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http://hdl.handle.net/2307/640
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| Title: | La frode alla legge nel diritto interno e l'uniformazione europea della disciplina dei contratti |
| Authors: | Pompeo, Valeria |
| Tutor: | Gentili, Aurelio |
| Issue Date: | 26-Mar-2010 |
| Publisher: | Università degli studi Roma Tre |
| Abstract: | La presente ricerca si è proposta di individuare una serie di questioni che il
tema, per così dire «classico», della «frode alla legge» pone anche nella
prospettiva del diritto privato europeo.
Dopo aver tentato di raccogliere spazi e frammenti di arresti p er
estrapolarne un quadro organico, ci si è così trovati a dover trattare una serie
di tematiche che alludono a una omogeneità di argomenti (quelli concernenti
l’autonomia privata) che seguono, in concreto, itinerari tutt’altro che
omogenei. Il che ha reso difficile il tentativo di delineare una sintesi il più
possibile completa dei temi trattati.
Piace iniziare questo studio da due passi emblematici, che testimoniano
come il tema della «frode alla legge» ha appassionato giuristi e studiosi di ogni
tempo, mantenendo col trascorrere dei secoli una persistente attualità.
Il primo passo è di Jhering e fa riferimento alla frode nell’esperienza
romana:
«La stessa arte che proteggeva il diritto, che l’aiutava nel suo progresso e nel
suo perfezionamento, serviva nella vita anche ad eludere le sue disposizioni, a
scansarle o a paralizzarle. Ai sotterfugi che scienza s’ingegnava di trovare per
raggiungere fini leciti, corrispondevano i sotterfugi di cui si serviva la vita per
raggiungere fini illeciti. L’astuzia romana era ingegnosa nello scoprire tali
sotterfugi; non appena uno era reso impossibile, subito ne era scoperto un
altro; non appena la legge lo scovava da un nascondiglio, subito s’impadroniva
di un altro […]. Nessun rapporto fu escluso da questa fraudolenta
utilizzazione, nulla era sacro, né il matrimonio, né la parentela, né l’onore; non
vi fu un istituto giuridico che non fosse trascinato nella polvere al fine di
raggiungere qualche scopo inconfessabile e spesso, senza saperlo, perfino la
giustizia fu costretta a cooperare al conseguimento di scopi illegali mediante
processi concertati in precedenza» (R. von JHERING , Geist des römischen Rechts,
III, Lipsia, 1924, § 57, p. 362).
Il secondo passo è invece contenuto in una sentenza della Corte di giustizia
del 21 febbraio 2002:
«Uno Stato membro ha il diritto di adottare misure volte ad impedire che,
grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di
sottrarsi all’impero delle leggi nazionali, e che gli interessati possano avvalersi
abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario» (punto 62, causa C255/02).
Un’analisi, seppur veloce dei due passi, è sufficiente a disvelare la
complessità di un tema che nel corso dei secoli si è arricchito di un ulteriore
ed impensabile risvolto: la possibilità di una frode alla legge «comunitaria» o
«europea».
L’esperienza diacronica del concetto di frode ha reso necessaria una
ricostruzione storico-comparatistica, non come indagine fine a sé stessa ma
come analisi rivolta a svelare le ambiguità strutturali e funzionali di tale
concetto.
Dottrina, prassi e giurisprudenza si misurano, infatti, con una normativa
codicistica che offre una trama talmente scarna, quando non addirittura
incerta, da rendere essenziali e i riferimenti storici, da cui ancòra originano
fondamentali questioni interpretative, e i riferimenti comparatistici, entro cui
va inquadrata la tendenza all’uniformazione di un diritto privato europeo.
Del resto, è risaputo che la comparazione di altri ordinamenti col proprio
consente di riguardare gli istituti esaminati anche da prospettive inusuali;
com’è risaputo che la ricostruzione storica talvolta chiarisce l’inadeguatezza
odierna di concetti e regole.
Ai giureconsulti romani si deve la terminologia ed una prima
concettualizzazione del fenomeno, tuttavia, l’analisi delle principali fonti in
materia di frode denota in modo piuttosto evidente come l’approccio
all’istituto de quo, seppur pregevole, fosse basato sull’esame di concetti
alquanto generici: l’elusione si risolveva sostanzialmente nel contrasto tra verba
e voluntas o sententia legis. Il fenomeno della frode alla legge nascondeva un
problema facilmente risolvibile mediante un corretto utilizzo dello strumento
interpretativo: la lotta alle elusioni non necessitava della creazione di una
figura giuridica autonoma, era sufficiente a tal fine il ricorso alla pratica
dell’interpretazione «secondo lo spirito».
La fase di mera descrizione della tradizione romana venne superata
solamente a partire dalla metà del XIX secolo, periodo in cui gli interpreti,
soprattutto in Germania, iniziarono a fornire importanti tributi al problema
delle elusioni mediante uno studio critico del fenomeno ed una rielaborazione
autonoma delle fonti.
Tuttavia, la tradizione romana dell’interpretazione, fondata sulla negazione
di un autonomo problema di frode alla legge, costituì la base ideologica delle
scelte dei compilatori del codice civile italiano del 1865, giustificando il
mancato inserimento di un’apposita disposizione sul tema.
