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    <title>ArcAdiA</title>
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    <description>The DSpace digital repository system captures, stores, indexes, preserves, and distributes digital research material.</description>
    <pubDate>Thu, 23 May 2013 09:30:41 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-05-23T09:30:41Z</dc:date>
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      <title>The Channel Image</title>
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      <title>Lo stato di diritto. Dibattiti teorici e analisi funzionale</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2307/637</link>
      <description>&lt;Title&gt;Lo stato di diritto. Dibattiti teorici e analisi funzionale&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Cogliandro, Giovanni&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-04-16&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;Il rule of law rappresenta il sommo ideale giuridico: forse proprio per tale motivo la sua definizione&#xD;
continua a essere problematica. Se fino al recente passato si sottolineava la differenza tra le&#xD;
differenti nozioni confluite nel Rechtsstaat o nell'État de droit, oggi ha perso mordente la differenza&#xD;
tra le concettualizzazioni sulla cui non sovrapponibilità si è posto l’accento in passato: esse&#xD;
vengono viste come le differenti traduzioni nazionali, come l’adeguamento del rule of law alle&#xD;
tradizioni giuridiche di riferimento.&#xD;
Il rule of law si vuole intendere oggi come una categorizzazione trascendente i singoli ordinamenti,&#xD;
in particolare perché come tale viene trattato dagli organismi internazionali più rappresentativi e&#xD;
dai teorici più influenti. Da qui anche la scelta di trattarne declinandolo al maschile, per&#xD;
differenziarlo ancor di più dalla nozione ancipite che se aveva fino al recente passato.&#xD;
Nel nostro lavoro di analisi della jurisprudence e comparazione geografico-teorica ci basiamo sulle&#xD;
ricostruzioni operate con intenti teorici e politici diversi da Heuschling, Trubek-Santos, Ferrajoli,&#xD;
Mattei, e poi sulle recenti raccolte di saggi curate da Zolo, Schapiro, Palombella e Walker.&#xD;
L’ideale giuridico di cui tratteremo si affianca e si sovrappone nella teoria ai tre ideali di una&#xD;
struttura politica quali possono essere configurati da parte di un legislatore accorto: la virtù&#xD;
dell'equità, della giustizia, e del procedural due process. L'equità fa riferimento alle procedure&#xD;
politiche e ai metodi di elezione dei funzionari che distribuiscono il potere politico in modo&#xD;
corretto, cioè che riconoscono a tutti i cittadini la stessa capacità di influire sulle decisioni che li&#xD;
riguardano in modo corretto. La giustizia riguarda le decisioni delle istituzioni politiche di modo&#xD;
che queste distribuiscano le risorse materiali e tutelino le libertà civili in modo tale da garantire un&#xD;
risultato moralmente difendibile. La teoria della giustizia ha ricevuto da Rawls un impulso di&#xD;
rinnovamento teorico, in connessione con la virtù dell’equità e in chiave antiutilitaristica: tale&#xD;
connessione della giustizia con le altre virtù è stata però tentata solo da altre correnti di pensiero&#xD;
giuridico, cui si farà cenno nel corso della trattazione.&#xD;
Kant ne Il conflitto delle facoltà (1798) considera il conflitto della facoltà giuridica con quella&#xD;
filosofica come un equivalente del conflitto tra diritto naturale e diritto positivo. Questa&#xD;
problematica oggi costituisce la spina dorsale della completezza di un ordinamento ricondotta alle&#xD;
sue fonti teoretiche. In termini giuridici ci si potrebbe chiedere: cosa succede se il diritto stesso non&#xD;
dice come colmare la lacuna? Ipotizzare un interprete autentico della volontà del legislatore è una&#xD;
necessità in materia di diritto pubblico, ma viola il principio di non retroattività della legge, e&#xD;
questo è un aspetto problematico degli espedienti giuspubblicisti recenti. Il parlamento acquisisce&#xD;
il diritto ad avere l’ultima parola in materia legislativa, in materia quindi di prescrivere a chi&#xD;
detiene il potere le linee guida della sua condotta, lasciando al detentore della esecuzione la&#xD;
discrezionalità a intensità variabile che ha caratterizzato proprio per questa variabilità le alterne&#xD;
vicende delle diverse forme di governo che si sono alternate an che negli ultimi decenni a livello&#xD;
europeo e italiano. La funzione immediata del principio di legalità è stata di impedire al Re la&#xD;
possibilità di una politica antagonistica rispetto a quella voluta dal Parlamento: la sua origine è&#xD;
plasticamente rappresentata dagli esiti della rivoluzione inglese del 1689. L’onnipotenza del diritto&#xD;
conduce a una serie di aporie di taglio filosofico fondamentale, che esulano dalla semplice&#xD;
problematica propria della teoria politica.&#xD;
Una questione che può sembrare molto astratta riguarda le filosofie del diritto di Rawls e Dworkin&#xD;
nei loro assunti fondamentali, e apre le basi per un fecondo confronto tra le loro prospettive. Le&#xD;
affermazioni riguardo a quanto la legge prescrive, cioè a quel set di questioni che spazia&#xD;
dall’interpretazione al contenuto morale possibile o necessario, hanno la possibilità di essere&#xD;
oggettivabili o sono condannate a rimanere soggettive, quindi oggetto di disputa politica e al più&#xD;
del principio democratico-maggioritario? Questione che spazia quanto meno dalla redazione della&#xD;
Critica del Giudizio di Kant e dalle teorie della modernità liberale fino a Justice in Robes di Dworkin&#xD;
(2006). Forse questo è il vero nucleo della differenza tra il rule of law e il rule of men: se vi deve&#xD;
essere un primato del diritto, le corti costituzionali devono poter avere l’ultima parola sul supremo&#xD;
organo politico, cioè sui parlamenti. La tutela dei diritti sembra essere molto più al sicuro, a livello&#xD;
nazionale e internazionale, se custodita dalle corti, piuttosto che nelle mani dei rappresentanti&#xD;
democraticamente eletti, e questo è anche il fulcro della crisi del positivismo, che vede forse&#xD;
compiuto il suo tornante epocale con l’epoca delle codificazioni auspicate da Bentham. Questo&#xD;
