamento giuridico è espres sione in grado di contenere anche le obbligazioni consistenti&#xD;
in soli obblighi altri, le obbligazioni senza prestazione‖.&#xD;
55&#xD;
In senso contrario non vale obiettare che nell‘ordinamento esistono le obbligazioni di facere infungibile che, pur non ammettendo&#xD;
l‘esecuzione forzata, sono senz‘altro strutturalmente obbligazioni. Occorre, infatti, osservare che tali obbligazioni fanno ecc ezione&#xD;
sul piano rimediale alla disciplina generale e che la ragione per le quale esse sono sottratte all‘esecuzione forzata va rin tracciata&#xD;
esclusivamente nell‘infungibilità, requisito che generalmente non si riscontra nelle obbligazioni c.d. senza prestazione (che p er lo più&#xD;
hanno per oggetto un facere fungibile). E quindi difettando l‘eadem ratio rispetto alla categoria delle obbligazioni di facere&#xD;
infungibile, resta a mio avviso misteriosa la ragione per le quale un fenomeno riconducibile (almeno in via analogica) a quel lo&#xD;
obbligatorio ne ometta una delle principali caratteristitiche: la possibilità di ottenere in via giudiziale l‘ esecuzione forzata della&#xD;
&#xD;
fenomeno del credito situazioni rispetto alle quali il creditore non possa ottenere per via g iudiziale&#xD;
la soddisfazione coattiva della sua pretesa. E‘ evidente dunque, che ove si parta da questa ottica&#xD;
rimediale, si apprezza ineluttabilmente la vicinanza al fenomeno in esame al torto aquiliano 56.&#xD;
Vicinanza che emerge anche sotto un altro profilo: q uello dell‘esigenza di selezionare tra le tante&#xD;
situazioni di contatto, o di affidamento generato da comportamenti non rivolti alla conclusione di&#xD;
negozi, quelle meritevoli di tutela ed idonee produrre obbligazioni in conformità dell‘ordinamento&#xD;
giuridico. Giudizio quest‘ultimo che pare rappresentare la trasposizione in ambito contrattuale (ed&#xD;
in salsa di buona fede) dell‘altro giudizio relativo all‘ingiustizia del danno che contraddistingue il&#xD;
sistema del torto aquiliano.&#xD;
In quest‘ottica a me pare che proprio l‘emersione di una zona di frontiera dai confini tanto labili tra&#xD;
il contratto e il torto, avvalori la tesi di una unità strutturale delle due responsabilità, le quali si&#xD;
porrebbero in rapporto di genus a species, dovendosi considerare la responsabilit à contrattuale una&#xD;
species di quella aquiliana57; con la conseguenza che le ipotesi di frontiera dovrebbero essere&#xD;
ricondotte al paradigma generale di cui all‘art. 2043 c.c.&#xD;
In questo senso mi parrebbero generalizzabili le considerazioni di quella dottrina 58 che, riferendosi&#xD;
alla responsabilità da informazioni inesatte, ritiene che ove venga in considerazione un&#xD;
collegamento informale, spesso ricostruibile solo ex post, il vero problema sia quello di stabilire se&#xD;
un danno si sia verificato e se esso possa qua lificarsi ingiusto. In particolare, con l‘abbandono di&#xD;
una concezione tradizionale del torto civile, pare agevole ricondurre entro il perimetro dell e&#xD;
situazioni soggettive tutelate in ambito aquiliano quella situazione di ―affidamento oggettivamente&#xD;
valutabile, che vale a giustificare la fiducia nella regolarità del comportamento altrui‖ 59.&#xD;
Opposta è naturalmente la conclusione di chi ritiene di dover segnare con nettezza la linea di&#xD;
demarcazione tra le due responsabilità: la responsabilità contrattuale si p orrebbe ―in esito alla&#xD;
violazione di un obbligo funzionale alla realizzazione di un diritto‖, quella aquiliana ―in esito alla&#xD;
lesione di un diritto tout court‖; e così con riferimento agli obblighi di protezione si ritiene che la&#xD;
responsabilità conseguente alla loro violazione ―presuppone appunto un obbligo e perciò si&#xD;
configura come infrazione di un rapporto che lega già i soggetti attivo e passivo, della fattispecie di&#xD;
danno‖60.&#xD;
pretesa. In ogni caso, inoltre, va osservato che le obbligazioni c.d. senza prestazione oltre che sottratte all‘esecuzione f orzata non&#xD;
sono neanche soggette all‘azione di adempimento.&#xD;
56&#xD;
Per non dire che, per lo meno in molte delle ipotesi ricondotte da dottrina e giurisprudenza nell‘alveo della categoria delle&#xD;
