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    <title>ArcAdiA</title>
    <link>http://dspace-roma3.caspur.it:80</link>
    <description>The DSpace digital repository system captures, stores, indexes, preserves, and distributes digital research material.</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 09:17:02 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-06-20T09:17:02Z</dc:date>
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      <title>The Channel Image</title>
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      <title>Atto pubblico e scrittura privata nel sistema delle falsita' documentali</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2307/680</link>
      <description>&lt;Title&gt;Atto pubblico e scrittura privata nel sistema delle falsita' documentali&lt;/Title&gt;
&lt;Authors&gt;Zannier, Andrea&lt;/Authors&gt;
&lt;Issue Date&gt;2010-03-18&lt;/Issue Date&gt;
&lt;Abstract&gt;Da più parti si lamentano le intime incongruenze del sistema delle falsità documentali, le&#xD;
cui applicazioni giurisprudenziali giungono al paradosso di accordare a qualsiasi scritto&#xD;
pubblico innominato, e perciò anche quelli dotati di scarsa o nulla rilevanza nell’ottica&#xD;
della fede pubblica, una tutela più vigorosa di quella riservata ad atti tipici, che godono di&#xD;
maggior credito negli usi sociali e che alla stregua della disciplina extrapenale debbono&#xD;
considerarsi dotati di maggior capacità probatoria.&#xD;
Questo è il risultato di una progressiva dilatazione del concetto di atto pubblico, assurto&#xD;
a categoria generale, circoscritta soltanto in negativo, per sottrazione delle figure&#xD;
normativamente previste, e idonea ad esaurire, insieme alla nozione complementare di&#xD;
scrittura privata, l’intero novero dei documenti penalmente rilevanti.&#xD;
Il lavoro, respinta l’idea che le incriminazioni contenute negli artt. 476 e 479 c.p.&#xD;
provvedano ad individuare autonomamente il proprio oggetto materiale, valutate le&#xD;
possibilità di superare tramite l’esegesi le denunciate antinomie, muove dalla ricerca delle&#xD;
loro ragioni storiche. Nelle intenzioni del legislatore del 1930, come ricostruite sulla&#xD;
scorta dei lavori preparatori, i documenti protetti contro il falso dovevano costituire un&#xD;
insieme frammentario, ordinato gerarchicamente secondo una scala in cui alla maggior&#xD;
lesione del bene giuridico corrispondesse una maggior severità della risposta&#xD;
sanzionatoria.&#xD;
La locuzione ‘atto pubblico’ venne intesa come comprensiva anche, quanto meno, del&#xD;
provvedimento giudiziario, dell’atto normativo e di quello amministrativo, e venne scelta&#xD;
con la certezza che la corrispondente nozione civilistica, palesemente troppo angusta e&#xD;
comunque insufficiente per le esigenze della repressione penale, potesse essere integrata&#xD;
attingendo ad altri rami dell’ordinamento, e principalmente al diritto pubblico. Qui, però,&#xD;
il concetto, lungi dall’aver raggiunto quel grado di precisione che il principio di legalità&#xD;
postulerebbe, è inutilizzato, privo di qualsiasi rilievo pratico, e perciò completamente&#xD;
sconosciuto.&#xD;
L’attenzione della giuspubblicistica si è focalizzata piuttosto sull’atto amministrativo:&#xD;
figura che, anche a causa del mutato modo di intendere i rapporti tra interessi privati e&#xD;
cosa pubblica e di una crescente attenzione per l’attività interna dell’apparato statuale, è&#xD;
stata oggetto di ripetuti ripensamenti e che perciò assume oggi una fisionomia&#xD;
profondamente diversa da quella che poteva avere agli occhi dei compilatori del codice&#xD;
Rocco.&#xD;
Ripercorrere le tappe di questa evoluzione è il punto di partenza per un’analisi che, se&#xD;
non giunge a formulare criteri selettivi idonei a circoscrivere l’area delle scritture&#xD;
pubbliche meritevoli di tutela penale e superare lo stallo di un rinvio normativo ad un&#xD;
concetto totalmente indeterminato, quanto meno offre gli strumenti concettuali per&#xD;
ordinare la composita massa dei documenti che si riportano alla nozione di atto&#xD;
pubblico, cogliendo le differenze che determinano la maggiore o minore importanza di&#xD;
ciascuno di essi nell’ottica della pubblica fede e che potrebbero p erciò giustificare&#xD;
modulazioni della risposta sanzionatoria.&lt;/Abstract&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/2307/680</guid>
      <dc:date>2010-03-17T23:00:00Z</dc:date>
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