pone però ancora una volta il problema della fonte dell’obbligazione che noi abbiamo di obbedire&#xD;
la legge in generale, e insieme a questo il problema della legittimità del controllo giudiziario delle&#xD;
leggi, che non può essere solo condizionato da un precetto utilitaristico: l’intera produzione di&#xD;
Rawls fu diretta a evitare questa ricaduta in una legittimazione solo legata alla massimizzazione&#xD;
dell’utilità nella limitazione delle ingiustizie.&#xD;
&#xD;
Non possiamo considerare aprioristicamente impossibile la prospettiva di una rifondazione teorica&#xD;
e pratica dello stato di diritto all'altezza delle sfide in atto. Una simile idea equivarrebbe a&#xD;
un'abdicazione della ragione, e varrebbe di fatto a legittimare, i processi di dissoluzione in atto. Di&#xD;
più: essa equivarrebbe a una fallacia naturalistica che confonde ciò che accade con ciò che non può&#xD;
non accadere ed ignora precisamente due connotati dell'approccio normativistico: la&#xD;
consapevolezza che il diritto è fatto dagli uomini e che dipende anche dalla cultura giuridica il&#xD;
senso comune che si sviluppa intorno ad esso e perciò il fatto che esso sia o meno preso sul serio.&#xD;
Bisogna essere consapevoli, in primo luogo teoricamente, che l'esito della crisi dipenderà dal ruolo&#xD;
che sarà in grado di svolgere il diritto e ancor prima la politica e prima ancora la cultura giuridica e&#xD;
politologica. Precisamente, la transizione verso un rafforzamento anziché un tracollo della&#xD;
sicurezza, della democrazia e dello stato di diritto dipenderà da una rifondazione della politica e&#xD;
della legalità, tramite istituzioni politiche e giuridiche all'altezza dei grandi e drammatici problemi&#xD;
sollevati dalla crisi teorica ed internazionale. Si tenterà di distribuire le conclusioni del nostro&#xD;
studio nei due ordini delle questioni teoriche e delle problematiche di politica internazionale d el&#xD;
diritto che ha connotato la nostra analisi nelle pagine precedenti.&#xD;
Si può enucleare una distinzione tra istituzioni di governo e istituzioni di garanzia, distinzione più&#xD;
profonda della classica distinzione che è alla base della separazione dei poter i. Le istituzioni di&#xD;
governo sono quelle investite di funzioni discrezionali, politiche, di scelta in ordine alla sfera del&#xD;
decidibile. Le istituzioni di garanzia sono invece quelle investite delle funzioni di tutela della pace&#xD;
e dei diritti fondamentali, cioè di tutte quelle funzioni strettamente vincolate alla legge: le funzioni&#xD;
giurisdizionali innanzitutto, ma anche quelle deputate alla garanzia in via primaria dei diritti&#xD;
fondamentali, come le istituzioni scolastiche e quelle sanitarie.&#xD;
La tematica dell’immigrazione offre poi un altro scenario complesso in cui l’analisi funzionale del&#xD;
rule of law dovrebbe confrontarsi con le istanze politiche internazionali e le esigenze di giustizia che&#xD;
la possibilità di includere un contenuto morale nella legge pongon o a chiunque, legislatore,&#xD;
esecutivo o ordine giudiziario si confronti con queste istanze medesime.&#xD;
Da un punto di vista politico, come anche da un tentativo di valutazione teorica quale quello da&#xD;
noi condotto appare ormai questionabile la pretesa stessa di una possibile neutralità normativa, in&#xD;
nome di una concezione dei diritti civili e umani propria di quella parte dei libertari progressisti&#xD;
che si trovano in questo sempre più simpatetici con la sinistra democratica americana. A partire da&#xD;
questo punto di vista si possono ad esempio criticare indifferentemente le amministrazioni Bush e&#xD;
Obama nello specifico delle loro immigration control policies. Esse sfidano la nozione stessa di rule of&#xD;
law, in quanto costituiscono delle forme nuove e sempre più invasive di controllo da parte del&#xD;
potere esecutivo sulle forme di vita dei cittadini oltre che dei non cittadini sul suolo dello stato e&#xD;
nelle diverse eventualità degli attraversamenti di frontiera. Forniscono, come dopo l’attacco alle&#xD;
Twin towers, la possibilità di sempre più incontrollate intrusioni del controllo di polizia sulla vita&#xD;
dei cittadini. Quelle stesse frontiere che si vuole sempre più rendere evanescenti per il traffico&#xD;
internazionale delle merci e per gli scambi finanziari, come anche per le forme di moneta sempre&#xD;
più dematerializzate, divengono sempre più dense e impenetrabili per gli spostamenti di esseri&#xD;
umani che cercano un rimedio a condizioni di vita inumane, causate spesso dal recente&#xD;
colonialismo della delocalizzazione della produzione. Sia che si appartenga al campo teorico del&#xD;
giusnaturalismo o dei seguaci di Dworkin, e quindi si vuole che la legge abbia un minimo di&#xD;
contenuto morale, ma anche se si vuole semplicemente prevenire nuove forme di dominio&#xD;
incontrollato e invasivo, e quindi si è semplicemente sostenitori dei diritti fondamentali&#xD;
positivizzati in una legione di dichiarazioni positive appare necessario inserire nell’agenda degli&#xD;
organi internazionali, ma forse prima ancora dei trattati multilaterali, la tutela dei diritti dei&#xD;
migranti. Nella nostra epoca in cui tra breve entreranno in funzione gli scanner all’aeroporto e la&#xD;
polizia di frontiera tra USA e Messico utilizza i mirini agli infrarossi fa sorridere il dileggio di&#xD;
Hegel che, nella sua Filosofia del diritto del 1821, accusava Fichte perché nel suo Diritto Naturale&#xD;
(1796) pretendeva un documento da cui risultassero i dati personali connessi a una silhouette&#xD;
dettagliata della persona. Hegel unisce in questa critica anche Platone, accusato di aver perso il&#xD;
punto di vista filosofico per perdersi nelle minuzie della normativa di dettaglio1.&#xD;
Tuttavia, sostituendo al pessimismo teoretico l’ottimismo proprio di chi si appresta a dare un&#xD;
rilievo critico che serva in qualche modo quale fondamento per una rinnovata prassi legislativa,&#xD;
prima ancora che di una qualsivoglia policy, è opportuno per una nuova forma comprensiva di&#xD;
liberalismo politico sempre più una nuova forma di comprensione, per mantenere la libertà&#xD;
soggettiva nella sua forma più sostanziale, cioè la poliedricità delle libertà. Queste devono essere&#xD;