L’esigenza di scongiurare che la rigorosa predeterminazione per fattispecie
delle norme imperative si tramutasse in un’occasione per i privati di aggirare le
medesime statuizioni sta alla radice della disposizione che il legislatore del
1942, diversamente da quello del 1865, ha voluto esplicitamente dettare,
disposizione che consente al giudice di sanzionare un contratto, sebbene
questo non contrasti direttamente con la legge sulla base di una
interpretazione non strettamente letterale della stessa.
L’excursus storico del fenomeno elusivo, qui brevemen te tracciato, è
sufficiente per constatare come l’approccio a siffatto fenomeno, sia pure nelle
diverse epoche, sia stato sempre penalizzato dall’errata premessa
dell’inesistenza di un autonomo istituto della frode alla legge, che ha poi
portato alla riconduzione dello stesso ora nell’alveo di questioni meramente
ermeneutiche, ora nell’ambito della figura della illiceità.
La varietà di approcci alla problematica figura della frode alla legge, sia pure
con forte approssimazione, può essere semplificata nella dicotomia tra visioni
oggettivistiche e prospettive soggettivistiche.
I sostenitori del primo orientamento, riprendendo la concezione propria
della dottrina classica – che va dai giuristi romani ai pandettisti e, in
particolare, a Bähr e Kohler – afferman o che in fraudem legis agere significa
perseguire il fine vietato in modo occulto, rispettando i verba legis e violandone
la sententia; laddove, invece, il contra legem agere consiste nel violare i verba della
norma imperativa in modo palese e diretto. Il contratto in frode alla legge
realizzerebbe un risultato economico identico a quello vietato dalla norma
elusa ma, diversamente dal contratto contro la legge, che concretizza le
suddette finalità in via immediata, lo realizza in via mediata, vuoi per il
carattere indiretto o fiduciario del contratto stesso, vuoi per il suo
collegamento con atti e contratti ulteriori. In altri termini, l’elemento che
caratterizza la frode sarebbe costituito dall’agire nascosto, indipendentemente
dalla valutazione dei moventi soggettivi che codesto agire hanno determinato.
Va tuttavia osservato che l’idea di fondare la distinzione tra contra legem agere
e in fraudem legis agere nella modalità – occulta o manifesta – della violazione,
oltre a non essere supportata da alcun chiaro dato normativo, porta a delle
conclusioni giuridicamente inesatte. Nulla esclude che un contratto il quale
urti, sia pure nascostamente, contro il disposto di una statuizione normativa
possa qualificarsi come direttamente illecito, riuscendo comunque a realizzare
una situazione contraria, sia pure non icto oculi, allo scopo che la norma
imperativa intendeva perseguire. È quello che accade laddove le parti decidano
di occultare un negozio illecito sotto le vesti di uno lecito, secondo lo schema
della simulazione relativa. È evidente come i n tali casi lo strumento
simulatorio, pur creando una situazione di apparente conformità al dettato
normativo, non rappresenti il mezzo per frodare la legge, quanto la via
prescelta dai privati per occultare la violazione diretta di una norma
imperativa. Pertanto, una volta squarciato il velo dell’apparenza, il contratto
dissimulato andrà dichiarato nullo ai sensi del combinato disposto dell’art.
1418 c.c. con la norma imperativa di volta in volta violata.
Peraltro, taluni Autori hanno evidenziato come la tesi oggettiva finisca con
il negare autonomia alla figura del contratto in frode alla legge. Sostenere,
infatti, che il contratto in frode permette il conseguimento dello stesso
risultato economico-pratico del contratto contro la legge equivale a dire che il
contratto in frode è esso stesso un contratto contro la legge. L’approccio
oggettivistico, lungi dal fondarsi su rigorose basi dogmatiche e strettamente
legato al dato squisitamente fenomenico, finisce con il ricondurre il fenomeno
elusivo ad una questione di corretta interpretazione della norma violata,
attribuendo all’interprete, mediante il procedimento ermeneutico, il compito
ultimo di individuare, caso per caso, i verba e la sententia legis, al fine di stabilire
sino a che punto il rispetto dei primi coincida con l’attuazione della seconda.
In definitiva, tale teoria si ferma all’apparenza del fenomeno, senza
approfondire opportunamente gli elementi strutturali del negozio fraudolento.
L’obiezione deriva direttamente dai principi relativi all’interpretazione della
norma giuridica, principi sui quali si basa la stessa teoria che arriva alla
conclusione in esame. Non si può infatti disconoscere che sia un canone
fondamentale d’interpretazione quello secondo cui la volontà obiettiva della
legge può essere ricavata non solo dal significato letterale delle parole , ma
anche da una interpretazione logica, la quale si presenta principalmente come
interpretazione sistematica e storica. Ogni qual volta l’interprete, mediante un
uso corretto degli strumenti volti ad individuare il vero senso della legge,
affermi che questo non coincide con l’espressione letterale impiegata dal
legislatore, ma per ipotesi sia più ampio di quella, non aggiunge qualcosa di
estraneo alla norma, ma, rimanendo fedele allo spirito di questa, ne chiarisce la
portata: in tal senso si afferma, a ragione, che qualunque sia il risultato cui si
perviene mediante l’interpretazione, sia esso restrittivo o estensivo, questa è
sempre dichiarativa. Alla luce di ciò, appare difficile intendere quale sia il
fondamento di una distinzione fra atti contrari alla legge e atti in frode alla
legge.
