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    <title>ArcAdiA</title>
    <link>http://dspace-roma3.caspur.it:80</link>
    <description>The DSpace digital repository system captures, stores, indexes, preserves, and distributes digital research material.</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jun 2013 23:54:37 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-06-18T23:54:37Z</dc:date>
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      <title>The Channel Image</title>
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      <title>Federalismo fiscale meccanismi di perequazione finanziaria</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2307/563</link>
      <description>&lt;Title&gt;Federalismo fiscale meccanismi di perequazione finanziaria&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Soluri, Francesco&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-04-09&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;Esiste una peculiare "trasversalità" del tema del federalismo fiscale, o meglio,&#xD;
per usare un'espressione neutra della dottrina, delle relazioni intergovernative&#xD;
finanziarie, a conferma di quanto corrisponda al vero l'affermazione secondo cui&#xD;
storicamente, l'elemento che fonda e delimita un assetto di tipo federale è costituito&#xD;
dal profilo fiscale.&#xD;
Questo per una serie di ragioni, alcune delle quali agevolmente intuibili: negli&#xD;
assetti statuali di tipo federale assume un rilievo centrale la constatazione per cui solo&#xD;
ove un determinato livello di governo gestisca effettivamente risorse proprie, può&#xD;
dirsi esistente e concretamente operante un meccanismo istituzionale fondato sul&#xD;
binomio autonomia politica/responsabilità politica.&#xD;
Inoltre, l'assetto delle relazioni economico-finanziarie fra i diversi livelli di&#xD;
governo ha un'immediata ricaduta sull'effettività dei principi di solidarietà e di&#xD;
eguaglianza; in tal senso, il concetto di federalismo fiscale non può non tenere conto&#xD;
delle esigenze di uniformità nella tutela di tali principi.&#xD;
Infine, non possono ignorarsi i rapporti, non sempre di facile interpretazione,&#xD;
intercorrenti fra la definizione di un compiuto sistema statuale di federalismo fiscale&#xD;
ed il quadro dei principi macroeconomici stabiliti in ambito comunitario.&#xD;
L'analisi condotta si apre con una ricognizione della situazione normativa&#xD;
esistente nell'Ordinamento italiano anteriormente alla riforma del Titolo Quinto della&#xD;
Costituzione.&#xD;
In buona sostanza, l'evoluzione dei rapporti finanziari tra Stato ed enti&#xD;
decentrati negli ultimi cinquanta anni nel nostro Paese può essere vista come graduale&#xD;
passaggio da un modello centralistico verso un modello regionale, in cui sono&#xD;
diventati sempre più accentuati gli aspetti federalistici.&#xD;
E' però soltanto a partire dagli inizi degli anni novanta che la necessità,&#xD;
avvertita a vari livelli, di superare la crisi dello Stato centralista e il dissesto del sistema&#xD;
tributario si è tradotta nella necessità di realizzare un modello di federalismo anche di&#xD;
tipo fiscale.&#xD;
Con la stagione delle riforme degli anni novanta, di portata fortemente&#xD;
innovativa sull'intero sistema delle autonomie regionali e locali, si è pertanto&#xD;
inaugurata una nuova politica in materia finanziaria caratterizzata dalla introduzione&#xD;
di un numero consistente di tributi propri in capo alla Regione, cui ha fatto seguito la&#xD;
corrispondente riduzione di trasferimenti statali.&#xD;
Tra le innovazioni di maggior rilievo di quel periodo riformatore è possibile&#xD;
ricordare: a) la „regionalizzazione' del SSN a partire dal 1992 e l'introduzione, con&#xD;
legge n. 662/1996 (cosiddetto “collegato” alla Legge Finanziaria 1997) dell'imposta&#xD;
sulle attività produttive (IRAP); b) alcuni atti normativi di riordino della finanza degli&#xD;
enti territoriali, quali il D. Lgs. n. 504/1992 (che ha trasferito totalmente alla Regione&#xD;
la tassa automobilistica regionale e l'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia&#xD;
elettrica per usi domestici a partire dal 1994) e la Legge n. 549/1995 (che ha trasferito&#xD;
alle Regioni l'imposta regionale sulla benzina, la tassa sul diritto allo studio ed il&#xD;
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti); c) il D. Lgs. n. 56/2000, con il&#xD;
quale si tracciava una sorta di „via italiana' al federalismo fiscale attraverso la&#xD;
previsione, a partire dal 2002, di un meccanismo di perequazione delle risorse&#xD;
regionali, basato su nuovi criteri equitativi (cosiddetti a regime ), volti a superare&#xD;
gradualmente quello basato sulla spesa storica, al fine di consentire a tutte le Regioni&#xD;
a statuto ordinario di erogare livelli essenziali ed uniformi di assistenza e di tener&#xD;