sempre più garantite da un concetto condiviso di libertà soggettiva a cui faccia seguito una prassi&#xD;
di legislazione positiva multilivello che non consenta più che tale libertà sia considerata&#xD;
individuale e accidentale, ma, secondo la profetica formulazione hegeliana, come qualcosa che è in&#xD;
“Platone poteva tralasciare la raccomandazione alle balie di non star mai ferme coi bambini, di dondolarli sempre sulle&#xD;
braccia; ugualmente, Fichte il perfezionamento del passaporto di polizia, sino a costruire, come si disse, che,&#xD;
dell’individuo sospetto, devono essere, non soltanto messi i connotati nel passaporto, ma dipinto in questo il ritratto. In&#xD;
simili particolari, non è più da vedere alcuna traccia di filosofia; ed essa può tanto più abbandonare simile&#xD;
ultrasaggezza, in quanto, sopra questa infinita quantità di argomenti, può certo mostrarsi liberalissima.” G. W. F. Hegel,&#xD;
Lineamenti di filosofia del diritto, Prefazione.&#xD;
&#xD;
sé e per sé. Abbiamo fatto cenno al riguardo come vi siano stati diversi tentativi di rinnovare le&#xD;
categorie hegeliane di comprensione e di descrizione anche prescrittiva di quale sia uno stato di&#xD;
diritto come quello di Brudner e di Habermas, e ancor prima il rinnovamento per il concetto di&#xD;
filosofia pratica secondo concetti hegeliani operato da McDowell e da Brandom, cui comunque&#xD;
riserviamo la critica di ignorare le concettualizzazioni complementari di Fichte nel suo Diritto&#xD;
Naturale del 1796, che ci sentiamo di indagare in indagini che però esulano dallo scopo di questo&#xD;
scritto.&#xD;
Quello che si cerca di proporre, prima ancora che una stato costituzionale di diritto, è a nostro&#xD;
avviso il concetto di uno stato di diritto nell’età delle costituzioni, quale ci sentiamo di definire la&#xD;
nostra età, richiamandoci ma distinguendo la nostra posizione dal ben noto titolo di un saggio di&#xD;
Irti2, cioè mutandone il senso in un contenuto propositivo e ottativo.&#xD;
Gli Stati contemporanei presentano trasformazioni profonde che li hanno sempre più allontanati&#xD;
dal modello dello Stato di diritto, proprio del liberalismo e del positivismo ottocentesco, incentrato&#xD;
sull’assoluto predominio della fonte legislativa. La perdita di centralità della legge è resa palese dal&#xD;
forte ridimensionamento dello strumento che può essere considerato l’emblema della pretesa del&#xD;
legislatore di avocare a sé la disciplina della vita sociale, cioè il codice. La sempre maggiore&#xD;
importanza attribuita alle leggi speciali, il moltiplicarsi di leggi e i sempre più numerosi&#xD;
provvedimenti amministrativi, spesso tra di loro scarsamente coordinati, pieni di formulazioni&#xD;
vaghe, equivoche ed ambigue, frutto di incerte e precarie mediazioni politico-partitiche. È stato&#xD;
notato che la nota tipica della legislazione odierna è il compromesso politico che fa sì che la&#xD;
legislazione da attività normativa razionale guidata dagli interessi generali si trasformi in un&#xD;
coacervo di provvedimenti occasionali.&#xD;
Si assiste così ad un ritorno al particolarismo giuridico, cioè a trattamenti normativi differenziati,&#xD;
che aveva rappresentato il principale bersaglio dei promotori delle codificazioni ottocentesche.&#xD;
Il diritto dei codici è scaduto da diritto generale, applicabile salvo deroghe, a diritto comune,&#xD;
applicabile solo alle fattispecie più generali, non caratterizzate da quegli elementi particolari che ne&#xD;
hanno determinato la sussunzione sotto la legislazione speciale. La marginalizzazione del codice si&#xD;
è poi notevolmente accentuata, da un lato, dopo l’entrata in vigore della Costituz ione, dall’altro, a&#xD;
seguito della nascita di istituzioni internazionali come, in primo luogo, l’Unione Europea.&#xD;
La Costituzione si pone ad un livello normativo gerarchicamente superiore alla legislazione&#xD;
ordinaria, di cui il codice è espressione, sancendo diritti fondamentali e regole cui la legge non può&#xD;
derogare. L’Unione Europea è dotata di appositi organi produttivi di un diritto comunitario di cui&#xD;
l’ordinamento italiano riconosce ormai indubitabilmente l’efficacia: la stessa Corte Costituzionale&#xD;
in diverse pronunce ha affermato la capacità dei trattati comunitari di derogare al sistema&#xD;
costituzionale delle fonti ed ha sottolineato il potere-dovere dei giudici nazionali di disapplicare le&#xD;
norme interne contrastanti con il diritto comunitario direttamente applicabile.&#xD;
Questa esigenza si è sviluppata parallelamente alla progressiva integrazione politica dell'Unione&#xD;
Europea, anche in un paese geloso delle proprie tradizioni giuridiche come il Regno unito. Tale&#xD;
integrazione ha reso il sistema giuridico sempre più permeabile ad influssi giuridici esterni, ai&#xD;
quali i Law Lords erano stati particolarmente sensibili negli ultimi anni, in particolare Lord&#xD;
Bingham3: si è così sviluppata l’esigenza di una giustizia della costituzionalità che in Europa è un&#xD;
elemento ormai essenziale del diritto pubblico nei sistemi a costituzione scritta. Sempre in&#xD;
Inghilterra il tema del rule of law ha subito una serie di influenze che lo hanno portato a interagire&#xD;
con la tematica dell’armonizzazione del diritto in Europa4, con il concetto di balancing, con quello&#xD;
di proportionality5 e con i diritti umani. Dall’ottobre 2009 con l’abolizione della funzione giudicante&#xD;
della camera ristretta dei Lords of Appeal in Ordinary viene intaccata l’eccezione britannica, che&#xD;
tuttavia continua ad avere di fatto una imperfetta separazione tra giudiziario e politico.&#xD;
La possibilità della creazione di un ordinamento sovranazionale di tipo nuovo si scontra con le&#xD;
problematiche legate alla politica della forza esecutiva, che appare irrinunciabile per gli stati, che si&#xD;
sono costituzionalmente aperti ma anche tutelati contro questa eventualità. Come afferma Della&#xD;
Cananea ‚una conclusione di questo tipo esercita un’innegabile suggestione per quanti tendono ad&#xD;
assolutizzare la nota messa a punto weberiana, secondo cui lo ‘stato’ è il nome proprio di quegli&#xD;
ordinamenti territoriali che, dal cinquecento in poi, hanno esercitato il monopolio dell’uso&#xD;
legittimo della forza. Ragionando in questi termini si finisce però per far coincidere la sovranità&#xD;
