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http://hdl.handle.net/2307/594
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| Title: | Gruppi parlamentari e rappresentanza politica nell'ordinamento italiano |
| Authors: | Pergolani, Michele |
| Tutor: | Bonfiglio, Salvatore |
| Issue Date: | 29-Apr-2010 |
| Publisher: | Università degli studi Roma Tre |
| Abstract: | Il progetto di ricerca “Gruppi parlamentari e rappresentanza politica
nell’ordinamento italiano” affronta alcuni temi ampiamente dibattuti in ambito
giuridico: le funzioni dei gruppi parlamentari in rapporto all’evoluzione del
parlamentarismo, la particolare configurazione che i gruppi hanno assunto in
relazione alla forma di governo, i rapporti che intercorrono tra gruppi, partiti e
singoli parlamentari.
È risultato indispensabile definire, seppure sinteticamente, il ruolo
progressivamente assunto dai partiti politici rispetto agli originari gruppi
parlamentari all’interno delle Assemblee elettive, evidenziando pertanto la
posizione ambivalente dei gruppi: questi ultimi sono essenziali per
l'organizzazione dei lavori parlamentari e, contemporaneamente, sono uno
strumento ineliminabile rispetto agli obiettivi politici dei partiti.
In questa prospettiva, il progetto di ricerca analizza il nesso esistente – anche
se poco strutturato in Costituzione – tra partito politico presente nella società civile
e gruppo parlamentare operante in Parlamento. Il profilo giuridico dell’indagine
dimostra altresì che il diritto parlamentare si è collocato spesso all’avanguardia
rispetto al diritto costituzionale (ad esempio con i nuovi regolamenti del 1971), in
anticipo cioè rispetto alle evoluzioni in seguito registrate dalla forma di governo
e/o dal sistema politico–istituzionale. In altre fasi, invece, i regolamenti
parlamentari hanno finito per ostacolare alcune innovazioni presenti – anche
soltanto in nuce – nelle dinamiche del sistema politico.
Lo studio evidenzia, a partire dai primi anni del secolo scorso, le funzioni ed
il ruolo assunti dai gruppi parlamentari all’interno delle Assemblee parlamentari in
Italia, il loro concreto atteggiamento nei confronti del governo, e quindi la crescente
importanza dei regolamenti parlamentari per il buon funzionamento del nostro
sistema parlamentare. In questo senso, la questione della riforma dei regolamenti
parlamentari – nelle parti in cui disciplinano prerogative, modalità di costituzione e
funzionamento dei gruppi – è indicata, assieme alle riforme costituzionali ed alla
riforma della legge elettorale, come lo strumento necessario per concorrere ad una
semplificazione del quadro politico e ad un miglioramento dell’efficienza del
parlamento e quindi anche del governo. Sul piano del metodo, è utile ricordare che
le norme del diritto parlamentare non determinano (e non potrebbero determinare)
di per sé gli assetti del sistema politico, ma forniscono agli attori politici una serie
di incentivi o disincentivi, incidendo così solo indirettamente sulle dinamiche del
sistema politico.
Le regole vigenti che disciplinano i gruppi parlamentari sono state elaborate,
nel loro impianto di fondo, nel 1971, in piena epoca proporzionalistica e hanno,
dall’inizio degli anni ’80 alla fine degli anni ’90, subìto una serie di rilevanti
modifiche, avvenute però in assenza di un coerente disegno di fondo: per questo
esse presentano non poche contraddizioni, sia interne sia esterne, nel rapporto cioè
con le norme costituzionali sopravvenute. Retrospettivamente si può affermare che,
dal 1993 in poi, i regolamenti parlamentari – non isolatamente, ma insieme alla
disciplina elettorale “di contorno” –, lungi dall’incoraggiare una trasformazione in
senso bipolare del confronto politico, hanno incentivato la frammentazione del
sistema partitico e, con poche eccezioni, garantito la continuità della logica
proporzionalistica pre-esistente.Il primo capitolo affronta il tema dei gruppi parlamentari in una prospettiva
primariamente storica: in questo senso, la storia costituzionale dei prima cinquanta
anni del secolo scorso rappresenta il presupposto per lo studio del ruolo dei gruppi
parlamentari nel nostro ordinamento giuridico.
