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http://hdl.handle.net/2307/583
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| Title: | Il giusto processo amministrativo |
| Authors: | Pietrosanti, Anton Giulio |
| Tutor: | Sandulli, Maria Alessandra |
| Issue Date: | 6-May-2010 |
| Publisher: | Università degli studi Roma Tre |
| Abstract: | Un discorso sul ruolo che i principi del giusto processo sanciti nel
nuovo testo dell’art. 111 Cost. svolgono nell’ambito della giustizia
amministrativa non può prescindere dalla particolare funzione che
la Carta costituzionale ha affidato al giudice amministrativo.
Quest’ultimo, infatti, non ha solo il compito di risolvere una
determinata controversia fra alcuni soggetti individuando quale sia
l’interesse individuale giuridicamente meritevole di tutela, ma è
chiamato anche ad assicurare, come recita l’art. 100 Cost., “la
giustizia nell’amministrazione” enunciando quelle regole che
consentano all’azione amministrativa di estrinsecarsi secondo i
criteri di “buon andamento” e “imparzialità”enunciati nell’art. 97
Cost .
In questo contesto l’effettiva applicazione delle garanzie del
“giusto processo ” , oltre ad assicurare una risposta efficace alla
domanda di tutela giurisdizionale proveniente dalla collettività,
finiscono pure per fornire – grazie all’obbligo conformativo
derivante dalle pronunce del giudice amministrativo – un solido ed
indispensabile contributo alla costruzione di un “giustoprocedimento” amministrativo.
Tuttavia , prima di procedere ad una complessiva disamina di tali
garanzie nell’ambito del giudizio amministrativo , non può non
rilevarsi come quest’ultimo ancora continui a trovare le proprie
fonti in disposizioni legislative risalenti addirittura ai primi
decenni di vita dello Stato italiano tra le quali occorre senz’altro
menzionare la legge 20 marzo 1865, n. 2284, All. E, (abolitiva del
contenzioso amministrativo) ed il successivo Regio Decreto 26
giugno 1924, n. 1054 costituito, a sua volta, dai precedenti testi
normativi riguardanti il Consiglio di Stato (in primis il Testo Unico
17 agosto 1907, n. 638 ed il Regio decreto 30 dicembre 1923, n.
2840).
A queste importanti leggi, analogamente a quanto avviene nei
terreni di origine alluvionale, si sono sovrapposti, mediante
stratificazioni successive, altri provvedimenti normativi emanati
per sopperire alle esigenze (di tutela e di coerenza sistematica) che
si venivano gradualmente rivelando nel tempo senza però mai
alterare gli elementi fondamentali della disciplina contenuta negli
atti legislativi sopra ricordati (1).
Persino la legge n. 1034/71 – che ha attuato il doppio grado di
giurisdizione ex art. 125 Cost. istituendo i Tribunali amministrativi
regionali (2) – e la legge n. 205/2000 (3) si sono limitate ad intervenire
esclusivamente con specifiche modifiche ad un complesso normativo
preesistente che ancora continua ad influire su aspetti essenziali
della disciplina processuale (4).
Sono facilmente comprensibili, pertanto, le inadeguatezze di una
disciplina processuale che, oltre ad essere frammentata in un
insieme eterogeneo di atti normativi, ancora contiene norme
risalenti ad un periodo storico e culturale dominato da una
concezione dello Stato (5) all’interno della quale il sistema della
[(1) Il termine “stratificazioni successive” è ripreso da E. GUICCIARDI, La giustizia
amministrativa, Padova, 1954, 43.
(2) Sul doppio grado di giudizio amministrativo, v. G. CERRINA FERONI, La giustizia
amministrativa di primo grado, in Codice della giustizia amministrativa, (a cura di G.
MORBIDELLI), Milano, 2008, pp. 52 e ss.
(3)Cfr., tra i primi commentatori della legge n. 205/2000, G. LEONE, Brevi note a margine della
legge n. 205 del 2000. Un passo avanti verso il giusto processo amministrativo?, in Dir. proc.
amm. 2001, 3, 645, per il quale sarebbe stato “indispensabile quanto indilazionabile mettere
mano ad un Testo Unico e, perché no, ad un codice del processo amministrativo, il quale
possieda, oltre che la dignità, un impianto simile a quello del codice di procedura civile, affinché
tutte le «integrazioni» che la giurisprudenza e la dottrina hanno richiamato e formulato
mutuando istituti e figure tipiche di quel processo possano finalmente far parte di un autonomo
corpus”.
