|
|
ArcAdiA >
Tipologia di Documenti >
T - Tesi di dottorato >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2307/563
|
| Title: | Federalismo fiscale meccanismi di perequazione finanziaria |
| Authors: | Soluri, Francesco |
| Tutor: | Di Lascio, Francesca |
| Issue Date: | 9-Apr-2010 |
| Publisher: | Università degli studi Roma Tre |
| Abstract: | Esiste una peculiare "trasversalità" del tema del federalismo fiscale, o meglio,
per usare un'espressione neutra della dottrina, delle relazioni intergovernative
finanziarie, a conferma di quanto corrisponda al vero l'affermazione secondo cui
storicamente, l'elemento che fonda e delimita un assetto di tipo federale è costituito
dal profilo fiscale.
Questo per una serie di ragioni, alcune delle quali agevolmente intuibili: negli
assetti statuali di tipo federale assume un rilievo centrale la constatazione per cui solo
ove un determinato livello di governo gestisca effettivamente risorse proprie, può
dirsi esistente e concretamente operante un meccanismo istituzionale fondato sul
binomio autonomia politica/responsabilità politica.
Inoltre, l'assetto delle relazioni economico-finanziarie fra i diversi livelli di
governo ha un'immediata ricaduta sull'effettività dei principi di solidarietà e di
eguaglianza; in tal senso, il concetto di federalismo fiscale non può non tenere conto
delle esigenze di uniformità nella tutela di tali principi.
Infine, non possono ignorarsi i rapporti, non sempre di facile interpretazione,
intercorrenti fra la definizione di un compiuto sistema statuale di federalismo fiscale
ed il quadro dei principi macroeconomici stabiliti in ambito comunitario.
L'analisi condotta si apre con una ricognizione della situazione normativa
esistente nell'Ordinamento italiano anteriormente alla riforma del Titolo Quinto della
Costituzione.
In buona sostanza, l'evoluzione dei rapporti finanziari tra Stato ed enti
decentrati negli ultimi cinquanta anni nel nostro Paese può essere vista come graduale
passaggio da un modello centralistico verso un modello regionale, in cui sono
diventati sempre più accentuati gli aspetti federalistici.
E' però soltanto a partire dagli inizi degli anni novanta che la necessità,
avvertita a vari livelli, di superare la crisi dello Stato centralista e il dissesto del sistema
tributario si è tradotta nella necessità di realizzare un modello di federalismo anche di
tipo fiscale.
Con la stagione delle riforme degli anni novanta, di portata fortemente
innovativa sull'intero sistema delle autonomie regionali e locali, si è pertanto
inaugurata una nuova politica in materia finanziaria caratterizzata dalla introduzione
di un numero consistente di tributi propri in capo alla Regione, cui ha fatto seguito la
corrispondente riduzione di trasferimenti statali.
Tra le innovazioni di maggior rilievo di quel periodo riformatore è possibile
ricordare: a) la „regionalizzazione' del SSN a partire dal 1992 e l'introduzione, con
legge n. 662/1996 (cosiddetto “collegato” alla Legge Finanziaria 1997) dell'imposta
sulle attività produttive (IRAP); b) alcuni atti normativi di riordino della finanza degli
enti territoriali, quali il D. Lgs. n. 504/1992 (che ha trasferito totalmente alla Regione
la tassa automobilistica regionale e l'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia
elettrica per usi domestici a partire dal 1994) e la Legge n. 549/1995 (che ha trasferito
alle Regioni l'imposta regionale sulla benzina, la tassa sul diritto allo studio ed il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti); c) il D. Lgs. n. 56/2000, con il
quale si tracciava una sorta di „via italiana' al federalismo fiscale attraverso la
previsione, a partire dal 2002, di un meccanismo di perequazione delle risorse
regionali, basato su nuovi criteri equitativi (cosiddetti a regime ), volti a superare
gradualmente quello basato sulla spesa storica, al fine di consentire a tutte le Regioni
a statuto ordinario di erogare livelli essenziali ed uniformi di assistenza e di tener
conto dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali.
Il secondo capitolo del presente lavoro di ricerca si sofferma sull'evoluzione del
tema del federalismo fiscale a seguito della riforma del Titolo Quinto dell a
Costituzione.
La grande novità della riforma è che anche le Regioni e gli Enti locali possono
stabilire tributi propri, sebbene con alcuni limiti.