conto dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali.&#xD;
Il secondo capitolo del presente lavoro di ricerca si sofferma sull'evoluzione del&#xD;
tema del federalismo fiscale a seguito della riforma del Titolo Quinto dell a&#xD;
Costituzione.&#xD;
La grande novità della riforma è che anche le Regioni e gli Enti locali possono&#xD;
stabilire tributi propri, sebbene con alcuni limiti.&#xD;
L'articolo 119 fornisce, al riguardo, due indicazioni molto generali: tale attività&#xD;
deve essere svolta in armonia con la Costituzione e secondo i principi di&#xD;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.&#xD;
Poiché la potestà legislativa è assegnata solo allo Stato e alle Regioni (articolo&#xD;
117 comma 2), ne risulta una dipendenza delle norme tributarie degli enti locali dalla&#xD;
potestà legislativa delle regioni.&#xD;
Oltre alla fonte di finanziamento costituita dai tributi propri, la Costituzione,&#xD;
nell'articolo 119, fornisce indicazioni anche su altre forme di finanziamento dei livelli&#xD;
del governo decentrati.&#xD;
Nello schema “cooperativo” fin qui delineato, essenziali sono apparsi il ruolo ed&#xD;
il lavoro svolto dall'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza&#xD;
pubblica e del sistema tributario (AcOFF), attraverso la quale si sarebbero dovuti&#xD;
indicare al Governo gli elementi per ridurre la complessità, ed al tempo stesso&#xD;
migliorare l'efficacia, della risposta legislativa statale.&#xD;
Nelle conclusioni dell'AcOFF sono rinvenibili buona parte dei principi e dei&#xD;
criteri portati avanti dal succeduto Governo, nel solco di un percorso fortemente&#xD;
voluto dall'allora Ministro delle Finanze Padoa Schioppa, che istituì un apposito&#xD;
gruppo di lavoro con il compito di elaborare un'ipotesi di disegno di legge delega, da&#xD;
sottoporre all'esame del Governo e, quindi, del Parlamento, ed il cui punto di&#xD;
approdo è rinvenibile nel DDL licenziato successivamente il 3 agosto 2007 dal&#xD;
Governo Prodi.&#xD;
E' proprio sull'analisi del contenuto di tale provvedimento (e dei profili di criticità&#xD;
del D. Lgs. n. 56/2000) che si apre il terzo capitolo del presente lavoro, dedicato, tra&#xD;
l'altro, all'incisione normativa prodotta dalle leggi finanziarie dello Stato successive&#xD;
alla legge Finanziaria per il 2003 (istitutiva proprio della citata Alta Commissione),&#xD;
agli interventi della Corte Costituzionale in tema di federalismo fiscale, nonché al&#xD;
rapporto tra coordinamento della finanza pubblica e funzioni svolte dalla Corte dei&#xD;
Conti.&#xD;
Invero, dopo la citata Legge Finanziaria per il 2003, le successive leggi di&#xD;
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato hanno adottato, nel&#xD;
complesso, correttivi molto parziali se visti in funzione dell'attuazione dell'articolo&#xD;
119 della Costituzione e, quindi, di scarso rilievo contenutistico, con l'unica&#xD;
eccezione della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha riconosciuto agli&#xD;
&#xD;
Enti locali maggiori spazi di autonomia in materia di imposizione dei tributi di loro&#xD;
competenza, pur dovendosi comunque prendere atto che tale impostazione non è&#xD;
apparsa affatto risolutiva per il processo di attuazione del federalismo fiscale.&#xD;
Peraltro, l'aver sottolineato spesso l'indeterminatezza delle previsioni di carattere&#xD;
costituzionale contenute nel novellato articolo 119 della Costituzione, proprio nella&#xD;
parte riguardante il “federalismo fiscale”, ha rappresentato il presupposto necessario&#xD;
non soltanto per la successiva attività di attuazione legislativa dell'istituto, ma anche&#xD;
per l'indispensabile opera integratrice della Corte costituzionale prodotta per&#xD;
iniziativa del governo centrale e delle Regioni.&#xD;
In particolare, per quanto concerne l'autonomia di entrata da riconoscere in capo&#xD;
agli enti territoriali, il Giudice delle leggi ha ritenuto di frapporre un freno alla&#xD;
dinamicità legislativa in materia, pretesa ed esercitata, freneticamente, da alcune&#xD;
Regioni, attesa l'assenza di una disciplina attuativa dell'articolo 119 della Costituzione&#xD;
(già di per sé un po' troppo ermetico, laconico e certamente incompleto) che&#xD;
regolasse le condizioni e i limiti di esercizio dell'autonomia impositiva regionale e&#xD;
degli Enti locali, dovendosi nelle more necessariamente riaffermare l'unicità del&#xD;
sistema tributario ed il ruolo di tutore delle istanze unitarie da parte dello Stato,&#xD;
evidenziandosi in tal modo il richiamo alla necessaria “macrocornice” legislativa&#xD;
statale.&#xD;
Il quarto capitolo è dedicato all'analisi complessiva dei recenti interventi del&#xD;
legislatore in tema di federalismo fiscale.&#xD;
Al riguardo, si è prima detto come nelle conclusioni dell'AcOFF siano contenute&#xD;