obbligazioni senza prestazione, sembra difettare finanche il carattere di relatività del rapporto instaurato, stante l‘indete rminabilità a&#xD;
priori dei destinatari dell‘obbligo di protezione. Cfr. in tal senso M. Maggiolo, Il risarcimento della pura perdita patrimoniale , 2003,&#xD;
pag. 133.&#xD;
57&#xD;
È la nota tesi di F. Carnelutti, Sulla distinzione tra colpa contrattuale colpa extracontrattuale , in Riv. di dir. comm, II, 1912, 744&#xD;
ad avviso del quale entrambe le responsabilità sanzionerebbero la violazione di un dovere di comportamento; simile pare oggi&#xD;
l‘impostazione di M. Franzoni, L‘illecito, in Trattato della responsabilità civile, 2004. In senso critico si è osservato che ciò che&#xD;
distingue la responsabilità aquiliana da quella contrattuale è proprio la natura dei doveri in esame. Ove si tratti di doveri d i&#xD;
comportamento nei confronti di soggetti non previamente determinati (si pensi ai doveri del traffico) si avrebbe responsabili tà&#xD;
extracontrattuale, ove invece il destinatario del dovere di comportamento sia preventivamente determinato o determinabile si s arebbe&#xD;
al cospetto di un vero e proprio obbligo (strumentale alla realizzazione di un diritto), la cui violazione comporterebbe di per sé la&#xD;
responsabilità (contrattuale) indipendentemente da una valutazione in merito all‘ingiustizia del danno cagionato.&#xD;
58&#xD;
F. D. Busnelli, op. cit., 573 ss.&#xD;
59&#xD;
Resta naturalmente, anche ove si sposi la soluzione aquiliana il problema della selezione degl i affidamenti meritevoli di tutela che&#xD;
tuttavia, con riferimento alle informazioni inesatte, si ritiene di poter risolvere in base al criterio normativo della ―dest inatarietà&#xD;
ragionevolmente prevedibile‖, il quale orienterebbe ―la selezione degli interessi meritevoli di tutela nel senso della delimitazione&#xD;
degli interessi suscettibili di essere posti in correlazione con la posizione del soggetto che fornisce le informazioni‖.&#xD;
60&#xD;
Così Castronovo, Tra contratto e torto, cit., 455 e ss. Osserva ancora Castronovo che ―nella responsabilità extracontrattuale si deve&#xD;
trovare in primo luogo se ricora una situazione soggettiva, la cui lesione produce ingiustizia, non così nella responsabilità&#xD;
contrattuale… l‘ingiustizia infatti è presupposto essenziale del sorgere ex novo di un‘obbligazione (di risarcimento), laddove nella&#xD;
responsabilità contrattuale il vinculum iuris esiste già e la responsabilità ne diventa uno stato allotropico, un modo altro di perseguire&#xD;
lo stesso interesse in funzione del quale il rapporto è stato costituito‖.&#xD;
&#xD;
*******&#xD;
La giurisprudenza, tanto amministrativa quanto ordinaria, ha in divers e pronunce aderito alle tesi&#xD;
contrattualistiche in ordine alla responsabilità da lesione di interessi legittimi.&#xD;
Una prima pronuncia che merita di essere segnalata è Consiglio di Stato 6 agosto 2001, n. 4239, la&#xD;
quale, pur non recependo appieno la tesi de lla natura contrattuale della responsabilità della P.A. per&#xD;
lesione di interessi legittimi, accoglie, comunque, un regime dell‘onere della prova in ordine&#xD;
all‘elemento dell‘imputabilità del fatto dannoso secondo criteri corrispondenti a quelli dell‘art. 12 18&#xD;
c.c.&#xD;
Un‘altra pronuncia Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2002, n. 3796, riconosce che la responsabilità della&#xD;
P.A. per ingiusta lesione di interessi legittimi presenta profili sui generis che ne consentirebbero, in&#xD;
taluni casi, l‘accostamento alla responsa bilità per inadempimento contrattuale , mentre una&#xD;
Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 340, sposa appieno la teoria della responsabilità&#xD;
contrattuale nascente da contatto sociale qualificato .&#xD;
Anche la Cassazione con la sentenza 10 gennaio 2003, n. 157, ha aderito alla tesi della&#xD;
responsabilità da contatto.&#xD;
Ad avviso della S.C. ―nel dibattito sull‘eterno problema del risarcimento da lesione interesso&#xD;
legittimo s‘insinua probabilmente oggi, a differenza che in passato, il disagio di misurare il c ontatto&#xD;
dei pubblici poteri con il cittadino secondo i canoni del principio di autorità, della presunzione di&#xD;
legittimità dell‘atto amministrativo, e in definitiva emerge l‘inadeguatezza del paradigma della&#xD;
