<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ArcAdiA</title>
    <link>http://dspace-roma3.caspur.it:80</link>
    <description>The DSpace digital repository system captures, stores, indexes, preserves, and distributes digital research material.</description>
    <pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:46:52 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-06-19T11:46:52Z</dc:date>
    <image>
      <title>The Channel Image</title>
      <url>http://dspace-roma3.caspur.it/image/logo_roma3.jpg</url>
      <link>http://dspace-roma3.caspur.it:80</link>
    </image>
    <item>
      <title>La frode alla legge nel diritto interno e l'uniformazione europea della disciplina dei contratti</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2307/640</link>
      <description>&lt;Title&gt;La frode alla legge nel diritto interno e l'uniformazione europea della disciplina dei contratti&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Pompeo, Valeria&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-03-26&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;La presente ricerca si è proposta di individuare una serie di questioni che il&#xD;
tema, per così dire «classico», della «frode alla legge» pone anche nella&#xD;
prospettiva del diritto privato europeo.&#xD;
Dopo aver tentato di raccogliere spazi e frammenti di arresti p er&#xD;
estrapolarne un quadro organico, ci si è così trovati a dover trattare una serie&#xD;
di tematiche che alludono a una omogeneità di argomenti (quelli concernenti&#xD;
l’autonomia privata) che seguono, in concreto, itinerari tutt’altro che&#xD;
omogenei. Il che ha reso difficile il tentativo di delineare una sintesi il più&#xD;
possibile completa dei temi trattati.&#xD;
Piace iniziare questo studio da due passi emblematici, che testimoniano&#xD;
come il tema della «frode alla legge» ha appassionato giuristi e studiosi di ogni&#xD;
tempo, mantenendo col trascorrere dei secoli una persistente attualità.&#xD;
Il primo passo è di Jhering e fa riferimento alla frode nell’esperienza&#xD;
romana:&#xD;
«La stessa arte che proteggeva il diritto, che l’aiutava nel suo progresso e nel&#xD;
suo perfezionamento, serviva nella vita anche ad eludere le sue disposizioni, a&#xD;
scansarle o a paralizzarle. Ai sotterfugi che scienza s’ingegnava di trovare per&#xD;
raggiungere fini leciti, corrispondevano i sotterfugi di cui si serviva la vita per&#xD;
raggiungere fini illeciti. L’astuzia romana era ingegnosa nello scoprire tali&#xD;
sotterfugi; non appena uno era reso impossibile, subito ne era scoperto un&#xD;
altro; non appena la legge lo scovava da un nascondiglio, subito s’impadroniva&#xD;
di un altro […]. Nessun rapporto fu escluso da questa fraudolenta&#xD;
utilizzazione, nulla era sacro, né il matrimonio, né la parentela, né l’onore; non&#xD;
vi fu un istituto giuridico che non fosse trascinato nella polvere al fine di&#xD;
raggiungere qualche scopo inconfessabile e spesso, senza saperlo, perfino la&#xD;
giustizia fu costretta a cooperare al conseguimento di scopi illegali mediante&#xD;
processi concertati in precedenza» (R. von JHERING , Geist des römischen Rechts,&#xD;
III, Lipsia, 1924, § 57, p. 362).&#xD;
Il secondo passo è invece contenuto in una sentenza della Corte di giustizia&#xD;
del 21 febbraio 2002:&#xD;
«Uno Stato membro ha il diritto di adottare misure volte ad impedire che,&#xD;
grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di&#xD;
sottrarsi all’impero delle leggi nazionali, e che gli interessati possano avvalersi&#xD;
abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario» (punto 62, causa C255/02).&#xD;
Un’analisi, seppur veloce dei due passi, è sufficiente a disvelare la&#xD;
complessità di un tema che nel corso dei secoli si è arricchito di un ulteriore&#xD;
ed impensabile risvolto: la possibilità di una frode alla legge «comunitaria» o&#xD;
«europea».&#xD;
L’esperienza diacronica del concetto di frode ha reso necessaria una&#xD;
ricostruzione storico-comparatistica, non come indagine fine a sé stessa ma&#xD;
come analisi rivolta a svelare le ambiguità strutturali e funzionali di tale&#xD;
concetto.&#xD;
&#xD;
Dottrina, prassi e giurisprudenza si misurano, infatti, con una normativa&#xD;
codicistica che offre una trama talmente scarna, quando non addirittura&#xD;
incerta, da rendere essenziali e i riferimenti storici, da cui ancòra originano&#xD;
fondamentali questioni interpretative, e i riferimenti comparatistici, entro cui&#xD;
va inquadrata la tendenza all’uniformazione di un diritto privato europeo.&#xD;
Del resto, è risaputo che la comparazione di altri ordinamenti col proprio&#xD;
consente di riguardare gli istituti esaminati anche da prospettive inusuali;&#xD;
com’è risaputo che la ricostruzione storica talvolta chiarisce l’inadeguatezza&#xD;
odierna di concetti e regole.&#xD;
Ai giureconsulti romani si deve la terminologia ed una prima&#xD;
concettualizzazione del fenomeno, tuttavia, l’analisi delle principali fonti in&#xD;
materia di frode denota in modo piuttosto evidente come l’approccio&#xD;
all’istituto de quo, seppur pregevole, fosse basato sull’esame di concetti&#xD;
alquanto generici: l’elusione si risolveva sostanzialmente nel contrasto tra verba&#xD;
e voluntas o sententia legis. Il fenomeno della frode alla legge nascondeva un&#xD;
problema facilmente risolvibile mediante un corretto utilizzo dello strumento&#xD;
interpretativo: la lotta alle elusioni non necessitava della creazione di una&#xD;
figura giuridica autonoma, era sufficiente a tal fine il ricorso alla pratica&#xD;