Il secondo orientamento, in chiave soggettivistica, individua il dato
caratterizzante il comportamento fraudolento nell’intenzione dell’agente di
sfuggire all’applicazione della norma imperativa. Tale requisito finalistico, la
cui rilevanza costituisce di per sé una novità rispetto alla teoria oggettiva, si
atteggia peraltro in modo particolare, indirizzando le parti al perseguimento di
uno scopo analogo – ma egualmente dannoso – a quello conseguibile
mediante la violazione diretta della norma. In definitiva, per i sostenitori
dell’indirizzo soggettivo, il contratto è in frode alla legge allorquando le parti,
mosse da un intento elusivo, conseguono finalità «analoghe» e non «identiche»
a quelle vietate dalla disposizione violata, rendendo così in parte vana la
formulazione della disposizione medesima. Il contratto quale mezzo per il
raggiungimento di un risultato economico-pratico identico a quello
scongiurato dalla norma viola esplicitamente quest’ultima: perché possa
parlarsi di frode in senso tecnico giuridico occorre che le parti, approfittando
dell’imperfetta formulazione della legge, ottengano dei risultati che, pur
violando le ragioni ultime del divieto, si pongono al di fuori dello spazio
protetto dalla norma imperativa mal formulata.
L’indefettibilità dell’intento fraudolento sarebbe desumibile, secondo tale
indirizzo, dallo stesso art. 1344 c.c., il quale, ritenendo in frode il contratto
impiegato quale mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa,
lascia intendere la necessità dell’esistenza nelle parti di un motivo che le abbia
indotte a scegliere un determinato negozio. Al riguardo, si è criticamente
osservato che l’intento fraudolento sembra sovrapporsi alla figura del motivo
illecito determinante e comune alle parti di cui all’art. 1345 c.c. Coloro i quali
caldeggiano un approccio di tipo soggettivo al problema della frode precisano,
invece, che le parti sono animate da ben due intenti: il conseguimento di un
risultato analogo a quello proibito e la volontà di eludere la norma. In altri
termini, lo scopo di aggirare il divieto posto dalla norma, accompagnandosi al
motivo ultimo di ottenere il risultato analogo a quello vietato, costituirebbe
per i contraenti un motivo importante ma non esclusivo, non integrando così i
requisiti di legge sul motivo illecito.
Si tratta di una ricostruzione che tende a spostare l’incidenza dell’analisi
dell’atto fraudolento dagli elementi strutturali oggettivi, valutati in relazione
alla norma imperativa che si intende violare, al movente che ha spinto il
soggetto ad agire. Tale indirizzo sembra inidoneo a dare una visione organica
del fenomeno sotto il profilo strettamente giuridico ed oltretutto si scontra
con la posizione della dottrina, quanto meno di quella tradizionale, ferma nel
negare rilevanza giuridica al motivo.
Senza contare che l’approccio soggettivo non riesce a spiegare come
l’intenzione fraudolenta che anima i contraenti possa rendere illecito un
comportamento che in assenza di essa è pienamente conforme al dettato
normativo. Si obietta, al riguardo, che è assurdo far dipendere il carattere
fraudolento di un negozio dalla mera valutazione che il soggetto interessato fa
del proprio comportamento. Per converso, altrettanto discutibile è rinunciare
a sanzionare quelle procedure negoziali che realizzano, sia pure in via indiretta,
un risultato contrario ad una norma imperativa in ragione del mancato
raggiungimento della prova circa l’esistenza dell’intenzione fraudolenta, attese
anche le difficoltà probatorie che sempre si presentano quando si ha a che fare
con requisiti di carattere soggettivo–psicologico. A ciò si aggiunga che
l’intento fraudolento di cui si discute è riconducibile all’elemento subiettivo
del dolo piuttosto che a quello della colpa, la quale, pur avendo un sostrato
psicologico, è tuttavia ancorata a parametri oggettivi. Così facendo – fatta
salva l’ipotesi in cui sia la stessa norma violata a richiedere la presenza
dell’elemento intenzionale – si finisce con l’esigere per la configurabilità della
frode alla legge un di più (cioè l’intenzionalità) rispetto a ciò che si richiede
perché si abbia una violazione diretta della legge. Peraltro, la frode così intesa
contrasta con un principio cardine del nostro ordinamento, riassunto
nell’antico brocardo «ignorantia legis non excusat», secondo cui l’ignoranza della
legge non esclude l’applicazione della sanzione prevista per il caso di
violazione della stessa.
