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    <title>ArcAdiA</title>
    <link>http://dspace-roma3.caspur.it:80</link>
    <description>The DSpace digital repository system captures, stores, indexes, preserves, and distributes digital research material.</description>
    <pubDate>Sat, 25 May 2013 09:35:38 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-05-25T09:35:38Z</dc:date>
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      <title>The Channel Image</title>
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      <title>Indirizzo e controllo fra modelli organizzativi pubblicistici e privatistici : enti pubblici, società per azioni e società di proprietà pubblica</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2307/483</link>
      <description>&lt;Title&gt;Indirizzo e controllo fra modelli organizzativi pubblicistici e privatistici : enti pubblici, società per azioni e società di proprietà pubblica&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Caruso, Giovanni Maria&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2009-05-05&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;1&#xD;
Dottorando: Giovanni Maria Caruso&#xD;
Tutor: Chiar.mo Prof. Giampaolo Rossi&#xD;
INDIRIZZO E CONTROLLO FRA MODELLI&#xD;
ORGANIZZATIVI PUBBLICISTI E PRIVATISTICI.&#xD;
ENTI PUBBLICI,  SOCIETÀ PER AZIONI E SOCIETÀ DI PROPRIETÀ&#xD;
PUBBLICA&#xD;
- Abstract -&#xD;
Alla molteplicità delle soluzioni organizzative che si sono affermate&#xD;
per il perseguimento dei fini pubblici non sempre risponde un riscontro in&#xD;
termini di maggior funzionalità di un modello rispetto ad un altro.&#xD;
Il crescente impiego dello strumento societario per finalità&#xD;
pubblicistiche sta conducendo ad un processo di standardizzazione&#xD;
dell'opzione organizzativa che non sempre si concilia con le caratteristiche&#xD;
delle funzioni di volta in volta demandate alla singola struttura.&#xD;
Il più delle volte la soluzione viene prediletta in ragione delle sue&#xD;
potenzialità elusive dei vincoli di matrice pubblicistica e l'abuso tale di&#xD;
scelta ha finito per comportare un'inevitabile reazione che si è concretizzata&#xD;
nell'emersione di orientamenti funzionali o comunque ispirati da una logica&#xD;
sostanzialistica.&#xD;
Le perplessità che si manifestano in ordine all'individuazione delle&#xD;
discipline applicabili sono strettamente correlate alla natura ibrida di tali&#xD;
organismi i quali riescono ad oscillare alternativamente fra le polarità del&#xD;
diritto pubblico e del diritto privato.&#xD;
Concetti,  questi,  apprezzabili in ragione della loro capacità di evocare&#xD;
elementi che si pongono in un naturale rapporto di conflittualità: il pubblico&#xD;
2&#xD;
rimanda all'idea del potere e del carattere unilaterale degli atti; il privato&#xD;
incarna,  invece,  un sistema fondato sulla consensualità che presuppone, &#xD;
almeno formalmente,  una posizione di parità fra le parti.&#xD;
Queste predisposizioni si riflettono sul versante organizzativo e&#xD;
aiutano a spiegare come il fenomeno intraprenda itinerari diversi a seconda&#xD;
del contesto pubblico o privato in cui si colloca.&#xD;
L'organizzazione,  modellandosi sull'interesse da curare,  risente&#xD;
inevitabilmente della diversa natura che questo assume1&#xD;
.&#xD;
Il rapporto di funzionalità sussistente fra mezzo organizzativo e&#xD;
interesse da curare nel campo del diritto privato si muove su percorsi per&#xD;
molti versi standardizzati: la patrimonialità dell'interesse da curare e la base&#xD;
consensuale del rapporto riducono la problematica alla logica del conflitto&#xD;
di interessi.&#xD;
Nel campo del diritto pubblico la vicenda è più articolata e risente&#xD;
della complessa dinamica che conduce all'emersione degli interessi e&#xD;
all'assunzione di rilevanza pubblicistica.&#xD;
Anche nelle forme più evolute di organizzazione che sfociano in&#xD;