responsabilità aquiliana‖.&#xD;
La Corte sottolinea come la trasformazione, in senso aziendalistico, dell‘apparato burocratico,&#xD;
imposta dalla necessità che nel generalizzato prevalere degli interessi economici l‘ordinamento&#xD;
debba diventare efficiente e competitivo, connota oggi un sistema amministrativo che s i avvale in&#xD;
misura sempre maggiore di soggetti privati (nella gestione dei pubblici servizi, nella realizzazione&#xD;
dei programmi urbanistici), che utilizza prevalentemente i più agili strumenti del diritto privato, e&#xD;
che nella realizzazione dei principi dell ‘ordinamento democratico si avvale della partecipazione «&#xD;
funzionale » del destinatario dell‘atto.&#xD;
Con la legge n. 241/90, inoltre, i principi di efficienza e di economicità dell‘azione amministrativa,&#xD;
e insieme di partecipazione del privato al procediment o amministrativo, sono diventati criteri&#xD;
giuridici positivi.&#xD;
Orbene — rileva il Giudice di legittimità — la nuova concezione dell‘attività amministrativa ― non&#xD;
può non avere riflessi sull‘impostazione del problema della responsabilità della pubblica&#xD;
amministrazione‖.&#xD;
In particolare, ad avviso della Corte ―il modello della responsabilità aquiliana appare il più&#xD;
congeniale al principio di autorità, laddove la violazione del diritto soggettivo si verifica in presenza&#xD;
di un‘attività materiale (comportamento senza potere dell‘amministrazione) che abbia leso&#xD;
l‘interesse al bene della vita di un qualsiasi soggetto, al di fuori di un rapporto. Ne è corollario&#xD;
l‘irrisarcibilità dell‘interesse legittimo, nella misura in cui la coincidenza dell‘interesse privato con&#xD;
l‘interesse pubblico è un mero accidente, che non infirma la pre ponderanza di questo su quello‖.&#xD;
Al contrario, il contatto del cittadino con l‘amministrazione è oggi caratterizzato da uno specifico&#xD;
dovere di comportamento nell‘ambito di un rapporto che, in vi rtù delle garanzie che assistono&#xD;
l‘interlocutore dell‘attività procedimentale, diviene specifico e differenziato.&#xD;
Dall‘inizio del procedimento — osserva la Cassazione — l‘interessato, non più semplice&#xD;
destinatario passivo dell‘azione amministrativa, divien e il beneficiario di obblighi che la stessa&#xD;
sentenza n. 500/1999 identifica nelle ―regole di imparzialità, di correttezza e di buona&#xD;
&#xD;
amministrazione alle quali l‘esercizio della funzione pubblica deve ispirarsi e che il giudice&#xD;
ordinario può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità‖ . Tali interessi,&#xD;
- prosegue la Corte – ―di partecipare al procedimento, di vederlo concluso tempestivamente e senza&#xD;
aggravamenti, di poter accedere ai documenti in possesso dell'amministrazione, di vedere prese in&#xD;
esame le osservazioni presentate, di veder motivata la decisione che vanifica l'aspettativa,&#xD;
costituirebbero, secondo una lettura estrema, veri e propri diritti soggettivi, tutelati in quanto tali, e&#xD;
non situazioni strumentali alla soddisfazione di un interesse materiale che verrebbe quindi protetto&#xD;
sub specie di interesse legittimo. Di sicuro, l'interesse al rispetto di queste regole, - che costituisce la&#xD;
vera essenza dell'interesse legittimo, assume un carattere del tutto autonomo rispett o all'interesse al&#xD;
bene della vita: l'interesse legittimo si riferisce a fatti procedimentali. Questi a loro volta investono&#xD;
il bene della vita, che resta però ai margini, come punto di riferimento storico. Il fenomeno,&#xD;
tradizionalmente noto come lesione dell'interesse legittimo, costituisce in realtà inadempimento alle&#xD;
regole di svolgimento dell'azione amministrativa, ed integra una responsabilità che è molto più&#xD;
vicina alla responsabilità contrattuale nella misura in cui si riv ela insoddisfacente, e inadatto a&#xD;
risolvere con coerenza i problemi applicativi dopo Cass. 500/99/SU, il modello, finora utilizzato,&#xD;
che fa capo all'art. 2043 c.c.: con le relative conseguenze in tema di accertamento della colpa ‖.&#xD;
Tuttavia, precisa ancora la decisione in esame, ―l‘inquadramento degli obblighi procedimentali&#xD;
nello schema contrattuale, come vere e proprie prestazioni da adempiere secondo il principio di&#xD;