dell’interpretazione «secondo lo spirito».&#xD;
La fase di mera descrizione della tradizione romana venne superata&#xD;
solamente a partire dalla metà del XIX secolo, periodo in cui gli interpreti,&#xD;
soprattutto in Germania, iniziarono a fornire importanti tributi al problema&#xD;
delle elusioni mediante uno studio critico del fenomeno ed una rielaborazione&#xD;
autonoma delle fonti.&#xD;
Tuttavia, la tradizione romana dell’interpretazione, fondata sulla negazione&#xD;
di un autonomo problema di frode alla legge, costituì la base ideologica delle&#xD;
scelte dei compilatori del codice civile italiano del 1865, giustificando il&#xD;
mancato inserimento di un’apposita disposizione sul tema.&#xD;
L’esigenza di scongiurare che la rigorosa predeterminazione per fattispecie&#xD;
delle norme imperative si tramutasse in un’occasione per i privati di aggirare le&#xD;
medesime statuizioni sta alla radice della disposizione che il legislatore del&#xD;
1942, diversamente da quello del 1865, ha voluto esplicitamente dettare,&#xD;
disposizione che consente al giudice di sanzionare un contratto, sebbene&#xD;
questo non contrasti direttamente con la legge sulla base di una&#xD;
interpretazione non strettamente letterale della stessa.&#xD;
L’excursus storico del fenomeno elusivo, qui brevemen te tracciato, è&#xD;
sufficiente per constatare come l’approccio a siffatto fenomeno, sia pure nelle&#xD;
diverse epoche, sia stato sempre penalizzato dall’errata premessa&#xD;
dell’inesistenza di un autonomo istituto della frode alla legge, che ha poi&#xD;
portato alla riconduzione dello stesso ora nell’alveo di questioni meramente&#xD;
ermeneutiche, ora nell’ambito della figura della illiceità.&#xD;
&#xD;
La varietà di approcci alla problematica figura della frode alla legge, sia pure&#xD;
con forte approssimazione, può essere semplificata nella dicotomia tra visioni&#xD;
oggettivistiche e prospettive soggettivistiche.&#xD;
I sostenitori del primo orientamento, riprendendo la concezione propria&#xD;
della dottrina classica – che va dai giuristi romani ai pandettisti e, in&#xD;
particolare, a Bähr e Kohler – afferman o che in fraudem legis agere significa&#xD;
perseguire il fine vietato in modo occulto, rispettando i verba legis e violandone&#xD;
la sententia; laddove, invece, il contra legem agere consiste nel violare i verba della&#xD;
norma imperativa in modo palese e diretto. Il contratto in frode alla legge&#xD;
realizzerebbe un risultato economico identico a quello vietato dalla norma&#xD;
elusa ma, diversamente dal contratto contro la legge, che concretizza le&#xD;
suddette finalità in via immediata, lo realizza in via mediata, vuoi per il&#xD;
carattere indiretto o fiduciario del contratto stesso, vuoi per il suo&#xD;
collegamento con atti e contratti ulteriori. In altri termini, l’elemento che&#xD;
caratterizza la frode sarebbe costituito dall’agire nascosto, indipendentemente&#xD;
dalla valutazione dei moventi soggettivi che codesto agire hanno determinato.&#xD;
Va tuttavia osservato che l’idea di fondare la distinzione tra contra legem agere&#xD;
e in fraudem legis agere nella modalità – occulta o manifesta – della violazione,&#xD;
oltre a non essere supportata da alcun chiaro dato normativo, porta a delle&#xD;
conclusioni giuridicamente inesatte. Nulla esclude che un contratto il quale&#xD;
urti, sia pure nascostamente, contro il disposto di una statuizione normativa&#xD;
possa qualificarsi come direttamente illecito, riuscendo comunque a realizzare&#xD;
una situazione contraria, sia pure non icto oculi, allo scopo che la norma&#xD;
imperativa intendeva perseguire. È quello che accade laddove le parti decidano&#xD;
di occultare un negozio illecito sotto le vesti di uno lecito, secondo lo schema&#xD;
della simulazione relativa. È evidente come i n tali casi lo strumento&#xD;
simulatorio, pur creando una situazione di apparente conformità al dettato&#xD;
normativo, non rappresenti il mezzo per frodare la legge, quanto la via&#xD;
prescelta dai privati per occultare la violazione diretta di una norma&#xD;
imperativa. Pertanto, una volta squarciato il velo dell’apparenza, il contratto&#xD;
dissimulato andrà dichiarato nullo ai sensi del combinato disposto dell’art.&#xD;
1418 c.c. con la norma imperativa di volta in volta violata.&#xD;
Peraltro, taluni Autori hanno evidenziato come la tesi oggettiva finisca con&#xD;
il negare autonomia alla figura del contratto in frode alla legge. Sostenere,&#xD;
infatti, che il contratto in frode permette il conseguimento dello stesso&#xD;
risultato economico-pratico del contratto contro la legge equivale a dire che il&#xD;
contratto in frode è esso stesso un contratto contro la legge. L’approccio&#xD;
oggettivistico, lungi dal fondarsi su rigorose basi dogmatiche e strettamente&#xD;
legato al dato squisitamente fenomenico, finisce con il ricondurre il fenomeno&#xD;
elusivo ad una questione di corretta interpretazione della norma violata,&#xD;
attribuendo all’interprete, mediante il procedimento ermeneutico, il compito&#xD;
ultimo di individuare, caso per caso, i verba e la sententia legis, al fine di stabilire&#xD;
sino a che punto il rispetto dei primi coincida con l’attuazione della seconda.&#xD;
&#xD;
In definitiva, tale teoria si ferma all’apparenza del fenomeno, senza&#xD;
approfondire opportunamente gli elementi strutturali del negozio fraudolento.&#xD;
L’obiezione deriva direttamente dai principi relativi all’interpretazione della&#xD;
norma giuridica, principi sui quali si basa la stessa teoria che arriva alla&#xD;