soggettività giuridica che assume un proprio interesse diverso da quello dei&#xD;
titolari dell'interesse esponenziato,  la diversità degli interessi sottostanti&#xD;
sembra ostacolare la riconduzione del problema ad una logica unitaria.&#xD;
Si cercherà quindi di dar conto delle specificità dei modelli&#xD;
pubblicistici e privatistici per verificare se sussistano o meno dei margini di&#xD;
convergenza fra le soluzioni offerte dai due rami dell'ordinamento.&#xD;
L'indagine,  tuttavia,  non potrà incentrarsi sulla sconfinata gamma di&#xD;
variabili organizzative che si sono affermate nei due campi. Si adotterà&#xD;
pertanto una selezione per molti versi stipulativa ma che cercherà di dar&#xD;
conto dei modelli che presentino il maggior grado di caratterizzazione e che, &#xD;
al contempo,  offrano dei maggiori spunti per un possibile raffronto.&#xD;
1&#xD;
Sul punto,  v. M. NIGRO,  Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica&#xD;
amministrazione,  1966,  Milano,  p. 113.&#xD;
3&#xD;
In quest'ottica,  dapprima,  verranno esaminati gli enti pubblici che, &#xD;
seppur con molteplici sfaccettature e secondo itinerari non sempre uniformi, &#xD;
sono il fattore preponderante dell'espansione della sfera pubblica e,  poi,  si&#xD;
esamineranno le società per azioni,  ossia quelle strutture organizzative che&#xD;
incarnano un'innata vocazione imprenditoriale.&#xD;
Ci si soffermerà,  quindi,  sull'analisi delle società per azioni aventi&#xD;
connotati pubblici per verificare se la fisiologica anfibologia derivante dalla&#xD;
commistione degli elementi propri dei due modelli disegni un sistema in&#xD;
grado di veicolare efficacemente il retrostante interesse pubblico,  ovvero,  un&#xD;
sistema comunque coerente con la natura delle specifiche funzioni assolte.&#xD;
Ognuna delle suddette soluzioni organizzative comporta delle ricadute&#xD;
in termini di dosaggio degli interessi. Il rapporto tra interessi e&#xD;
organizzazione non è asettico o sterile,  ma refluisce sulla consistenza dei&#xD;
due elementi che si vengono così ad integrare vicendevolmente.&#xD;
Per effetto di questo processo osmotico,  l'interesse risulta&#xD;
condizionato dall'apparato organizzativo e dalle dinamiche relazionali che è&#xD;
in grado di generare. E tali relazioni sistemiche consentono di apprezzare le&#xD;
differenze proprie di ogni modello organizzativo,  nonché il grado di&#xD;
condizionamento che si riflette sull'interesse rappresentato.&#xD;
Alcune di queste sono immanenti al modello organizzativo prescelto e&#xD;
si articolano come relazioni di carattere meramente interno. Si tratta di&#xD;
strumenti prevalentemente volti ad assicurare una ripartizione delle funzioni&#xD;
fra i vari organi dell'ente,  o comunque dettati dall'esigenza di salvaguardare&#xD;
la funzionalità della stessa organizzazione.&#xD;
Dal canto suo,  il tessuto relazionale che si instaura con i titolari&#xD;
dell'interesse mediato dall'apparato organizzativo appare ancora più&#xD;
significativo. In tal caso,  infatti,  le relazioni sono espressive di una&#xD;
posizione di dominio che si estrinseca principalmente attraverso dei poteri&#xD;
di nomina degli organi apicali dell'ente.&#xD;
A queste relazioni se ne aggiungono altre che si articolano in controlli&#xD;
esterni tendenzialmente imposti in ragione della compresenza di un interesse&#xD;
4&#xD;
esterno alla funzionalità del modello,  ovvero,  di ulteriori interessi qualificati&#xD;
dalla normativa che li disciplina.&#xD;
Si tratta di relazioni che risentono del processo storico di affermazione&#xD;
del modello e le cui caratteristiche essenziali sono apprezzabili soprattutto&#xD;
in ragione del diverso rapporto che si instaura con la norma.&#xD;
Nel caso degli enti pubblici e,  segnatamente,  degli enti pubblici&#xD;
collettivi,  si registra un'interazione fra un fenomeno sociale e il dato&#xD;