Meritevole di interesse è la posizione del Morello, il quale, nel tentativo di
superare la impasse a cui aveva condotto la teoria soggettiva, propone una
rivisitazione del concetto di intento fraudolento. Quest’ultimo non andrebbe
inteso quale stato subiettivo appartenente alla sfera introspettiva delle parti,
quale concreta volontà di porsi al di fuori dall’area di applicazione della
norma, ma, più correttamente, dovrebbe essere desunto dalla presenza di
elementi sintomatici oggettivi. La prova dell’intento fraudolento risulterebbe
così alleggerita, libera da quelle difficoltà che sempre si presentano quando si
ha a che fare con requisiti di carattere soggettivo–psicologico. L’intento
elusivo, epurato da quella connotazione squisitamente psicologica, diventa
pertanto suscettibile di essere provato sulla base dei soli elementi oggettivi
desunti dalla situazione economica e dagli interessi in gioco, ovvero dal modo
stesso con cui è congegnata l’operazione negoziale. Volendo riassumere
l’attività richiesta all’interprete ai fini del raggiungimento della prova
dell’intento elusivo, si potrebbe dire che essa si sostanzia principalmente
nell’accertamento della surrogabilità in senso economico del procedimento
elusivo con quello proibito; nell’accertamento della mancanza di un legittimo
interesse delle parti; nell’accertamento dei rischi e del costo del procedimento
impiegato, al fine di stabilire se l’elusione è espressione di una prassi
consolidata o facilmente consolidabile.
Preso atto delle difficoltà che si incontrano nel tentare una soddisfacente
definizione del fenomeno elusivo, derivanti dalla inevitabile oscurità del
concetto stesso di frode, oltre che dall’ambigua formulazione dell’art. 1344
c.c., si è tentato di superare le contraddizioni ed i limiti delle tesi sopra
richiamate, con l’auspicio di poter fornire spunti interessanti per una
costruzione «attuale» e «in positivo» della frode alla legge.
In tale ottica, s’è provveduto a definire il campo di applicazione della
disposizione normativa concernente l’argomento trattato, al fine di meglio
delineare i limiti entro cui l’interprete può fare riferimento alla clausola
generale contenuta nell’art. 1344 c.c.
L’indispensabile premessa dalla quale ci si è mossi è che l’essenza del
contratto fraudolento consiste nella mancanza di un contrasto diretto fra tale
contratto e la norma imperativa. La specificità della clausola generale di cui
all’art. 1344 c.c. si manifesta nell’attribuzione al giudice di un potere diretto a
colpire tutti quei contratti che, pur non ponendosi di per sé in contrasto con i
divieti legali, realizzano un risultato del tutto inconciliabile, nella sua
configurazione effettiva, con la disposizione di legge. Il richiamo all’art. 1344
c.c., allora, è tecnicamente fondato laddove l’impossibilità di reprimere la
condotta in ragione della sola norma imperativa coinvolta sia già stata
accertata, sulla base di un’interpretazione tanto del contratto quanto della
legge: una interpretazione che deve essere eseguita nell’uno e nell’altro caso
con pieno esaurimento di tutte le direttive ermeneutiche di cui l’interprete può
disporre. La finalità di un’autonoma repressione della frode alla legge ha senso
soltanto se il principio o la clausola generale non si limitino a enunciare regole
ermeneutiche elementari e già note, oltre che testualmente proclamate sia con
riguardo all’interpretazione del contratto sia con riguardo all’interpretazione
della legge (artt. 1362 c.c.; 12 disp. prel. c.c.).
La disposizione in esame demanda all’interprete una responsabilità
ulteriore: porre in essere una sorta di giudizio di secondo grado, un singolare
giudizio che l’ordinamento contempla quale valvola di sicurezza, «contro il
paradosso, sempre possibile e ampiamente sperimentato nella storia giuridica,
a tal punto da diventare proverbiale, che la legalità sia usata contro la legge
stessa». Il principio antielusivo, di cui la clausola generale contenuta nell’art.
1344 c.c. è diretta espressione, impone al giudice di esercitare un controllo
realistico dell’operazione sospetta – un controllo cioè condotto con il
parametro delle ragioni pratiche – , consentendogli così di qualificare come
antigiuridiche quelle operazioni che pur superando il vaglio di legalità
realizzano, per il singolare atteggiarsi dei fatti, una situazione del tutto
incompatibile con la disposizione di legge. È proprio in ragione della
singolarità di tale giudizio che la dottrina ha parlato della frode alla legge quale
strumento di correzione dello stretto diritto: l’interprete è legittimato a
reputare «illecito» un contratto che è conforme al dettato normativo.
L’autorizzata equiparazione di un contratto lecito ad uno «illecito» trova la sua
ragion d’essere nella circostanza che l’accordo, formalmente rispettoso della
legge, è accompagnato da un astuto espediente, il cui effetto è quello di
ricondurre l’intero senso pratico dell’operazione nell’alveo del risultato
proibito.