correttezza e buona fede (articoli 1174 e 1175 c.c.), è proponibile, ove si voglia sperimentare un&#xD;
modello tecnico-giuridico operativo di ricostruzione della responsabilità amministrativa, solo dopo&#xD;
l‘entrata in vigore della legge 241/90 (che, fra l‘altro, all‘articolo 11, comma 2, rende applicabili&#xD;
agli accordi partecipativi i principi codicistici in materia di obbligazi oni e contratti)‖.&#xD;
Tirando le fila del discorso, e tralasciando alcune questioni, tutto sommato di minore rilevanza 61,&#xD;
può conclusivamente osservarsi che l‘adesione alle tesi contrattualistiche comporta due significative&#xD;
conseguenze, la prima in tema di prova dell‘elemento soggettivo, e la seconda in tema di danno&#xD;
risarcibile.&#xD;
Quanto all‘elemento soggettivo, le decisioni che aderiscono alla tesi contrattualistica asseriscono&#xD;
che la sussistenza di quest‘ultimo deve considerarsi presunta, gravando sul debitore l‘onere di&#xD;
dimostrare l‘assenza della colpa62.&#xD;
L‘altra conseguenza, espressamente evidenziata da Cass. 10 gennaio 2003, n. 157, è la possibilità di&#xD;
svincolare la tutela risarcitoria dal giudizio di spettanza sul bene della vita.&#xD;
61&#xD;
&#xD;
Ci si riferisce in particolare: a) al termine di prescrizione, pari a dieci anni e non a cinque; b) all‘area del danno risarc ibile:&#xD;
nella responsabilità contrattuale, al di fuori dai casi di dolo, il risarcimento è limitato al danno che po teva prevedersi al tempo in cui è&#xD;
sorta l‘obbligazione (art. 1225 c.c.); c) al calcolo di rivalutazione e interessi posto che in caso di responsabilità extraco ntrattuale gli&#xD;
interessi non decorrono dalla data della domanda, bensì da quella del fatto illecito e che per il danno extracontrattuale, l‘indirizzo&#xD;
della Cassazione è nel senso della concorrenza degli interessi con la rivalutazione; non però calcolando gli interessi sulla somma&#xD;
finale rivalutata, bensì calcolando gli interessi legali sulle somme via via rivalutate con riferimento ai periodi di tempo considerati&#xD;
dagli indici dell‘Istat. In materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, viceversa, la rivalutazione cost ituisce un «&#xD;
maggior danno » che, nei casi di dimostrata impossibilità di fruttuoso impiego del denaro, assorbe gli interessi legali e vi si&#xD;
sostituisce.&#xD;
62&#xD;
Ad avviso di Carlo Castronovo, op. ult. cit., 225 ss., sarebbe tuttavia riduttivo ricorrere al modello obbligatorio della res ponsabilità&#xD;
della P.A. al solo fine di sortire un effetto di rovesciamento dell‘onere della prova della colpa quale criterio di imputazione della&#xD;
responsabilità. Ed infatti, sebbene l‘art. 1218 c.c. contenga una previsione ―nella quale è il debitore che intenda scagionar si dalla&#xD;
responsabilità a dover provare le ragioni per le quali l‘inadempimento non gli è imputabile‖, purtuttavia tali ragioni non coincidono&#xD;
con l‘assenza di colpa. Questo casomai, secondo Castronovo, ―potrebbe dirsi qualora la responsabilità contrattuale fosse una&#xD;
responsabilità fondata sulla colpa‖, ma ciò non è posto che l‘art. 1218 c.c. non prevede quale limite all‘integrazione della fattispecie&#xD;
di responsabilità l‘assenza dell‘elemento soggettivo colposo, bensì l‘impossibilità non imputabile. Applicando tale regola ai rapporti&#xD;
tra citadino e p.a., si avrà che l‘amministrazione dovrà fornire la prova che l‘impossibilità non è dovuta alla violazione di quelle&#xD;
regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l‘esercizio della funzione pubblica deve ispi rarsi e nella&#xD;
cui violazione le Sez. un. 500/99 colgono (forse impropriamente) la colpa.&#xD;
&#xD;
Ed infatti, se la relazione che si instaura tra il privato e l‘amministrazione nel corso del&#xD;
procedimento è idonea a fondare un rapporto generatore di obblighi , la violazione di questi ultimi&#xD;
deve trovare una tutela risarcitoria indipendentemente da un‘indagine volta a sondare l‘ott enibilità&#xD;
dell‘utilità finale da parte del privato all‘esito di un procedimento condotto correttamente.&#xD;
L‘interesse al rispetto delle regole di svolgimento dell‘azione amministrativa, che costitui rebbe la&#xD;
vera essenza dell‘interesse legittimo, assume, in s ostanza, ―un carattere del tutto autonomo rispetto&#xD;