conclusione in esame. Non si può infatti disconoscere che sia un canone&#xD;
fondamentale d’interpretazione quello secondo cui la volontà obiettiva della&#xD;
legge può essere ricavata non solo dal significato letterale delle parole , ma&#xD;
anche da una interpretazione logica, la quale si presenta principalmente come&#xD;
interpretazione sistematica e storica. Ogni qual volta l’interprete, mediante un&#xD;
uso corretto degli strumenti volti ad individuare il vero senso della legge,&#xD;
affermi che questo non coincide con l’espressione letterale impiegata dal&#xD;
legislatore, ma per ipotesi sia più ampio di quella, non aggiunge qualcosa di&#xD;
estraneo alla norma, ma, rimanendo fedele allo spirito di questa, ne chiarisce la&#xD;
portata: in tal senso si afferma, a ragione, che qualunque sia il risultato cui si&#xD;
perviene mediante l’interpretazione, sia esso restrittivo o estensivo, questa è&#xD;
sempre dichiarativa. Alla luce di ciò, appare difficile intendere quale sia il&#xD;
fondamento di una distinzione fra atti contrari alla legge e atti in frode alla&#xD;
legge.&#xD;
Il secondo orientamento, in chiave soggettivistica, individua il dato&#xD;
caratterizzante il comportamento fraudolento nell’intenzione dell’agente di&#xD;
sfuggire all’applicazione della norma imperativa. Tale requisito finalistico, la&#xD;
cui rilevanza costituisce di per sé una novità rispetto alla teoria oggettiva, si&#xD;
atteggia peraltro in modo particolare, indirizzando le parti al perseguimento di&#xD;
uno scopo analogo – ma egualmente dannoso – a quello conseguibile&#xD;
mediante la violazione diretta della norma. In definitiva, per i sostenitori&#xD;
dell’indirizzo soggettivo, il contratto è in frode alla legge allorquando le parti,&#xD;
mosse da un intento elusivo, conseguono finalità «analoghe» e non «identiche»&#xD;
a quelle vietate dalla disposizione violata, rendendo così in parte vana la&#xD;
formulazione della disposizione medesima. Il contratto quale mezzo per il&#xD;
raggiungimento di un risultato economico-pratico identico a quello&#xD;
scongiurato dalla norma viola esplicitamente quest’ultima: perché possa&#xD;
parlarsi di frode in senso tecnico giuridico occorre che le parti, approfittando&#xD;
dell’imperfetta formulazione della legge, ottengano dei risultati che, pur&#xD;
violando le ragioni ultime del divieto, si pongono al di fuori dello spazio&#xD;
protetto dalla norma imperativa mal formulata.&#xD;
L’indefettibilità dell’intento fraudolento sarebbe desumibile, secondo tale&#xD;
indirizzo, dallo stesso art. 1344 c.c., il quale, ritenendo in frode il contratto&#xD;
impiegato quale mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa,&#xD;
lascia intendere la necessità dell’esistenza nelle parti di un motivo che le abbia&#xD;
indotte a scegliere un determinato negozio. Al riguardo, si è criticamente&#xD;
osservato che l’intento fraudolento sembra sovrapporsi alla figura del motivo&#xD;
illecito determinante e comune alle parti di cui all’art. 1345 c.c. Coloro i quali&#xD;
caldeggiano un approccio di tipo soggettivo al problema della frode precisano,&#xD;
invece, che le parti sono animate da ben due intenti: il conseguimento di un&#xD;
risultato analogo a quello proibito e la volontà di eludere la norma. In altri&#xD;
termini, lo scopo di aggirare il divieto posto dalla norma, accompagnandosi al&#xD;
motivo ultimo di ottenere il risultato analogo a quello vietato, costituirebbe&#xD;
per i contraenti un motivo importante ma non esclusivo, non integrando così i&#xD;
requisiti di legge sul motivo illecito.&#xD;
Si tratta di una ricostruzione che tende a spostare l’incidenza dell’analisi&#xD;
dell’atto fraudolento dagli elementi strutturali oggettivi, valutati in relazione&#xD;
alla norma imperativa che si intende violare, al movente che ha spinto il&#xD;
soggetto ad agire. Tale indirizzo sembra inidoneo a dare una visione organica&#xD;
del fenomeno sotto il profilo strettamente giuridico ed oltretutto si scontra&#xD;
con la posizione della dottrina, quanto meno di quella tradizionale, ferma nel&#xD;
negare rilevanza giuridica al motivo.&#xD;
Senza contare che l’approccio soggettivo non riesce a spiegare come&#xD;
l’intenzione fraudolenta che anima i contraenti possa rendere illecito un&#xD;
comportamento che in assenza di essa è pienamente conforme al dettato&#xD;
normativo. Si obietta, al riguardo, che è assurdo far dipendere il carattere&#xD;
fraudolento di un negozio dalla mera valutazione che il soggetto interessato fa&#xD;
del proprio comportamento. Per converso, altrettanto discutibile è rinunciare&#xD;
a sanzionare quelle procedure negoziali che realizzano, sia pure in via indiretta,&#xD;
un risultato contrario ad una norma imperativa in ragione del mancato&#xD;
raggiungimento della prova circa l’esistenza dell’intenzione fraudolenta, attese&#xD;
anche le difficoltà probatorie che sempre si presentano quando si ha a che fare&#xD;
con requisiti di carattere soggettivo–psicologico. A ciò si aggiunga che&#xD;
l’intento fraudolento di cui si discute è riconducibile all’elemento subiettivo&#xD;
del dolo piuttosto che a quello della colpa, la quale, pur avendo un sostrato&#xD;
psicologico, è tuttavia ancorata a parametri oggettivi. Così facendo – fatta&#xD;
salva l’ipotesi in cui sia la stessa norma violata a richiedere la presenza&#xD;
dell’elemento intenzionale – si finisce con l’esigere per la configurabilità della&#xD;
frode alla legge un di più (cioè l’intenzionalità) rispetto a ciò che si richiede&#xD;