Si ritiene opportuno precisare che non ogni procedimento contorto o
anomalo è da ritenersi, in quanto tale, disapprovato dall’ordinamento; è
proprio quest’ultimo, infatti, a concedere ai privati la possibilità di individuare,
tra le maglie dei divieti, modi leciti di regolare i loro interessi. Non vi è ragione
alcuna per impedire a questi di sfruttare la loro abilità negoziale al fine di
conseguire effetti economicamente rilevanti, non preclusi dal raggio dei divieti
legali. Diversamente opinando, si finirebbe con il sacrificare il principio
dell’autonomia privata in favore di un ossequioso rispetto dell’impero della
legge, del tutto ingiustificato ove la ragione generale del controllo di chiusura
non sia stata pienamente accertata.
La ratio dell’istituto deve servire ad orientare il giudizio dell’interprete sul
contratto sospetto: la frode alla legge è una misura di salvaguardia del sistema
e non giustifica un ampliamento delle disposizioni proibitive fino a reprimere
operazioni che non si identificano con il meccanismo elusivo e con la
produzione del risultato proibito. Il rischio di un uso distorto dello strumento
antielusivo fa sì che il giudizio di accertamento della frode, fondato sul
parametro della consistenza economica effettiva dell’operazione, debba essere
condotto in modo attento e rigoroso, rifuggendo da facili tipizzazioni
casistiche.
Definire il contratto in frode alla legge come quel contratto che pur non
rientrando nell’ambito applicativo della norma, sia pure estensivamente
interpretata, finisce con il frustrare le istanze sottese alla stessa non vuol dire,
però, applicare analogicamente le norme imperative. La frode e l’analogia
hanno infatti presupposti applicativi antitetici. La tecnica della frode può
servire a censurare quelle condotte, non espressamente vietate dalla norma
imperativa ma ad ogni modo poste in violazione di questa, che non sono
suscettibili di essere sanzionate facendo ricorso al procedimento analogico. In
altri termini, il contratto sospetto è qualificabile in termini di frode alla legge
allorchè non risulti sanzionabile neanche in ragione del procedimento
analogico, vuoi per l’assenza dei presupposti di operatività di tale
procedimento – lacuna involontaria – vuoi per l’impossibilità di farvi ricorso –
eccezionalità della norma. È da escludere che lo strumento dell’analogia possa
rivelarsi utile ai fini dell’accertamento delle fattispecie elusive. Per converso, la
censurabilità di un comportamento mediante il ricorso alla ordinaria tecnica di
integrazione della legge – l’analogia – impone, a rigore, di escludere la
sussistenza di un negozio propriamente in frode. In tali ipotesi sarà più
corretto discorrere di negozi «elusivi impropri». La sanzionabilità del contratto
fraudolento è il frutto dell’applicazione diretta della clausola generale dell’art.
1344 c.c. in combinato disposto con la disposizione imperativa di volta in
volta elusa.
Chiarita l’autonomia dell’istituto della frode alla legge rispetto alla categoria
della illiceità e alle ordinarie tecniche ermeneutiche, è sembrato opportuno
soffermarsi sul significato dell’affermazione, tratta dal tenore testuale della
disposizione, secondo cui la causa del contratto in frode a lla legge «si reputa»
illecita, anche alla luce della teoria della c.d. «causa in concreto», che rafforza
l’esigenza di approfondire il rapporto fra l’ipotesi regolata dall’art. 1343 c.c. e
la figura della frode. Le più recenti teorie sulla causa impongono di verificare
se l’art. 1344 c.c. continui a vantare un ambito applicativo distinto ed ulteriore
rispetto a quello della disposizione in tema di illiceità della causa, ovvero si
risolva in una norma la cui funzione è quella di specificare ed integrare quanto
affermato dal precedente art. 1343 c.c. In altri termini, occorre chiedersi se
l’estensione del giudizio sulla illiceità della causa ai contratti tipici abbia
frustrato nella sostanza l’autonomo significato precettivo della clausola
generale della frode alla legge.
Ad avviso di taluni autori, l’adozione di una nozione di causa quale
funzione economico-individuale del contratto segnerebbe la fine dell’utilità
della tecnica della frode alla legge quale istituto autonomo, determinando
l’identificazione della stessa con la categoria giuridica della illiceità della causa.
In altri termini, secondo tale indirizzo, il contratto in frode alla legge altro non
sarebbe che un contratto avente una causa in concreto illecita.