all‘interesse al bene della vita: l‘interesse legittimo si riferisce a fatti procedimentali. Questi a loro&#xD;
volta investono il bene della vita, che resta però ai margini, come punto di riferimento storico‖. 63&#xD;
********&#xD;
A prescindere, tuttavia, dai cennati ostacoli di ordine dogmatico, merita rilevare che la&#xD;
contrattualizzazione della responsabilità della P:A. presenta notevoli inconvenienti anche sotto altri&#xD;
profili, come non ha mancato di rilevare la migliore dottrina pubblicistica.&#xD;
In primo luogo non convince la svalutazione dell‘utilità sostanziale perseguita dal privato, derivante&#xD;
dalla ammissione del risarcimento indipendentemente dal giudizio di spettanza del bene della vita.&#xD;
Sul punto occorre bene intendersi.&#xD;
Ed infatti, i detrattori della sentenza 500/99 nel rilevare l‘artificiosità di una costruzione che&#xD;
sembrava richiedere un quid pluris rispetto alla lesione della posizione giuridica tutelata (l‘interesse&#xD;
legittimo) al fine dell‘ammissibilità della tu tela risarcitoria, affermano comunque (per lo meno i più&#xD;
illuminati) la necessità di individuare una rete di contenimento delle possibili richieste risarcitorie&#xD;
del privato a seguito del crollo del muro di sbarramento tradizionalmente elevato dalla&#xD;
giurisprudenza.&#xD;
E così, se proprio di giudizio prognostico non si vuol parlare, quanto meno occorre rilevare che&#xD;
l‘integrazione della fattispecie di responsabilità, oltre all‘elemento dell‘ingiustizia richiede quello&#xD;
del danno, inteso quale perdita patrimoniale derivante dal fatto illecito64.&#xD;
Il giudizio prognostico, dunque, uscito dalla porta dell‘ingiustizia rientra dalla finestra della finestra&#xD;
dell‘accertamento e quantificazione del danno, con un‘operazione che consente di superare alcune&#xD;
delle più penetranti obiezioni mosse al ragionamento delle Sezioni Unite.&#xD;
Tuttavia, l‘estremizzazione delle tesi contrattualistiche, conduce ad un risultato del tutto&#xD;
inaccettabile: quello di ritenere risarcibile in re ipsa la violazione di interessi legittimi, senza alcuna&#xD;
distinzione tra vizi sostanziali o meramente formali, con conseguente debordare della tutela&#xD;
risarcitoria nella sfera di quegli interessi procedimentali, che, a differenza di quelli pretesivi e&#xD;
oppositivi, non sono in alcun modo collegati ad un‘ utilitas concreta e per i quali la dottrina ha&#xD;
sempre escluso la risarcibilità, proprio perché, in mancanza di una lesione di un bene della vita per&#xD;
63&#xD;
&#xD;
Deve tuttavia rilevarsi che non tutte le decisioni che aderiscono alle tesi contrattualistiche negano la rilevanza del giudiz io di&#xD;
spettanza. In particolare ad avviso di Consiglio di Stato 15 aprile 2003, n. 1945 , ―non di rado la pretesa risarcitoria, in specie quando&#xD;
azionata da soggetti che entrano in contatto con l‘amministrazione in quanto portatori di interessi economici di rilievo, non ha ad&#xD;
oggetto il mero pregiudizio derivante dalla violazione dell‘obbligo di comportamento imposto all‘amministrazione, a prescindere&#xD;
quindi dalla soddisfazione dell‘interesse finale, ma, al contrario, proprio il pregiudizio connesso alla preclusione&#xD;
dall‘amministrazione frapposta alla realizzazione del bene finale anelato. In ipotesi siffatte, risarcire soltanto il danno da lesione&#xD;
dell‘affidamento, a prescindere dalla verifica della spettanza del bene della vita, significherebbe eludere la domanda proposta dal&#xD;
privato e banalizzare la tutela risarcitoria, con conseguente vanificazione del principio di resp onsabilità dell‘amministrazione‖.&#xD;
Secondo il Consiglio, infatti, la ricostruzione della responsabilità dell‘Amministrazione in termini di responsabilità deriva nte dalla&#xD;
mera violazione degli obblighi imposti a presidio dell‘affidamento del privato, ―meritoria laddove consente di ristorare in via&#xD;
equitativa il pregiudizio anche nell‘ipotesi in cui non si riesca a comprovare la spettanza dell‘utilità finale, non può cert o condurre ad&#xD;
un abbattimento della portata rimediale della tutela risarcitoria, precludendo al privato di invocare, dimostrandolo anche co n riguardo&#xD;
al quantum, il risarcimento del danno pieno subito, per effetto del mancato co nseguimento del bene della vita‖. In queste ipotesi,&#xD;