Il punto di partenza dell’indagine è certamente l’introduzione del sistema
elettorale proporzionale. Le prime elezioni politiche del dopoguerra (novembre
1919) – le prime tenute col metodo della rappresentanza proporzionale con
scrutinio di lista – determinarono una consistente affermazione elettorale dei partiti
di massa. Sul versante parlamentare le conseguenze furono importanti perché i
gruppi parlamentati non erano più raggruppamenti di deputati con idee analoghe,
ma rappresentavano esponenti di partito. Una delle conseguenze fu quella di
modificare – in due tempi, nel 1920 e nel 1922 – il regolamento della Camera dei
deputati, il quale non poteva non considerare la nuova realtà partitica. È evidente
che la creazione dei gruppi costituisce un punto di svolta nella realtà parlamentare:
con le riforme degli anni ’20 del secolo scorso, i gruppi non sono più elementi
accessori delle camere, ma diventano strumenti essenziali per l’attività
parlamentare.
La vicenda storica del periodo transitorio ebbe notevole influenza sulla
configurazione costituzionale del ruolo dei partiti. La maggiore preoccupazione dei
Costituenti fu quella di affermare il principio del pluralismo partitico: la
funzionalità democratica e la stessa democraticità di un sistema politico potevano
essere garantite solamente dal pluralismo di partiti e dalla loro competizione.
Pertanto, lo studio dei lavori preparatori della Carta fondamentale della
Repubblica italiana dimostra che il dibattito sui gruppi parlamentari sia stato
estremamente limitato in quanto la loro esistenza era considerata come inevitabile e
necessaria per una razionale organizzazione dei lavori parlamentari.
Il secondo capitolo delinea alcune problematiche legate alla rappresentanza.
In particolare, nel nostro sistema costituzionale, il principio della sovranità
popolare (art. 1 Cost.) si concretizza con il voto democratico (art. 48 Cost.),
attraverso la forma organizzata dei partiti (art. 49 Cost.) e si trasforma in
rappresentanza parlamentare. In questa prospettiva, il principio del mandato
imperativo risulta dirimente per una corretta interpretazione dei rapporti che
intercorrono tra gruppi e partiti politici. Lo studio dei lavori preparatori della Carta
fondamentale rivela una carenza di fondo circa la individuazione del legame
esistente tra agli articoli 1, 48, 49 e 67 della Costituzione in senso orizzontale.
Particolarmente significative sono le riflessioni (v. C. Mortati) sul nesso
strutturale tra la rappresentanza politica, sistema elettorale e struttura sociale.
I numerosi tentativi della dottrina di pervenire ad una definizione condivisa
in merito alla natura giuridica dimostrano la irriducibile complessità del gruppo
parlamentare. Peraltro, la recente evoluzione del sistema politico italiano, segnata
dal declino dei tradizionali partiti di massa e quindi della forma–partito affermatasi
dal secondo dopoguerra del secolo scorso, ha portato la dottrina a riconsiderare la
definizione della natura giuridica del gruppo attraverso schemi interpretativi
differenti. La stessa disciplina di partito assume attualmente caratteri notevolmente
meno rigidi in considerazione del mutato rapporto tra partito e gruppo: le
conseguenze più importanti sono certamente l'instabilità e la fluidità dei partiti
politici in Parlamento, anche con riferimento al fenomeno della c.d. mobilità
parlamentare.
Il terzo capitolo analizza il ruolo e le funzioni svolti dai gruppi nel corso dei
primi anni di storia repubblicana, fino al 1971, l’anno dei primi regolamenti
parlamentari autenticamente nuovi.
Gli aspetti problematici sono di assoluto rilievo poiché i regolamenti delle
camere del 1949 recepirono la figura dei gruppi parlamentari così come
sostanzialmente delineata dalla riforma degli anni 1920-22. La dottrina
costituzionale dell’epoca ha dovuto tener conto di una Costituzione completamente
e radicalmente nuova, ma alla luce di regolamenti parlamentari antichi. Così, la
Costituzione repubblicana, che delineava un governo democraticamente “forte” e
con una sua autonomia costituzionale, ha dovuto confrontarsi con regolamenti
parlamentari in grado di creare le condizioni per un governo debole “in”
parlamento.
La riforma parlamentare del 1971 ha prodotto i primi regolamenti
autenticamente originali della storia repubblicana, prendendo atto del processo
irreversibile che aveva per protagonisti i gruppi – e quindi i partiti in Parlamento –
anziché i singoli deputati: i gruppi e i loro capigruppo vengono dotati di nuovi e
rilevanti poteri, mentre alla Conferenza dei capigruppo è affidato il decisivo
compito della programmazione dei lavori parlamentari. Nel 1981 il regolamento
della Camera è stato emendato, anche per far fronte all’ostruzionismo dei piccoli
gruppi, consentendo un’alternativa all’unanimità per la programmazione dei
lavori. Nel 1988 sono state approvate alcune importanti modifiche ai regolamenti,
al fine di rafforzare la stabilità governativa, assoggettando i partiti di maggioranza
alle decisioni governative, attraverso, in particolare, l’utilizzazione dello scrutinio
palese.