Tuttavia, l’abbandono del tradizionale concetto di causa e l’adozione della
teoria della c.d. causa in concreto non impediscono di continuare a
riconoscere al fenomeno elusivo dignità di categoria giuridica autonoma: il
contratto la cui funzione economico-individuale risulti essere in contrasto con
una norma imperativa è un contratto illecito e non già un contratto
fraudolento. Ogni singolo contratto può avere tanto una causa in concreto
«illecita» quanto una causa in concreto «fraudolenta», laddove per causa illecita
si intende quella che mira a realizzare un risultato economico identico a quello
vietato dalla norma imperativa – un risultato economico sanzionabile
mediante la diretta applicazione della norma violata – e per causa fraudolenta
quella che mira a realizzare un risultato pratico non identico ma affine a quello
proibito. Il richiamo alla concretezza della causa può servire a decretare
l’illiceità del contratto sospetto, ma si rivela inadeguato ai fini dello svelamento
del carattere elusivo dello stesso. Perché la frode possa essere smascherata
occorre che dietro la veste dell’operazione, lecita anche nella c.d. causa
concreta, siano rinvenibili uno o più fattori oggettivi univoci dai quali sia
possibile dedurre che il procedimento contrattuale complessivamente
considerato trova la sua unica ragion d’essere nell’elusione della norma
imperativa. Del resto, le difficoltà incontrate dall’interprete nella repressione
del fenomeno della frode alla legge sono correlate alla presenza di operazioni
negoziali congegnate in maniera da superare il vaglio più immediato di liceità
della causa c.d. in concreto. In tal senso, il fondamento della sanzionabilità del
contratto elusivo andrebbe forse ancorato più alla non meritevolezza
dell’interesse perseguito che alla illiceità della causa. L’improprio richiamo al
concetto di illiceità della causa può forse spiegarsi in ragione delle contingenze
storico-giuridiche del momento. L’istituto della frode alla legge nasce nella
mente del legislatore quale strumento diretto a consentire la repressione di
quei contratti che ancorchè tipici realizzassero un risultato vietato.
L’inquadramento dei canoni della liceità e della meritevolezza tra le forme di
controllo dell’autonomia privata e la riferibilità, almeno secondo
l’impostazione originaria del codice, della prima ai contratti tipici e della
seconda a quelli atipici rendono comprensibile la scelta del legislatore di
ancorare la fattispecie elusiva più all’art. 1343 c.c. che all’art. 1322, comma 2,
c.c. Tuttavia, il «vizio» della causa del contratto in frode alla legge è del tutto
peculiare, esso non è intrinseco allo schema negoziale, ma è reputato esistente
nel più ampio contesto dell’operazione fraudolenta, come una qualifica
negativa afferente ad un’entità originariamente immune da quel difetto.
Seppure non sia direttamente proibito, non è infatti meritevole di tutela
l’interesse che, senza lecite utilità residue, si orienti al conseguimento di
benefici che si possono raggiungere soltanto per mezzo della deviazione dai
contenuti inderogabili delle disposizioni di legge.
L’illiceità della causa (art. 1343 c.c.) e la figura della frode alla legge (art.
1344 c.c.) sono certamente riconducibili ad un genus comune, quello dell’uso
distorto dell’autonomia privata, ma i due istituti restano autonomamente
rilevanti: la presenza della seconda sembra trovare la sua vera ragion d’essere
nel ricomprendere un arco di ipotesi che non possono farsi rientrare nella
prima.
Sotto il profilo rimediale, la tesi della nullità del contratto in frode alla legge
si presta a numerose obiezioni, che non si fondano tanto sulle ipotesi alquanto
singolari cui questa può dare origine, come il vedere applicata all’atto
fraudolento una sanzione più grave rispetto a quella prevista per la diretta
contrarietà della norma elusa, quanto sulla eccessiva rigidità della risposta
sanzionatoria. Colpire la violazione fraudolenta di norme imperative con
un’unica ed indifferenziata sanzione vuol dire accettare il rischio di veder
sacrificati gli interessi sottesi alle norme medesime, senza contare che la nullità
radicale dell’atto potrebbe spesso rivelarsi sproporzionata rispetto allo scopo
che si intende raggiungere. Accade spesso infatti che i privati mirino ad
aggirare una norma imperativa la cui violazione diretta è punita con il
meccanismo di cui agli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. In tali ipotesi
l’esigenza di dare comunque attuazione agli interessi tutelati dalla norma
induce il legislatore a preferire rimedi di tipo conservativo – quali la nullità
parziale e l’inserzione automatica di clausole – a quelli di tipo demolitorio –
quale la nullità totale. Sostenere la nullità del negozio in frode alla legge anche
con riferimento a tali situazioni significa compromettere, se non frustrare, le
suddette istanze legislative, senza contare che una soluzione di tal genere
potrebbe anche apparire incoerente rispetto ad un sistema rimediale, quello
predisposto a fronte della violazione diretta, molto più articolato e complesso.
È proprio partendo dall’assunto secondo cui la ratio della repressione della
frode alla legge va ravvisata nell’esigenza di affermare comunque
l’applicazione della norma di legge elusa che s’è preferito aderire alla tesi della
inefficacia. La mancata produzione di effetti dell’atto fraudolento, tenuto
conto degli interessi in gioco e dell’evoluzione del sistema, costituisce la
sanzione più adeguata: l’irrilevanza dell’atto elusivo per il giudice fa sì che
questi possa superarlo liberamente o disattenderlo, applicando ugualmente la
norma che le parti avevano inteso aggirare. Sostenere l’inefficacia del contratto
fraudolento consente peraltro di soddisfare talune esigenze che il rimedio della
nullità non riuscirebbe ad appagare. Si pensi a tutte quelle ipotesi in cui la
norma elusa è posta a tutela del contraente debole: la sanzione della nullità
potrebbe nuocere piuttosto che giovare alla parte protetta, ponendo così nel
nulla gli obiettivi di politica legislativa che si sperava di raggiungere. Il rimedio
dell’inefficacia si rivela, dunque, il più coerente con le esigenze del sistema:
consentire allo scopo proprio della norma imperativa di affermarsi comunque,
anche in presenza di tentativi elusivi.