perché si abbia una violazione diretta della legge. Peraltro, la frode così intesa&#xD;
contrasta con un principio cardine del nostro ordinamento, riassunto&#xD;
nell’antico brocardo «ignorantia legis non excusat», secondo cui l’ignoranza della&#xD;
legge non esclude l’applicazione della sanzione prevista per il caso di&#xD;
violazione della stessa.&#xD;
Meritevole di interesse è la posizione del Morello, il quale, nel tentativo di&#xD;
superare la impasse a cui aveva condotto la teoria soggettiva, propone una&#xD;
rivisitazione del concetto di intento fraudolento. Quest’ultimo non andrebbe&#xD;
inteso quale stato subiettivo appartenente alla sfera introspettiva delle parti,&#xD;
quale concreta volontà di porsi al di fuori dall’area di applicazione della&#xD;
norma, ma, più correttamente, dovrebbe essere desunto dalla presenza di&#xD;
elementi sintomatici oggettivi. La prova dell’intento fraudolento risulterebbe&#xD;
così alleggerita, libera da quelle difficoltà che sempre si presentano quando si&#xD;
ha a che fare con requisiti di carattere soggettivo–psicologico. L’intento&#xD;
elusivo, epurato da quella connotazione squisitamente psicologica, diventa&#xD;
pertanto suscettibile di essere provato sulla base dei soli elementi oggettivi&#xD;
desunti dalla situazione economica e dagli interessi in gioco, ovvero dal modo&#xD;
stesso con cui è congegnata l’operazione negoziale. Volendo riassumere&#xD;
l’attività richiesta all’interprete ai fini del raggiungimento della prova&#xD;
dell’intento elusivo, si potrebbe dire che essa si sostanzia principalmente&#xD;
nell’accertamento della surrogabilità in senso economico del procedimento&#xD;
elusivo con quello proibito; nell’accertamento della mancanza di un legittimo&#xD;
interesse delle parti; nell’accertamento dei rischi e del costo del procedimento&#xD;
impiegato, al fine di stabilire se l’elusione è espressione di una prassi&#xD;
consolidata o facilmente consolidabile.&#xD;
Preso atto delle difficoltà che si incontrano nel tentare una soddisfacente&#xD;
definizione del fenomeno elusivo, derivanti dalla inevitabile oscurità del&#xD;
concetto stesso di frode, oltre che dall’ambigua formulazione dell’art. 1344&#xD;
c.c., si è tentato di superare le contraddizioni ed i limiti delle tesi sopra&#xD;
richiamate, con l’auspicio di poter fornire spunti interessanti per una&#xD;
costruzione «attuale» e «in positivo» della frode alla legge.&#xD;
In tale ottica, s’è provveduto a definire il campo di applicazione della&#xD;
disposizione normativa concernente l’argomento trattato, al fine di meglio&#xD;
delineare i limiti entro cui l’interprete può fare riferimento alla clausola&#xD;
generale contenuta nell’art. 1344 c.c.&#xD;
L’indispensabile premessa dalla quale ci si è mossi è che l’essenza del&#xD;
contratto fraudolento consiste nella mancanza di un contrasto diretto fra tale&#xD;
contratto e la norma imperativa. La specificità della clausola generale di cui&#xD;
all’art. 1344 c.c. si manifesta nell’attribuzione al giudice di un potere diretto a&#xD;
colpire tutti quei contratti che, pur non ponendosi di per sé in contrasto con i&#xD;
divieti legali, realizzano un risultato del tutto inconciliabile, nella sua&#xD;
configurazione effettiva, con la disposizione di legge. Il richiamo all’art. 1344&#xD;
c.c., allora, è tecnicamente fondato laddove l’impossibilità di reprimere la&#xD;
condotta in ragione della sola norma imperativa coinvolta sia già stata&#xD;
accertata, sulla base di un’interpretazione tanto del contratto quanto della&#xD;
legge: una interpretazione che deve essere eseguita nell’uno e nell’altro caso&#xD;
con pieno esaurimento di tutte le direttive ermeneutiche di cui l’interprete può&#xD;
disporre. La finalità di un’autonoma repressione della frode alla legge ha senso&#xD;
soltanto se il principio o la clausola generale non si limitino a enunciare regole&#xD;
ermeneutiche elementari e già note, oltre che testualmente proclamate sia con&#xD;
riguardo all’interpretazione del contratto sia con riguardo all’interpretazione&#xD;
della legge (artt. 1362 c.c.; 12 disp. prel. c.c.).&#xD;
La disposizione in esame demanda all’interprete una responsabilità&#xD;
ulteriore: porre in essere una sorta di giudizio di secondo grado, un singolare&#xD;
giudizio che l’ordinamento contempla quale valvola di sicurezza, «contro il&#xD;
paradosso, sempre possibile e ampiamente sperimentato nella storia giuridica,&#xD;
a tal punto da diventare proverbiale, che la legalità sia usata contro la legge&#xD;
stessa». Il principio antielusivo, di cui la clausola generale contenuta nell’art.&#xD;
1344 c.c. è diretta espressione, impone al giudice di esercitare un controllo&#xD;
realistico dell’operazione sospetta – un controllo cioè condotto con il&#xD;
parametro delle ragioni pratiche – , consentendogli così di qualificare come&#xD;
antigiuridiche quelle operazioni che pur superando il vaglio di legalità&#xD;
realizzano, per il singolare atteggiarsi dei fatti, una situazione del tutto&#xD;
incompatibile con la disposizione di legge. È proprio in ragione della&#xD;
singolarità di tale giudizio che la dottrina ha parlato della frode alla legge quale&#xD;
strumento di correzione dello stretto diritto: l’interprete è legittimato a&#xD;
reputare «illecito» un contratto che è conforme al dettato normativo.&#xD;
L’autorizzata equiparazione di un contratto lecito ad uno «illecito» trova la sua&#xD;
ragion d’essere nella circostanza che l’accordo, formalmente rispettoso della&#xD;
legge, è accompagnato da un astuto espediente, il cui effetto è quello di&#xD;