con la forza, nel vederne come depositario il potere esecutivo‛6. Rimane, come ricorda della&#xD;
Cananea, il caso dei giudici federali negli USA, che hanno più volte costretto il governo a cambiare&#xD;
rotta a riguardo: l’autotutela degli stati sembra al riguardo sempre più residuale e destinata ad&#xD;
&#xD;
Si veda al riguardo il saggio di Mads Andenas and Duncan Fairgrieve, ‘ There is A World Elsewhere’ — Lord Bingham&#xD;
and Comparative Law in Tom Bingham and the Transformation of the Law, a cura di M. Andenas e D Fairgrieve,&#xD;
Oxford University Press, Oxford 2009. Più in generale si veda B. Markesinis, ‘Judicial Mentality: Mental Disposition or&#xD;
Outlook as a Factor Impeding Recourse to Foreign Law’, 80 TUL. L.REV. 1325 (2006).&#xD;
4&#xD;
Rimandiamo al nostro Harmonia semper reformanda: the twin ideals of Harmonisation and the Rule of Law , in M.&#xD;
Andenas &amp; C.B. Andersen (eds.) The Theory and Practice of Harmonisation, Edward Elgar Press 2010.&#xD;
5&#xD;
Mads Andenas and Stefan Zleptnig, Proportionality: WTO Law in Comparative Perspective, in Texas International&#xD;
Law Journal 42.3 (2007): 370-427.&#xD;
6&#xD;
G. della Cananea, L’Unione europea. Un ordinamento composito, Laterza 2003, p 87.&#xD;
&#xD;
7&#xD;
&#xD;
erodersi, per una commistione di opportunità politica ed economica, contro la quale, aggiungiamo&#xD;
noi, le corti non potranno resistere indefinitamente.&#xD;
Ulteriori fattori tra gli altri che hanno messo in crisi la legge statuale sono il diritto internazionale&#xD;
privato e la cosiddetta lex mercatoria. Il diritto internazionale privato, cioè l’insieme delle norme che&#xD;
servono ad individuare le regole applicabili ai rapporti tra italiani e stranieri, ha sempre maggior&#xD;
rilevanza nelle odierne società multiculturali, cui si faceva cenno ricordando al riguardo l’opera di&#xD;
Kymlicka e la suo sempre maggiore rilevanza potenziale per i giuristi. La lex mercatoria designa un&#xD;
diritto derivante dagli usi, dai contratti e dai regolamenti degli ordini professionali nel campo del&#xD;
commercio internazionale, applicato dagli arbitri, scelti dalle parti in alternativa ai giudici&#xD;
nazionali, nelle decisioni delle controversie tra operatori commerciali di paesi diversi, ha da tempo&#xD;
superato la frammentazione dei diritti nazionali, rispondendo alle esigenze della globalizzazione&#xD;
dei mercati.&#xD;
La lex mercatoria è criticata per essere un tipo di normazione ad hoc, discrezionale e non trasparente,&#xD;
pertanto incompatibile con i requisiti del rule of law. Sotto il profilo della sua concettualizzazione,&#xD;
gli approcci alla lex mercatoria risultano ulteriormente articolabili: v’è chi ne riconosce la forza&#xD;
giuridica, considerandola ormai come un dato di fatto dell’ordine internazionale, ma nega che essa&#xD;
soddisfi i requisiti formali delle norme giuridiche; v’è chi, invece, rifiuta di ascrivere ad essa valore&#xD;
giuridico, considerandola una mera patologia del diritto, l’effetto di una deriva economicistica del&#xD;
diritto che induce perdita di coerenza e razionalità7.&#xD;
E' chiaro che la costruzione di un ordine mondiale informato ai principi dello stato di diritto&#xD;
richiede la creazione, ben più che di funzioni e di istituzioni di governo, di funzioni e istituzioni di&#xD;
garanzia. Le funzioni di governo infatti, riguardando la sfera della discrezionalità politica, sono&#xD;
tanto più legittimate quanto più rappresentative, cioè vicine al corpo elettorale, ed è bene perciò&#xD;
che rimangano quanto più possibile di competenza degli Stati nazionali ed affidate alle forme della&#xD;
democrazia politica. Non avrebbe senso, del resto, una democrazia rappresentativa planetaria: ciò&#xD;
che occorre creare, a livello internazionale, sono le funzioni e le istituzioni di garanzia, in primo&#xD;
luogo della pace e in secondo luogo dei diritti umani, in sostituzione e se necessario anche contro&#xD;
gli Stati che hanno dimostrato prima la loro sanguinaria primitività nell’epoca moderna e delle&#xD;
guerre sempre più crudeli e antinomiche. Oggi poi gli stati si trovano anche a dare spettacolo della&#xD;
loro inanità e impotenza anche a tutelare i propri cittadini dinanzi ad aggressioni non&#xD;
&#xD;
7&#xD;
&#xD;
W. E. Scheuerman, Economic Globalization and the Rule of Law, in «Constellations», 6, 1, 1999, pp. 3 -25.&#xD;
&#xD;
8&#xD;
&#xD;
convenzionali, in una situazione sempre più generalizzata a livello internazionale in cui la&#xD;
convenzionalità delle minacce e delle emergenze e diventata l’eccezione.&#xD;
A livello statale assumono maggior rilievo le istanze soggettive, l’allocuzione che invita alla&#xD;
responsabilità morale del singolo operatore del diritto impegnato nella liturgia costitutiva del&#xD;
diritto, cioè in primo luogo nel processo.&#xD;
Il processo e la sentenza hanno una grande rilevanza sia per le parti, sia per l’intera società: da qui&#xD;
i connotati liturgici e, come a più riprese ricordato da Resta il vero e proprio ‚mascherarsi‛ dei&#xD;
giudici, che indossano abiti da sacerdote per dissimulare la loro umanità8. Questo travestimento&#xD;
non è finalizzato a rappresentare il giudice come bocca del diritto, secondo la classica definizione&#xD;
francese, ma ancor di più lo proietta ad essere figurazione terrena della giustizia. Oltre a questa&#xD;
dimensione immaginale della giustizia, ne esiste un’altra, inseparabile da essa, che riguarda in&#xD;
generale tutti gli operatori del diritto, coloro, cioè, che dovrebbero renderla possibile, attraverso i&#xD;
due atti fondamentali che sono la legislazione e il processo.&#xD;
Per quanto riguarda la valutazione della legislazione e della singola legge si può muovere dai&#xD;
recenti sviluppi del dibattito giusfilosofico, forse con una coloritura di positivismo inclusivo,&#xD;
cedendo persino ad una inclinazione atemporale e giusnaturalistica. Questo tenendo conto del&#xD;
tono più raffinato che è stato impresso ai dibattiti recenti: rileva John Finnis che l’affe rmazione lex&#xD;
injusta non est lex non va intesa nel senso che l’esistenza di una norma giuridica è condizionata al&#xD;
suo essere giusta ma nel senso che «una legge ingiusta non è ‚legge‛ nel senso principale del&#xD;
