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http://hdl.handle.net/2307/483
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| Title: | Indirizzo e controllo fra modelli organizzativi pubblicistici e privatistici : enti pubblici, società per azioni e società di proprietà pubblica |
| Authors: | Caruso, Giovanni Maria |
| Tutor: | Rossi, Giampaolo |
| Issue Date: | 5-May-2009 |
| Publisher: | Università degli studi Roma Tre |
| Abstract: | 1
Dottorando: Giovanni Maria Caruso
Tutor: Chiar.mo Prof. Giampaolo Rossi
INDIRIZZO E CONTROLLO FRA MODELLI
ORGANIZZATIVI PUBBLICISTI E PRIVATISTICI.
ENTI PUBBLICI, SOCIETÀ PER AZIONI E SOCIETÀ DI PROPRIETÀ
PUBBLICA
- Abstract -
Alla molteplicità delle soluzioni organizzative che si sono affermate
per il perseguimento dei fini pubblici non sempre risponde un riscontro in
termini di maggior funzionalità di un modello rispetto ad un altro.
Il crescente impiego dello strumento societario per finalità
pubblicistiche sta conducendo ad un processo di standardizzazione
dell'opzione organizzativa che non sempre si concilia con le caratteristiche
delle funzioni di volta in volta demandate alla singola struttura.
Il più delle volte la soluzione viene prediletta in ragione delle sue
potenzialità elusive dei vincoli di matrice pubblicistica e l'abuso tale di
scelta ha finito per comportare un'inevitabile reazione che si è concretizzata
nell'emersione di orientamenti funzionali o comunque ispirati da una logica
sostanzialistica.
Le perplessità che si manifestano in ordine all'individuazione delle
discipline applicabili sono strettamente correlate alla natura ibrida di tali
organismi i quali riescono ad oscillare alternativamente fra le polarità del
diritto pubblico e del diritto privato.
Concetti, questi, apprezzabili in ragione della loro capacità di evocare
elementi che si pongono in un naturale rapporto di conflittualità: il pubblico
2
rimanda all'idea del potere e del carattere unilaterale degli atti; il privato
incarna, invece, un sistema fondato sulla consensualità che presuppone,
almeno formalmente, una posizione di parità fra le parti.
Queste predisposizioni si riflettono sul versante organizzativo e
aiutano a spiegare come il fenomeno intraprenda itinerari diversi a seconda
del contesto pubblico o privato in cui si colloca.
L'organizzazione, modellandosi sull'interesse da curare, risente
inevitabilmente della diversa natura che questo assume1
.
Il rapporto di funzionalità sussistente fra mezzo organizzativo e
interesse da curare nel campo del diritto privato si muove su percorsi per
molti versi standardizzati: la patrimonialità dell'interesse da curare e la base
consensuale del rapporto riducono la problematica alla logica del conflitto
di interessi.
Nel campo del diritto pubblico la vicenda è più articolata e risente
della complessa dinamica che conduce all'emersione degli interessi e
all'assunzione di rilevanza pubblicistica.
Anche nelle forme più evolute di organizzazione che sfociano in
soggettività giuridica che assume un proprio interesse diverso da quello dei
titolari dell'interesse esponenziato, la diversità degli interessi sottostanti
sembra ostacolare la riconduzione del problema ad una logica unitaria.
Si cercherà quindi di dar conto delle specificità dei modelli
pubblicistici e privatistici per verificare se sussistano o meno dei margini di
convergenza fra le soluzioni offerte dai due rami dell'ordinamento.
L'indagine, tuttavia, non potrà incentrarsi sulla sconfinata gamma di
variabili organizzative che si sono affermate nei due campi. Si adotterà
pertanto una selezione per molti versi stipulativa ma che cercherà di dar
conto dei modelli che presentino il maggior grado di caratterizzazione e che,
al contempo, offrano dei maggiori spunti per un possibile raffronto.
1
Sul punto, v. M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica
amministrazione, 1966, Milano, p. 113.
3
In quest'ottica, dapprima, verranno esaminati gli enti pubblici che,
seppur con molteplici sfaccettature e secondo itinerari non sempre uniformi,
sono il fattore preponderante dell'espansione della sfera pubblica e, poi, si
esamineranno le società per azioni, ossia quelle strutture organizzative che
incarnano un'innata vocazione imprenditoriale.