normativo che opera prevalentemente in funzione di riconoscimento di un&#xD;
preesistente fenomeno. In tal modo,  si instaura un rapporto simbiotico per&#xD;
cui l'organizzazione legittimata dalla norma tenderà a rispecchiare le&#xD;
modalità con cui l'interesse si è già affermato nella realtà sostanziale&#xD;
mediante le sue forme di aggregazione spontanea. Per tutte le tipologie di&#xD;
enti pubblici,  sia pure in maniera diversa,  il modello organizzativo assicura&#xD;
delle forme di raccordo tra la soggettività dell'ente e le finalità pubbliche&#xD;
cui deve assolvere.&#xD;
Nelle società per azioni,  l'interposizione del legislatore assume, &#xD;
invece,  dei connotati differenti e per molti versi predominanti. L'intervento&#xD;
normativo è volto alla predisposizione di un specifico modello organizzativo&#xD;
che viene posto nella disponibilità di gruppi sociali indifferenziati con delle&#xD;
caratteristiche già predeterminate. In altri termini,  il corpo sociale nasce&#xD;
necessariamente dopo l'opera di legittimazione operata in astratto dalla&#xD;
norma e si dovrà plasmare su una struttura rispetto alla quale non sussistono&#xD;
significativi margini di alterazione. Si tratta di caratteristiche correlate al&#xD;
processo genetico dell'istituto che è il frutto di un'operazione legislativa&#xD;
volta ad assicurare l'autonomia patrimoniale dei soci e l'impossibilità di&#xD;
ogni assimilazione fra la soggettività di quest'ultimi e la personalità della&#xD;
società stessa.&#xD;
Queste differenze spiegano come le formule organizzative assunte&#xD;
dagli enti pubblici siano difficilmente sussumibili nell'ambito di un unico&#xD;
modello strutturale,  in quanto ognuno di questi si è sviluppato in funzione di&#xD;
5&#xD;
interessi specifici e sulla base della diversa consistenza assunta dai&#xD;
fenomeni sociali che si erano precedentemente affermati.&#xD;
Nel caso della società per azioni,  la formale tipizzazione dell'interesse&#xD;
e il suo sostanziale appiattimento sui profili che assumono una consistenza&#xD;
prettamente patrimoniale determina,  invece,  un'uniformità del modello&#xD;
organizzativo,  sia pure con alcune varianti predeterminate dalla norma.&#xD;
La consistenza del rapporto esistente fra norma e fenomeno sociale ha&#xD;
indotto la prevalente dottrina a ritenere che lo strumento societario sia un&#xD;
modello sostanzialmente neutro,  idoneo ad essere asservito alla cura dei più&#xD;
svariati interessi.&#xD;
I tratti di uniformità e stabilità che contraddistinguono la formula&#xD;
societaria,  in ragione della sua portata universale,  hanno finito per relegare&#xD;
in una posizione marginale il riferimento al fine della distribuzione degli&#xD;
utili sancito dall'art. 2247 c.c.,  ed il modello è stato progressivamente&#xD;
apprezzato proprio per le sue caratteristiche organizzative.&#xD;
All'affermazione dell'inessenzialità dello scopo di lucro al modello&#xD;
societario non sembra,  tuttavia,  potersi collegare un'assoluta&#xD;
neutralizzazione del modello. Nessun modello organizzativo può&#xD;
considerarsi effettivamente neutro e soprattutto non è neutro il modello&#xD;
societario.&#xD;
La premessa logica della presente analisi è costituita dalla non&#xD;
occasionalità del rapporto fra interessi e organizzazione che,  se valida in&#xD;
termini generali,  deve necessariamente trovare riscontro anche con&#xD;
rifermento alle società aventi connotati pubblici.&#xD;
Del resto,  anche all'interno della stessa società per azioni sono&#xD;
presenti tre modelli di governance che comportano una diversa articolazione&#xD;
delle funzioni degli organi nei limiti dell'autonomia statutaria riconosciuta&#xD;
dalla legge.&#xD;
L'affermazione della neutralità dello schema societario deve essere&#xD;
colta in chiave storica.&#xD;
6&#xD;
Nell'intento di trasporre la maggior efficienza delle soluzioni&#xD;
organizzative private nell'ambito della pubblica amministrazione,  si era&#xD;