Il rischio che gli istituti predisposti dal legislatore a vantaggio dei privati
possano essere concretamente impiegati al fine di perseguire interessi non
meritevoli di tutela è oggi ben avvertito dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia. La consapevolezza che la rigorosa predeterminazione per fattispecie
delle norme imperative può risolversi in un’occasione per i privati di aggirare
le medesime statuizioni ha indotto la giurisprudenza comunitaria ad affermare,
ancorché nulla di simile sia espressamente previsto nei Trattati istitutivi, che i
soggetti dell’ordinamento giuridico «non possono avvalersi abusivamente o
fraudolentemente del diritto comunitario». Del resto, ogni ordinamento che aspiri
ad un minimo di completezza deve contenere delle misure, per così dire, di
autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso attribuiti siano esercitati in
maniera abusiva, eccessiva o distorta.
Diverse sono le pronunce della Corte di giustizia che utilizzano le tecniche
dell’abuso del diritto e della frode alla legge, da tempo elaborate nel quadro dei
sistemi giuridici nazionali, quali strumenti di contrasto alle eventuali manovre
dirette alla realizzazione di fini contrari alla ratio della disciplina legislativa.
L’interesse manifestato dalla Corte verso la tematica in oggetto attiene in via
prevalente a quelle ipotesi di utilizzazione abusiva di situazioni giuridiche
soggettive, al di là della loro qualificazione in termini di diritti soggettivi,
interessi legittimi, diritti potestativi, riconosciute ai privati da norme
comunitarie direttamente applicabili, quali le disposizioni contenute nel
Trattato, i regolamenti, le decisioni e le direttive, quest’ultime limitatamente a
quelle c.dd. self executing.
L’uso indistinto che la giurisprudenza comunitaria fa delle due locuzioni
(abusivamente e fraudolentemente), sebbene queste attengano, quanto meno
secondo la tradizione invalsa nei singoli ordinamenti nazionali, a due
tematiche differenti, ha imposto di approfondire il controverso rapporto
esistente tra i due istituti.
L’esame delle più interessanti pronunce della Corte di giustizia e dei
principali atti posti in essere dalle istituzioni comunitarie dimostra come le
categorie giuridiche della frode alla legge e dell’abuso del diritto non siano
sconosciute all’ordinamento dell’Unione europea. Tuttavia, l’utilizzo
indiscriminato che i giudici comunitari fanno dei due istituti ed il ricorso agli
stessi per la soluzione di situazioni profondamente differenti impongono di
verificare la reale portata di tali risultati.
Le noz ioni di «abuso» e «frode» assumono nel pensiero della Corte di
giustizia accezioni diverse. Il quadro di riferimento che viene così a delinearsi
è caratterizzato da una utilizzazione di tali nozioni alquanto generica e
confusa. La rigorosa articolazione concettuale dei suddetti istituti sembra
saltare; l’uso indistinto della frode alla legge e dell’abuso del diritto, nonché
l’applicazione di tali nozioni a fattispecie connotate dalla creazione di
situazioni «fittizie» fanno della frode e dell’abuso dei termini universalmente
validi, capaci di racchiudere situazioni fattuali profondamente differenti e
tradizionalmente ricondotte a categorie giuridiche distinte. Emblematico è
l’atteggiamento della Corte di giustizia, la quale, in più occasioni, ha
inquadrato nell’alveo dell’utilizzazione abusiva o fraudolenta delle prerogative
comunitarie fattispecie che – essendo caratterizzate dalla creazione di una
situazione apparente finalizzata all’invocazione di una posizione giuridica di
vantaggio – avrebbe dovuto più coerentemente collocare nell’ambito del
rapporto simulatorio.
Sul versante interno, la dottrina dominante continua a sostenere, sia pure
sulla base di differenti argomentazioni, la necessità di una distinzione
concettuale tra le due categorie. Si evidenzia come la frode alla legge trovi il
suo fondamento in una espressa disposizione codicistica (art. 1344 c.c.),
diversamente dall’abuso del diritto che, al di là di una sporadica previsione in
materia di atti emulativi, trova la sua fonte nella complessa elaborazione
dottrinale; nonché come essa vada tenuta distinta dall’abuso anche in ragione
del suo diverso modo di atteggiarsi, sostanziandosi nell’impiego
dell’autonomia privata per il perseguimento di uno scopo elusivo, laddove,
invece, l’abuso consiste nell’esercizio di un diritto in modo non conforme alla
disposizione attributiva dello stesso. Non mancano, però, autori altrettanto
autorevoli che, muovendo dalle analoghe finalità di contrasto di un utilizzo
distorto degli istituti giuridici, annullano la distinzione tra le due categorie della
frode e dell’abuso. Intermedia è la posizione di chi qualifica, soprattutto nel
campo del diritto internazionale privato, la tecnica della frode alla legge quale
species del più ampio genus abuso del diritto, come una sorta di «abuso della
norma di conflitto».