Ci si soffermerà, quindi, sull'analisi delle società per azioni aventi
connotati pubblici per verificare se la fisiologica anfibologia derivante dalla
commistione degli elementi propri dei due modelli disegni un sistema in
grado di veicolare efficacemente il retrostante interesse pubblico, ovvero, un
sistema comunque coerente con la natura delle specifiche funzioni assolte.
Ognuna delle suddette soluzioni organizzative comporta delle ricadute
in termini di dosaggio degli interessi. Il rapporto tra interessi e
organizzazione non è asettico o sterile, ma refluisce sulla consistenza dei
due elementi che si vengono così ad integrare vicendevolmente.
Per effetto di questo processo osmotico, l'interesse risulta
condizionato dall'apparato organizzativo e dalle dinamiche relazionali che è
in grado di generare. E tali relazioni sistemiche consentono di apprezzare le
differenze proprie di ogni modello organizzativo, nonché il grado di
condizionamento che si riflette sull'interesse rappresentato.
Alcune di queste sono immanenti al modello organizzativo prescelto e
si articolano come relazioni di carattere meramente interno. Si tratta di
strumenti prevalentemente volti ad assicurare una ripartizione delle funzioni
fra i vari organi dell'ente, o comunque dettati dall'esigenza di salvaguardare
la funzionalità della stessa organizzazione.
Dal canto suo, il tessuto relazionale che si instaura con i titolari
dell'interesse mediato dall'apparato organizzativo appare ancora più
significativo. In tal caso, infatti, le relazioni sono espressive di una
posizione di dominio che si estrinseca principalmente attraverso dei poteri
di nomina degli organi apicali dell'ente.
A queste relazioni se ne aggiungono altre che si articolano in controlli
esterni tendenzialmente imposti in ragione della compresenza di un interesse
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esterno alla funzionalità del modello, ovvero, di ulteriori interessi qualificati
dalla normativa che li disciplina.
Si tratta di relazioni che risentono del processo storico di affermazione
del modello e le cui caratteristiche essenziali sono apprezzabili soprattutto
in ragione del diverso rapporto che si instaura con la norma.
Nel caso degli enti pubblici e, segnatamente, degli enti pubblici
collettivi, si registra un'interazione fra un fenomeno sociale e il dato
normativo che opera prevalentemente in funzione di riconoscimento di un
preesistente fenomeno. In tal modo, si instaura un rapporto simbiotico per
cui l'organizzazione legittimata dalla norma tenderà a rispecchiare le
modalità con cui l'interesse si è già affermato nella realtà sostanziale
mediante le sue forme di aggregazione spontanea. Per tutte le tipologie di
enti pubblici, sia pure in maniera diversa, il modello organizzativo assicura
delle forme di raccordo tra la soggettività dell'ente e le finalità pubbliche
cui deve assolvere.
Nelle società per azioni, l'interposizione del legislatore assume,
invece, dei connotati differenti e per molti versi predominanti. L'intervento
normativo è volto alla predisposizione di un specifico modello organizzativo
che viene posto nella disponibilità di gruppi sociali indifferenziati con delle
caratteristiche già predeterminate. In altri termini, il corpo sociale nasce
necessariamente dopo l'opera di legittimazione operata in astratto dalla
norma e si dovrà plasmare su una struttura rispetto alla quale non sussistono
significativi margini di alterazione. Si tratta di caratteristiche correlate al
processo genetico dell'istituto che è il frutto di un'operazione legislativa
volta ad assicurare l'autonomia patrimoniale dei soci e l'impossibilità di
ogni assimilazione fra la soggettività di quest'ultimi e la personalità della
società stessa.
Queste differenze spiegano come le formule organizzative assunte
dagli enti pubblici siano difficilmente sussumibili nell'ambito di un unico
modello strutturale, in quanto ognuno di questi si è sviluppato in funzione di
5
interessi specifici e sulla base della diversa consistenza assunta dai
fenomeni sociali che si erano precedentemente affermati.