riscontrato un sempre più crescente ricorso allo strumento societario. Il&#xD;
contributo offerto dalla dottrina per superare il disposto dell'art. 2247 c.c. va&#xD;
dunque letto come una forma di legittimazione postuma ad eventi che si&#xD;
erano già da tempo consolidati.&#xD;
Così,  l'affermazione della neutralità dello schema societario può&#xD;
essere apprezzata nella constatazione della potenzialità di questo ad essere&#xD;
asservito a finalità pubbliche.&#xD;
Depurata l'analisi dalle sovrastrutture teoriche e ideologiche che&#xD;
necessitavano di offrire una copertura dogmatica all'utilizzazione del&#xD;
modello per finalità diverse da quelle puramente speculative,  il dibattito sul&#xD;
tema sembra assumere dei connotati differenti fino a legittimare un&#xD;
ripensamento,  quantomeno in chiave dubitativa,  sulla proficuità di&#xD;
determinate scelte.&#xD;
Una volta che il processo di affermazione di tale modello&#xD;
organizzativo si è pienamente consolidato anche per il settore pubblico,  e&#xD;
non appare più concretamente dubitabile la legittimità di una tale scelta&#xD;
organizzativa,  sembrano aprirsi nuove prospettive di indagine.&#xD;
Per quanto si ritenga irrilevante lo scopo di lucro,  il modello&#xD;
societario,  come ogni modello organizzativo,  finisce per influire sul&#xD;
rapporto esistente con i sottostanti interessi.&#xD;
Il processo osmotico che si realizza fra interesse e organizzazione&#xD;
rischia,  così,  di condizionare il modo di sviluppo,  di affermazione ed&#xD;
evoluzione dell'interesse per effetto della diversa articolazione delle trame&#xD;
organizzative e delle specifiche modalità in cui assumono rilievo i relativi&#xD;
interessi.&#xD;
Le diverse relazioni si svilupperanno sulla base di un predefinito iter&#xD;
legislativo,  per cui l'organizzazione assumerà il carattere di una&#xD;
invariante,  mentre sarà l'altro elemento del rapporto,  ossia l'interesse a&#xD;
7&#xD;
subire i maggiori condizionamenti e ad adattarsi alle caratteristiche del&#xD;
modello.&#xD;
Se tale situazione,  per il privato non comporta delle conseguenze&#xD;
distorsive in ragione del carattere puramente strumentale che assolve&#xD;
l'organizzazione rispetto al fine di lucro perseguito,  diverso è il discorso per&#xD;
il pubblico.&#xD;
L'interesse pubblico sarà mediato da quella particolare struttura&#xD;
organizzativa e troverà affermazione secondo gli strumenti societari, &#xD;
attraverso tutti i filtri pensati in ragione delle finalità tipiche della società.&#xD;
Anche a voler ridurre la portata prescrittiva dell'art. 2247 c.c.,  che, &#xD;
peraltro,  non è stato intaccato neanche dai più recenti interventi normativi,  è&#xD;
innegabile che il modello societario si sia sviluppato su una base ideologica&#xD;
imprenditoriale e,  conseguentemente,  si sia conformato alle logiche&#xD;
economiche che animano l'intero apparato organizzativo.&#xD;
L'interesse,  rapportandosi a quest'organizzazione finisce quindi per&#xD;
piegarsi alle logiche sottese dal modello,  comportando una progressiva&#xD;
erosione degli elementi che non siano riconducibili a valori puramente&#xD;
economici che,  poi,  sono quelli in funzione dei quali si giustifica&#xD;
l'intervento pubblico.&#xD;
La dottrina economica che si è soffermata sul tema per spiegare la&#xD;
minor efficienza che caratterizza le strutture pubbliche ha già evidenziato&#xD;
quali sono gli elementi che non consentono di trasporre sulla pubblica&#xD;
amministrazione la teoria dell'organizzazione dell'impresa.&#xD;
L'applicazione dei modelli economici tradizionali,  invero,  viene&#xD;
sostanzialmente preclusa in ragione della presenza dei c.d. attributi&#xD;
invisibili,  ossia di elementi che pur non essendo agevolmente riconducibili&#xD;
ad un'ottica puramente patrimoniale,  sono espressivi di valori che devono&#xD;
necessariamente riflettersi sulle modalità operative degli apparati pubblici2&#xD;