ricondurre l’intero senso pratico dell’operazione nell’alveo del risultato&#xD;
proibito.&#xD;
Si ritiene opportuno precisare che non ogni procedimento contorto o&#xD;
anomalo è da ritenersi, in quanto tale, disapprovato dall’ordinamento; è&#xD;
proprio quest’ultimo, infatti, a concedere ai privati la possibilità di individuare,&#xD;
tra le maglie dei divieti, modi leciti di regolare i loro interessi. Non vi è ragione&#xD;
alcuna per impedire a questi di sfruttare la loro abilità negoziale al fine di&#xD;
conseguire effetti economicamente rilevanti, non preclusi dal raggio dei divieti&#xD;
legali. Diversamente opinando, si finirebbe con il sacrificare il principio&#xD;
dell’autonomia privata in favore di un ossequioso rispetto dell’impero della&#xD;
legge, del tutto ingiustificato ove la ragione generale del controllo di chiusura&#xD;
non sia stata pienamente accertata.&#xD;
La ratio dell’istituto deve servire ad orientare il giudizio dell’interprete sul&#xD;
contratto sospetto: la frode alla legge è una misura di salvaguardia del sistema&#xD;
e non giustifica un ampliamento delle disposizioni proibitive fino a reprimere&#xD;
operazioni che non si identificano con il meccanismo elusivo e con la&#xD;
produzione del risultato proibito. Il rischio di un uso distorto dello strumento&#xD;
antielusivo fa sì che il giudizio di accertamento della frode, fondato sul&#xD;
parametro della consistenza economica effettiva dell’operazione, debba essere&#xD;
condotto in modo attento e rigoroso, rifuggendo da facili tipizzazioni&#xD;
casistiche.&#xD;
Definire il contratto in frode alla legge come quel contratto che pur non&#xD;
rientrando nell’ambito applicativo della norma, sia pure estensivamente&#xD;
interpretata, finisce con il frustrare le istanze sottese alla stessa non vuol dire,&#xD;
però, applicare analogicamente le norme imperative. La frode e l’analogia&#xD;
hanno infatti presupposti applicativi antitetici. La tecnica della frode può&#xD;
servire a censurare quelle condotte, non espressamente vietate dalla norma&#xD;
imperativa ma ad ogni modo poste in violazione di questa, che non sono&#xD;
suscettibili di essere sanzionate facendo ricorso al procedimento analogico. In&#xD;
altri termini, il contratto sospetto è qualificabile in termini di frode alla legge&#xD;
allorchè non risulti sanzionabile neanche in ragione del procedimento&#xD;
analogico, vuoi per l’assenza dei presupposti di operatività di tale&#xD;
procedimento – lacuna involontaria – vuoi per l’impossibilità di farvi ricorso –&#xD;
eccezionalità della norma. È da escludere che lo strumento dell’analogia possa&#xD;
rivelarsi utile ai fini dell’accertamento delle fattispecie elusive. Per converso, la&#xD;
censurabilità di un comportamento mediante il ricorso alla ordinaria tecnica di&#xD;
integrazione della legge – l’analogia – impone, a rigore, di escludere la&#xD;
sussistenza di un negozio propriamente in frode. In tali ipotesi sarà più&#xD;
corretto discorrere di negozi «elusivi impropri». La sanzionabilità del contratto&#xD;
fraudolento è il frutto dell’applicazione diretta della clausola generale dell’art.&#xD;
1344 c.c. in combinato disposto con la disposizione imperativa di volta in&#xD;
volta elusa.&#xD;
Chiarita l’autonomia dell’istituto della frode alla legge rispetto alla categoria&#xD;
della illiceità e alle ordinarie tecniche ermeneutiche, è sembrato opportuno&#xD;
soffermarsi sul significato dell’affermazione, tratta dal tenore testuale della&#xD;
disposizione, secondo cui la causa del contratto in frode a lla legge «si reputa»&#xD;
illecita, anche alla luce della teoria della c.d. «causa in concreto», che rafforza&#xD;
l’esigenza di approfondire il rapporto fra l’ipotesi regolata dall’art. 1343 c.c. e&#xD;
la figura della frode. Le più recenti teorie sulla causa impongono di verificare&#xD;
se l’art. 1344 c.c. continui a vantare un ambito applicativo distinto ed ulteriore&#xD;
rispetto a quello della disposizione in tema di illiceità della causa, ovvero si&#xD;
risolva in una norma la cui funzione è quella di specificare ed integrare quanto&#xD;
affermato dal precedente art. 1343 c.c. In altri termini, occorre chiedersi se&#xD;
l’estensione del giudizio sulla illiceità della causa ai contratti tipici abbia&#xD;
frustrato nella sostanza l’autonomo significato precettivo della clausola&#xD;
generale della frode alla legge.&#xD;
Ad avviso di taluni autori, l’adozione di una nozione di causa quale&#xD;
funzione economico-individuale del contratto segnerebbe la fine dell’utilità&#xD;
della tecnica della frode alla legge quale istituto autonomo, determinando&#xD;
l’identificazione della stessa con la categoria giuridica della illiceità della causa.&#xD;
In altri termini, secondo tale indirizzo, il contratto in frode alla legge altro non&#xD;
sarebbe che un contratto avente una causa in concreto illecita.&#xD;
Tuttavia, l’abbandono del tradizionale concetto di causa e l’adozione della&#xD;
teoria della c.d. causa in concreto non impediscono di continuare a&#xD;
riconoscere al fenomeno elusivo dignità di categoria giuridica autonoma: il&#xD;
contratto la cui funzione economico-individuale risulti essere in contrasto con&#xD;
una norma imperativa è un contratto illecito e non già un contratto&#xD;
fraudolento. Ogni singolo contratto può avere tanto una causa in concreto&#xD;
«illecita» quanto una causa in concreto «fraudolenta», laddove per causa illecita&#xD;
si intende quella che mira a realizzare un risultato economico identico a quello&#xD;
vietato dalla norma imperativa – un risultato economico sanzionabile&#xD;