Nel caso della società per azioni, la formale tipizzazione dell'interesse
e il suo sostanziale appiattimento sui profili che assumono una consistenza
prettamente patrimoniale determina, invece, un'uniformità del modello
organizzativo, sia pure con alcune varianti predeterminate dalla norma.
La consistenza del rapporto esistente fra norma e fenomeno sociale ha
indotto la prevalente dottrina a ritenere che lo strumento societario sia un
modello sostanzialmente neutro, idoneo ad essere asservito alla cura dei più
svariati interessi.
I tratti di uniformità e stabilità che contraddistinguono la formula
societaria, in ragione della sua portata universale, hanno finito per relegare
in una posizione marginale il riferimento al fine della distribuzione degli
utili sancito dall'art. 2247 c.c., ed il modello è stato progressivamente
apprezzato proprio per le sue caratteristiche organizzative.
All'affermazione dell'inessenzialità dello scopo di lucro al modello
societario non sembra, tuttavia, potersi collegare un'assoluta
neutralizzazione del modello. Nessun modello organizzativo può
considerarsi effettivamente neutro e soprattutto non è neutro il modello
societario.
La premessa logica della presente analisi è costituita dalla non
occasionalità del rapporto fra interessi e organizzazione che, se valida in
termini generali, deve necessariamente trovare riscontro anche con
rifermento alle società aventi connotati pubblici.
Del resto, anche all'interno della stessa società per azioni sono
presenti tre modelli di governance che comportano una diversa articolazione
delle funzioni degli organi nei limiti dell'autonomia statutaria riconosciuta
dalla legge.
L'affermazione della neutralità dello schema societario deve essere
colta in chiave storica.
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Nell'intento di trasporre la maggior efficienza delle soluzioni
organizzative private nell'ambito della pubblica amministrazione, si era
riscontrato un sempre più crescente ricorso allo strumento societario. Il
contributo offerto dalla dottrina per superare il disposto dell'art. 2247 c.c. va
dunque letto come una forma di legittimazione postuma ad eventi che si
erano già da tempo consolidati.
Così, l'affermazione della neutralità dello schema societario può
essere apprezzata nella constatazione della potenzialità di questo ad essere
asservito a finalità pubbliche.
Depurata l'analisi dalle sovrastrutture teoriche e ideologiche che
necessitavano di offrire una copertura dogmatica all'utilizzazione del
modello per finalità diverse da quelle puramente speculative, il dibattito sul
tema sembra assumere dei connotati differenti fino a legittimare un
ripensamento, quantomeno in chiave dubitativa, sulla proficuità di
determinate scelte.
Una volta che il processo di affermazione di tale modello
organizzativo si è pienamente consolidato anche per il settore pubblico, e
non appare più concretamente dubitabile la legittimità di una tale scelta
organizzativa, sembrano aprirsi nuove prospettive di indagine.
Per quanto si ritenga irrilevante lo scopo di lucro, il modello
societario, come ogni modello organizzativo, finisce per influire sul
rapporto esistente con i sottostanti interessi.
Il processo osmotico che si realizza fra interesse e organizzazione
rischia, così, di condizionare il modo di sviluppo, di affermazione ed
evoluzione dell'interesse per effetto della diversa articolazione delle trame
organizzative e delle specifiche modalità in cui assumono rilievo i relativi
interessi.
Le diverse relazioni si svilupperanno sulla base di un predefinito iter
legislativo, per cui l'organizzazione assumerà il carattere di una
invariante, mentre sarà l'altro elemento del rapporto, ossia l'interesse a
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subire i maggiori condizionamenti e ad adattarsi alle caratteristiche del
modello.
Se tale situazione, per il privato non comporta delle conseguenze
distorsive in ragione del carattere puramente strumentale che assolve
l'organizzazione rispetto al fine di lucro perseguito, diverso è il discorso per
il pubblico.
L'interesse pubblico sarà mediato da quella particolare struttura
organizzativa e troverà affermazione secondo gli strumenti societari,
attraverso tutti i filtri pensati in ragione delle finalità tipiche della società.