buona parte dei principi e dei criteri portati avanti dal Governo successivo attraverso&#xD;
la Commissione Giarda, ed il cui punto di approdo è rinvenibile nel DDL licenziato&#xD;
successivamente il 3 agosto 2007 dal Governo Prodi.&#xD;
Invero, il progetto legislativo contenuto nel DDL in questione è successivamente&#xD;
naufragato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, al quale ha fatto&#xD;
seguito un dibattito apertosi a ridosso delle ultime elezioni politiche e continuato&#xD;
dopo gli esiti prodotti da uno schema di DDL delega predisposto inizialmente dal&#xD;
Ministro Roberto Calderoli, e poi condiviso dal Governo (su proposta dei Ministri&#xD;
Tremonti, Bossi, Calderoli e Fitto), sebbene in una versione finale sensibilmente&#xD;
modificata ed integrata rispetto alla „bozza' originaria.&#xD;
In realtà, tale proposta di DDL (meglio nota come „bozza Calderoli') aveva già&#xD;
esordito il 24 luglio 2008; alla prima versione ha fatto seguito la seconda edizione,&#xD;
sensibilmente integrata e modificata, ufficializzata il 3 settembre successivo, alla quale&#xD;
è poi succeduto l'esame ed il licenziamento dello schema da parte del Consiglio dei&#xD;
Ministri dapprima nella seduta dell'11 settembre e poi in quella definitiva del&#xD;
successivo 3 ottobre 2008.&#xD;
Secondo un orientamento, il nuovo DDL avrebbe ripreso alcune soluzioni&#xD;
previste dal Governo precedente, anche in tema di perequazione, semplificando al&#xD;
contempo il quadro complessivo dagli eccessi di statalismo e rivalutando con&#xD;
maggiore intensità l'autonomia regionale.&#xD;
Al licenziamento della „bozza Calderoli' (nella sua versione „condivisa'), da parte&#xD;
del Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 settembre scorso, ha fatto poi seguito la&#xD;
successiva rubricazione al Senato (A.S. n. 1117) del testo del DDL delega&#xD;
dell'Esecutivo e la sua consistente integrazione in sede di Commissioni riunite,&#xD;
conclusasi con l'approvazione di un elaborato finale del 16 gennaio 2009 e con la&#xD;
definitiva approvazione in prima lettura al Senato, il successivo 22 gennaio, con 156&#xD;
voti favorevoli, 6 contrari e 108 astenuti.&#xD;
Il DDL A.S. n. 1117, salutato positivamente dalla dottrina, è stato, quindi,&#xD;
trasmesso alla Camera dei Deputati (A.C. n. 2105); modificato da quest'ultima, con&#xD;
un lavoro di “fine tuning” il 24 marzo, il testo è stato trasmesso in data 26 marzo 2009&#xD;
al Senato della Repubblica con rubricazione n. 1117-B, per essere definitivamente&#xD;
approvato il successivo 29 aprile con 154 voti favorevoli, 6 contrari e 87 astenuti,&#xD;
divenendo così la legge 5 maggio 2009, n. 42 (“Delega al Governo in materia di&#xD;
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”).&#xD;
Il quarto capitolo si chiude con l'esame delle ultime novità legislative intervenute,&#xD;
riguardanti, rispettivamente: a) il ruolo e le funzioni della Corte dei Conti in materia&#xD;
di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale&#xD;
(articolo 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009); b) il&#xD;
primo decreto di attuazione della legge delega n. 42/2009 (sul c.d. „federalismo&#xD;
demaniale'); c) le disposizioni, contenute nella Legge Finanziaria per il 2010 (legge n.&#xD;
191/2009), concernenti il „Patto per la salute'; d) la legge di riforma del sistema di&#xD;
contabilità pubblica (legge n. 196/2009).&#xD;
Infine, l'analisi compiuta nel quinto capitolo affronta, in una prospettiva di diritto&#xD;
comparato, i modelli di federalismo fiscale in atto esistenti in due ordinamenti&#xD;
europei decentrati di particolare interesse, la Spagna e la Germania.&#xD;
Entrambi i Paesi vantano una certa eredità federale intesa, nel primo caso,&#xD;
come decentramento fiscale, mentre nel secondo come federalismo politico e&#xD;
cooperativo; entrambi, comunque, hanno storicamente costituito (e costituiscono&#xD;
tuttora) un punto di confronto con l'ordinamento italiano.&#xD;
In questo senso, l'impiego di una prospettiva di diritto comparato oltre a&#xD;
contribuire a dare una visione di insieme sulle tendenze che caratterizzano gli&#xD;
ordinamenti europei, specialmente in relazione allo studio dei diversi modelli di&#xD;
riparto finanziari, rappresenta indiscutibilmente un ausilio per comprendere forse&#xD;
meglio le scelte compiute dal legislatore italiano, dapprima con il processo di&#xD;
revisione costituzionale del 2001 e, infine, con la legge-delega n. 42/2009, approvata&#xD;
al fine di dare attuazione legislativa, sia pure tardiva, all'articolo 119 della&#xD;
Costituzione.&#xD;
&#xD;
Il presente lavoro è aggiornato alla data del 22 febbraio 2010, non essendo, dunque, prese in&#xD;
considerazione eventuali evoluzioni normative successivamente intervenute.&lt;/Abstract&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
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