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http://hdl.handle.net/2307/592
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| Title: | La disciplina giuridica dell'immigrazione e i suoi rapporti con i principi costituzionali |
| Authors: | Casatelli, Maria Flavia |
| Tutor: | Bonfiglio, Salvatore |
| Issue Date: | 29-Apr-2010 |
| Publisher: | Università degli studi Roma Tre |
| Abstract: | La ricerca si è incentrata sulle non poche problematiche di natura
costituzionale della condizione giuridica dello straniero.
Il lavoro lo si è articolato in tre capitoli.
Si è avviato il primo capitolo con la considerazione di come l’ordinamento
giuridico italiano si caratterizzi per non avere una definizione di straniero. Sono state
dottrina e giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che hanno tentato, con esiti
peraltro soddisfacenti, di colmare tale lacuna, definendo lo straniero come colui che
non ha la cittadinanza italiana. Anche la nostra Costituzione, nell’unica norma in cui
si può trovare il termine straniero, l’articolo 10, secondo comma, lo utilizza in
maniera generica, e non sembra fornire una chiave interpretativa univoca per stabilire
quale sia il suo significato alla luce delle varie e diverse figure soggettive che a quel
termine stesso si possono riferire (straniero comunitario e extracomunitario regolare, irregolare, clandestino - apolide, rifugiato, richiedente asilo). Da un punto
di vista giuspubblicistico, dunque, è stato facile notare come l’elemento comune a
tutte le figure giuridiche riconducibili al termine straniero, sia rappresentato
dall’assenza, in capo a ciascuna di esse, della cittadinanza italiana. Se dalla Carta
costituzionale ci si sposta al codice civile, e precisamente all’articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale, si è potuto appurare come, anche in un ottica
privatistica, non sembra emergere una definizione di straniero. Tuttavia, la
giurisprudenza ha interpretato tale concetto in maniera assai diversa, facendo
riferimento non ad un aspetto negativo bensì positivo. Il Consiglio di Stato
intervenuto a tal proposito, ha infatti evidenziato come il legislatore, per cercare una
definizione di straniero, abbia seguito il criterio positivo, identificandolo come colui
che possiede la cittadinanza di uno Stato estero.
Alla luce del fatto che quando si parla di straniero o immigrato, ci si riferisce a
colui che non è cittadino, si è analizzato il binomio straniero - non cittadino il quale
riveste, oggi, un ruolo particolare rispetto al passato, in virtù di una diversa
concezione del concetto di cittadinanza, spogliata del suo storico legame con la
nazionalità, svincolata ed autonoma rispetto alla statualità. Una riflessione sul
concetto giuridico della cittadinanza sembra ancora più necessaria in virtù di un
ripensamento della sua dimensione statalistica, anche alla luce della novità
costituzionale della cittadinanza europea. Si è potuto dunque constatare come vi sia
una propensione a ritenere che l’universalismo dei diritti e il particolarismo
dell’appartenenza non si conciliano più con la classica concezione della cittadinanza.
Se la vecchia categoria giuridica della cittadinanza e della sovranità è di fatto
in crisi, ciò dovrebbe avere delle ripercussioni, positive, in merito al riconoscimento
dei diritti in capo al non cittadino, non come accesso ai diritti, ma, per riprendere le
parole arendtiane, come riconoscimento del diritto ad avere diritti. Il problema dello
straniero (sia esso rifugiato, apolide, sans papiers, clandestino), infatti, è anche e
soprattutto un problema di riconoscimento dei diritti all’individuo quando questi non
è cittadino. L’attenzione si è quindi rivolta ai diritti fondamentali della persona
umana, nella misura in cui sono estensibili anche agli stranieri, in una dimensione
non solo nazionale, ma anche europea ed internazionale. Si è avuto modo di appurare
come dottrina e giurisprudenza si siano mosse negli anni verso il riconoscimento dei
diritti fondamentali della persona con una portata ed una validità universale, il cui
fondamento risiede nel più alto valore etico-giuridico: la dignità. In nome di quella
dignità si dovrebbe esigere il riconoscimento dell’uomo come cittadino del mondo, a
prescindere da ogni differenza culturale-religiosa, da ogni frontiera geopolitica, da
ogni eventuale posizione regolare o meno in un Paese straniero. Dignità umana che,
in quanto fondamento dei diritti fondamentali, potrebbe addirittura sostituirsi,
secondo Peter Haberle, alla sovranità popolare: il popolo sovrano non avrebbe,
sostanzialmente, il potere di scalfire il valore supremo della dignità.
