|
|
ArcAdiA >
Tipologia di Documenti >
T - Tesi di dottorato >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/492
|
| Title: | La colpa nei reati omissivi impropi |
| Authors: | Massaro, Antonella |
| Tutor: | Trapani, Mario |
| Issue Date: | 13-Mar-2009 |
| Publisher: | Università degli studi Roma Tre |
| Abstract: | FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
SCUOLA DOTTORALE INTERNAZIONALE DI DIRITTO ED ECONOMIA
"TULLIO ASCARELLI"
SEZIONE DI DIRITTO PENALE (XXI CICLO)
Tesi di dottorato
Abstract
LA COLPA NEI REATI OMISSIVI IMPROPRI
Dottoranda
Antonella Massaro
Coordinatore e tutor
Chiar.mo Prof. Mario Trapani
ANNO ACCADEMICO 2007-2008
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract
Il reato omissivo improprio colposo può essere efficacemente paragonato ad
una formidabile cassa di risonanza, entro la quale ricevono significativa
amplificazione le tematiche più complesse relative tanto alla colpa quanto
all'omissione. Si tratta del resto di un effetto facilmente comprensibile, visto che la
colpa rappresenta sul piano dell'elemento soggettivo del reato l'esatto equivalente di
ciò che l'omissione rappresenta all'interno dell'elemento oggettivo. Le categorie del
c.d. momento omissivo della colpa o della c.d. causalità della colpa sono
significativamente evocative, già a livello terminologico, della vicinanza sistematica
tra colpa ed omissione, che, in mancanza di una rigorosa actio finium regundorum,
rischia di tradursi in poco condivisibili "sovrapposizioni sistematiche" e, dunque, in
vere e proprie "amputazioni" in sede di accertamento. L'obiettivo che si è ritenuto di
assumere quale costante punto di riferimento è stato quello di ricondurre la
responsabilità per omissione colposa entro i confini di una responsabilità eccezionale,
intesa non già - come pure per lungo tempo è avvenuto - come deviazione rispetto
alla regola rappresentata dal reato commissivo doloso, ma, piuttosto, come
responsabilità che può sussistere solo in capo a soggetti preventivamente determinati
e solo al verificarsi di rigidi presupposti che non tollerano alcuna concessione alla
pretese colpevoliste di cui potrebbe farsi portatrice la c.d. società del rischio. Lo
strumento del quale servirsi è costituito innanzitutto dal "ritorno" al dato positivo
che, lungi dal costituire l'ingombrante relitto di una veterodommatica impermeabile
all'"impatto della modernità", consente di mantenere ben saldi gli argini che
impediscano a quell'impatto di degenerare in autentiche forme di responsabilità "di
posizione".
A tal fine pare opportuno valorizzare una distinzione tra componenti
oggettive e componenti soggettive nel giudizio di responsabilità per omissione
colposa. Ciò - beninteso - non significa muovere da un'aprioristica contrapposizione
tra elemento oggettivo (=omissione) ed elemento soggettivo (=colpa), come se si
trattasse di luoghi sistematici irriducibilmente contrapposti e assolutamente
incomunicabili; significa, piuttosto, valorizzare ciò che di soggettivo c'è
1
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract
nell'omissione e ciò che di oggettivo c'è nella colpa e di trarne le necessarie
conseguenze, specie in riferimento alla scelta del parametro alla cui stregua condurre
l'accertamento.
La trattazione muove proprio da una ricostruzione delle affinità tra colpa ed
omissione, tanto sul piano storico quanto, soprattutto, sul piano sistematico e
probatorio. A termine del faticoso processo di emancipazione della colpa dal
corrispettivo psicologico del dolo e dell'omissione dal corrispettivo naturalistico
dell'azione in senso stretto, ciò che resta è la difficile praticabilità di un superiore
concetto unitario, rispettivamente, di "colpevolezza" e di "azione" e il punto di
partenza per una convincente sistematica di colpa ed omissione diviene la natura
normativa di entrambe.
Tanto la colpa quanto l'omissione, in effetti, si caratterizzano per un evidente
carattere deontico-relazionale, con la conseguenza per cui la loro ricostruzione e il
loro accertamento restano affidati a giudizi di tipo ipotetico-normativo: il
comportamento del soggetto, in altri termini, assume rilevanza penale solo in quanto
"valutato" in riferimento ad un modello astratto di comportamento, prefissato dal
legislatore e rimasto disatteso. Si è tuttavia cercato di chiarire che la natura
normativa dell'omissione e della colpa non conduce ad un'automatica e completa
irrilevanza del dato naturalistico: se ogni valutazione non può che concepirsi in
riferimento ad un oggetto da valutare, "ciò che è stato" rappresenta pur sempre
l'innegabile punto di partenza di un'indagine che, a fini di imputazione, passi poi a
considerare "ciò che doveva e poteva essere". Dalla premessa in questione sembra
possano derivare significative conclusioni, specie in riferimento al requisito della
coscienza e volontà della condotta e alla problematica distinzione tra "fare" ed
"omettere". Quest'ultima, in particolare, assume la veste di vera e propria questione
pregiudiziale per ogni indagine in tema di reati omissivi impropri: il c.d. momento
omissivo della colpa, del resto, al di là delle suggestioni terminologiche, non fa altro
che rimandare all'incerta definizione di sicuri criteri che consentano di chiarire
quando, realmente, la condotta penalmente rilevante assuma i contorni di
un'omissione.