prosegue la decisione, il Giudice non può né eludere la domanda, né tanto meno accoglierla a prescindere dalla formulazione d i un&#xD;
giudizio, laddove possibile, sulla certificata o statisticamente probabile spettanza del bene dell‘utilità fi nale.&#xD;
64&#xD;
In questo, senso, condivisibilmente, ci pare pronunciarsi C. Castronovo, op. cit., 212 ss.&#xD;
&#xD;
effetto del comportamento illegittimo dell‘amministrazione, non vi sarebbe un danno patrimoniale&#xD;
da risarcire65.&#xD;
Non possono che condividersi, allora, in chiave critica le osservazioni di chi paventa il rischio di un&#xD;
risarcimento senza danno, aprendo la strada ad un automatismo che finisce per dare maggiore&#xD;
importanza alle pretese partecipative, piuttosto che agli interessi s ostanziali66.&#xD;
Peraltro, come è stato condivisibilemtne osservato, ― un generalizzato riconoscimento della tutela&#xD;
risarcitoria, fondato sulla mera violazione delle regole procedimentali incapperebbe nell‘ impasse&#xD;
costituita dalla difficoltà di quantificare il danno conseguente alla violazione delle regole&#xD;
procedimentali, con il rischio che il ricorso a criteri equitativi possa condurre ad un tipo di tutela più&#xD;
vicina alla logica dell‘indennizzo che a quella del risarcimento; i benefici riguardo l‘ an della pretesa&#xD;
risarcitoria si diluirebbero nel riconoscimento di un quantum livellato verso il basso‖ 67.&#xD;
Un secondo punto di frizione della tesi contrattualistica è inoltre dato dalla concezione di interesse&#xD;
legittimo da cui essa prende le mosse, coincidente con quel la pretesa alla legittimità dell‘azione&#xD;
amministrativa, ormai superata dalla dottrina quasi unanime68 (cfr. supra cap. 1), che finisce per&#xD;
svuotare di significato un percorso secolare della dottrina pubblicistica, che nelle sue eleborazioni&#xD;
più recenti ha ricostruito l‘interesse legittimo quale posizione sostanziale ed in quanto tale&#xD;
autonomamente tutelabile anche in chiave risarcitoria.&#xD;
Sembra dunque che la strada obbligata sia quella di riconoscere la natura aquiliana della&#xD;
responsabilità civile dell‘ammi nistrazione da lesione di interessi legittimi, verificando tuttavia se la&#xD;
stessa presenti degli elementi di differenziazione rispetto al modello canonico operante nei rapporti&#xD;
inter pares.&#xD;
*******&#xD;
All‘esito di questo lungo viaggio che dal cuore dell‘età ri sorgimentale ci ha portato fino all‘alba del&#xD;
nuovo millennio, ci troviamo a quel che pare al punto di partenza.&#xD;
Abbiamo avuto modo di osservare che nei primissimi anni successivi all‘entrata in vigore della&#xD;
L.A.C. costituiva ius receptum che ―chiunque da un provvedimento generale regolamentare&#xD;
dell‘autorità amministrativa riceva danno può domandarne il risarcimento dinanzi l‘autorità&#xD;
giudiziaria…L‘autorità giudiziaria investita della dimanda, riconosciuta l‘irregolarità di un&#xD;
provvedimento non deve revocarlo, ma soltanto dichiarare la responsabilità dell‘autorità&#xD;
amministrativa, di fronte alla prova del danno‖ 69.&#xD;
65&#xD;
&#xD;
Una simile prospettiva, come osserva autorevole dottrina civilistica, determina di fatto situazioni di ipertutela del cittadi no [...]&#xD;
estesa verosimilment e alla lesione di qualsiasi interesse legittimo posto che il nucleo costante di tale situazione soggettiva è un&#xD;
interesse ad una condotta (legittima e) corretta della pubblica amministrazione e che quest‘ultima sarebbe tenuta, secondo le suddette&#xD;
premesse concettuali, ad uno specifico obbligo di correttezza suscettibile di autonomo inadempimento; così F.D. Busnelli, La&#xD;
responsabilità civile oltre il « muro » degli interessi legittimi , in Riv. dir. civ. 2000, 338.&#xD;
66&#xD;
F. Caringella, op. cit., 423 ss., il quale osserva che in tal modo ―a parità di « contatto », e quindi di affidamento, sarebbero, allora,&#xD;
risarciti nella stessa misura sia colui che vede leso il proprio interesse legittimo da un atto viziato unicamente per ragion i attinenti alla&#xD;
forma o al procedimento, ma sostanzialmente giusto, sia colui che, invece, è stato privato ingiustamente del bene della vita‖.&#xD;
67&#xD;