A seguire si è articolata la ricerca su una breve ma interessante ricostruzione
dei diritti dello straniero nello Statuto Albertino e nel Codice civile del 1965. In
particolare si è evidenziato come le norme contenute nel vecchio codice civile
riconoscessero allo straniero residente gli stessi diritti del suddito. Questi era soggetto
a forme di sorveglianza come gli italiani, ai sensi della legge sull’ordine pubblico del
1889. L’articolo 3 del codice del 1865, per cui “ Lo straniero è ammesso a godere dei
diritti civili attribuiti ai cittadini”, ebbe la caratteristica di essere autonomo, diverso e
profondamente innovativo, con aspetti liberali e progressisti, rispetto al corrispettivo
articolo 11 del Code Civil francese, ispirato alla condizione di reciprocità di
trattamento, probabilmente in osservanza dell’ottica del ridimensionamento dei valori
universalistici promossi e sostenuti dalla Rivoluzione francese. I redattori del codice
italiano, respingendo il contenuto della codificazione napoleonica e accogliend o
invece le idee del giurista ottocentesco Pasquale Stanislao Mancini, avevano evitato
di includere la condizione di reciprocità, con la speranza che quella norma potesse
essere da esempio per gli altri Stati. Una speranza delusa visto che la reciprocità
viene introdotta nel codice civile del 1942: dispute dottrinarie sull’articolo 16 non
hanno ancora sciolto il nodo se la Costituzione, con il suo articolo 10, II comma,
abbia o meno abrogato la condizione di reciprocità.
Attenzione assoluta è stata posta verso gli articoli 2, 3 10, secondo comma,
della Costituzione, che rappresentano il fulcro per un’analisi della disciplina della
condizione giuridica dello straniero nell’attuale ordinamento, dunque lo spirito
attraverso cui leggere la realtà in tema di migrazioni e diritti, oltre a costituire la
chiave di lettura interpretativa per sostenere, eventualmente, approcci di
modernizzazione o di riforma inerenti i fenomeni migratori e le tutele dei soggetti ad
essi sottesi. Ciò vale sia che si aderisca a quella parte della dottrina che muove dai
diritti fondamentali dell’individuo che, ai sensi dell’articolo 2, vengono riconosciuti
inevitabilmente anche allo straniero in quanto persona umana, sia che si aderisca ad
altra parte della letteratura che si muove invece partendo dalla riserva di legge
dell’articolo 10 secondo comma, che garantisce ugualmente il non cittadino
attraverso le non poche tutele fissate dalle norme internazionali generali o patrizie
che siano.
Non si poteva non prestare attenzione agli effetti della riforma dell'articolo 117
della Costituzione sulla condizione giuridica dello straniero. La riforma del titolo V
della Costituzione, infatti, ha in qualche modo rivoluzionato l'articolo 117, attraverso
l'introduzione, al suo primo comma, del riferimento agli obblighi internazionali cui
deve sottostare la potestà legislativa statale oltre che regionale. Ne discende che il
diritto internazionale, sia esso pattizio che consuetudinario, assume oggi un ruolo
preminente, anche nella disciplina giuridica dell'immigrazione, rispetto al periodo
anteriore alla riforma del 2001, quando l'unico “ aggancio costituzionale” alle norme
internazionali era rappresentato dal secondo comma dell'articolo 10 Cost. Ma anche il
suo secondo comma appare di fondamentale importanza, per il rapporto che
intercorre tra le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali a fronte
della disciplina del fenomeno migratorio, in quel quadro attuale in cui si tende ad
operare una suddivisione tra politiche dell’immigrazione e politiche per
l’immigrazione di competenza, rispettivamente, statale e regionale.
L’analisi si è poi spostata sui diritti fondamentali dello straniero alla luce della
giurisprudenza costituzionale e degli orientamenti dottrinari, avendo particolare
riguardo anche ai diritti sociali fondamentali, sebbene limitatamente a quelli rispetto
al cui riconoscimento lo straniero ha avuto maggiori difficoltà. Si è prestata
attenzione quindi al diritto alle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, al
diritto alla salute come corollario del diritto alla vita, al lavoro nella sua doppia veste
di diritto al lavoro e di diritti del lavoratore, al diritto all’abitazione, sia
nell’accezione di requisito indispensabile per l’ingresso ed il soggiorno sul territorio
nazionale, sia in quella relativa all’edilizia residenziale pubblica.