2
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract
Nel tentativo di condurre un'indagine parallela tra colpa ed omissione, che
evidenzi le innegabili affinità sul piano sistematico ma, al contempo, consenta di
mantenere rigorosamente distinti i rispettivi ambiti applicativi, si è ritenuto di
assumere quale filo conduttore quello offerto dal concetto di "dominabilità", che
pare possa essere efficacemente specificato in tre contenuti fondamentali: a) la
predeterminazione della regola da cui ricavare la condotta doverosa e/o diligente e,
dunque, la sua previa riconoscibilità da parte dell'agente; b) la possibilità di agire
diversamente, in senso conforme al modello astratto individuato dal legislatore; c) la
possibilità di agire utilmente, nel senso che il comportamento doveroso e diligente,
alternativo rispetto a quello tenuto, sia quello che effettivamente riesca ad evitare il
verificarsi del risultato vietato.
Sul versante dell'omissione si è attribuita rilevanza centrale alla ricostruzione
dei reati omissivi impropri come reati "propri", che possono essere commessi solo dal
soggetto preventivamente fornito dall'ordinamento dei poteri "giuridici" la cui
attivazione consente l'impedimento dell'evento dannoso o pericoloso. La titolarità di
poteri "giuridici" è condizione preliminare rispetto alla verifica di un potere anche
"naturalistico" di intervento: troppo spesso, per contro, in applicazione della logica
per cui "si può naturalisticamente e quindi si deve" il modello del reato omissivo
colposo si è prestato a vere e proprie degenerazioni eticizzanti, magari attraverso la
valorizzazione di malintese esigenze solidaristiche.
Sul versante della colpa si è ritenuto di poter condividere le linee di fondo di
quelle impostazioni che ormai da tempo hanno rilevato una doppia funzione della
colpa. In particolare la regola cautelare, che contribuisce alla descrizione della
condotta tipica, andrebbe individuata secondo il parametro dell'homo eiusdem
professionis et condicionis, da intendersi come agente-tipo che si trova ad operare
nella situazione-tipo. La funzione soggettiva della colpa e la sua valorizzazione come
criterio di imputazione soggettivo, per contro, potrebbero essere adeguatamente
assicurate solo ricorrendo al parametro dell'agente concreto, che pare riesca senza
troppe difficoltà a sottrarsi alla critiche che tradizionalmente gli vengono rivolte.
Anche al fine di superare ogni possibile residuo di forme di culpa in re ipsa, almeno
3
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract
assumendo quale riferimento la colpa descritta dall'art. 43 c.p., si è valorizzata
l'omogeneità strutturale colpa generica e colpa specifica, con la conseguenza che, in
tutti i casi in cui sia dato ravvisare una "regola cautelare", l'accertamento della
colpa deve necessariamente superare le due fasi appena ricordate: prima occorre
individuare la regola cautelare, che deve necessariamente risultare predeterminata
rispetto alla condotta dell'agente e quindi dallo stesso conoscibile; poi si tratta di
verificare se quell'agente, in quella situazione potesse adeguare il proprio
comportamento a quello richiesto dall'ordinamento per il tramite della regola
cautelare.
Proprio la funzione svolta dalla regola cautelare in sede di descrizione della
condotta tipica ha rappresentato la necessaria premessa dalla quale muovere per
affrontare la tematica della c.d. causalità della colpa. La categoria in questione viene
di solito riempita di contenuto mediante due aspetti, anche se non sempre
chiaramente differenziati l'uno rispetto all'altro: si tratta della riconducibilità
dell'evento concreto al tipo di quelli che la regola cautelare mirava ad evitare e della
rilevanza del comportamento alternativo diligente. Se in riferimento ai reati
commissivi la ricostruzione dello scopo della regola cautelare che si assume violata
pare rappresentare un prius logico e giuridico rispetto alla verifica della rilevanza del
comportamento diligente, alternativo rispetto a quello effettivamente tenuto, non
sembra che tali premesse mantengano intatta la propria validità anche in
riferimento ai reati omissivi. In effetti, nonostante debba muoversi da una netta
distinzione tra l'obbligo giuridico di impedire l'evento e l'obbligo di diligenza, nel
senso che se il soggetto non era giuridicamente obbligato ad intervenire neppure si
pone il problema relativo all'individuazione delle cautele che avrebbe dovuto
adottare nel caso di specie, è innegabile che il valore causale dell'omissione vada
valutato in riferimento alla condotta "alternativa" complessivamente considerata e,
dunque, comprensiva delle specificazioni che derivano dalla regola cautelare.