termine [cioè, simpliciter], nonostante lo sia in un senso secondario [cioè, secundum quid]»9. Una tale&#xD;
affermazione potrebbe trovare una congruenza con alcune posizioni proprie degli inclusive&#xD;
positivists, come Coleman, e dei pensatori più accorti come Kramer. Sembra la posizione dialogante&#xD;
fatta propria in Italia tra gli altri da Viola e Schiavello. In particolare Viola sostiene in maniera&#xD;
condivisibile che non bisogna identificare l’autorità politica con l’autorità statale, come si è&#xD;
mostrato tramite il sempre più frequente richiamo al rule of law da parte del diritto comunitario&#xD;
europeo, ma occorre estenderla in qualche modo anche ad altri ordinamenti specifici delle&#xD;
relazioni umane non direttamente politici, ma sempre più influenti come le Organizzazioni&#xD;
internazionali e il governo mondiale dell’economia10. Questi ultimi si collocano a nostro avviso su&#xD;
&#xD;
8&#xD;
&#xD;
Tra gli altri Eligio Resta, Il diritto fraterno, Laterza, Roma-Bari 2005&#xD;
J. M. Finnis, Legge naturale e diritti naturali (1980), ed. it. a cura di F. Viola, trad. di F. Di Blasi, Giappichelli, Torino&#xD;
1996, p. 398. Più in generale, sul tema del rule of law si vedano le pp. 397-401.&#xD;
10&#xD;
Si veda al riguardo F. Viola, The Rule of Law in Legal Pluralism, in Law and Legal Cultures in the 21st Century.&#xD;
Diversity and Unity, ed. by T. Gizbert-Studnicki e J. Stelmach, Warszawa, Oficyna, 2007, pp. 105 -131.&#xD;
9&#xD;
&#xD;
9&#xD;
&#xD;
un piano meta esecutivo, condizionando gli esecutivi nazionali come i principi metagiuridici&#xD;
condizionano in maniera palese o a volte occulta il diritto.&#xD;
Intento di Viola è esplorare un’altra via di collegamento tra il rule of law ed il concetto di diritto,&#xD;
una terza via che differisca da quella per cui il rule of law presuppone il concetto di diritto (Raz), sia&#xD;
da quella per cui il concetto di diritto presuppone in qualche modo il rule of law (Waldron).&#xD;
I legislatori, ma forse più ancora i giudici, dovrebbero essere caratterizzati da un alto esercizio&#xD;
delle virtù, in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della fortezza. Quest’ultima&#xD;
diventa più rilevante quando l'ingiustizia appare la via più facile da seguire, in quanto implica&#xD;
accondiscendenza ai desideri e alle aspettative delle parti, oppure ai condizionamenti&#xD;
dell'ambiente sociale. In tale contesto, il giudice che desidera essere giusto e vuole adeguarsi al&#xD;
paradigma classico della giustizia vivente11, sperimenta la grave responsabilità della sua funzione,&#xD;
che include altresì la dovuta tempestività in ogni fase del processo: quam primum, salva iustitia.&#xD;
Tutti coloro che operano nel campo del diritto, ognuno secondo la propria funzione, devono essere&#xD;
guidati dalla giustizia. Colpisce in particolare il caso degli avvocati, i quali devono porre ogni&#xD;
attenzione al rispetto della verità delle prove, e forse evitare con cura di assumere, come le gali di&#xD;
fiducia, il patrocinio di cause che, secondo la loro coscienza, non siano oggettivamente sostenibili.&#xD;
I giudici si trovano oggi nei sistemi di civil law ad affrontare problemi analoghi a quelli della judgemade law, ma senza il retroterra culturale e sociale dei paesi di common law12. Infatti la produzione&#xD;
legislativa sempre più abbondante, caotica, continuamente modificata, piena di formule oscure e&#xD;
compromissorie, lascia aperti margini molto ampi di ‚creatività‛ da parte del giudice. Tutto ciò ha&#xD;
minato alla base il principio della certezza del diritto: oggi nessun cittadino, neppure il più esperto,&#xD;
è in grado di conoscere il diritto in vigore e, conseguentemente, di prevedere la valutazione&#xD;
giuridica dei suoi comportamenti.&#xD;
Si è posta quindi, drammaticamente, la questione di come recuperare un grado di certezza&#xD;
accettabile, evidenziando che la certezza non è solo un elemento che attiene al momento della&#xD;
produzione del diritto, ma anche un aspetto dell’applicazione giuridica. La prima risposta&#xD;
formulata dalla dottrina è stata quella del ruolo da attribuire alla Costituzione: in quanto posta al&#xD;
vertice la carta costituzionale, che pure ha determinato la crisi della normazione legislativa,&#xD;
consente però di ricostruire l’unità del sistema, le cui norme devono costituire attuazione o almeno&#xD;
&#xD;
11&#xD;
&#xD;
Si veda al riguardo il testo di riferimento in Aristotele, Etica nicomachea, V, 1132a&#xD;
L’osservazione è di A. Giuliani, Le disposizioni sulla legge in generale. Gli articoli da 1 a 15. In Trattato di diritto&#xD;
privato. A cura di P. Rescigno. Torino. Vol. 1. 1982.&#xD;
12&#xD;
&#xD;
10&#xD;
&#xD;
non violazione di essa. Le norme costituzionali, fornendo il parametro di legittimità delle norme&#xD;
ordinarie e tracciando le linee di sviluppo delle norme speciali, riducono - o dovrebbero ridurre l’incertezza dal punto di vista della produzione normativa, lasciando intravedere un quadro di&#xD;
riferimento.&#xD;
La società odierna, in continua trasformazione, è sempre più divisa in gruppi e categorie che non&#xD;
condividono valori comuni, ma anzi sono portatori di interessi diversi, spesso fra loro contrastanti&#xD;
e profondamente mutevoli, è caratterizzata da insicurezza e instabilità e non può quindi esprimere&#xD;
un diritto uniforme e indifferenziato. Tale situazione fu ben analizzata tra gli altri da Rawls nel suo&#xD;
Liberalismo politico13: egli spiega come nelle società democratiche vi sia un ragionevole disaccordo&#xD;
in merito alle diverse concezioni della vita e di ciò che ha valore. E' possibile pensare che persone&#xD;
ragionevoli, sinceramente convinte della giustezza dei principi liberali, siano convinte che il valore&#xD;
supremo sia la libertà da incoraggiare a tutti i costi, anche a discapito dell'uguaglianza. Tuttavia,&#xD;
una forma di accordo su alcuni principi che possano essere accettabili anche da chi professa&#xD;
convinzioni (ragionevolmente) diverse è possibile: è possibile cioè un liberalismo "politico non&#xD;
metafisico", garantito da ciò che Rawls chiama overlapping consensus. Tali conclusioni però&#xD;
sembrano a molti insoddisfacenti.&#xD;
Secondo una tendenza oggi largamente diffusa a presentare ogni discorso su valori e principi come&#xD;