Anche a voler ridurre la portata prescrittiva dell'art. 2247 c.c., che,
peraltro, non è stato intaccato neanche dai più recenti interventi normativi, è
innegabile che il modello societario si sia sviluppato su una base ideologica
imprenditoriale e, conseguentemente, si sia conformato alle logiche
economiche che animano l'intero apparato organizzativo.
L'interesse, rapportandosi a quest'organizzazione finisce quindi per
piegarsi alle logiche sottese dal modello, comportando una progressiva
erosione degli elementi che non siano riconducibili a valori puramente
economici che, poi, sono quelli in funzione dei quali si giustifica
l'intervento pubblico.
La dottrina economica che si è soffermata sul tema per spiegare la
minor efficienza che caratterizza le strutture pubbliche ha già evidenziato
quali sono gli elementi che non consentono di trasporre sulla pubblica
amministrazione la teoria dell'organizzazione dell'impresa.
L'applicazione dei modelli economici tradizionali, invero, viene
sostanzialmente preclusa in ragione della presenza dei c.d. attributi
invisibili, ossia di elementi che pur non essendo agevolmente riconducibili
ad un'ottica puramente patrimoniale, sono espressivi di valori che devono
necessariamente riflettersi sulle modalità operative degli apparati pubblici2
.
2
Sul punto, v. COTTON M. LINDSLAY, Una teoria degli enti pubblici, 1976, trad. it. in
La teoria economica dell'organizzazione a cura di G. BROSIO, 1989, che riconduce la
maggior efficienza dell'organizzazione privata all'assenza degli attributi invisibili. In tale
settore il consumatore con il suo apprezzamento è in grado di dare un valore alla qualità
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Mediante l'adozione del modello societario si realizza, infatti, una più
netta cesura con le valutazioni di ordine politico, che sono filtrate dalla
conformazione dei poteri di cui gode il socio, il quale non dispone di alcuno
strumento per imprimere direttive dalla cui inosservanza possano discendere
forme di responsabilità specifiche. Gli amministratori, nella veste di unici
responsabili, della gestione risponderanno solo dei danni causati all'integrità
del capitale (sia nei confronti dei soci che rispetto ai creditori sociali), ma
non in conseguenza dell'inosservanza delle direttive informalmente dettate
dal socio pubblico.
Ma le distorsioni derivanti dall'adozione del modello societario
comportano delle ricadute anche in termini di funzionalità della stessa
organizzazione.
Tali organismi sono oggetto di un costante e disorganico intervento
legislativo e, sulla base di non sempre coerenti indici di pubblicizzazione
del fenomeno, vengono sottoposti a forme di controllo e responsabilità
aggiuntive rispetto a quelle tipicamente societarie.
Tuttavia, i correttivi progressivamente imposti per arginare gli effetti
che più immediatamente si riconnettono al modello sono stati oggetto di un
approccio differenziato.
Quando si è trattato di rafforzare il potere di penetrazione
dell'interesse pubblico nell'ambito della struttura societaria e, quindi, le
potenzialità di condizionamento da parte dei pubblici poteri dell'agire
societario, è prevalso l'interesse a preservare le peculiarità del modello
organizzativo. Situazione questa che si è verificata soprattutto in relazione
alla disciplina dei poteri speciali, a quella dettata dall'art. 2449 c.c. e,
seppur con sfumature diverse, con riferimento all'individuazione dei
della produzione, mentre nelle organizzazioni pubbliche, gli operatori tendono a generare
delle inefficienze proprio in ragione della presenza di elementi che non possono essere
oggetto di un'immediata valutazione. Per le anomalie connesse alla sola valutazione degli
attributi visibili al settore pubblico si riporta il classico esempio del servizio di polizia: i
poliziotti, il cui prodotto è controllato dal numero di multe che comminano, possono di
fatto pattugliare tratti di strada, che offrono possibilità di starsene nascosti, con maggiore
intensità di quella richiesta dall'effettiva sicurezza della circolazione.
9
presupposti integrativi del controllo analogo necessario per gli
affidamenti in house, ove, in nome del principio di parità fra azionisti si è
voluto evitare che la ripartizione delle funzioni fra gli organi societari,
nonché il rapporto fra questi e i soci, potessero subire delle distorsioni
derivanti dalla presenza di un interesse pubblico.