In questi termini cfr. R. Chieppa, Viaggio di andata e ritorno dalle fattispecie di responsabilità della pubblica&#xD;
amministrazione alla natura della responsabilità per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività amministrativa , in Dir. proc. amm.,&#xD;
2003, 703; nello stesso senso anche F. Caringella, op. cit., 425.&#xD;
68&#xD;
Già M.S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. I, Milano, 1988, 519, aveva corret tamente osservato che ―se le situazioni&#xD;
soggettive si definiscono in ordine a beni della vita, non si intende come la legittimità di un atto (cioè una qualificazione astratta di un&#xD;
atto) possa essere vista un bene della vita‖.&#xD;
69&#xD;
Cassazione romana del 13 marzo 1876, riportata dal Caramazza, op. cit., in Foro it. 1876, I, 842, espressione di una&#xD;
giurisprudenza pacifica anche per le Corti di Milano, Torino, Firenze, Napoli (cfr. commento sempre in Foro It., 1876, I, 842 ). La&#xD;
fattispecie concreta esaminata dalla Corte riguardava il caso del ―pristinaio, che abbia ricevuto qualche pregiudizio da un&#xD;
provvedimento del Comune, con cui venne fissata una tariffa obbligatoria del prezzo di vendita delle farine e del pane. L‘aut orità&#xD;
giudiziaria investita della dimanda, riconosciuta l‘irregolarità di un provvedimento non deve revocarlo, ma soltanto dichiarare la&#xD;
responsabilità dell‘autorità amministrativa, di fronte alla prova del danno. Fra i danni che i pristinai, nella specie soprad detta,&#xD;
&#xD;
La massima della Cassazione romana, datata 13 marzo 1976, sbalordisce per la sua linearità: libera&#xD;
dalle successive superfetazioni relative al ripar to della giurisdizione, alla nozione di interesse&#xD;
legittimo, all‘insindicabilità del potere da parte del giudice dei rapporti comuni, la Cassazione si&#xD;
limita, senza dilungarsi in argomentazioni superflue a dichiarare ciò che è ovvio: e cioè che se la&#xD;
P.A. cagiona ad altri un danno, a prescindere dal fatto che tale danno sia arrecato in occasione o&#xD;
meno dell‘esercizio di attività autoritativa, tale danno deve essere risarcito.&#xD;
In un‘ottica autenticamente liberale la Cassazione sul finire dell‘800 aveva visto&#xD;
nell‘amministrazione che emana un provvedimento ―irregolare‖ niente altro che quello che in effetti&#xD;
è: un danneggiante, soggetto come tutti, senza alcun privilegio connesso al particolare status, alla&#xD;
regola di cui all‘art. 1151 del c.c. del 1865.&#xD;
Ma v‘ha di più.&#xD;
La Cassazione nel sancire la responsabilità dell‘amministrazione neppure si pone il problema&#xD;
dell‘elemento soggettivo: la responsabilità nasce a seguito dell‘emanazione del provvedimento&#xD;
irregolare, senza alcuna necessità di indagare se l‘amminist razione nell‘emanarlo fosse incorsa in&#xD;
colpa o meno; la colpa, infatti, se proprio si vuole necessariamente evocare, sussiste in re ipsa per&#xD;
effetto dell‘emanazione dell‘atto illegittimo.&#xD;
Viene da chiedersi: una simile soluzione, addirittura disarmante nel la sua linearità, è percorribile&#xD;
anche oggi?&#xD;
Ad avviso di chi scrive la risposta è senz‘altro positiva.&#xD;
Allo stato della legislazione, infatti, tutte le preoccupazioni che hanno indotto la giurisprudenza (in&#xD;
ciò seguita da gran parte della dottrina) ad in dividuare dei limiti alla risarcibilità degli interessi&#xD;
legittimi, paiono dettate più che da ragioni prettamente giuridiche da ragioni di politica del diritto.&#xD;
La costruzione della rete di contenimento, con l‘individuazione di un fantomatico interesse al b ene&#xD;
della vita finale che si affianca e/o si sostituisce all‘interesse legittimo quale oggetto della tutela&#xD;
risarcitoria, e con la creazione dell‘artificiosa nozione di colpa d‘apparato, a cui si aggiunge sul&#xD;
versante processuale la tagliola della pregiudi ziale, non sono compito della giurisprudenza, bensì&#xD;
del legislatore, cui sono riservate le scelte politiche.&#xD;
La rete di contenimento, avversata dai fautori delle tesi contrattualistiche, è stata peraltro&#xD;
indebitamente70 associata al modello aquiliano della responsabilità della P.A., quasi che corollario&#xD;
indefettibile della sussunzione della scorretta attività provvedimentale nell‘ambito dell‘ingiustizia,&#xD;