(4)Significativa sul punto è l’affermazione di F.G. SCOCA, Modello tradizionale e trasformazione
del processo amministrativo dopo il primo decennio di attività dei Tribunali Amministrativi
Regionali, in Dir. Proc. Amm., 1985, 255, secondo cui “il processo amministrativo è rimasto
tuttavia, per struttura ed oggetto, quello che era”.
(5)Cfr. F. BENVENUTI, Giustizia amministrativa, in Enc. dir., XIX, Milano 1970, 589 e ss, il
quale ricorda che, nell’ambito del pensiero politico europeo del XIX secolo, si era creduto di
poter conciliare le libertà dei singoli con la sovranità statale “rendendo gli uomini soggetti al
dominio della legge astratta ed impersonale (è libero chi non ubbidisce ad un uomo ma alla legge; un individuo è uguale ad un altro in quanto entrambi siano sottoposti ad una stessa
legge). Accanto al diritto naturale dell'individuo sorge il diritto dello Stato di imporre mediante
legge la sua volontà. Razionalmente, poiché la volontà dello Stato non è che la volontà generale
dei cittadini, l'interesse privato è salvaguardato nell'interesse generale che si esprime mediante
leggi, onde non c'è conflitto a questo livello tra individuo e Stato: il conflitto sorgerà semmai nel
campo dell'azione concreta dello Stato, ma sarà allora la legge, alla quale anche il sovrano è
sottoposto, a dirimere preventivamente il conflitto, e sarà il giudice unico ed indipendente a
dirimerlo in concreto”.]
giustizia amministrativa si configurava come strumento volto
soprattutto a soddisfare l’interesse obiettivo al rispetto dell’ordine
e della legalità (6) lasciando in secondo piano la tutela immediata
degli interessi del cittadino (7).
Solo con l’avvento di una Costituzione di ispirazione democratico –
pluralista si è determinato un deciso mutamento della concezione
dell’amministrazione, che da apparato burocratico in posizione di
superiorità nei confronti dei soggetti privati,si è venuta
[(6)Sulle origini della giustizia amministrativa cfr. E. LAFERRIERE, Traité de la juridiction
administrative et des recours contenteux, Paris, 1896, 139 e ss..; A. SALANDRA, La giustizia
amministrativa nei Governi liberi con speciale riguardo al diritto italiano, Torino, 1904,101 e
ss.; F. D’ALESSIO, Dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo al moderno Stato di diritto, Roma,
1915, 117 e ss.; C. BOZZI, La giustizia nell’Amministrazione nella sua evoluzione storica, in
Centro studi amministrativisti della Provincia di Como. La giustizia nella Amministrazione. Atti
del terzo convegno di studi di scienza dell’Amministrazione, Milano, 1959, 18 e ss.; P. VIRGA,
La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, Milano, 1982, 3; A.M.
SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 1188. Per una diversa
ricostruzione storico-politica della giustizia amministrativa, secondo cui “La costruzione del
sistema di giustizia amministrativa non può considerarsi il risultato di una battaglia politica
personale di alcuni (del ceto politico e dei giuristi liberali) ma il risultato necessario per
completare la struttura amministrativa e costituzionale nata con lo Stato assoluto”, cfr. G.
AZZARITI, Percorsi e tendenze della giustizia amministrativa, Torino, 1994, 10, il quale, a sua
volta, richiama M. NIGRO, Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa come problema
politico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1970, 728; Id., Silvio Spaventa e lo Stato di diritto, in Foro it.,
1989, V, 109 e ss; Id., Il ruolo dei giuristi nello Stato liberale, in Scritti in onore di Massimo
Severo Giannini, vol. II, Milano, 1988, 352 e ss.; A. M. SANDULLI, Il giudizio davanti al
Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, 1963, 3.
(7)Cfr. GUICCIARDI, op. cit., 69, il quale, anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione,
affermava che”l’ordinamento giuridico riconosce l’utilità per l’interesse pubblico di questo
strumento rivelatore dell’invalidità degli atti amministrativi e se ne giova consentendogli la
proposizione del ricorso e compensandolo con il vantaggio di fatto che potrà derivargli dalla
decisione, senza per questo intaccare minimamente il principio, che il giudice amministrativo
dovrà soltanto accertare se realmente l’atto impugnato è contrario all’interesse pubblico, senza
prendere affatto in considerazione l’interesse individuale del ricorrente”; cfr. F. SATTA,
Giustizia amministrativa, in Enc. dir., Milano, 2002, agg. VI, 417., “La tutela giurisdizionale non
era disciplinata in funzione delle necessità del cittadino, ma le necessità del cittadino dovevano
adeguarsi alla tutela che l'ordinamento offriva al modello teorico di situazione giuridica
soggettiva in cui i suoi interessi lesi andavano inquadrati. Vi era così la stranezza per cui
l'esistenza di un danno, la sua ingiustizia e le ragioni per cui era stato provocato non potevano
neppure essere prese in considerazione, quando il fatto generatore stava in un atto discrezionale
della pubblica amministrazione”.]
gradualmente evolvendo in una struttura organizzativa posta sullo
stesso piano dei cittadini e rappresentativa dei loro interessi (8).