un discorso sui diritti, è sempre più sentita in dottrina l’esigenza di un vero e proprio ‚diritto alla&#xD;
certezza del diritto‛14 o, in un senso più ampio, comprensivo di quello di certezza, alla sicurezza15.&#xD;
Nella teoria di Bobbio i diritti umani «sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze&#xD;
contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti&#xD;
in una volta e non una volta per sempre»16. Ad esempio la libertà religiosa è un effetto delle guerre&#xD;
di religione; le libertà civili delle lotte dei parlamenti contro i sovrani assoluti; le libertà politiche e&#xD;
quelle sociali della nascita, crescita e maturità del movimento dei lavoratori salariati e così via.&#xD;
&#xD;
13&#xD;
&#xD;
J. Rawls, Liberalismo politico, traduzione di G. Rigamonti, a cura di S. Veca, Edizioni di Comunità, Milano 1994.&#xD;
Questo aspetto è stato particolarmente sottolineato da A. Aarnio, il quale impiega “certezza” in un senso molto ampio,&#xD;
non solo per indicare la prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle azioni, ma anche per indic are la conformità del&#xD;
diritto a standards valutativi quali la giustizia. Le affermazioni di Aarnio circa l’aspettativa di certezza del diritto,&#xD;
largamente diffusa tra i cittadini delle moderne società democratiche, andrebbero però forse ristrette alla cert ezza&#xD;
tradizionalmente intesa stricto sensu. Si veda A. Aarnio, The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification ,&#xD;
Dordrecht-Boston-Lancaster-Tokyo 1987.&#xD;
15&#xD;
L’ampliamento della problematica della certezza alla sicurezza sarebbe avvenuto nel ventesimo secolo come reazione&#xD;
agli effetti e ai problemi della società borghese contemporanea: così sostiene N. Luhmann, La differenziazione del&#xD;
diritto. Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto (1981), trad. it. a cura di R. De Giorgi, Bologna 1990, p 354ss.&#xD;
16&#xD;
Norberto Bobbio, L’età dei diritti. Torino 1990, pp. XIII-XIV.&#xD;
14&#xD;
&#xD;
11&#xD;
&#xD;
Certe richieste nascono, infatti, soltanto quando nascono certi bisogni e nuovi bisogni nascono in&#xD;
corrispondenza del mutamento delle condizioni della società.&#xD;
Seguendo queste linee interpretative, si può dunque sostenere che nella società contemporanea,&#xD;
caratterizzata da instabilità, insicurezza, incertezza sia nato un ‚diritto alla certezza‛ o, in senso&#xD;
lato, alla sicurezza, da collocarsi fra i cosiddetti diritti della terza generazione, categoria vaga ed&#xD;
eterogenea, la cui caratteristica è stata spesso individuata nell’essere aspirazioni diffuse, desideri&#xD;
non di singoli, ma di gruppi umani, popoli o nazioni.&#xD;
Tale diritto alla sicurezza è posto dal moderno pensiero costituzionale tra gli ideali che la&#xD;
Costituzione deve perseguire e proteggere. La sicurezza giuridica, a sua volta, presenta una&#xD;
dimensione oggettiva, di derivazione hobbesiana, che Peces Barba definisce «sicurezza attraverso&#xD;
il diritto»17. Vi si può poi ricondurre anche una dimensione soggettiva «la sicurezza nel diritto», la&#xD;
certezza giuridica.&#xD;
Il tema dei rapporti tra diritto e morale non può essere ignorato dall’analisi del concetto di rule of&#xD;
law: la contrapposizione fondamentale tra giusnaturalismo e positivismo giuridico dipende&#xD;
proprio da una radicale divergenza su quale sia il modo corretto di ricostruire la re lazione tra&#xD;
diritto e morale.&#xD;
Spesso si ha un uso sin troppo disinvolto del termine ‘morale’. Il fatto è che ‘morale’ è un termine&#xD;
polisenso e, dunque, è opportuno determinare, per quanto possibile, il significato da attribuire ad&#xD;
esso nel contesto del discorso. Come afferma a più riprese Barberis, quando si riflette sui rapporti&#xD;
tra diritto e morale è importante almeno precisare se si intende il termine ‘morale’ nell’accezione di&#xD;
morale positiva, come «una delle tanti morali diffuse nella società», o in quella di morale critica&#xD;
cioè come una «morale ideale elaborata da filosofi e moralisti a partire dalla critica delle stesse&#xD;
morali positive»18.&#xD;
La polisemia del termine ‘morale’ rileva primariamente in relazione alla tesi, difesa dal positivismo&#xD;
giuridico, della separabilità tra diritto e morale. Alcuni critici del giuspositivismo hanno inteso&#xD;
questa tesi in un senso molto ampio, come se attraverso essa si volesse difendere, almeno a livello&#xD;
concettuale, una autonomia assoluta, da ogni possibile prospettiva, tra diritto e morale.&#xD;
Mettendo tra parentesi la scarsa plausibilità dell’incorporazionismo, nonché le eccessive ed&#xD;
artificiali rigidità del positivismo giuridico esclusivo, il pregio principale del positivismo giuridico&#xD;
inclusivo di Kramer e di altri autori a questa riflessione assimilabili è quello di riprendere la&#xD;
17&#xD;
18&#xD;
&#xD;
G. Peces Barba Martinez, Teoria dei diritti fondamentali (1991), trad. it. a cura di V. Ferrari, Milano 1993, pp. 222ss.&#xD;
M. Barberis, Filosofia del diritto. Un’introduzione teorica , II ed., Giappichelli, Torino 2005, p. 42.&#xD;
&#xD;
12&#xD;
&#xD;
lezione dello stesso Hart che si caratterizza per lo sforzo di ricercare sempre una sintesi&#xD;
convincente tra posizioni configgenti. La teoria hartiana dell’interpretazione è una via di mezzo tra&#xD;
formalismo interpretativo e scetticismo normativo, che Hart definisce come «le Scilla e Cariddi&#xD;
della teoria del diritto: esse sono delle grandi esagerazioni, salutari quando si correggono&#xD;
reciprocamente, e la verità sta in mezzo a loro»19. Così, il positivismo giuridico inclusivo può essere&#xD;
considerato&#xD;
&#xD;
l’opportuna&#xD;
&#xD;
sintesi&#xD;
&#xD;
tra&#xD;
&#xD;
positivismo&#xD;
&#xD;
giuridico&#xD;
&#xD;
esclusivo,&#xD;
&#xD;
da&#xD;
&#xD;
un&#xD;
&#xD;
lato,&#xD;
&#xD;
e&#xD;
&#xD;
incorporazionismo, dall’altro.&#xD;
Ogni sistema giuridico non incorpora semplicemente una forma di ordine sociale, ma quella&#xD;
particolare forma di ordine a cui sono attribuiti dei valori concorrenti accolti dai vari gruppi che&#xD;
hanno il controllo dell’attività legislativa, esecutiva e giudiziaria. Essere un positivista non&#xD;
significa negare verità evidenti, ma piuttosto affermare che non è in ness un senso necessario&#xD;