fosse in definitiva la negazione della risarcibilità dell‘interesse legittimo.&#xD;
In effetti, se ben si rifletta, l‘emancipazione dalle surriferite limitazioni prescinde dal modello di&#xD;
responsabilità che si voglia prescegliere, posto che dall‘adesione alle migliori elaborazioni dottrinali&#xD;
in ordine alla natura dell‘interesse legittimo, non può che desumersi la s ua valenza sostanziale, con&#xD;
la inevitabile conseguenza che la valutazione oggetto del c.d. giudizio di spettanza dovrà relegarsi&#xD;
oltre ed al di là dell‘ingiustizia, per ricondurlo, come correttamente afferma Castronovo nell‘ambito&#xD;
del danno.&#xD;
&#xD;
possono dimandare, si compr endono quelli derivanti dal pagamento per pretese contravvenzioni, o dalle limitazioni apportate alla&#xD;
loro industria, o da altre circostanze‖.&#xD;
70&#xD;
Per vero tale errore prospettico non può essere imputato a Carlo Castronovo, il quale come si è già avuto modo di osservare&#xD;
identifica, del tutto correttamente, la lesione del bene finale della vita con il danno. In siffatta prospettiva, dunque, seb bene chi scrive,&#xD;
come si è ampiamente argomentato, dissenta dalle ricostruzioni di questo autore in ordine alla ricond uzione della responsabilità da&#xD;
lesioni di interessi legittimi nell‘alveo della responsabilità per inadempimento di obbligazioni senza obbligo primario di p restazione,&#xD;
le soluzioni cui si perviene, sebbene da crinali opposti, finiscono sostanzialmente per coincidere.&#xD;
&#xD;
Una volta riconosciuta la natura sostanziale della posizione di interesse legittimo e la sua&#xD;
sussumibilità nell‘ambito delle posizioni giuridiche tutelabili ex art. 2043 c.c., infatti, il requisito&#xD;
dell‘ingiustizia ha esaurito il suo compito.&#xD;
La fattispecie di responsabilità, peraltro, a questo punto non si è ancora completata posto che il&#xD;
danneggiato deve ancora dimostrare che dalla lesione della sua posizione soggettiva, astrattamente&#xD;
tutelabile in via aquiliana abbia effettivamente subito un danno.&#xD;
Se dunque, come dice Castronovo, il giudizio prognostico non attiene all‘ingiustizia bensì alla&#xD;
prova del danno, non si comprende per quale ragione da tale giudizio dovrebbe essere emancipata la&#xD;
ricostruzione della responsabilità della P.A. in termini contrattuali, dal momen to che l‘elemento del&#xD;
danno appartiene allo stesso modo ad entrambi i modelli.&#xD;
Ancor meno, l‘affermazione della natura extracontrattuale della responsabilità della P.A. deve&#xD;
considerarsi funzionale all‘imprescindibilità dell‘elemento soggettivo e del relat ivo onere&#xD;
probatorio a fini risarcitori.&#xD;
Ed infatti, se proprio si vuole ritenere applicabile il criterio di imputazione colposo alle&#xD;
organizzazioni complesse (e si badi bene: la Cassazione e pressoché l‘unanime dottrina, l‘hanno&#xD;
sostanzialmente negato fino ad un decennio orsono, ricorrendo alla fictio della culpa in re ipsa),&#xD;
identificando quel giudizio oggettivato di riprovevolezza che sostanzia la colpa nella ―violazione di&#xD;
imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali l‘esercizio della fu nzione pubblica deve&#xD;
ispirarsi‖, non può non osservarsi che la prova della colpa, come molte decisioni giurisprudenziali&#xD;
ormai pacificamente ritengono, può essere data tramite il ricorso allo strumento presuntivo, con&#xD;
conseguente sostanziale elisione del problema.&#xD;
Del pari, la questione della pregiudiziale amministrativa non interferisce in alcun modo con quella&#xD;
della natura giuridica della responsabilità, essendo pertanto anch‘essa compatibile con entrambi i&#xD;
modelli.&#xD;
Se le considerazioni che precedono sono corrette, deve allora concludersi che le ricadute applicative&#xD;
derivanti dalla scelta dell‘una o dell‘altra soluzione si riducono a ben poca cosa (resta fuori soltanto&#xD;
il termine di prescrizione), con la conseguenza che la soluzione del problema dell‘indiv iduazione&#xD;
della rete di contenimento alla proliferazione delle richieste risarcitorie nei confronti della P.A. deve&#xD;
percorrere la via maestra: quella legislativa.&lt;/Abstract&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/2307/633</guid>
      <dc:date>2010-03-25T23:00:00Z</dc:date>
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