Tale trasformazione ha avuto, naturalmente, notevoli ripercussioni
sul sistema della giustizia amministrativa imponendo un
ripensamento complessivo circa il ruolo e le funzioni del processo
amministrativo all’interno dell’ordinamento italiano.
Le norme costituzionali hanno delineato, infatti, un sistema
processuale il cui obiettivo primario non è più la salvaguardia
dell’ordine e della legalità ma la piena ed incondizionata tutela
delle concrete situazioni giuridiche soggettive del singolo individuo
lese dall’azione dei pubblici poteri (9).
[(8) Cfr. S.P. PANUNZIO, Il ruolo della giustizia amministrativa in uno stato democratico.
Osservazioni sul caso italiano, in PARISIO (a cura di), Il ruolo della giustizia amministrativa in
uno stato democratico, Milano 1999, 72 e ss. che, richiamando le elaborazioni della dottrina
francese, ha sottolineato come l’Amministrazione “da pura ed esclusiva “puissance pubblique” è
divenuta sempre più “service pubblique”. Cfr. pure i rilievi di F. GIGLIONI e S. LARICCIA,
Partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, in Enc. Dir. , agg. IV, Milano, 2000, 944
ess., secondo i quali “La connotazione democratica dell'ordinamento italiano conferita dalla
Costituzione, infatti, suppone che il centro dell'organizzazione dei poteri e della loro attività
consista nell'uomo, inteso tanto come individuo quanto nella sua proiezione sociale (art. 2). Ciò
significa che il riconoscimento dei diritti inviolabili vuole assicurare la più ampia libertà
d'azione all'uomo, non solo come limite al potere che potrebbe circoscriverla, ma anche come
strumento di realizzazione delle proprie aspirazioni, convinzioni e interessi. Nell'art. 2 cost. vi è
il più sicuro riconoscimento del pluralismo sociale, cioè della capacità dell'uomo di
autorganizzarsi e di perseguire scopi autonomamente scelti senza necessariamente essere
subordinato al riconoscimento e alla conformazione dei poteri di un ordinamento
gerarchicamente superiore, ma con la forza, anzi, di condizionare gli altri ed in primis
l'ordinamento statale”.
(9) Per una complessiva trattazione dei principi di giustizia amministrativa desumibili dalla Carta
Costituzionale si veda: V. BACHELET, La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana,
Milano, 1966; S. CASSESE – A. G. ARABIA (a cura di), L’amministrazione e la Costituzione,
Bologna, 1983; M. P. CHITI, L’influenza dei valori costituzionali sul diritto processuale
amministrativo, in Dir. proc. amm., 1984, 177 e ss.; V. ONIDA, Profili costituzionali della
giustizia amministrativa e della sua riforma, in Amm.re, 1986, 421 e ss.; R. CAVALLO PERIN,
Il contenuto dell’art. 113 Costituzione fra riserva di legge e riserva di giurisdizione, in Dir. proc.
amm, 1988, 517 e ss.; F. SORRENTINO, Profili costituzionali della giurisdizione
amministrativa, in Dir. proc. amm., 1990, 68 e ss.; A. CARIOLA, Diritti fondamentali e riparto
di giurisdizione, in Dir. proc. amm., 1991, 200 e ss.; G. VERDE, Ma che cosa è questa giustizia
amministrativa, in Dir. proc. amm., 1993; A. PAJINO, Le norme costituzionali sulla giustizia
amministrativa, in Dir. proc. amm., 1994, 419 e ss.: F. LEDDA, Principi costituzionali di
giustizia amministrativa, in Dir. proc. amm., 1997, 177 e ss.; R. GAROFOLI, Unicità della
giurisdizione e indipendenza del giudice: principi costituzionali ed effettivo sviluppo del sistema
giurisdizionale, in Dir. proc. amm. 1998, 121 e ss.; A. PROTO PISANI, Verso il superamento
della giurisdizione amministrativa, in Foro it., V, 2000, S. CASSESE, Basi costituzionali, in S.
CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo generale, tomo
I, Milano, 2003, 173 e ss.; A. ORSI BATTAGLINI, Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una
giustizia non amministrativa, Milano, 2005; G. GRECO, Metamorfosi e declino della
giurisdizione esclusiva: dalla tutela dei diritti per materia a quella per connessione?, in Dir. proc. amm., 2006,; G.U. RESCIGNO, La tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi
secondo la Costituzione italiana, in Dir. pubbl. 2006; D. PICCIONE, Libertà costituzionali e
giudice amministrativo, Napoli, 2008; C. FERRARI – BREEUR, La giurisdizione
amministrativa in Francia. Evoluzioni e tendenze attuali, in Dir. proc. amm., 2009; F.
MARTINI, Potere e diritti fondamentali nelle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, in Dir.
proc. amm., 2009; V. CERULLI IRELLI, La giurisdizione amministrativa nella Costituzione,
ASTRID, 2009. Infine si veda M.A. SANDULLI, I principi costituzionali e comunitari in
materia di giurisdizione amministrativa, Relazione al Convegno di diritto amministrativo su
“Riflessioni sulla giurisdizione del giudice amministrativo”- Gaeta 22 maggio 2009, in
www.giustamm.it; ]
Questo nuovo sistema di tutela giurisdizionale ha trovato anzitutto
il suo fondamento normativo nell’art. 24 Cost. in cui viene
espressamente enunciato il principio generale che “tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi” (intendendosi situazioni soggettive per protette
interessi nei legittimi rapporti con tutte le quelle pubbliche amministrazioni).
Vi è poi l ’art. 100, primo comma, Cost. che individua nel Consiglio
di Stato l’organo “di consulenza giuridico - amministrativa e di
tutela della giustizia dell’amministrazione”, mentre l’art. 125 Cost.
prevede l’istituzione in ogni Regione di “organi di giustizia
amministrativa di primo grado” (ovvero gli “altri organi” che, ai
sensi del primo comma dell’art. 103 Cost., esercitano, insieme al
Consiglio di Stato, la giurisdizione amministrativa).
A loro volta gli artt. 103, 113 Cost. hanno delimitato l’ambito della
giurisdizione amministrativa in relazione alla “tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi” (primo comma dell’art. 103 Cost.); tutela che peraltro è
“sempre ammessa contro gli atti della pubblica amministrazione” e
“non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti” (primo e secondo
comma dell’art. 113 Cost.).
L’insieme delle norme costituzionali in materia di giurisdizione si è
infine ulteriormente arricchito , come si è già accennato , con le
disposizioni sul giusto processo inserite dalla legge costituzionale
n. 2/99 nel testo dell’art. 111 Cost. le quali, recependo i principi
accolti nell ’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritto e delle libertà fondamentali, hanno individuato un
modello di procedimento giurisdizionale di “ragionevole durata”
che si svolge “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale”.
Dinanzi ad una nell’individuare pluralità
le finalità di norme estremamente fondamentali della chiare
funzione giurisdizionale, il presente lavoro si propone quindi di verificare
come, all’interno del diritto processuale amministrativo, sia stata
data concreta attuazione alle disposizioni costituzionali volte a
garantire una tutela effettiva delle posizioni soggettive dei singoli
nei loro rapporti con le amministrazioni.
Al riguardo non può non ricordarsi che l’art. 24 Cost., come ha
evidenziato pure la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 204
del 6 luglio 2004, assicura agli interessi legittimi le medesime
garanzie previste per i diritti soggettivi in relazione alla possibilità
di farli valere davanti ad un giudice ed al grado di effettività della
tutela che ad essi deve essere accordata.
Verrà prestata, quindi, particolare attenzione, evidenziandone
anche le relative differenze concettuali, a i principi di indipendenza
ed imparzialità che nel giudizio amministrativo assumono notevole
rilievo stante la presenza di un organo giudiziario il quale, oltre ad
avere - tra i suoi componenti - soggetti designati dal Governo, è
organo ausiliario dell’amministrazione e, quindi, facilmente
esposto al sospetto di essere tendenzialmente orientato in favore di
quest’ultima.
L’interpretazione delle disposizioni sul processo amministrativo
avendo costantemente lo sguardo rivolto all’art. 111 Cost.
riguarderà ovviamente anche i principi del contraddittorio e della
parità delle armi, che in un giudizio caratterizzato dalla presenza
di una parte pubblica o comunque portatrice di interessi pubblici
assume contorni estremamente delicati, soprattutto per quanto
attiene al relativo bilanciamento di interessi che avviene nel
normale svolgimento dell’azione amministrativa.