Da contraltare a questo depotenziamento dei pubblici poteri fa eco un
rafforzamento delle forme di responsabilità di matrice pubblicistica e dei
meccanismi di controllo che non comportano delle potenzialità di
condizionamento diretto dell'agire societario. Le forze attrattive delle
discipline pubblicistiche, infatti, hanno comportato la permanenza del
controllo sulla gestione finanziaria operato dalla Corte dei conti,
un'evoluzione in senso espansivo dell'istituto della responsabilità
amministrativa, nonché l'introduzione di specifici limiti sulle nomine degli
amministratori e sulla determinazione dei loro compensi.
L'assetto che ne risulta appare pertanto contraddittorio, in quanto ove
maggiori sono le esigenze di un controllo di matrice pubblicistica, si registra
un arretramento della sfera pubblica, mentre, ove a queste esigenze
potrebbero sopperire gli ordinari strumenti societari, si assiste ad un'insolita
commistione con le discipline pubblicistiche.
Gli elementi che comportano una caratterizzazione in senso
pubblicistico di tali organismi finiscono quindi per incidere proprio sugli
aspetti di ordine patrimoniale, generando così delle significative distorsioni
che si collegano alla compresenza di elementi ispirati a logiche diverse.
In tal senso, è emblematico il caso della responsabilità amministrativa
che rispecchia una presunzione di inadeguatezza del socio pubblico
all'esercizio delle prerogative connesse all'assunzione di tale veste.
Con la riforma del diritto societario si è operato un rafforzamento dei
poteri degli amministratori della società che, una volta nominati, restano i
soli arbitri della gestione senza che possa residuare alcun margine di
ingerenza in capo all'assemblea dei soci. Si tratta di un meccanismo che,
ispirandosi alle teorie istituzionalistiche dell'impresa, ha voluto assicurare
10
una piena corrispondenza fra gestione e responsabilità. Infatti, questo
processo di emancipazione dell'organo amministrativo dalle ambizioni
gestorie dell'assemblea si è consolidato solo con il contrappeso dovuto alla
predisposizione di adeguate garanzie in capo alla compagine sociale che si è
tradotto nella diminuzione del quorum necessario per l'azione sociale di
responsabilità.
Il riconoscimento della titolarità dell'azione al p.m. contabile rompe il
contrappeso di poteri fra organo assembleare e organo amministrativo e, al
contempo, dimostra la scarsa attitudine del socio pubblico all'attivazione
degli ordinari strumenti di responsabilità previsti dalla disciplina societaria.
Il binomio fra responsabilità e gestione, che il sistema del codice
civile ha delineato sul presupposto di una compagine sociale in grado di far
valere i propri poteri, si viene sostanzialmente a spezzare per effetto
dell'attribuzione della titolarità dell'azione al pubblico ministero. Questi
rimane, infatti, l'unico titolare di uno strumento di controllo sull'operato
degli amministratori effettivamente persuasivo ma che trova i suoi limiti
nella logica propria del danno erariale.
In altri termini, in presenza di un socio non sufficientemente
predisposto all'esercizio dei diritti attribuitigli dalla legge si vanifica
l'articolato meccanismo di poteri che, attraverso pesi e contrappesi, aveva
lasciato apprezzare l'efficienza dello strumento societario.
Pertanto, il mito dello strumento societario appare per molti versi
sovrastimato, tant'è che le reazioni (a volte eccessive) dell'ordinamento ne
stanno minando seriamente l'efficienza anche per quelle ipotesi in cui la
natura degli interessi perseguiti si concilia più agevolmente con la logica
imprenditoriale sottesa all'adozione del modello.
In ragione delle conseguenze che si riconnettono alla scelta dello
strumento societario, si dovrebbe limitarne l'applicazione ai casi in cui
risponda a delle effettive esigenze organizzative, mentre nelle altre ipotesi si
dovrebbe prediligere delle soluzioni più sincere che rispecchino una certa
corrispondenza con la tipologia di interesse perseguito.
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| URI: | http://hdl.handle.net/2307/483 |
| Appears in Collections: | Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale T - Tesi di dottorato
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