.&#xD;
2&#xD;
Sul punto,  v. COTTON M. LINDSLAY,  Una teoria degli enti pubblici,  1976,  trad. it. in&#xD;
La teoria economica dell'organizzazione a cura di G. BROSIO,  1989,  che riconduce la&#xD;
maggior efficienza dell'organizzazione privata all'assenza degli attributi invisibili. In tale&#xD;
settore il consumatore con il suo apprezzamento è in grado di dare un valore alla qualità&#xD;
8&#xD;
Mediante l'adozione del modello societario si realizza,  infatti,  una più&#xD;
netta cesura con le valutazioni di ordine politico,  che sono filtrate dalla&#xD;
conformazione dei poteri di cui gode il socio,  il quale non dispone di alcuno&#xD;
strumento per imprimere direttive dalla cui inosservanza possano discendere&#xD;
forme di responsabilità specifiche. Gli amministratori,  nella veste di unici&#xD;
responsabili,  della gestione risponderanno solo dei danni causati all'integrità&#xD;
del capitale (sia nei confronti dei soci che rispetto ai creditori sociali),  ma&#xD;
non in conseguenza dell'inosservanza delle direttive informalmente dettate&#xD;
dal socio pubblico.&#xD;
Ma le distorsioni derivanti dall'adozione del modello societario&#xD;
comportano delle ricadute anche in termini di funzionalità della stessa&#xD;
organizzazione.&#xD;
Tali organismi sono oggetto di un costante e disorganico intervento&#xD;
legislativo e,  sulla base di non sempre coerenti indici di pubblicizzazione&#xD;
del fenomeno,  vengono sottoposti a forme di controllo e responsabilità&#xD;
aggiuntive rispetto a quelle tipicamente societarie.&#xD;
Tuttavia,  i correttivi progressivamente imposti per arginare gli effetti&#xD;
che più immediatamente si riconnettono al modello sono stati oggetto di un&#xD;
approccio differenziato.&#xD;
Quando si è trattato di rafforzare il potere di penetrazione&#xD;
dell'interesse pubblico nell'ambito della struttura societaria e,  quindi,  le&#xD;
potenzialità di condizionamento da parte dei pubblici poteri dell'agire&#xD;
societario,  è prevalso l'interesse a preservare le peculiarità del modello&#xD;
organizzativo. Situazione questa che si è verificata soprattutto in relazione&#xD;
alla disciplina dei poteri speciali,  a quella dettata dall'art. 2449 c.c. e, &#xD;
seppur con sfumature diverse,  con riferimento all'individuazione dei&#xD;
della produzione,  mentre nelle organizzazioni pubbliche,  gli operatori tendono a generare&#xD;
delle inefficienze proprio in ragione della presenza di elementi che non possono essere&#xD;
oggetto di un'immediata valutazione. Per le anomalie connesse alla sola valutazione degli&#xD;
attributi visibili al settore pubblico si riporta il classico esempio del servizio di polizia: i&#xD;
poliziotti,  il cui prodotto è controllato dal numero di multe che comminano,  possono di&#xD;
fatto pattugliare tratti di strada,  che offrono possibilità di starsene nascosti,  con maggiore&#xD;
intensità di quella richiesta dall'effettiva sicurezza della circolazione.&#xD;
9&#xD;
presupposti integrativi del controllo analogo necessario per gli&#xD;
affidamenti in house,  ove,  in nome del principio di parità fra azionisti si è&#xD;
voluto evitare che la ripartizione delle funzioni fra gli organi societari, &#xD;
nonché il rapporto fra questi e i soci,  potessero subire delle distorsioni&#xD;
derivanti dalla presenza di un interesse pubblico.&#xD;
Da contraltare a questo depotenziamento dei pubblici poteri fa eco un&#xD;
rafforzamento delle forme di responsabilità di matrice pubblicistica e dei&#xD;
meccanismi di controllo che non comportano delle potenzialità di&#xD;
condizionamento diretto dell'agire societario. Le forze attrattive delle&#xD;
discipline pubblicistiche,  infatti,  hanno comportato la permanenza del&#xD;
controllo sulla gestione finanziaria operato dalla Corte dei conti, &#xD;
un'evoluzione in senso espansivo dell'istituto della responsabilità&#xD;