L’identità di ratio degli istituti della «frode» e dell’«abuso», tuttavia, non pare
possa costituire una ragione sufficiente per giustificare il superamento della
distinzione concettuale tra gli stessi (sarebbe come dire che la distinzione tra
errore, violenza e dolo, attesa l’identità di ratio degli istituti , non ha alcuna
ragion d’essere). Il mantenimento della distinzione concettuale tra frode alla
legge e abuso del diritto sembrerebbe trovare piuttosto il suo principale
fondamento nella circostanza che l’«abuso» nel suo fisiologico atteggiarsi non
richiede la presenza di un elemento che, invece, è indefettibile ai fini della
configurazione di un’ipotesi di frode alla legge: l’esercizio di un diritto per
qualificarsi abusivo non deve necessariamente risolversi nell’effetto elusivo di
una norma imperativa, laddove, invece, un contratto è in frode alla legge in
quanto si sostanzia nell’aggiramento della norma medesima. La categoria
dell’abuso del diritto ricomprende situazioni che per lo più sono riconducibili
ad ipotesi di diretta contrarietà e, dunque, di illiceità; diversamente, il contratto
in frode alla legge è per definizione un contratto che non contrasta
apertamente e direttamente con le norme imperative. In tal senso, sembrano
deporre le formulazioni impiegate dai legislatori di quegli Stati membri che
hanno scelto di positivizzare la tecnica dell’abuso. In tali disposizioni
normative è richiesto di frequente che lo sconfinamento dei limiti imposti
dalla buona fede, dai buoni costumi, dallo scopo sociale o economico del
diritto sia «manifesto», avvalorando così la tesi di chi sostiene che gli istituti
della frode e dell’abuso vadano tenuti distinti. Il carattere «manifesto»
dell’abuso mal si concilia infatti con l’essenza della frode, rivelandosi, invece,
compatibile con le fattispecie ascrivibili alla categoria della illiceità. Peraltro, la
valutazione del carattere abusivo dell’esercizio del diritto è ancorata ai
parametri della buona fede, del buon costume o della finalità socio-economica
del diritto stesso piuttosto che al perseguimento di un risultato contrario allo
scopo della norma imperativa. Del resto, dal punto di vista tecnico- giuridico,
non pare configurabile l’elusione di una clausola generale, quale la buona fede.
Nell’ottica europeistica, appare fuorviante il pensiero di chi affonda il
superamento della distinzione tra frode alla legge e abuso del diritto
nell’utilizzo per così dire fungibile che la giurisprudenza comunitaria fa di tali
istituti. Un simile orientamento rischia di travisare il significato delle parole
della Corte, le quali vanno analizzate avendo sempre ben presente il singolo
caso di specie. L’uso indiscriminato che la giurisprudenza europea degli ultimi
anni ha fatto della frode alla legge e dell’abuso del diritto, lungi dal nascondere
la volontà di pervenire ad una totale equiparazione dei due istituti, è in realtà
giustificato dalle forti peculiarità che connotano la maggior parte dei casi
portati all’attenzione della Corte. Non va trascurato che le situazioni su cui i
giudici europei sono stati chiamati a pronunciarsi sono caratterizzate
dall’esercizio di un diritto di derivazione comunitaria con finalità elusive
dell’applicazione della normativa nazionale. Si tratta, pertanto, di fattispecie
particolari che, pur essendo caratterizzate dalla presenza di un effetto elusivo,
non sono tuttavia ascrivibili alla categoria della frode così come
tradizionalmente intesa. Presupposto indefettibile dei casi trattati dai giudici
comunitari è, infatti, l’esistenza di un «diritto» ed in questo senso potrebbe
dirsi che le situazioni affrontate dalla Corte sono da inquadrare più nella
categoria dell’abuso che in quella della frode. Non è un caso che i giudici
comunitari facciano riferimento, in modo pressoché costante, all’assunto
secondo cui «i singoli non possono avvalersi abusivamente o
fraudolentemente dei diritti comunitari».
L’esercizio abusivo del diritto di derivazione comunitaria diventa il mezzo
impiegato per sottrarsi all’imperio delle più severe leggi interne. Tuttavia, il
carattere solo eventuale della finalità elusiva dell’esercizio della situazione
giuridica di origine comunitaria impone di mantenere ferma la distinzione tra
frode alla legge e abuso del diritto: vi può essere un abuso «elusivo» del diritto
(si pensi alla copiosa giurisprudenza comunitaria), che rimane comunque un
abuso – per le ragioni che s’è detto – e un abuso «non elusivo», che a maggior
ragione un abuso del diritto lo è. In tale ottica, sembra porsi anche lo stesso
legislatore comunitario, il quale accomuna raramente i due istituti. In
definitiva, sembra doversi concludere nel senso che la distinzione tra le
categorie dell’abuso e della frode alla legge, nettamente esistente nel quadro di
molti ordinamenti interni, debba continuare ad operare anche nell’ottica del
diritto comunitario. ...more |
| URI: | http://hdl.handle.net/2307/640 |
| Appears in Collections: | Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni T - Tesi di dottorato
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