Si è poi portato avanti il discorso quanto mai delicato sui diritti politici degli
stranieri, il quale si inquadra nella più ampia riflessione in tema di cittadinanza. I
diritti di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 contenuti nella Costituzione, sono infatti
l’espressione del rapporto tra cittadinanza ed identità nazionale e del legame esistente
tra individuo-cittadino e comunità statale. Del resto non stupisce che lo spirito dei
nostri padri costituenti fosse profondamente legato alle categorie giuridiche di
cittadinanza, sovranità e popolo, in un contesto storico che era lontanissimo da
fenomeni quali, ad esempio, l’immigrazione, la libertà di circolazione delle persone,
la cittadinanza europea. La crisi che oggi coinvolge lo Stato-Nazione, a fronte non
solo dei processi di comunitarizzazione che hanno creato organismi sovranazionali,
ma anche dei fenomeni come la globalizzazione, le migrazioni di massa e le relative
forme di multiculturalismo e di meltingpot, porta inevitabilmente ad un ripensamento
delle forme classiche di cittadinanza, verso tendenze più aperte che coinvolgono
anche le forme di partecipazione alla vita pubblica, non solo locale, e non solo dei
cittadini. Anche la dottrina si è divisa in tal senso, una parte di essa orientata verso
una concezione dei diritti politici come diritti spettanti esclusivamente ai cittadini,
escludendo de facto il non cittadino dal loro esercizio, mentre un’altra parte, molto
più sensibile a possibili estensioni dei diritti politici ai non cittadini, soffermatasi
sull’analisi e sulla lettura del testo costituzionale, non sembrerebbe escludere toutcourt gli stranieri dall’esercizio di quei diritti. Non sono mancate considerazioni in
merito a qualche timido segnale di apertura nell’estensione dei diritti politici agli
stranieri sia a livello di legislazione nazionale che regionale.
Non poteva poi mancare un confronto tra il cittadino comunitario ed
extracomunitario in ordine alla libertà di circolazione e soggiorno, in virtù del fatto
che essa è una di quelle libertà che più di ogni altra assume degli aspetti di modernità,
legati proprio ai processi comunitari, non solo come caratteristica ultima del libero
mercato avviato con i primi trattati istitutivi dell’Europa, ma come strumento di
affermazione delle politiche europee che con il Trattato di Maastricht hanno dato vita
all’Unione europea.
Nel secondo capitolo si è invece proceduto verso un’analisi attenta e dettagliata
della legislazione italiana in materia di immigrazione, facendo emergere gli elementi
di criticità di quella legislazione rispetto ai principi costituzionali, prendendo spunto
dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale. Si è partiti dalla politica
migratoria italiana tra Tulps e circolari, per poi trattare la prima legge organica sugli
stranieri in Italia: la 943/1986, la prima legge di previsione dei flussi migratori, la
legge “Martelli”, e la prima legge di previsione del sistema delle quote, la legge
“Turco-Npolitano” con le sue successive modifiche ad opera della legge “Bossi-Fini”
e del pacchetto sicurezza (nonché del tanto discusso reato di clandestinità).
Nell’ambito della disciplina legislativa dell’immigrazione, particolare riguardo
si è avuto per le due forme d i allontanamento, il respingimento alla frontiera e
l’espulsione e per i centri di permanenza temporanea, in quanto maggiori sono state
qui le violazioni del diritto alla libertà personale e del diritto di difesa. Ci si è infine
chiesti se ancora esiste un diritto all’unità familiare a fronte delle restrizioni che
anche la più recente normativa in materia ha operato nei riguardi del
ricongiungimento familiare
Infine non poteva non farsi una panoramica sui rapporti tra Europa e
immigrazione, in particolare attraverso l’indicazione di alcune tra le tappe
fondamentali che hanno contraddistinto la politica dell’Unione nella materia che qui
interessa. Primo tra tutti, il passaggio dal metodo intergovernativo previsto dal
Trattato di Maastricht a quello comunita rio, ad opera del Trattato di Amsterdam in
vigore dal 1 maggio 1999, relativo alla tematica dell’immigrazione. La
comunitarizzazione delle materie quali immigrazione, asilo, visti ed altre procedure
connesse la libera circolazione delle persone, ed il loro inserimento nel settore dello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ha sicuramente contribuito alla realizzazione di
quella politica europea in tema di immigrazione, sebbene caratterizzata, ancora oggi,
da limiti ed incertezze. Così come l’incorporazione dell’aquis di Schengen nel
processo di comunitarizzazione dell’Unione ha segnato un passo in avanti proprio di
quel diritto europeo dell’immigrazione. Dunque l’Europa come soggetto competente
non solo di quelle politiche in tema di immigrazione rivolte ai cittadini comunitari, la
cui massima espressione è rappresentata dagli istituiti della libertà di circolazione e
soggiorno e della cittadinanza europea, anche quelle relative ai cittadini dei paesi
terzi che, a qualunque titolo, si trovano sul territorio europeo. Questo in un’ottica che
considera meritevole di tutela e di protezione lo straniero non in quanto tale, ma in
quanto individuo e persona umana, a prescindere da quale sia il suo rapporto con lo
Stato membro.