L’analisi verterà poi sui profili riguardanti la “ ragionevole durata ” del processo con specifico riferimento a quelle scelte
legislative che, essendo indirizzate verso una notevole accelerazione dei tempi processuali, ben possono portare ad
un’inaccettabile compressione delle altre garanzie poste a presidio
del “ giusto processo”.
tal proposito sarà affrontato il tema delle c.d. “sentenze
semplificate” e dei relativi problemi di tutela del diritto di difesa e
del contraddittorio.
Le medesime considerazioni saranno sviluppate in ordine al rito
accelerato previsto dall ’art. 23 bis della legge TAR il quale, in
relazione ad alcune materie, oltre ad una generale dimidiazione dei
termini processuali, prevede pure particolari modalità per giungere
ad una rapida definizione nel merito della controversia.
Nel corso della trattazione verranno pure menzionate le perplessità
sollevate dalla più autorevole dottrina rispetto alla normativa
contenuta nell’ottavo comma dell’art. 20 del d.l. n. 185 del 2008
(convertito con legge n. 2 del 29 gennaio 2009) avente ad oggetto i
giudizi instaurati contro quelli che sono stati significativamente
definitivi come “ contratti ricorso - resistenti” (10) giacché la normativa
inserita nella predetta disposizione, attraverso un’estrema contrazione dei tempi del processo, sembra voler sottrarre alcune tipologie di atti della pubblica amministrazione ad ogni forma di
controllo giurisdizionale scoraggiando qualsivoglia azione caducatoria o risarcitoria. Si tratta, in ogni caso, di una situazione
[(10) L’espressione è di M.A. SANDULLI, Il processo amministrativo super accelerato e i nuovi
contratti ricorso-resistenti, relazione tenuta al Convegno dell’IGI del 26 febbraio 2009,
www.federalismi.it. ]
destinata a mutare profondamente con il recepimento della direttiva
2007/66 che, in materia processuale, dovrà inevitabilmente coordinarsi con il nuovo codice del processo amministrativo
mediante il quale si dovrebbe, tra l’altro, giungere ad una più
compiuta razionalizzazione dell’intero sistema di giustizia amministrativa.
I profili inerenti alla necessità di bilanciare l’effettività della
tutela giurisdizionale con la definizione del processo in tempi
“ragionevoli” assumerà una notevole importanza nell’indagine del
“giusto processo ” amministrativo anche alla luce dei numerosi
dubbi che sono emersi nel corso degli anni (senza peraltro mai
riuscire a trovare una definitiva soluzione sul piano legislativo)
quali, per citarne solo alcuni, l’incertezza sul termine per proporre
ricorso incidentale oppure per appellare le ordinanze cautelari di
sospensione in materie oggetto di rito speciale accelerato; i problemi sulla decorrenza dei termini per impugnare i provvedimenti di cui non si conosca la motivazione; o ancora i
dubbi sul l’ammissibilità di nuove eccezioni e nuove prove nel
giudizio di appello.
Sempre in relazione alla “ragionevole durata”, saranno poi trattati
gli aspetti inerenti alla concentrazione delle tutele , ponendosi in
risalto la dibattuta questione della pregiudiziale amministrativa la
quale, come noto, ha dato luogo ad insanabili contrasti tra la
Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato destinati ad
essere superati , come si illustrerà in appresso, soltanto attraverso
l’attuazione della delega contenuta nell ’art. 44 dell a legge n.
69 /09. Verrà richiamato pure l’istituto della translatio iudicii
menzionandosi le innovazioni recentemente introdotte dall’art. 59
della predetta legge n. 69 che ha finalmente accolto, sul piano
legislativo, le indicazioni emerse nelle decisioni emesse dalla Corte
costituzionale e dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione agli inizi del 2007 . Infine si affronterà il problema della giurisdizione sulle
controversie riguardanti la validità e l’efficacia di un contratto
stipulato successivamente ad un’aggiudicazione dichiarata
illegittima , per vedere come la tutela sia stata “concentrata” in
capo al giudice amministrativo grazie allo schema di decreto
legislativo d a emanarsi in base alla delega contenuta nell’art. 44
della legge 7 luglio 2009 n. 80, la quale ha previsto che “il giudice
ha giurisdizione in ordine alla privazione di effetti del contratto e
alle sanzioni alternative”, recependo così una delle novità di
maggior rilievo della direttiva n. 2007/06 che affida ad un unico
“organo di ricorso indipendente” il compito di
Conoscere dell’illegittimità delle procedure di aggiudicazione e di accertare
la carenza di effetti del contratto. ...more |
| URI: | http://hdl.handle.net/2307/583 |
| Appears in Collections: | Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale T - Tesi di dottorato
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