L'articolo 119 fornisce, al riguardo, due indicazioni molto generali: tale attività
deve essere svolta in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Poiché la potestà legislativa è assegnata solo allo Stato e alle Regioni (articolo
117 comma 2), ne risulta una dipendenza delle norme tributarie degli enti locali dalla
potestà legislativa delle regioni.
Oltre alla fonte di finanziamento costituita dai tributi propri, la Costituzione,
nell'articolo 119, fornisce indicazioni anche su altre forme di finanziamento dei livelli
del governo decentrati.
Nello schema “cooperativo” fin qui delineato, essenziali sono apparsi il ruolo ed
il lavoro svolto dall'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario (AcOFF), attraverso la quale si sarebbero dovuti
indicare al Governo gli elementi per ridurre la complessità, ed al tempo stesso
migliorare l'efficacia, della risposta legislativa statale.
Nelle conclusioni dell'AcOFF sono rinvenibili buona parte dei principi e dei
criteri portati avanti dal succeduto Governo, nel solco di un percorso fortemente
voluto dall'allora Ministro delle Finanze Padoa Schioppa, che istituì un apposito
gruppo di lavoro con il compito di elaborare un'ipotesi di disegno di legge delega, da
sottoporre all'esame del Governo e, quindi, del Parlamento, ed il cui punto di
approdo è rinvenibile nel DDL licenziato successivamente il 3 agosto 2007 dal
Governo Prodi.
E' proprio sull'analisi del contenuto di tale provvedimento (e dei profili di criticità
del D. Lgs. n. 56/2000) che si apre il terzo capitolo del presente lavoro, dedicato, tra
l'altro, all'incisione normativa prodotta dalle leggi finanziarie dello Stato successive
alla legge Finanziaria per il 2003 (istitutiva proprio della citata Alta Commissione),
agli interventi della Corte Costituzionale in tema di federalismo fiscale, nonché al
rapporto tra coordinamento della finanza pubblica e funzioni svolte dalla Corte dei
Conti.
Invero, dopo la citata Legge Finanziaria per il 2003, le successive leggi di
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato hanno adottato, nel
complesso, correttivi molto parziali se visti in funzione dell'attuazione dell'articolo
119 della Costituzione e, quindi, di scarso rilievo contenutistico, con l'unica
eccezione della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha riconosciuto agli
Enti locali maggiori spazi di autonomia in materia di imposizione dei tributi di loro
competenza, pur dovendosi comunque prendere atto che tale impostazione non è
apparsa affatto risolutiva per il processo di attuazione del federalismo fiscale.
Peraltro, l'aver sottolineato spesso l'indeterminatezza delle previsioni di carattere
costituzionale contenute nel novellato articolo 119 della Costituzione, proprio nella
parte riguardante il “federalismo fiscale”, ha rappresentato il presupposto necessario
non soltanto per la successiva attività di attuazione legislativa dell'istituto, ma anche
per l'indispensabile opera integratrice della Corte costituzionale prodotta per
iniziativa del governo centrale e delle Regioni.
In particolare, per quanto concerne l'autonomia di entrata da riconoscere in capo
agli enti territoriali, il Giudice delle leggi ha ritenuto di frapporre un freno alla
dinamicità legislativa in materia, pretesa ed esercitata, freneticamente, da alcune
Regioni, attesa l'assenza di una disciplina attuativa dell'articolo 119 della Costituzione
(già di per sé un po' troppo ermetico, laconico e certamente incompleto) che
regolasse le condizioni e i limiti di esercizio dell'autonomia impositiva regionale e
degli Enti locali, dovendosi nelle more necessariamente riaffermare l'unicità del
sistema tributario ed il ruolo di tutore delle istanze unitarie da parte dello Stato,
evidenziandosi in tal modo il richiamo alla necessaria “macrocornice” legislativa
statale.
Il quarto capitolo è dedicato all'analisi complessiva dei recenti interventi del
legislatore in tema di federalismo fiscale.
Al riguardo, si è prima detto come nelle conclusioni dell'AcOFF siano contenute
buona parte dei principi e dei criteri portati avanti dal Governo successivo attraverso
la Commissione Giarda, ed il cui punto di approdo è rinvenibile nel DDL licenziato
successivamente il 3 agosto 2007 dal Governo Prodi.