L’analisi del secondo capitolo ha fatto intendere come il testo attuale di
riferimento della disciplina giuridica dell’immigrazione, il testo unico così come
novellato dalla Bossi-Fini, è un testo che è stato elaborato in un contesto storico
particolarmente grave e teso quale era quello successivo all’11 settembre 2001, per
cui ben si potrebbe comprendere la sua articolazione in termini più di tutela del
territorio nazionale che non in quelli di accoglienza e ospitalità relativamente al
fenomeno migratorio. Tuttavia sembra esserci un’incongruenza che mal si concilia
con l’inarrestabile affluenza da più parti di persone in cerca di una nuova territorialità
che coinvolge tutte le Nazioni europee e che rappresenta un fenomeno sociale non
trascurabile né risolvibile con leggi che ne arginino la portata. È inoltre assolutamente
incongruente rispetto a quel fenomeno che da tempo si studia e che ha preso il nome
di “globalizzazione”, e con cui si sta ad indicare una crescita progressiva delle
relazioni e degli scambi a livello mondiale in diversi ambiti, il cui effetto primo è una
decisa convergenza economica e culturale tra i Paesi del mondo.
Ultimo capitolo è stato quello relativo al diritto di asilo, il cui studio non
poteva mancare ai fini dell’attualità del presente progetto. Infatti, i recenti episodi di
respingimenti di immigrati, in particolare verso lo stato libico, che hanno
letteralmente invaso le “cronache” e le “politiche” italiane nella scorsa estate, hanno
evidenziato che il diritto di asilo ed il relativo divieto di non refoulement non sempre
sembra essere rispettato. A peggiorare la situazione del migrante asilante, si badi
bene, e non del migrante economico, si aggiunga il fatto che l’Italia continua ad
essere l’unico Stato dell’Unione Europea che è privo di una normativa specifica ed
organica sul diritto di asilo. Una realtà che pesa soprattutto da quando il nostro Paese
è divenuto, dagli anni ’80 in poi, una “terra di asilo” e non più solamente un luogo di
transito per rifugiati. L’esigenza di sicurezza interna dei singoli Stati e de ll’Unione
Europea rispetto ai continui flussi migratori, dopo gli avvenimenti terroristici degli
ultimi tempi, di cui la stessa Europa è stata teatro, dovrebbe tener conto della
differenziazione della differenza di cui sopra, quella cioè tra immigrato econ omico e
immigrato richiedente asilo, tanto da non collocare il richiedente asilo nel fenomeno
migratorio globale, perché ciò comporta come rischio la mancata protezione di questa
persona. Il restringimento che molti Paesi europei stanno attuando alle front iere, se
per un verso potrebbe essere condivisibile per porre un freno all’immigrazione
clandestina, non può esserlo dall’altro verso quando si pregiudica chi alla frontiera
giunge per salvare la propria vita. Viene alla mente una domanda spontanea: se il
numero dei richiedenti asilo diminuisce statisticamente, però a monte non
diminuiscono le persecuzioni nel mondo, che fine fa il perseguitato? Questa è la
conseguenza di quando si nega la possibilità di accesso al territorio: il diritto di
chiedere asilo è privo di significato. Alla luce di queste considerazioni emerge la
necessità concreta di una politica non solo nazionale ma anche europea che sappia
bilanciare le diverse esigenze, nel pieno e totale rispetto del valore e della dignità di
quelle persone, rifugiati e richiedenti asilo, vittime di violazioni di diritti umani.
Infine si sono espresse delle considerazioni conclusive in merito alla tematica
trattata. ...more |
| URI: | http://hdl.handle.net/2307/592 |
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