mediante la diretta applicazione della norma violata – e per causa fraudolenta&#xD;
quella che mira a realizzare un risultato pratico non identico ma affine a quello&#xD;
proibito. Il richiamo alla concretezza della causa può servire a decretare&#xD;
l’illiceità del contratto sospetto, ma si rivela inadeguato ai fini dello svelamento&#xD;
del carattere elusivo dello stesso. Perché la frode possa essere smascherata&#xD;
occorre che dietro la veste dell’operazione, lecita anche nella c.d. causa&#xD;
concreta, siano rinvenibili uno o più fattori oggettivi univoci dai quali sia&#xD;
possibile dedurre che il procedimento contrattuale complessivamente&#xD;
considerato trova la sua unica ragion d’essere nell’elusione della norma&#xD;
imperativa. Del resto, le difficoltà incontrate dall’interprete nella repressione&#xD;
del fenomeno della frode alla legge sono correlate alla presenza di operazioni&#xD;
negoziali congegnate in maniera da superare il vaglio più immediato di liceità&#xD;
della causa c.d. in concreto. In tal senso, il fondamento della sanzionabilità del&#xD;
contratto elusivo andrebbe forse ancorato più alla non meritevolezza&#xD;
dell’interesse perseguito che alla illiceità della causa. L’improprio richiamo al&#xD;
concetto di illiceità della causa può forse spiegarsi in ragione delle contingenze&#xD;
storico-giuridiche del momento. L’istituto della frode alla legge nasce nella&#xD;
mente del legislatore quale strumento diretto a consentire la repressione di&#xD;
quei contratti che ancorchè tipici realizzassero un risultato vietato.&#xD;
L’inquadramento dei canoni della liceità e della meritevolezza tra le forme di&#xD;
controllo dell’autonomia privata e la riferibilità, almeno secondo&#xD;
l’impostazione originaria del codice, della prima ai contratti tipici e della&#xD;
seconda a quelli atipici rendono comprensibile la scelta del legislatore di&#xD;
ancorare la fattispecie elusiva più all’art. 1343 c.c. che all’art. 1322, comma 2,&#xD;
c.c. Tuttavia, il «vizio» della causa del contratto in frode alla legge è del tutto&#xD;
peculiare, esso non è intrinseco allo schema negoziale, ma è reputato esistente&#xD;
nel più ampio contesto dell’operazione fraudolenta, come una qualifica&#xD;
negativa afferente ad un’entità originariamente immune da quel difetto.&#xD;
Seppure non sia direttamente proibito, non è infatti meritevole di tutela&#xD;
l’interesse che, senza lecite utilità residue, si orienti al conseguimento di&#xD;
benefici che si possono raggiungere soltanto per mezzo della deviazione dai&#xD;
contenuti inderogabili delle disposizioni di legge.&#xD;
L’illiceità della causa (art. 1343 c.c.) e la figura della frode alla legge (art.&#xD;
1344 c.c.) sono certamente riconducibili ad un genus comune, quello dell’uso&#xD;
distorto dell’autonomia privata, ma i due istituti restano autonomamente&#xD;
rilevanti: la presenza della seconda sembra trovare la sua vera ragion d’essere&#xD;
nel ricomprendere un arco di ipotesi che non possono farsi rientrare nella&#xD;
prima.&#xD;
Sotto il profilo rimediale, la tesi della nullità del contratto in frode alla legge&#xD;
si presta a numerose obiezioni, che non si fondano tanto sulle ipotesi alquanto&#xD;
singolari cui questa può dare origine, come il vedere applicata all’atto&#xD;
fraudolento una sanzione più grave rispetto a quella prevista per la diretta&#xD;
contrarietà della norma elusa, quanto sulla eccessiva rigidità della risposta&#xD;
sanzionatoria. Colpire la violazione fraudolenta di norme imperative con&#xD;
un’unica ed indifferenziata sanzione vuol dire accettare il rischio di veder&#xD;
sacrificati gli interessi sottesi alle norme medesime, senza contare che la nullità&#xD;
radicale dell’atto potrebbe spesso rivelarsi sproporzionata rispetto allo scopo&#xD;
che si intende raggiungere. Accade spesso infatti che i privati mirino ad&#xD;
aggirare una norma imperativa la cui violazione diretta è punita con il&#xD;
meccanismo di cui agli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. In tali ipotesi&#xD;
l’esigenza di dare comunque attuazione agli interessi tutelati dalla norma&#xD;
induce il legislatore a preferire rimedi di tipo conservativo – quali la nullità&#xD;
parziale e l’inserzione automatica di clausole – a quelli di tipo demolitorio –&#xD;
quale la nullità totale. Sostenere la nullità del negozio in frode alla legge anche&#xD;
con riferimento a tali situazioni significa compromettere, se non frustrare, le&#xD;
suddette istanze legislative, senza contare che una soluzione di tal genere&#xD;
potrebbe anche apparire incoerente rispetto ad un sistema rimediale, quello&#xD;
predisposto a fronte della violazione diretta, molto più articolato e complesso.&#xD;
È proprio partendo dall’assunto secondo cui la ratio della repressione della&#xD;
frode alla legge va ravvisata nell’esigenza di affermare comunque&#xD;
l’applicazione della norma di legge elusa che s’è preferito aderire alla tesi della&#xD;
inefficacia. La mancata produzione di effetti dell’atto fraudolento, tenuto&#xD;
conto degli interessi in gioco e dell’evoluzione del sistema, costituisce la&#xD;
sanzione più adeguata: l’irrilevanza dell’atto elusivo per il giudice fa sì che&#xD;
questi possa superarlo liberamente o disattenderlo, applicando ugualmente la&#xD;
norma che le parti avevano inteso aggirare. Sostenere l’inefficacia del contratto&#xD;
fraudolento consente peraltro di soddisfare talune esigenze che il rimedio della&#xD;
nullità non riuscirebbe ad appagare. Si pensi a tutte quelle ipotesi in cui la&#xD;