Invero, il progetto legislativo contenuto nel DDL in questione è successivamente
naufragato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, al quale ha fatto
seguito un dibattito apertosi a ridosso delle ultime elezioni politiche e continuato
dopo gli esiti prodotti da uno schema di DDL delega predisposto inizialmente dal
Ministro Roberto Calderoli, e poi condiviso dal Governo (su proposta dei Ministri
Tremonti, Bossi, Calderoli e Fitto), sebbene in una versione finale sensibilmente
modificata ed integrata rispetto alla „bozza' originaria.
In realtà, tale proposta di DDL (meglio nota come „bozza Calderoli') aveva già
esordito il 24 luglio 2008; alla prima versione ha fatto seguito la seconda edizione,
sensibilmente integrata e modificata, ufficializzata il 3 settembre successivo, alla quale
è poi succeduto l'esame ed il licenziamento dello schema da parte del Consiglio dei
Ministri dapprima nella seduta dell'11 settembre e poi in quella definitiva del
successivo 3 ottobre 2008.
Secondo un orientamento, il nuovo DDL avrebbe ripreso alcune soluzioni
previste dal Governo precedente, anche in tema di perequazione, semplificando al
contempo il quadro complessivo dagli eccessi di statalismo e rivalutando con
maggiore intensità l'autonomia regionale.
Al licenziamento della „bozza Calderoli' (nella sua versione „condivisa'), da parte
del Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 settembre scorso, ha fatto poi seguito la
successiva rubricazione al Senato (A.S. n. 1117) del testo del DDL delega
dell'Esecutivo e la sua consistente integrazione in sede di Commissioni riunite,
conclusasi con l'approvazione di un elaborato finale del 16 gennaio 2009 e con la
definitiva approvazione in prima lettura al Senato, il successivo 22 gennaio, con 156
voti favorevoli, 6 contrari e 108 astenuti.
Il DDL A.S. n. 1117, salutato positivamente dalla dottrina, è stato, quindi,
trasmesso alla Camera dei Deputati (A.C. n. 2105); modificato da quest'ultima, con
un lavoro di “fine tuning” il 24 marzo, il testo è stato trasmesso in data 26 marzo 2009
al Senato della Repubblica con rubricazione n. 1117-B, per essere definitivamente
approvato il successivo 29 aprile con 154 voti favorevoli, 6 contrari e 87 astenuti,
divenendo così la legge 5 maggio 2009, n. 42 (“Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”).
Il quarto capitolo si chiude con l'esame delle ultime novità legislative intervenute,
riguardanti, rispettivamente: a) il ruolo e le funzioni della Corte dei Conti in materia
di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale
(articolo 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009); b) il
primo decreto di attuazione della legge delega n. 42/2009 (sul c.d. „federalismo
demaniale'); c) le disposizioni, contenute nella Legge Finanziaria per il 2010 (legge n.
191/2009), concernenti il „Patto per la salute'; d) la legge di riforma del sistema di
contabilità pubblica (legge n. 196/2009).
Infine, l'analisi compiuta nel quinto capitolo affronta, in una prospettiva di diritto
comparato, i modelli di federalismo fiscale in atto esistenti in due ordinamenti
europei decentrati di particolare interesse, la Spagna e la Germania.
Entrambi i Paesi vantano una certa eredità federale intesa, nel primo caso,
come decentramento fiscale, mentre nel secondo come federalismo politico e
cooperativo; entrambi, comunque, hanno storicamente costituito (e costituiscono
tuttora) un punto di confronto con l'ordinamento italiano.
In questo senso, l'impiego di una prospettiva di diritto comparato oltre a
contribuire a dare una visione di insieme sulle tendenze che caratterizzano gli
ordinamenti europei, specialmente in relazione allo studio dei diversi modelli di
riparto finanziari, rappresenta indiscutibilmente un ausilio per comprendere forse
meglio le scelte compiute dal legislatore italiano, dapprima con il processo di
revisione costituzionale del 2001 e, infine, con la legge-delega n. 42/2009, approvata
al fine di dare attuazione legislativa, sia pure tardiva, all'articolo 119 della
Costituzione.
Il presente lavoro è aggiornato alla data del 22 febbraio 2010, non essendo, dunque, prese in
considerazione eventuali evoluzioni normative successivamente intervenute. ...more |
| URI: | http://hdl.handle.net/2307/563 |
| Appears in Collections: | Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Societa' T - Tesi di dottorato
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Federalismo Fiscale e meccanismi di perequazione finanziaria.pdf | | 1.37 MB | Adobe PDF | | |
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|