A ciò si aggiunga che lo scopo della regola violata, lungi dal costituire un
requisito dotato di effettiva autonomia sistematica, che interviene a specificare il
contenuto di una regola cautelare già individuata, contribuisce in realtà alla
4
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract
descrizione della regola stessa. La struttura di una regola a finalità preventiva può
essere così schematizzata: "In una situazione del tipo A è prevedibile che possano
verificarsi eventi del tipo X, che possono essere evitati tenendo un comportamento
Y".
Dalle due premesse in questione (1) la regola cautelare interviene già in sede
di descrizione della condotta tipica; 2) lo scopo della regola contribuisce alla
descrizione della regola cautelare) dovrebbe derivare la sillogistica conclusione per
cui nel caso in cui l'evento concreto non rientri in quelli del tipo che la regola
cautelare mirava ed evitare non possa neppure individuarsi una condotta
penalmente rilevante, primo termine della relazione causale rispetto all'evento. Più
complessa si rivela tuttavia la questione nel caso in cui vengano in considerazione
settori caratterizzati da un'acquisizione scientifica in fieri, per effetto della quale le
conoscenze causali di cui dispone il giudice al momento dell'accertamento sono
diverse e più ampie di quelle disponibili al momento della condotta (si pensi alla
casistica relativa all'esposizione dei lavoratori a sostanze tossiche).
In queste ipotesi sembra più convincente ritenere che lo scopo della regola
cautelare attorno alla quale modellare la condotta tipica vada individuato tenendo
conto delle conoscenze disponibili ex post. Non varrebbe obiettare che quest'ordine di
considerazioni rischierebbe di mettere in discussione la necessaria predeterminazione
della regola cautelare: una cosa è il comportamento prescritto dalla regola; cosa
diversa è lo scopo di tutela che alla stessa regola si ritenga di attribuire. Quindi, se un
certo comportamento, al momento della condotta, mirava ad evitare solo eventi del
tipo X, mentre in base alle conoscenze successive lo scopo della regola cautelare
comprende eventi del tipo X + Z, deve concludersi che, nel caso in cui si riesca a
dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'evento è stato conseguenza della
condotta difforme rispetto al modello astratto prefissato dal legislatore, sussiste il
nesso di causalità materiale, mentre difetta l'elemento soggettivo della colpa.
L'ultimo Capitolo costituisce nell'economia della trattazione una sorta di
banco di prova: si è infatti cercato di verificare la tenuta dei principi generali
individuati nei Capitoli precedenti in riferimento alla tematica dell'omesso
5
Antonella Massaro - La colpa nei reati omissivi impropri. Abstract
impedimento del reato altrui, specie quando si tratti di soggetti posti al vertice di
un'organizzazione complessa strutturata in forma piramidale.
La tematica dell'omesso impedimento del reato altrui è legata a filo doppio
alla disciplina del concorso di persone nel reato: si è quindi presa in considerazione
l'ammissibilità di un "concorso per omissione", muovendo dal presupposto che
l'evento individuato dall'art. 40, secondo comma c.p. quale oggetto dell'obbligo di
impedimento, può essere anche costituito dal reato commesso da altri, a condizione
che oggetto dell'obbligo di impedimento sia proprio l'altrui condotta e, quindi,
l'altrui reato. Da ciò deriva che la condotta di omesso di un reato altrui risulta già
tipica ai sensi dell'art. 40, secondo comma c.p., senza la necessità di ricorrere alla
funzione incriminatrice delle disposizioni sul concorso di persone nel reato. Per
chiarire se e a quali condizioni possa venire in considerazione la loro funzione di
disciplina è stato necessario verificare i presupposti ed i limiti di applicabilità della
cooperazione colposa ex art. 113 c.p..
In questo ambito ancora più evidente diviene l'esigenza di ricondurre
l'omissione colposa entro i più rassicuranti confini di una responsabilità eccezionale,
per evitare che dietro le etichette della culpa in vigilando o in eligendo si nascondano
- per la verità neppure troppo dissimulate - autentiche forme di responsabilità per
fatto altrui. Indicazioni utili sembra possano derivare dal concetto di colpa "per"
l'organizzazione che, pur avendo assunto rilevanza nel dibattito penalistico
soprattutto per le sue applicazioni in tema di responsabilità da reato degli enti, può
rappresentare un riferimento più puntuale rispetto ad un troppo generico "obbligo di
vigilanza" nell'individuazione delle regole cautelari cui è chiamato ad adeguarsi il
soggetto in posizione apicale.
6 ...more |
| URI: | http://hdl.handle.net/2307/492 |
| Appears in Collections: | Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale T - Tesi di dottorato
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| colpaneireatiomissivi.pdf | | 9.29 MB | Adobe PDF | | |
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|