condividere o accogliere questi valori, in tutto o in parte, per poter sapere che il diritto esiste, o&#xD;
quale diritto esiste. A livello internazionale si sono individuate alcune dinamiche espansive della&#xD;
forma di governo della legge come ambizione a una forma globale di governo della legge,&#xD;
paradigma di superamento della post-modernità in un nuovo universalismo il cui contenuto&#xD;
morale è la stessa ambizione di riunire, quindi di pacificare le nazioni.&#xD;
Oggi è sempre più difficile l’imputazione delle responsabilità, cioè l’esercizio di uno dei modi più&#xD;
efficaci per controllare l’esercizio del potere da parte dei funzionari. L’emergere di nuove&#xD;
competenze riguardanti settori prima esclusivamente regolati dal diritto statale, ed ora anche da&#xD;
organizzazioni internazionali o sovranazionali, moltiplica il numero delle autorità competenti e,&#xD;
quindi, produce nuove fonti di restrizione della libertà individuale senza gerarchie definite e&#xD;
stabili. Da questo punto di vista il rule of law dovrebbe accompagnarsi non solo come si è già più&#xD;
volte detto ad una revisione del principio della separazione dei poteri, ma anche a regole sulla&#xD;
circolazione delle autorità e sulla interconnessione tra gli ordini giuridici corrispondenti. Tutto ciò&#xD;
richiede processi di costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto sovranazionale,&#xD;
che oggi sono già all’opera, quantomeno se ne discute in riferimento a istituzioni di natura&#xD;
economica come il WTO. Vi è poi la zona ancora grigia relativa alle possibilità di cooperazione fra&#xD;
le costituzioni nazionali (multilevel constitutionalism).&#xD;
Da ultimo va menzionato uno degli ultimi sviluppi in tema di diritto internazionale, il cosiddetto&#xD;
soft law. Il sintagma ‚soft law‛ si riferisce ad un’ampia gamma di strumenti: sul piano&#xD;
internazionale si fa con esso riferimento, a seconda dei casi, alle dichiarazioni, per loro intrinseca&#xD;
19&#xD;
&#xD;
H. L. A. Hart, Il concetto di diritto, trad. it., Einaudi, Torino 1991, p. 173.&#xD;
&#xD;
13&#xD;
&#xD;
natura non dotate di vincolatività giuridica formale, alle convenzioni non ancora ratificate, alle&#xD;
linee-guida emanate da organismi intergovernativi o da organizzazioni non governative. In&#xD;
generale, l’espressione ‚soft law‛ indica quegli strumenti regolativi e quei meccanismi di&#xD;
governance che, pur implicando un certo tipo di impegno normativo, non poggiano su regole&#xD;
vincolanti né su un sistema di sanzioni. L’importanza del soft law si lega al riconoscimento di&#xD;
alcune caratteristiche strutturali del diritto odierno: la differenziazione funzionale ed il&#xD;
policentrismo, la reciproca apertura degli ordinamenti giuridici, talora verso la form azione di una&#xD;
sorta di diritto globale, incaricato della soluzione di problemi che oltrepassano i confini statali e&#xD;
che talora sfuggono alle stesse categorie del diritto internazionale.&#xD;
Nella misura in cui rappresenta una sfida per il formalismo giuridico, il soft law è visto&#xD;
rappresentare un pericolo per il rule of law. Muovendo da istanza al confine tra istituzionalismo e&#xD;
positivismo à la Hart (diritto come fatto sociale) si auspica una diversa visione del diritto, che dia&#xD;
spazio al soft law inteso forma di diritto transnazionale, riconoscendo le radici sociali dei fenomeni&#xD;
giuridici in generale. Gli strumenti di soft law secondo i suoi sostenitori possono considerarsi come&#xD;
mezzi di armonizzazione, unificazione e globalizzazione del diritto. Il soft law è sovente il prodotto&#xD;
degli sforzi per l’unificazione transnazionale e riflette la complessità del pluralismo giuridico&#xD;
globale dove molteplici ordini regionali coesistono con regimi giuridici specializzati.&#xD;
Sembra quindi emergere, in senso complementare all’esigenza di un costituzione economica&#xD;
internazionale, la necessità di individuare una nozione di rule of law che sia emancipata dal&#xD;
riferimento allo stato e, sul piano internazionale, dalla logica esclusivamente interstatale.&#xD;
La visione del rule of law in favore della quale intendo argomentare dà rilievo all’idea&#xD;
dell’interconnessione tra differenti fonti e ordinamenti giuridici. Segnatamente, considerando la&#xD;
sfera internazionale, il rule of law non dovrebbe essere accostato come se si dovesse scegliere tr a&#xD;
una prospettiva cosmopolitica ed una prospettiva statocentrica. Questa contrapposizione perde di&#xD;
significato perché molti cambiamenti, nel diritto interno, transnazionale ed internazionale,&#xD;
sembrano procedere in modo connesso. Pertanto, il rule of law dovrebbe essere configurato&#xD;
prendendo sul serio tale interconnessione. Un apprezzamento del ruolo svolto dal soft law nella&#xD;
costruzione di un diritto tendenzialmente globale, confrontandosi con problemi rispetto ai quali le&#xD;
categorie tradizionali del diritto interno ed internazionale non risultano efficaci, richiede che si&#xD;
muova da una nozione di diritto antiformalistica, antistatualistica, non legicentrica. Si potrebbe&#xD;
riconoscere nel soft law una forma di normatività non in contrasto con l’ideale regolativo del rule of&#xD;
law, adatta alla dimensione globale ed alla diffusione dell’autorità che le è propria.&#xD;
&#xD;
14&#xD;
&#xD;
Muovendo dall’itinerario teorico del progetto kantiano si è associato il livello infrastatale del&#xD;
Rechtsstaat con il modello cosmopolitico di pace perpetua: lo scopo ultimo del filosofo di&#xD;
Königsberg è l’istituzione di un allgemeiner Völkerstaat che prenda la forma di una repubblica&#xD;
mondiale, attraverso la riunione degli Stati esistenti sotto una costituzione repubblicana&#xD;
cosmopolitica. Questa era intesa da Kant come estensione ad un livello superiore delle costituzioni&#xD;
repubblicane civili nate dalle rivoluzioni americana e francese: tuttavia, come ricorda Habermas 20,&#xD;
la paura della nascita di uno stato mondiale dispotico (timore forse profetico) spinse il filosofo&#xD;
prussiano a formulare l’idea di un surrogato negativo di tale Weltrepublik in una confederazione di&#xD;
stati o Völkerbund su base volontaria. A garantire la pace in un tale assetto mondiale sarebbero stare&#xD;
tre tendenze favorevoli inquadrate da Habermas: la natura pacifica delle repubbliche, in cui la&#xD;