norma elusa è posta a tutela del contraente debole: la sanzione della nullità&#xD;
potrebbe nuocere piuttosto che giovare alla parte protetta, ponendo così nel&#xD;
nulla gli obiettivi di politica legislativa che si sperava di raggiungere. Il rimedio&#xD;
dell’inefficacia si rivela, dunque, il più coerente con le esigenze del sistema:&#xD;
consentire allo scopo proprio della norma imperativa di affermarsi comunque,&#xD;
anche in presenza di tentativi elusivi.&#xD;
Il rischio che gli istituti predisposti dal legislatore a vantaggio dei privati&#xD;
possano essere concretamente impiegati al fine di perseguire interessi non&#xD;
meritevoli di tutela è oggi ben avvertito dalla giurisprudenza della Corte di&#xD;
giustizia. La consapevolezza che la rigorosa predeterminazione per fattispecie&#xD;
delle norme imperative può risolversi in un’occasione per i privati di aggirare&#xD;
le medesime statuizioni ha indotto la giurisprudenza comunitaria ad affermare,&#xD;
ancorché nulla di simile sia espressamente previsto nei Trattati istitutivi, che i&#xD;
soggetti dell’ordinamento giuridico «non possono avvalersi abusivamente o&#xD;
fraudolentemente del diritto comunitario». Del resto, ogni ordinamento che aspiri&#xD;
ad un minimo di completezza deve contenere delle misure, per così dire, di&#xD;
autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso attribuiti siano esercitati in&#xD;
maniera abusiva, eccessiva o distorta.&#xD;
Diverse sono le pronunce della Corte di giustizia che utilizzano le tecniche&#xD;
dell’abuso del diritto e della frode alla legge, da tempo elaborate nel quadro dei&#xD;
sistemi giuridici nazionali, quali strumenti di contrasto alle eventuali manovre&#xD;
dirette alla realizzazione di fini contrari alla ratio della disciplina legislativa.&#xD;
L’interesse manifestato dalla Corte verso la tematica in oggetto attiene in via&#xD;
prevalente a quelle ipotesi di utilizzazione abusiva di situazioni giuridiche&#xD;
soggettive, al di là della loro qualificazione in termini di diritti soggettivi,&#xD;
interessi legittimi, diritti potestativi, riconosciute ai privati da norme&#xD;
comunitarie direttamente applicabili, quali le disposizioni contenute nel&#xD;
Trattato, i regolamenti, le decisioni e le direttive, quest’ultime limitatamente a&#xD;
quelle c.dd. self executing.&#xD;
L’uso indistinto che la giurisprudenza comunitaria fa delle due locuzioni&#xD;
(abusivamente e fraudolentemente), sebbene queste attengano, quanto meno&#xD;
secondo la tradizione invalsa nei singoli ordinamenti nazionali, a due&#xD;
tematiche differenti, ha imposto di approfondire il controverso rapporto&#xD;
esistente tra i due istituti.&#xD;
L’esame delle più interessanti pronunce della Corte di giustizia e dei&#xD;
principali atti posti in essere dalle istituzioni comunitarie dimostra come le&#xD;
categorie giuridiche della frode alla legge e dell’abuso del diritto non siano&#xD;
sconosciute all’ordinamento dell’Unione europea. Tuttavia, l’utilizzo&#xD;
indiscriminato che i giudici comunitari fanno dei due istituti ed il ricorso agli&#xD;
stessi per la soluzione di situazioni profondamente differenti impongono di&#xD;
verificare la reale portata di tali risultati.&#xD;
Le noz ioni di «abuso» e «frode» assumono nel pensiero della Corte di&#xD;
giustizia accezioni diverse. Il quadro di riferimento che viene così a delinearsi&#xD;
è caratterizzato da una utilizzazione di tali nozioni alquanto generica e&#xD;
confusa. La rigorosa articolazione concettuale dei suddetti istituti sembra&#xD;
saltare; l’uso indistinto della frode alla legge e dell’abuso del diritto, nonché&#xD;
l’applicazione di tali nozioni a fattispecie connotate dalla creazione di&#xD;
situazioni «fittizie» fanno della frode e dell’abuso dei termini universalmente&#xD;
validi, capaci di racchiudere situazioni fattuali profondamente differenti e&#xD;
tradizionalmente ricondotte a categorie giuridiche distinte. Emblematico è&#xD;
l’atteggiamento della Corte di giustizia, la quale, in più occasioni, ha&#xD;
inquadrato nell’alveo dell’utilizzazione abusiva o fraudolenta delle prerogative&#xD;
comunitarie fattispecie che – essendo caratterizzate dalla creazione di una&#xD;
situazione apparente finalizzata all’invocazione di una posizione giuridica di&#xD;
vantaggio – avrebbe dovuto più coerentemente collocare nell’ambito del&#xD;
rapporto simulatorio.&#xD;
Sul versante interno, la dottrina dominante continua a sostenere, sia pure&#xD;
sulla base di differenti argomentazioni, la necessità di una distinzione&#xD;
concettuale tra le due categorie. Si evidenzia come la frode alla legge trovi il&#xD;
suo fondamento in una espressa disposizione codicistica (art. 1344 c.c.),&#xD;
diversamente dall’abuso del diritto che, al di là di una sporadica previsione in&#xD;
materia di atti emulativi, trova la sua fonte nella complessa elaborazione&#xD;
dottrinale; nonché come essa vada tenuta distinta dall’abuso anche in ragione&#xD;
del suo diverso modo di atteggiarsi, sostanziandosi nell’impiego&#xD;
dell’autonomia privata per il perseguimento di uno scopo elusivo, laddove,&#xD;
invece, l’abuso consiste nell’esercizio di un diritto in modo non conforme alla&#xD;
disposizione attributiva dello stesso. Non mancano, però, autori altrettanto&#xD;
autorevoli che, muovendo dalle analoghe finalità di contrasto di un utilizzo&#xD;
distorto degli istituti giuridici, annullano la distinzione tra le due categorie della&#xD;
frode e dell’abuso. Intermedia è la posizione di chi qualifica, soprattutto nel&#xD;