amministrativa,  nonché l'introduzione di specifici limiti sulle nomine degli&#xD;
amministratori e sulla determinazione dei loro compensi.&#xD;
L'assetto che ne risulta appare pertanto contraddittorio,  in quanto ove&#xD;
maggiori sono le esigenze di un controllo di matrice pubblicistica,  si registra&#xD;
un arretramento della sfera pubblica,  mentre,  ove a queste esigenze&#xD;
potrebbero sopperire gli ordinari strumenti societari,  si assiste ad un'insolita&#xD;
commistione con le discipline pubblicistiche.&#xD;
Gli elementi che comportano una caratterizzazione in senso&#xD;
pubblicistico di tali organismi finiscono quindi per incidere proprio sugli&#xD;
aspetti di ordine patrimoniale,  generando così delle significative distorsioni&#xD;
che si collegano alla compresenza di elementi ispirati a logiche diverse.&#xD;
In tal senso,  è emblematico il caso della responsabilità amministrativa&#xD;
che rispecchia una presunzione di inadeguatezza del socio pubblico&#xD;
all'esercizio delle prerogative connesse all'assunzione di tale veste.&#xD;
Con la riforma del diritto societario si è operato un rafforzamento dei&#xD;
poteri degli amministratori della società che,  una volta nominati,  restano i&#xD;
soli arbitri della gestione senza che possa residuare alcun margine di&#xD;
ingerenza in capo all'assemblea dei soci. Si tratta di un meccanismo che, &#xD;
ispirandosi alle teorie istituzionalistiche dell'impresa,  ha voluto assicurare&#xD;
10&#xD;
una piena corrispondenza fra gestione e responsabilità. Infatti,  questo&#xD;
processo di emancipazione dell'organo amministrativo dalle ambizioni&#xD;
gestorie dell'assemblea si è consolidato solo con il contrappeso dovuto alla&#xD;
predisposizione di adeguate garanzie in capo alla compagine sociale che si è&#xD;
tradotto nella diminuzione del quorum necessario per l'azione sociale di&#xD;
responsabilità.&#xD;
Il riconoscimento della titolarità dell'azione al p.m. contabile rompe il&#xD;
contrappeso di poteri fra organo assembleare e organo amministrativo e,  al&#xD;
contempo,  dimostra la scarsa attitudine del socio pubblico all'attivazione&#xD;
degli ordinari strumenti di responsabilità previsti dalla disciplina societaria.&#xD;
Il binomio fra responsabilità e gestione,  che il sistema del codice&#xD;
civile ha delineato sul presupposto di una compagine sociale in grado di far&#xD;
valere i propri poteri,  si viene sostanzialmente a spezzare per effetto&#xD;
dell'attribuzione della titolarità dell'azione al pubblico ministero. Questi&#xD;
rimane,  infatti,  l'unico titolare di uno strumento di controllo sull'operato&#xD;
degli amministratori effettivamente persuasivo ma che trova i suoi limiti&#xD;
nella logica propria del danno erariale.&#xD;
In altri termini,  in presenza di un socio non sufficientemente&#xD;
predisposto all'esercizio dei diritti attribuitigli dalla legge si vanifica&#xD;
l'articolato meccanismo di poteri che,  attraverso pesi e contrappesi,  aveva&#xD;
lasciato apprezzare l'efficienza dello strumento societario.&#xD;
Pertanto,  il mito dello strumento societario appare per molti versi&#xD;
sovrastimato,  tant'è che le reazioni (a volte eccessive) dell'ordinamento ne&#xD;
stanno minando seriamente l'efficienza anche per quelle ipotesi in cui la&#xD;
natura degli interessi perseguiti si concilia più agevolmente con la logica&#xD;
imprenditoriale sottesa all'adozione del modello.&#xD;
In ragione delle conseguenze che si riconnettono alla scelta dello&#xD;
strumento societario,  si dovrebbe limitarne l'applicazione ai casi in cui&#xD;
risponda a delle effettive esigenze organizzative,  mentre nelle altre ipotesi si&#xD;
dovrebbe prediligere delle soluzioni più sincere che rispecchino una certa&#xD;
corrispondenza con la tipologia di interesse perseguito.&#xD;
11&lt;/Abstract&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
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