decisione sulla guerra avrebbe dovuto esser posta nelle mani del popolo, l’affermarsi, a livello&#xD;
mondiale di un esprit de commerce antitetico allo spirito guerresco e da ultimo la nascita di una sfera&#xD;
di opinione pubblica mondiale. È tuttavia a questo punto che la riformulazione habermasiana del&#xD;
progetto originario si stacca dalla traccia rappresentata dal filosofo di Königsberg prospettando&#xD;
l’alternativa di una società mondiale decentrata, di un sistema politico a più livelli che non assume&#xD;
nel suo complesso carattere di Stato. E nel quale non siano riuniti i tre elementi tipicamente fusi tra&#xD;
loro nello Stato nazionale: l’apparato statale, l’integrazione tra cittadini che condividono gli stessi&#xD;
valori e la garanzia costituzionale di un’autonomia pubblica e privata. Per comprendere le reali&#xD;
possibilità di attuazione di una tale proposta, tuttavia, bisogna partire dal diritto internazionale&#xD;
nella sua veste contemporanea, esaminando le tracce lasciatevi dal progetto di pace kantiano,&#xD;
attraverso le tappe rappresentate dalla conclusione delle due guerre mondiali e della guerra&#xD;
fredda. Il tentativo wilsoniano di dare concretezza alla Völkerbund kantiana attraverso la Società&#xD;
delle Nazioni ed il suo fallimento possono essere affiancati all’ironica contrapposizione esistente&#xD;
tra le innovazioni del diritto internazionale, come la nascita dell’ONU, i processi di Tokio e&#xD;
Norimberga, e la desolante prassi della guerra fredda a partire dal secondo dopoguerra. Anche in&#xD;
questo quadro non troppo ottimistico tuttavia vi è la speranza derivante dall’iniziativa di istituire&#xD;
tribunali per i crimini di guerra, nuovo avanzamento teorico e pratico della tutela dei diritti&#xD;
dell’uomo; proposito frenato tuttavia dai summenzionati fattori economici e politici sempre più&#xD;
complessi. E’ possibile in questo contesto una giuridificazione piena delle relazioni internazionali?&#xD;
Il liberalismo egemonico si cerca di costituire una base morale tramite l ’impresa collettiva di una&#xD;
20&#xD;
&#xD;
Jürgen Habermas, L’idea kantiana della pace perpetua, due secoli dopo, in L’inclusione dell’Altro. Studi di teoria&#xD;
politica, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 177-215&#xD;
&#xD;
15&#xD;
&#xD;
convergenza teorico-politica internazionale sul rule of law polisenso e quindi indeterminato. Questa&#xD;
opzione ha però mostrato le sue contraddizioni e risulta essere un’opzione destinata al fallimento.&#xD;
Le motivazioni empiriche di una tale presa di posizione: una volta definiti i mezzi più idonei al&#xD;
raggiungimento di una concreta condizione di pace nell’odierno contesto internazionale, appare&#xD;
evidente che questi strumenti sono più facilmente a disposizione in una società internazion ale&#xD;
collegata&#xD;
&#xD;
orizzontalmente&#xD;
&#xD;
ed&#xD;
&#xD;
effettivamente&#xD;
&#xD;
obbligata&#xD;
&#xD;
a&#xD;
&#xD;
cooperare,&#xD;
&#xD;
piuttosto&#xD;
&#xD;
che&#xD;
&#xD;
nell’unilateralismo di una potenza mondiale. Tuttavia ben più gravi sono le ragioni normative per&#xD;
cui un tale progetto sembra destinato a fallire: esse riguardano la stessa logica del discorso pratico,&#xD;
per cui una entità egemone (uno stato come gli USA o in futuro un organismo come l’ONU)&#xD;
animata da buone intenzioni è destinata a convivere con una possibile commistione dei propri&#xD;
interessi particolari con gli interessi generali che dovrebbe in linea di principio perseguire: in&#xD;
questo senso una dissonanza cognitiva verrebbe avvertita dagli stessi cittadini di una tale&#xD;
comunità politica. Un progetto ispirato a un kantismo consapevole resta dunque, a seguito di una&#xD;
tale conclusione, il più auspicabile anche nella situazione attuale, da considerarsi, come Habermas&#xD;
scrive nel saggio già citato «nell’ipotesi più ottimistica come una transizione dal diritto delle genti&#xD;
al diritto cosmopolitico» quando invece «molti segnali indicano invece una ricaduta nel&#xD;
nazionalismo»21. Lo spazio acquisito dagli strumenti di soft law mostra il ruolo crescente svolto&#xD;
dalla società civile, la capacità di quest’ultima di configurare la propria azione in senso&#xD;
transnazionale e tendenzialmente globale ed il tentativo, emergente del diritto internazionale&#xD;
pubblico di considerare direttamente la condotta di attori privati. Tutto ciò non necessariamente&#xD;
dovrebbe essere letto come uno dei segni di una sorta di neomedievalismo e potrebbe invece&#xD;
essere visto come il segno del riemergere dell’intrinseca razionalità del diritto, grazie alla quale&#xD;
proprio il diritto potrebbe assumersi il rinnovato prestigio necessario per affrontare questioni di&#xD;
portata globale e di organizzare una comunità giuridica al di là dei confini statali.&#xD;
In conclusione ci si trova dunque ad andare con Habermas contro Kant quando disegna un diverso&#xD;
assetto istituzionale per la democrazia cosmopolitica del futuro, ma contemporaneamente con&#xD;
Habermas e con Kant se si individua l’orizzonte futur o della convivenza umana nel superamento&#xD;
dell’odierno assetto dei rapporti internazionali in direzione di un diritto che valga perentoriamente a&#xD;
livello transnazionale. La nozione di governance, spesso associata agli strumenti di soft law, non&#xD;
deve diventare una maschera per l’incertezza, la frammentazione e l’incoerenza delle scelte&#xD;
normative, ma un modo nuovo, decentrato, di organizzare il potere e di aumentare la&#xD;
21&#xD;
&#xD;
Op. cit., p 195.&#xD;
&#xD;
16&#xD;
&#xD;
partecipazione a vari livelli. Del resto, non si può pensare di contrastare poteri diffusi&#xD;
semplicemente riproponendo un’idea astratta del diritto, e interpretando il concetto di rule of law in&#xD;
tal senso. Quello che ci sembra sensato proporre è piuttosto un prendere atto del processo di&#xD;
slittamento dalla territorialità alla funzionalità in atto nel diritto contemporaneo e tentare di&#xD;
orientare tale processo in modo che non induca uno slittamento dalla democrazia alla tecnocrazia.&lt;/Abstract&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/2307/637</guid>
      <dc:date>2010-04-15T22:00:00Z</dc:date>
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