L’analisi dei criteri per la costituzione dei gruppi parlamentari – quello
numerico e quello politico – dimostra che la prassi parlamentare, e il conseguente
riconoscimento dei gruppi “in deroga” alle regole parlamentari, ha rappresentato
un elemento decisivo per l’evoluzione del ruolo dei gruppi all’interno delle
dinamiche del sistema politico nel suo complesso (v. il multipartitismo e la
frammentazione delle forze politiche).
Il quarto capitolo affronta il tema dell’adeguamento dei regolamenti
parlamentari al mutato contesto elettorale. Infatti, i due referendum del 1991 e del
1993 rivoluzionano il sistema politico italiano, affrontando la problematica dei
partiti dal punto di vista elettorale. Nel 1991 viene eliminato il meccanismo del
voto di preferenza, mentre nel 1993 vengono introdotti nuovi sistemi di elezione
“tendenzialmente” maggioritari e non più rigidamente proporzionali.
I regolamenti parlamentari rimangono in una posizione di retroguardia: per
questo, le prospettive di ricerca si ampliano in ragione della significativa novità
rappresentata dalla “coalizione” pre-elettorale. È necessario evidenziare che le
coalizioni non trovano un luogo di accoglienza nelle strutture parlamentari, poiché
queste ultime rimangono organizzate per gruppi, in base alle antiche regole.
Il progetto di ricerca intende indagare ed approfondire tale incongruenza: il
mancato adeguamento dei regolamenti ad un nuovo assetto partitico
“tendenzialmente” bipolare e maggioritario, non rappresenta solamente un
anacronismo, ma anche un incentivo alla frammentazione politica ed alla mobilità
parlamentare. I successivi interventi di modifica sui regolamenti solo in parte
hanno perseguito l’obiettivo di adeguarli alle leggi elettorali prevalentemente
maggioritarie. Infatti, nel 1997, la Camera ha modificato la propria organizzazione
per gruppi, ma in un senso diametralmente opposto alla logica elettorale: è previsto
che in seno al “gruppo misto” si costituiscano «componenti politiche», sottogruppi
da tre a dieci deputati, corrispondenti ad aggregazioni politiche minori (art. 14,
comma 5).
Il quinto capitolo delinea le tendenze evolutive dei gruppi parlamentari in
un contesto caratterizzato da innovazioni potenzialmente in contrasto tra loro: le
modifiche della legislazione elettorale in senso maggioritario, il mancato
adeguamento dei regolamenti parlamentari, la auspicata semplificazione del
sistema politico, la mobilità e la frammentazione parlamentare, nonché la
necessaria funzionalità del sistema parlamentare nel suo complesso.
Le recenti proposte di modifica dei regolamenti, volte ad impedire o limitare
la frammentazione parlamentare, rappresentano il tentativo di introdurre regole
più restrittive per la formazione dei gruppi parlamentari. Le modifiche hanno
affrontato la possibile innovazione costituita dai “gruppi di coalizione”, e quindi
l’eventuale “parlamentarizzazione” delle coalizioni partitiche pre−elettorali.
Ad esempio, i gruppi non solo dovrebbero presentare un numero minimo di
componenti, ma dovrebbero rappresentare un partito o movimento politico, anche
risultante dall’aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni proprie
liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l’elezione di deputati.
L’intento è quello di evitare che, dopo le elezioni, da una lista si originino
più gruppi parlamentari, come spesso è accaduto. In tal senso la norma si completa
con la previsione di un unico gruppo parlamentare anche per le liste di candidati
presentate con il medesimo contrassegno da più partiti. Tale norma, volta ad
evitare la frammentazione, prevedendo una rigida corrispondenza tra liste e
gruppi, impedisce tuttavia anche processi aggregativi di più liste in un unico
gruppo, come, seppur assai più raramente, si è comunque verificato.
La possibilità di costituzione di gruppi “autorizzati” in deroga al numero
minimo è sottoposta a forti limitazioni e solamente qualora ricorrano determinate
condizioni (ad esempio purché siano trascorsi almeno ventiquattro mesi dall’inizio
della legislatura).
La c.d. legislazione elettorale di contorno appare ancora più contraddittoria:
essa continua a produrre e riprodurre un assetto partitico proporzionalistico. La
normativa sul finanziamento pubblico dei partiti politici ha mostrato la sua
inadeguatezza nel riconoscere la centralità delle coalizioni e della dinamica
bipolare delle competizioni elettorali, incentivando, al contrario, la frammentazione
dei gruppi parlamentari. ...more |
| URI: | http://hdl.handle.net/2307/594 |
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