campo del diritto internazionale privato, la tecnica della frode alla legge quale&#xD;
species del più ampio genus abuso del diritto, come una sorta di «abuso della&#xD;
norma di conflitto».&#xD;
L’identità di ratio degli istituti della «frode» e dell’«abuso», tuttavia, non pare&#xD;
possa costituire una ragione sufficiente per giustificare il superamento della&#xD;
distinzione concettuale tra gli stessi (sarebbe come dire che la distinzione tra&#xD;
errore, violenza e dolo, attesa l’identità di ratio degli istituti , non ha alcuna&#xD;
ragion d’essere). Il mantenimento della distinzione concettuale tra frode alla&#xD;
legge e abuso del diritto sembrerebbe trovare piuttosto il suo principale&#xD;
fondamento nella circostanza che l’«abuso» nel suo fisiologico atteggiarsi non&#xD;
richiede la presenza di un elemento che, invece, è indefettibile ai fini della&#xD;
configurazione di un’ipotesi di frode alla legge: l’esercizio di un diritto per&#xD;
qualificarsi abusivo non deve necessariamente risolversi nell’effetto elusivo di&#xD;
una norma imperativa, laddove, invece, un contratto è in frode alla legge in&#xD;
quanto si sostanzia nell’aggiramento della norma medesima. La categoria&#xD;
dell’abuso del diritto ricomprende situazioni che per lo più sono riconducibili&#xD;
ad ipotesi di diretta contrarietà e, dunque, di illiceità; diversamente, il contratto&#xD;
in frode alla legge è per definizione un contratto che non contrasta&#xD;
apertamente e direttamente con le norme imperative. In tal senso, sembrano&#xD;
deporre le formulazioni impiegate dai legislatori di quegli Stati membri che&#xD;
hanno scelto di positivizzare la tecnica dell’abuso. In tali disposizioni&#xD;
normative è richiesto di frequente che lo sconfinamento dei limiti imposti&#xD;
dalla buona fede, dai buoni costumi, dallo scopo sociale o economico del&#xD;
diritto sia «manifesto», avvalorando così la tesi di chi sostiene che gli istituti&#xD;
della frode e dell’abuso vadano tenuti distinti. Il carattere «manifesto»&#xD;
dell’abuso mal si concilia infatti con l’essenza della frode, rivelandosi, invece,&#xD;
compatibile con le fattispecie ascrivibili alla categoria della illiceità. Peraltro, la&#xD;
valutazione del carattere abusivo dell’esercizio del diritto è ancorata ai&#xD;
parametri della buona fede, del buon costume o della finalità socio-economica&#xD;
del diritto stesso piuttosto che al perseguimento di un risultato contrario allo&#xD;
scopo della norma imperativa. Del resto, dal punto di vista tecnico- giuridico,&#xD;
non pare configurabile l’elusione di una clausola generale, quale la buona fede.&#xD;
Nell’ottica europeistica, appare fuorviante il pensiero di chi affonda il&#xD;
superamento della distinzione tra frode alla legge e abuso del diritto&#xD;
nell’utilizzo per così dire fungibile che la giurisprudenza comunitaria fa di tali&#xD;
istituti. Un simile orientamento rischia di travisare il significato delle parole&#xD;
della Corte, le quali vanno analizzate avendo sempre ben presente il singolo&#xD;
caso di specie. L’uso indiscriminato che la giurisprudenza europea degli ultimi&#xD;
anni ha fatto della frode alla legge e dell’abuso del diritto, lungi dal nascondere&#xD;
la volontà di pervenire ad una totale equiparazione dei due istituti, è in realtà&#xD;
giustificato dalle forti peculiarità che connotano la maggior parte dei casi&#xD;
portati all’attenzione della Corte. Non va trascurato che le situazioni su cui i&#xD;
giudici europei sono stati chiamati a pronunciarsi sono caratterizzate&#xD;
dall’esercizio di un diritto di derivazione comunitaria con finalità elusive&#xD;
dell’applicazione della normativa nazionale. Si tratta, pertanto, di fattispecie&#xD;
particolari che, pur essendo caratterizzate dalla presenza di un effetto elusivo,&#xD;
non sono tuttavia ascrivibili alla categoria della frode così come&#xD;
tradizionalmente intesa. Presupposto indefettibile dei casi trattati dai giudici&#xD;
comunitari è, infatti, l’esistenza di un «diritto» ed in questo senso potrebbe&#xD;
dirsi che le situazioni affrontate dalla Corte sono da inquadrare più nella&#xD;
categoria dell’abuso che in quella della frode. Non è un caso che i giudici&#xD;
comunitari facciano riferimento, in modo pressoché costante, all’assunto&#xD;
secondo cui «i singoli non possono avvalersi abusivamente o&#xD;
fraudolentemente dei diritti comunitari».&#xD;
L’esercizio abusivo del diritto di derivazione comunitaria diventa il mezzo&#xD;
impiegato per sottrarsi all’imperio delle più severe leggi interne. Tuttavia, il&#xD;
carattere solo eventuale della finalità elusiva dell’esercizio della situazione&#xD;
giuridica di origine comunitaria impone di mantenere ferma la distinzione tra&#xD;
frode alla legge e abuso del diritto: vi può essere un abuso «elusivo» del diritto&#xD;
(si pensi alla copiosa giurisprudenza comunitaria), che rimane comunque un&#xD;
abuso – per le ragioni che s’è detto – e un abuso «non elusivo», che a maggior&#xD;
ragione un abuso del diritto lo è. In tale ottica, sembra porsi anche lo stesso&#xD;
legislatore comunitario, il quale accomuna raramente i due istituti. In&#xD;
definitiva, sembra doversi concludere nel senso che la distinzione tra le&#xD;
categorie dell’abuso e della frode alla legge, nettamente esistente nel quadro di&#xD;
molti ordinamenti interni, debba continuare ad operare anche nell’ottica del&#xD;
diritto comunitario.&lt;/Abstract&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/2307/640</guid>
      <dc:date>2010-03-25T23:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

